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22 Maggio 2013 - Normativa

Incentivi lavoro: pronto il bonus assunzione

Il Ministero del Lavoro, con decreto direttoriale 19 aprile 2013 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha previsto la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

Le caratteristiche dl beneficio sono:

- un incentivo pari a 190 euro al mese, erogato per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 6 mesi per i contratti a termine. Nel caso del part-time, invece, l'incentivo sarà proporzionato all'orario.

Le condizioni per ottenere il beneficio sono:

- effettuare nel corso del 2013, assunzioni a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività da imprese sotto i 15 dipendenti nei dodici mesi precedenti l'assunzione;

- garantire l'effettuazione di interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del neo-assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale;

Le procedure previste per fruire del beneficio sono le seguenti:

- il datore di lavoro deve presentare istanza all'Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità che l'istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto;

- l'Inps, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti provvederà ad autorizzare il beneficio, che avverrà tramite conguaglio sulle dichiarazioni contributive, fino ad esaurimento del finanziamento stanziato (20 milioni di euro) e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il decreto è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130520_incentivioccupazione.htm

21 Maggio 2013 - Interpretazioni

Detassazione retribuzione di produttività – Indicatori e voci retributive utili

Ad integrazione di quanto già comunicato con nostre news del 7 maggio, 4 aprile e 21 gennaio 2013, ricordiamo che, in base all'art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, indicatori che la Circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2013 ritiene possano essere considerati alternativamente, affermando che 'è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l'applicabilità della agevolazione. In ogni caso deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare'.

Sempre in base alla citata circolare del Ministero del lavoro ed a titolo puramente esemplificativo, gli indicatori possono essere collegati:

- all'andamento del fatturato;

- ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;

- a minori costi di produzione a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie;

- alle attività lavorative in periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);

- a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;

- a premi di rendimento o produttività (quali ad es. quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 247/2007) ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall'azienda (ad esempio orario a ciclo continuo, sistemi di 'banca delle ore', indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche);

Inoltre, qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttività, gli accordi collettivi territoriali o aziendali prevedano:

- modifiche organizzative sugli orari di lavoro che possano essere considerate quali fattori di incremento di produttività (ad esempio, modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda; modifiche orientate all'estensione delle giornate lavorative in domeniche o giorni festivi; modifiche per orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai CCNL di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro);

tali modifiche potranno comportare l'applicazione della agevolazione sulle corrispondenti quote orarie ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile con quella riconosciuta sui premi di produttività.

A proposito di retribuzione di produttività, il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 introduce una ulteriore definizione, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:

- ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un piè efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

- introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

- adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell'art.4 della L. n. 300/1970, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

- attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell'art. 13 della L. n. 300/1970.

In sostanza, in questa seconda ipotesi, il Decreto prevede l'applicabilità della agevolazione qualora si dia esecuzione a contratti collettivi che prevedano congiuntamente l'introduzione di almeno una misura in almeno 3 delle 4 aree di intervento sopra elencate.

Va evidenziato che la circolare del Ministero del lavoro afferma anche che: 'la rispondenza delle voci retributive introdotte alle finalità volute dal Legislatore rappresenta un elemento di esclusiva valutazione da parte della contrattazione collettiva, cosicché l'agevolazione non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti.'

15 Maggio 2013 - Normativa

Certificati di malattia – nuova procedura per la consultazione

Con il messaggio n. 7485 del 7 maggio 2013, l'INPS informa che dal 4 giugno 2013 entra in vigore la nuova procedura per la consultazione on-line degli attestati di malattia dei dipendenti da parte di aziende e lavoratori.

Ricordando che il certificato medico viene inviato dal medico al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal SAC -con un numero di protocollazione univoco (PUC)- all'Inps, che li raccoglie e li mette a disposizione di lavoratori e datori di lavoro per le opportune consultazioni

La nuova procedura, che interessa sia il medico che invia i certificati sia il datore di lavoro che li consulta, prevede un diverso formato elettronico, per cui gli attestati di malattia inviati dall'INPS ai datori di lavoro tramite posta elettronica certificata o scaricabili tramite l'apposito servizio di consultazione, accessibile con PIN, potrebbero richiedere un adeguamento tecnico dei programmi informatici utilizzati dalle aziende.

In particolare, per quanto concerne la consultazione dei certificati medici, la nuova procedura

prevede che il datore di lavoro vi possa accedere in quattro diverse modalità e cioè tramite:

- sito web INPS, indicando codice fiscale e PUC;

- contact center, (803.164), indicando codice fiscale e PUC;

- sistema TS, tramite credenziali;

- PEC (posta elettronica certificata) indicata dal datore di lavoro

Il lavoratore potrà accedere in tre diverse modalità:

- sito web INPS, indicando codice fiscale e PUC;

- sistema TS, tramite credenziali;

- posta elettronica certificata o semplice indicata dal lavoratore

Messaggio ed allegati sono consultabili su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%207485%20del%2007-05-2013.htm

In materia di consultazione dei certificati medici, sono inoltre consultabili le circolari Inps n. 60 del 16/04/2010, n. 119 del 07/09/2010 e n. 117 del 9/9/2011, rispettivamente su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.htm

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2007-09-2010.htm

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2009-09-2011.htm

14 Maggio 2013 - Normativa

Modello 730/2013 (redditi 2012) – Istruzioni

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 9 maggio 2013 n. 14/E definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati. Il documento fornisce inoltre le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei modelli 730-4, nonché le modalità ed itermini per le operazioni di conguaglio.

I sostituti d'imposta dovranno effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati.

Come già previsto per le operazioni di conguaglio dell'anno precedente, se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato dal sostituto mediante un corrispondente riduzione delle ritenute Irpef e addizionali all'Irpef, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo di tali ritenute sui compensi corrisposti a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

La circolare è consultabile su:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/novita/aggiornamenti+del+sito/novita+ultime

10 Maggio 2013 - Normativa

Detassazione 2013 – Accordo Interconfederale Confindustria-Associazioni sindacali 24 aprile 2013

Confindustria e le Associazioni Sindacali Cgil, Cisl e
Uil, hanno sottoscritto - in data 24 aprile 2013 - l''Accordo Interconfederale
sulla detassazione 2013. L''accordo contiene anche una bozza di accordo
territoriale
utilizzabile per avere lo sgravio del 10% sulla retribuzione
di produttività.

L''accordo è consultabile su: http://www.dplmodena.it/Accordo%20Interconfederale%20sulla%20detassazione2013.pdf

08 Maggio 2013 - Formazione

Seminario di studio su diritti ed attività sindacali

Diritti e attività sindacali

Per una corretta gestione aziendale delle relazioni sindacali aziendali

Anche in un periodo di crisi il ruolo e la funzione del sindacato non viene meno ed anzi può essere in alcuni casi uno strumento di miglioramento.

Sussistono però ancora condizioni e prerogative che riconoscono al sindacato e ai suoi rappresentanti specifici diritti e agevolazioni sia all'interno sia all'esterno del contesto aziendale. La normativa di riferimento non è mutata negli anni se non in termini di accrescimento dei poteri di regolamentazione della contrattazione aziendale. Conoscere le regole delle relazioni sindacali giova a realizzarne, in azienda, una corretta gestione.

Abbiamo ritenuto di organizzare un incontro, per esaminare sinteticamente l'attuale situazione normativa e le prassi applicative.

L'incontro si terrà nel nostro studio in Milano Via Lamarmora 18, mercoledì 29 maggio 2013 dalle ore 14.30 alle 18.00.

La partecipazione è gratuita ma, per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 20 maggio 2013 inviando e-mail a [email protected] oppure fax al n. 02-59.90.24.84.

MASSIMO T. GOFFREDO logo_carta_intestata VINCENZO MELECA

Avvocato esperto in Diritto del Lavoro Avvocato esperto in Organizzazione Risorse Umane

Diritti e attività sindacali

Per una corretta gestione aziendale delle relazioni sindacali aziendali

29 maggio 2013 dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Studio Legale Goffredo

Via Lamarmora, 18 ' Milano



Obiettivi

L'incontro si propone prioritariamente di illustrare i diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali,

Destinatari

Responsabili e addetti alla gestione del personale ed alle relazioni sindacali aziendali, praticanti e collaboratori di studi professionali.

Sede

Studio Avv. Goffredo - Via Lamarmora, 18 - Milano

Programma

1. I diritti sindacali individuali: in particolare quelli di costituire associazioni sindacali, non essere discriminati per motivi sindacali, partecipare ad uno sciopero

2. I diritti dei rappresentanti sindacali aziendali: in particolare quelli di fruire di permessi, indire assemblee, vigilare sui controlli dell'azienda sui lavoratori, assistere i lavoratori nel contenzioso disciplinare

3. I diritti degli altri rappresentanti sindacali ed assimilati: in particolare di fruire di premessi e aspettative, vigilare sulla sicurezza del lavoro

4. Le tutele particolari per i rappresentanti sindacali: in caso di trasferimento e di licenziamento.

5. Le conseguenze del mancato rispetto dei diritti sindacali: la condotta antisindacale e le relative misure di repressione e sanzionatorie

Ai partecipanti all'incontro verrà resa disponibile documentazione di quanto illustrato.

08 Maggio 2013 - Normativa

Proroga del termine per l’iscrizione/aggiornamento ai nuovi Registri per Agenti e Rappresentanti di Commercio

Il D.Lgs. 59/2010, recependo la direttiva comunitaria 2006/123/CE volta alla semplificazione delle procedure relative all'accesso all'attività di agenzia, aveva cancellato il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (RAR).

Successivamente, il D.M. 26 ottobre 2011 aveva stabilito le nuove modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese (RI) e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) dei soggetti esercenti le attività di agente e rappresentante di commercio, prevedendo che entro il 12 maggio 2013, sia gli agenti non ancora iscritti nei rispettivi ruoli, sia quelli già iscritti nell'abrogato ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, effettuassero in modo telematico l'iscrizione o semplicemente aggiornassero la propria posizione ai Registri, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività (entrambi i due registri citati hanno infatti sostituito il RAR, abolito dal D.Lgs. 59/2010)

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013, che non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si è stabilito di prorogare il termine del 12 maggio 2013 al 30 settembre 2013.

Il testo del Decreto è consultabile su:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/proroga23-04-2013.pdf

07 Maggio 2013 - Normativa

Detassazione premi produttività 2013

L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 30.4.2013 n. 11, ha fornito istruzioni operative a seguito dell'emanazione del DPCM 22 gennaio 2013 (vedi nostra news del 4 aprile 2013) sugli aspetti fiscali e applicativi dell'agevolazione (rinnovata anche per il 2013) sul corrispettivo economico versato dal datore di lavoro per l'incremento della produttività.

La detassazione dei premi e delle voci salariali assimilate, resa disponibile per la prima volta dal Dl n. 93/2008, prevede anche quest'anno l'applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale con aliquota al 10%.

Requisiti: per il 2013, l'importo massimo agevolabile è fissato a 2.500 euro e, per accedere a questa agevolazione,è necessario non aver dichiarato nel 2012 un reddito superiore di 40mila euro (rientrano nel computo dei 40mila euro ' calcolati al lordo delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva ' anche le pensioni, gli assegni equiparati, le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il 12 gennaio 2013 e gli eventuali importi per attività lavorativa svolta all'estero, pure nel caso in cui gli stessi non abbiano avuto rilevanza fiscale in Italia).

Adempimenti operativi:

a) gli accordi vanno depositati alla Direzione territoriale del Lavoro entro il 13 maggio 2013;

b) l'imposta sostitutiva del 10% si può applicare anche alle erogazioni previste da accordi precedenti se questi ultimi sono conformi ai principi fissati dal DPCM: in tal caso la detassazione può retroagire al 1° gennaio 2013, legittimando le somme agevolate corrisposte ai lavoratori prima dell'entrata in vigore del DPCM 22 gennaio 2013. Se il datore di lavoro non ha applicato la tassazione agevolata (perché ne attendeva la pubblicazione), può, con l'elaborazione delle prime buste paga successive alla circolare n. 11/2013, assoggettare le somme al 10% recuperando, attraverso la compensazione, le maggiori ritenute versate. Se vi è stata, nel frattempo, una cessazione del rapporto di lavoro, non essendo possibile riconoscere la fiscalità agevolata, il datore si limiterà ad immettere le registrazioni sul Cud, seguendo le istruzioni, in modo tale che il lavoratore potrà recuperare in via autonoma la tassazione piè favorevole;

c) l'erronea applicazione della tassazione agevolata applicata su erogazioni prive dei requisiti richiesti dal DPCM comporta l'obbligo per il datore di versare la differenza tra quanto già versato e quanto dovutoa titolo di IRPEF, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi;

d) la tassazione sostitutiva sarà applicata automaticamente dal sostituto d'imposta, se egli stesso ha rilasciato il CUD 2013 per un rapporto di lavoro durato per l'intero 2012. Negli altri casi sarà il lavoratore a dover comunicare in forma scritta il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012 per consentire il corretto calcolo della tassazione e la verifica dell'importo massimo al datore di lavoro. Il lavoratore dovrà inoltre comunicare al sostituto d'imposta se vuole rinunciare al regime sostitutivo, ad esempio perché risulta piè conveniente la tassazione ordinaria per la presenza di oneri deducibili o detraibili non validi in caso di imposizione sostitutiva.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate è consultabile su:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari

07 Maggio 2013 - Normativa

Decontribuzione premi di risultato 2012

L'Inps, con circolare n. 73 del 3 maggio 2013, ha fornito le proprie indicazioni in merito alla fruizione dello sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, in base a quanto previsto dal Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2013), precisando che il beneficio riferito all'anno 2012 può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, nel limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Ricordiamo che essendo il decreto entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (4.4.2013) ed atteso che il 30° giorno successivo cadeva di sabato, il termine di deposito degli accordi è slittato al primo giorno utile successivo (lunedì 6 maggio 2013).

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2073%20del%2003-05-2013.htm

06 Maggio 2013 - Interpretazioni

‘Riforma Fornero’ – Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Dopo una serie di incontri con le associazioni dei consulenti del lavoro, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha emesso la lettera-circolare 37/2013 con la quale indica, a fronte di vari problemi interpretativi sorti a proposito della legge 92/2012 (c.d. 'Riforma Fornero'), alcune soluzioni operative riguardanti in particolare i contratti a termine 'acausali', di lavoro accessorio, di lavoro intermittente, di collaborazione a progetto e di apprendistato.

Il documento affronta anche talune problematiche connesse alla responsabilità solidale negli appalti ed alla procedura di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La lettera-circolare è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130422_LC_22042013.htm

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