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20 Febbraio 2013 - Normativa

Certificazione delle competenze

E' stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che, rendendo operativi gli indirizzi contenuti nell'art. 4, commi 58-68 della legge 28 giugno 2012 (c.d. 'Legge Fornero'), definisce le norme generali ed i livelli essenziali per la certificazione delle competenze, definite come 'comprovate capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.'

Allo stato degli atti, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, punti fermi delle norme citate, che hanno la finalità di, sono:

a) finalità: promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, introdurre nuovi attestati riconosciuti sul mercato del lavoro a livello europeo per favorire l'occupazione e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro;

b) certificazione delle competenze: andrà effettuata, su richiesta del lavoratore interessato,da parte di un Ente pubblico

Non è chiaro quali saranno gli eventuali adempimenti a carico dei datori di lavoro, per cui è probabile che il Governo o la contrattazione collettiva interverranno per fornire specifiche indicazioni

Il Decreto, che entra in vigore il 2 marzo 2013, è consultabile su: http://www.dplmodena.it/18-02-13GovernoDLvo13-2013Competenze.html

19 Febbraio 2013 - Interpretazioni

DURC: cause non ostative al rilascio

Il DURC, documento di regolarità contributiva, attesta che il datore di lavoro sia in regola con gli adempimenti previdenziali e viene richiesto per la partecipazione ad appalti, lavori nel settore edileo forniture per enti pubblici.

Può però accadere che un ente abbia riscontrato una presunta irregolarità contributiva ed in tal caso non sarebbe emettibile il DURC.

Nel caso in cui, però, l'azienda abbia impugnato l'addebito, l'ente è obbligato a rilasciare il DURC alle condizioni e tempistiche sotto indicate:

a) crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario: il DURC deve essere rilasciato ai sensi dell'art. 8 del Decreto ministeriale 24 ottobre 2007;

b) crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione (espressa o tacita, per silenzio-rifiuto) che respinge il ricorso;

- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo.

In tal senso si era anche espresso il Ministero del lavoro con risposta ad interpello del 31 luglio 2009 n. 64 .

Si è verificata però una diversa posizione da parte dell'Inail e dell'Inps nel caso di contenzioso amministrativo, per cui il diritto del datore di lavoro ad ottenere il DURC vede le seguenti distinte posizioni:

- per l'Inail tale diritto sussiste soltanto entro i limiti temporali fissati in 180 o 120 giorni (a seconda del tipo di ricorso) dall'art. 5 del DPR 314/2001, decorsi i quali il ricorso si intende respinto (nota Inail del 17 settembre 2009 n. 8523);

- per l'Inps, invece,l'obbligo di attestare la regolarità contributiva sussiste fino all'adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell'Organo competente a decidere del ricorso (circolare Inps del 5 giugno 1993 n. 125)

Il Ministero del lavoro non ha fatto altro che prendere atto di queste due diverse posizionicon nota 18 giugno 2010.

I documenti citati sono consultabili su:

- La risposta ad interpello del Ministero del lavoro 64/2009:

http://www.dplmodena.it/durc/documenti/Parere%2009-64.pdf

- La nota Inail 8523/2009 su: http://www.dplmodena.it/durc/documenti/09-8523.doc

- La circolare Inps 125/1993:

http://www.inps.it/Circolari/circolare%20numero%20125%20del%205-6-1993.htm

- La nota del Ministero del lavoro 18 giugno 2010: http://www.dplmodena.it/DURC%20-%20INTERPELLO%20N.64%202009%20DEL%2031%20LUGLIO%202009%20-%20CHIAARIMENTI%20OPERATIVI..pdf

12 Febbraio 2013 - Interpretazioni

Apprendistato: aziende che applicano un CCNL che non lo disciplina

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello 5.2.2013, n. 4, fornisce chiarimenti circa la possibilità di utilizzare l'apprendistato in settori ed aziende in cui la contrattazione collettiva non è intervenuta per regolamentare questa forma contrattuale.

Ricordando che gli articoli 2 e 4 del D.Lgs. n. 167/2011 affidano ad 'accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale' la definizione dei principi cardine di ogni tipologia di apprendistato (l'art. 4, con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, affida agli accordi interconfederali o ai contratti collettivi di ogni livello anche l'individuazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione, nonché la durata, anche minima, del contratto), il Ministero del Lavoro ritiene possibile consentire alle aziende che si trovino in questa situazione di stipulare contratti di apprendistato ricorrendo 'ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell'istituto'.

Il testo dell'interpello è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/interpello/interpelloapprendistato.htm

11 Febbraio 2013 - Normativa

ASpI in caso di dimissioni di lavoratrici madri e lavoratori padri

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 5 febbraio 2013 n. 6, ha precisato che, in base all'art. 55 del D.Lgs. 151/2001, che equipara le conseguenze delle dimissioni della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) a quelle del licenziamento se avvenute nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (cioè dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino), la lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto alla percezione di tutte indennità disposte dalla legge nell'ipotesi di licenziamento anche nel caso in cui abbiano presentato la richiesta di dimissioni, ma solo entro il compimento di un anno di età del figlio, in quanto le modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 all'art. 55, comma (che hanno esteso da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre) sono volti soltanto a rafforzare la procedura volta ad accertare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.

La risposta ad interpello è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BC0A50F8-6675-4A21-9BC6-7C94DFF618D3/0/62013.pdf

11 Febbraio 2013 - Normativa

Tirocini formativi (Stages) – Linee Guida 2013 per attivazione ed attuazione

Il 24 gennaio scorso Governo e Regioni e Provincie autonome hanno raggiunto un accordo sulle linee guida in materia di tirocini formativi.

L'accordo, contiene una premessa particolarmente rilevante che fissa due principi fondamentali:

a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

Le linee guida sono contenute nell'allegato all'accordoe forniscono indicazioni su vari aspetti del tirocinio, in particolare su:

- definizione di tre diverse fattispecie (tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili ed altre categorie svantaggiate);

- durata (da un massimo di sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, ai 12 per quelli di inserimento/reiserimento, fino ai 24 mesi per quelli riferiti alle categorie svantaggiate)

- identificazione degli enti pubblici competenti a legiferare e dei soggetti promotori

- identificazione dei soggetti ospitanti (con la precisazione che i tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso)

- modalità di attivazione (con l'indicazione dei dati identificativi di tutte le parti interessate, gli elementi descrittivi e le specifiche del tirocinio, l'indicazione dei reciproci diritti e doveri)

- modalità di attuazione ed i compiti e le responsabilità del tutor

- indennità di partecipazione (non inferiore a 300 euro mensili, considerati reddito assimilato a quello di lavoro dipendente)

- garanzie assicurative e gli obblighi di comunicazione ai competenti Enti pubblici

- attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

- sistemi di monitoraggio e le misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria sulle diverse tipologie di tirocinio.

Il documento è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A21A90C2-80A4-4511-8248-E3D8656EF2B9/0/Accordo_tirocini_24012013.pdf

07 Febbraio 2013 - Interpretazioni

Premi di risultato/produttività 2012 Associazioni legittimate alla sottoscrizione degli accordi

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 5 febbraio 2013 ha precisato che, essendo stata modificata la formulazione della normativa di riferimento (art. 26 del D.L. n. 98/2011) rispetto a quella precedente circa la corretta identificazione delle organizzazioni sindacali legittimate a sottoscrivere gli accordi sui premi di risultato, tali accordi, ai fini della applicabilità del regime agevolativo, debbono essere sottoscritti da associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale.

Nel caso di accordi aziendali, il problema dell'identificazione si pone evidentemente soltanto per le associazioni sindacali dei lavoratori e il Ministero del lavoro lo risolve in questo modo:

- sono senz'altro legittimate alla sottoscrizione degli accordi in oggetto le RSA che promanano da organizzazioni comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;

- se le RSA, invece, non sono affiliate alle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale, gli accordi sul premio di risultato/produttività per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e contributive potranno essere sottoscritti dalle organizzazioni sindacali territoriali in possesso del requisito di rappresentatività sopra indicato.

Ricordiamo che, in assenza di RSA ed in mancanza di previsioni della contrattazione collettiva nazionale che consentano di ricorrere alla contrattazione territoriale, non sembrano applicabili nè la tassazione agevolata nè la decontribuzione.

L'interpello è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4DA80BB4-6FAF-4D46-A838-3680C12B8ED7/0/82013.pdf

05 Febbraio 2013 - Normativa

Contributi INPS ed altre novità amministrative per il 2013

L'INPS, con circolare 28 gennaio 2013 n. 13 fornisce un riepilogo delle principali misure in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro, anche in base alle modifiche apportate dalla Legge n. 92/2012 ed alla conclusione del processo di armonizzazione in materia contributiva previsto dalle Leggi n. 335/1995 e n. 30/1997.

La circolare affronta molteplici argomenti, tra i quali segnaliamo:

- Armonizzazione dell'aliquota IVS: a decorrere dal mese di gennaio 2013 i datori di lavoro interessati sono tenuti ad aumentare l'aliquota FPLD della misura residua, utile al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32,00%, aliquota alla quale debbono essere aggiunti, per i datori di lavoro tenuti al versamento, lo 0,70% ex GESCAL (gestione case per lavoratori) e, per i lavoratori, lo 0,30% (ex art. 1 comma 769 Legge n. 296/2006). L'armonizzazione riguarda in particolare il personale distaccato in Paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF (assegni familiari), i dirigenti industriali, assunti dal 1° gennaio 2003 e iscritti al FPLD, i piloti dei porti, i settori esclusi dal contributo per l'indennità economica di maternità (per i quali c'è l'incremento dello 0,29%) e quelli esclusi dal contributo per l'indennità economica di maternità e dall'ex contributo per TBC (per i quali l'incremento è dello 0,43%)

- Contributi CIGS e mobilità: in base all'art. 3, comma 1 della Legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono stati estesi i trattamenti di CIGS e mobilità per le imprese esercenti attività commerciali (comprese la logistica); per le agenzie di viaggi e turismo con piè di 50 dipendenti; per le imprese di vigilanza che occupano piè di 15 dipendenti; per le imprese e agenzie portuali. I datori di lavoro di tali imprese sono tenuti quindi al versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro ex art. 9 Legge n. 407/1990 (0,90%) e di quella a carico del lavoratore, ex art. 16, comma 12, Legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "gennaio 2013".

- Sgravi contributivi sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello: continueranno a trovare applicazione nel 2013, in considerazione del fatto che la Legge n. 92/2012 ha introdotto a regime la disposizione;

- Riduzione contributi sociali: a decorrere dal 1° gennaio 2008 era stato previsto un esonero contributivo sui contributi sociali (ANF, maternità e disoccupazione) in proporzione al TFR trasferito a previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria INPS. Per l'anno 2013 la percentuale è pari allo 0,27%;

Tra le altre novità affrontate dall'INPS nella citata circolare segnaliamo:

- Iscrizione alle liste di mobilità: non è stata prorogata, per l'anno 2013, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche fino a 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità;

- Incentivi in materia di occupazione: sia quelli per il reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni (ex art. 2, commi 134, 135 e 151, Legge 191/2009), sia quelli per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga non risultano essere stati prorogati per il 2013;

- Utilizzo in progetti di formazione o riqualificazione: la possibilità di utilizzo, per l'impresa di appartenenza, dei lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro non risulta essere stata prorogata per il 2013;

- Contratti di solidarietà: è stata prorogata, per l'anno 2013, la disposizione che prevede l'aumento dal 60% al 80% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex art. 1 del DL n. 726/1984 edè stata disposta la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, Legge n. 236/1993 per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria;

- CIGS per cessazione di attività: è stata confermata la proroga a 24 mesi della CIGS per cessazione dell'attività ai sensi del comma 1, articolo 1, DL n. 249/2004;

- Coefficiente di rivalutazione del TFR: a dicembre 2012 è stato fissato dall'ISTAT in misura pari al 3,302885%, arrotondato alle sole due cifre decimali (3,30%);

- Misure di natura contributiva per i settori dell'agricoltura, della pesca e della navigazione aerea.

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare numero 13 del 28-01-2013.pdf

04 Febbraio 2013 - Normativa

Procedura per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Casi particolari

Indichiamo in estrema sintesi la procedura in oggetto, evidenziando alcune peculiarità relative alla mancata conciliazione ed alla mancata comparizione del lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 15 (o 60 complessivi), deve:

a) essere preceduto da una comunicazione in forma scritta effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera (e trasmessa per conoscenza al lavoratore stesso) contenente: l'intenzione di voler procedere al licenziamento; la specificazione del motivo oggettivo; l'indicazione delle eventuali misure di assistenza alla ricollocazione; la richiesta di fissazione di un incontro per l'effettuazione di un tentativo di conciliazione;

b) entro 7 giorni (di calendario) dalla comunicazione, la DTL convoca un incontro dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione;

c) entro 20 giorni (di calendario) dalla data di trasmissione della convocazione l'incontro si deve tenere e concludere(salvo che le parti non si accordino per proseguire la discussione);

d) in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro, la procedura può essere sospesa per un massimo di 15 giorni;

e) se la conciliazione riesce si formalizza il relativo verbale;

f) se il tentativo di conciliazione fallisce, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, con regolare comunicazione scritta al lavoratore, ma è indispensabile acquisire copia del verbale di mancata conciliazione redatto dalla Commissione provinciale di conciliazione;

g) decorsi i termini di cui sopra (20 giorni dalla data di trasmissione della convocazione o il termine maggiore causato dal legittimo impedimento del lavoratore, termine comunque non superiore a 35 giorni) senza che siano stati formalizzati o un accordo o il verbale di mancata conciliazione, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, con regolare comunicazione scritta al lavoratore;

h) la mancata ed ingiustificata comparizione del lavoratore all'incontro fissato dalla Commissione provinciale di conciliazione determina, secondo il Ministero del lavoro, (circolare 16 gennaio 2013 n. 3), la possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento.

La circolare è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130116_Circ_3.htm

25 Gennaio 2013 - Normativa

‘Detassazione’ premi di risultato 2013

E' stato firmato il 22 gennaio 2013 il decreto del Governo relativo alle agevolazioni fiscali previste per il 2013 per i premi di risultato, previsto dall'art.1, comma 481 della legge 228/2012 (c.d. 'Legge di stabilità 2013') che recepisce sostanzialmente l'accordo interconfederale 21 novembre 2012

Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale saranno soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%

L'imposta sostitutiva del 10% sui salari di produttività trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro 40.000.

La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva non può comunque essere, nel corso dell'anno 2013 complessivamente superiore ad euro 2.500 lordi.

Per far scattare il bonus fiscale, il premio dovrà essere legato:

- a precisi indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione, previsti dai contratti;

Oppure

- a contratti collettivi che attivino almeno una misura in almeno tre diverse aree di intervento fra le quattro indicate:

a) orari di lavoro: applicando modelli flessibili che assicurino un efficiente utilizzo degli impianti per raggiungere obiettivi fissati nella programmazione mensile.

b) ferie: distribuendole con flessibilità, attraverso una programmazione aziendale (anche non continuativa per quelle eccedenti le due settimane);

c) nuove tecnologie: adottando misure che rendano compatibile l'utilizzo delle tecnologie con la tutela dei diritti dei lavoratori.

d) mansioni: attivando interventi in materia di fungibilità/equivalenza delle mansioni e integrazione delle competenze.

- al deposito degli accordi, da parte dei datori di lavoro, presso la Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.

Per monitorare lo sviluppo delle misure di agevolazione dei salari di produttività e verificare la conformità degli accordi entro il 30 novembre 2013 è previsto un confronto tra Governo e parti sociali per valutare i risultati.

Si attendono circolari applicative da parte dell'agenzia delle Entrate

23 Gennaio 2013 - Formazione

Seminario di studio su inquadramento e mansioni del lavoratore

L'evoluzione dell'organizzazione aziendale e i recenti accordi interconfederali, hanno allargato la possibilità di intervento, anche a livello aziendale, su inquadramento e mansioni. Abbiamo pertanto organizzato un incontro nel nostro studio, Via Lamarmora 18, Milano, per il giorno martedì 19 febbraio 2013, dalle ore 14,30 alle 18.00.

Le iscrizioni, per motivi organizzativi, devono essere effettuate entro venerdì 15 febbraio 2013 inviando e-mail a [email protected] oppure fax al n. 02-59.90.24.84.

Quota di partecipazione: 150,00 euro. Per piè partecipanti della stessa azienda la quota procapite sarà di 100,00 euro



MASSIMO T. GOFFREDO logo_carta_intestata VINCENZO MELECA

Avvocato esperto in Diritto del Lavoro Avvocato esperto in Organizzazione Risorse Umane

La mobilità professionale del lavoratore

La corretta gestione aziendale dell'inquadramento e delle mansioni

Martedì 19 febbraio 2013 dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Studio Legale Goffredo

Via Lamarmora, 18 ' Milano


Obiettivi

Il seminario si propone di analizzare i vari aspetti legati alla corretta gestione aziendale dell'inquadramento e delle mansioni dei lavoratori alla luce della legislazione vigente e degli orientamenti giurisprudenziali.

Destinatari

Responsabili e addetti alla gestione ed amministrazione del personale, responsabili operativi di uffici e reparti con gestione diretta di risorse umane, praticanti e collaboratori di studi professionali

Sede

Studio Avv. Goffredo - Via Lamarmora, 18 - Milano

Programma

  1. Inquadramento normativo e terminologico
  2. Diritti e doveri del datore di lavoro e del lavoratore in tema di mansioni
  3. Mansioni e patto di prova
  4. La mobilità professionale: 'orizzontale' (adibizione a mansioni equivalenti), 'verticale' (adibizione a mansioni superiori), demansionamento e dequalificazione (adibizione a mansioni inferiori)
  5. Il contenzioso legato alle mansioni.

Ai partecipanti all'incontro verrà resa disponibile documentazione di quanto illustrato nonchè consegnata copia del manuale 'La mobilitàprofessionale e geografica del lavoratore', Giuffrè editore.

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