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04 Settembre 2012 - Normativa

Contratti a tempo determinato: successione di contratti

Il D.Lgs. 368/2001, principale norma di riferimento in materia di contratti a tempo determinato, era stato recentemente modificato dalla Legge 92/2012, che, in particolare, aveva previsto come, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il mancato rispetto del periodo di tempo intercorrente tra la cessazione del primo contratto a tempo determinato e l'inizio del secondo contratto a termine (sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi), il secondo contratto sarebbe stato considerato a tempo indeterminato. La stessa norma consentiva peraltro alla contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria ovvero, in via delegata, ai livelli decentrati), di prevedere la riduzione dei predetti periodi (rispettivamente, fino a venti e trenta giorni) nei casi in cui l'assunzione a termine fosse avvenuta nell'ambito di un processo organizzativo determinato:

- dall'avvio di una nuova attivita';

- dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;

- dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;

- dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;

- dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

Il D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito, in Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha apportato un'ulteriore modifica in materia, estendendo la possibilità di riduzione a venti e trenta giorni anche ai casi di contratti a tempo determinato instaurati per:

- attività stagionali, così come definite dal DPR 1525/1963;

- altre attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.

04 Settembre 2012 - Normativa

Contratti di collaborazione nei call center: esclusione dell’obbligo del progetto

L'art. 24 bis del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha disciplinato le attività svolte da call center con almeno venti dipendenti. La norma, ha altresì modificato l'art. 61 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) prevedendo, a quanto sembra in via generale, la possibilità, per i rapporti di lavoro instaurati da call center che svolgono attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate 'outbound' (cioè quelle in cui il contatto telefonico fra cliente e operatore avviene su iniziativa di quest'ultimo), del ricorso a contratti di collaborazione, sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, senza pertanto che sia necessario uno specifico progetto.

03 Settembre 2012 - Normativa

Lavoro intermittente – Comunicazioni relative alla ‘chiamata’

Con nota del 9 agosto 2012 la Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro ha fornito la prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la comunicazione relativa alla 'chiamata' del lavoro intermittente prevista dall'art. 1, comma 21, lettera b della Legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).

Nel ricordare che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal D.M 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore elemento informativo che completa l'informazione del rapporto di lavoro intermittente comunicato per mezzo dell'UNILAV, ecco le nuove modalità tecniche, con relative scadenze di attuazione, messe a punto per dare possibilità ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi previsti dalla legge 92/2012

- via fax, al numero 848800131, mediante apposito modello scaricabile dal sito http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DD143C76-77C8-4176-A1EE-A3D7C3FB7703/0/Notadel9agosto2012_allegato.pdf

- via sms, al numero 339-9942256. L'sms dovrà contenere indirizzo di posta elettronica e codice fiscale del datore di lavoro, codice di comunicazione CO, codice fiscale del lavoratore e data d'inizio e fine della prestazione.

- via e-mail all'indirizzo di posta elettronica [email protected]. Alla e-mail, che avrà ad oggetto la frase 'Comunicazione chiamata lavoro intermittente' dovrà essere allegato, debitamente compilato, un apposito modulo, scaricabile da uno dei due siti www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it

- on-line, a partire dal 1° ottobre 2012. Per questo strumento verranno fornite successivamente indicazioni operative, consultabili sul sito www.cliclavoro.gov.it

Informazioni piè dettagliate sono contenute sulla nota citata, consultabile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/93E382AE-81FB-46A2-A879-0487C87C2873/0/Nota_9_agosto_2012Chiamata_lavoro_intermittente.pdf

Le varie forme di comunicazione sotto indicate diventano obbligatorie in funzione delle loro date di attivazione.Pertanto, ai fini dell'adempimento in questione, i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente le modalità indicate nella suddetta nota e non inviare piè alcuna e-mail agli indirizzi di posta certificata delle Direzioni territoriali del lavoro, come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n.18 del 18 luglio 2012.

03 Settembre 2012 - Normativa

Convalida dimissioni e risoluzioni

Il Ministero del Lavoro, con sua circolare n. 18 del18 luglio scorso, ha precisato che non è necessario ricorrere alla procedura di convalida in sede amministrativa in tutti i casi in cui la risoluzione del rapporto per dimissioni o risoluzione consensuale avvenga in sede c.d. 'sindacale' e cioè presso le commissioni di conciliazione previste dall' art. 410 Cod. Proc. Civile, oppure sia formalizzata nell'ambito delle procedure di mobilità o licenziamenti collettivi. Tale possibilità viene estesa anche alle dimissioni o risoluzioni consensuali concordate in sede giudiziaria ex art. 420 Cod. Proc. Civile.

Sullo stesso argomento, Confindustria, CGIL , CISL e UIL hanno sottoscritto il 3 agosto 2012 scorso un accordo interconfederale in base al quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 17, della Legge 92/2012 (Riforma Fornero), viene confermata la possibilità di effettuare validamente, sempre in sostituzionedella procedura di convalida amministrativa, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile. Nello stesso accordo è anche previsto che i CCNL possano individuare ulteriori sedi.

Il testo della circolare del Ministero del Lavoro è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdf

Il testo dell'accordo Interconfederale è consultabile su: http://www.dplmodena.it/Confindustria_Accordo_Interconfederale_2012_convalida_dimissioni_post_legge_92_12.pdf

23 Luglio 2012 - Normativa

Differimento dei termini per i versamenti contributivi: istruzioni Inps

L'Inps, con il messaggio 18 luglio 2012 n. 12052, interviene in merito al differimento dei termini relativi agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44, che, modificando la Legge 248/2006, ha previsto che"Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Il provvedimento riguarda in particolare, per quanto concerne l'Inps, tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24, e cioè i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.

Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese.

Per le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).

Da notare che il differimento disposto dall'art. 3-quater citato (che riguarda anche i versamenti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, all'imposta regionale sulle attività produttive), avrà efficacia permanente sulle scadenze dei primi 20 giorni di agosto di ogni anno a venire.

Il documento citato è integralmente disponibile su: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%2012052%20del%2018-07-2012.htm

20 Luglio 2012 - Normativa

Riforma Fornero prime indicazioni Minlav

Esattamente in coincidenza con l'entrata in vigore di gran parte delle norme contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, il Ministero del lavoro, con circolare n. 18 del 18 luglio 2012 ha reso note le prime indicazioni operative, tra le quali spiccano quella relativa all'impossibilità di stipulare il primo contratto a termine della durata massima di 12 mesi qualora le parti abbiano precedentemente già intrattenuto un primo rapporto di lavoro di natura subordinata, restando pienamente confermata la previsione di legge circa la durata massima, pari a 36 mesi nel caso dello svolgimento di mansioni equivalenti, nel cui ambito devono ora essere inclusi anche i periodi di lavoro nell'ambito della somministrazione a tempo determinato.

Quanto all'apprendistato viene ribadito che l'onere della stabilizzazione di almeno il 30% degli apprendisti cessati riguarda i soli datori con almeno 10 dipendenti.

Ulteriori indicazioni riguardano il lavoro intermittente, quello accessorio, il collocamento dei disabili e le nuove norme sulla necessità della convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto, entrata in vigore il 18 luglio: a questo proposito si segnala che il Ministero non ritiene necessaria la convalida nel caso in cui la cessazione del rapporto rientri nell'ambito di procedure di risoluzione del rapporto svolte in sede qualificata istituzionale o sindacale.

La circolare è disponibile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdf

19 Luglio 2012 - Normativa

Lavoratrice madre: dimissioni e risoluzione consensuale da convalidare fino ai primi 3 anni di vita del bambino

L'art. 4 c. 16 della L. 92/2012 ha modificato l'art. 55, c. 4 del D. Lgs. 151/2001 (c.d. Testo Unico sulla maternità), prevedendo che 'la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro'.

18 Luglio 2012 - Formazione

Manuale “La mobilità professionale e geografica del lavoratore”

Il rapporto di lavoro non è un rapporto statico: durante il suo svolgimento molti sono i fattori che possono modificarlo, in particolare per quel che concerne il contenuto delle mansioni esplicate dal lavoratore o la sede in cui esse vengono prestate. Gli addetti ai lavori definiscono questi cambiamenti, espressione del potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, rispettivamente "mobilità professionale"'' e "''mobilità geografica".

La gestione di entrambi questi aspetti non è però semplice a causa sia di una normativa legislativa e contrattuale collettiva complessa e non sempre chiara, sia per orientamenti giurisprudenziali spesso ondivaghi, sia, infine, per l''uso di una terminologia spesso non coerente con le normative stesse.

Con questo lavoro ci siamo proposti di fare il punto della situazione, evidenziando le eventuali criticità e proponendo alcune soluzioni operative.

La mobilità professionale e geografica del lavoratore - Mutamento di mansioni, trasferimento, trasferta e distacco, Massimo Goffredo e Vincenzo Meleca, Giuffrè editore, Milano 2012, ISBN 88-14-16677-3, pag 221- prezzo '' 21,00

Copertina_libro

18 Luglio 2012 - Normativa

Contratti a tempo determinato – Possibilità di non indicare le ragioni di apposizione del termine

Rammentiamo che da oggi, 18 luglio 2012, è possibile instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza l'indicazione di specifiche ragioni e con le seguenti caratteristiche:

- durata non superiore a 12 mesi;

- per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione;

- soltanto per una volta per ciascun lavoratore

Restano confermate le altre condizioni di legittimità, e cioè:

- la forma scritta del contratto (non necessaria nel caso la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a dodici giorni).

- l'indicazione esatta del termine, anch'essa in forma scritta;

- la consegna di copia dell'atto scritto da parte del datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione (è preferibile che la consegna avvenga contestualmente, con sottoscrizione per ricevuta da parte del lavoratore dell'originale della lettera d'assunzione).

Per la formalizzazione della lettera d'assunzione, suggeriamo di utilizzare la seguente formulazione:

'Facciamo seguito agli accordi intercorsi, per confermarLe la Sua assunzione a tempo determinato presso la nostra Società ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis (introdotto dalla Legge 92/2012) del decreto legislativo 368/2001

- inizio rapporto:..................................

- termine rapporto:..............................(entro 12 mesi)'

(Nota bene: non è necessario in questo caso indicare le ragioni di apposizione del termine, essendo sufficiente il richiamo all'art. 1, comma 1-bis del decreto legislativo 368/2001).

Restano ferme tutte le altre consuete indicazioni contenute nella lettera d'assunzione

Rammentiamo altresì che la disciplina generale del contratto a tempo determinato richiede obbligatoriamente che siano formalmente esplicitate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che hanno indotto il datore di lavoro a scegliere questo tipo di rapporto di lavoro

In calce riportiamo il testo integrale della norma di riferimento

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 (in Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). - Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES

Art.1 - Apposizione del termine

01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (1).

1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro (2).

1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva (3).

2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (4).

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

(1) Comma premesso dall'articolo 1, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(2) Comma modificato dall'articolo 21, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

17 Luglio 2012 - Normativa

Auto aziendali – Tagli alla deducibilità dei costi

La legge n. 92/2012, con l'art. 4, co. 72-76, ridimensiona la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti, modificando l'art. 164 del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

In particolare, l'attuale misura di deducibilità, fissata al 40%, sarà ridotta al 27,5%.

Inoltre, anche per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, la deducibilità passa dal 90% al 70%.

Tali disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta 2013.

Non subisce, invece, alcuna modifica la percentuale di deducibilità dei costi relativa ai mezzi di trasporto utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio (80%), alle auto strumentali e a quelle adibite ad uso pubblico (100%).

A decorrere dal 2012 scatterà, infine, una franchigia di euro 40 sulla deducibilità del contributo al Servizio sanitario nazionale, obbligatorio sull'assicurazione Rc auto.

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