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26 Luglio 2023 - Normativa

Assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” – Incentivi | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023, a seguito dell’emanazione del decreto ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023 di ripartizione base regionale delle risorse, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” (Not -engaged in- Education, Employment or Training) effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, introdotto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023.

Il modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione sarà reso disponibile sul portale istituzionale www.inps.it a partire dal 31 luglio 2023.

Segnaliamo in particolare che l’incentivo:

  • può essere utilizzato solo dai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
  • spetta per le nuove assunzioni di giovani che non abbiano compiuto trenta anni di età e che risultino aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. l requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni; non lavori (la mancata titolarità di un rapporto di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione) e non sia inserito in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi;
  • è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione; al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori; alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione; al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e cioè che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea e non sia un’impresa in difficoltà;
  • è cumulabile con l’esonero cd. Under 36, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.
21 Luglio 2023 - Interpretazioni

CIGO per caldo intenso: criteri per la valutazione della temperatura | ADLABOR

Facciamo seguito alla news del 21 luglio 2023, per segnalare che, circa le richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” dovute alle temperature elevate, l’INPS, nel messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, fornisce alcune indicazioni riguardo le modalità di valutazione delle istanze con riferimento alle temperature percepite.

Segnaliamo in particolare che:

  • in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigrade, non soltanto come temperature effettiva ma anche se “percepita” per elevato tasso di umidità, considerando sia la temperatura sia la tipologia di attività svolta e le condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori;
  • anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte sia all’aperto, in luoghi non proteggibili dal sole, sia al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro;
  • per quanto riguarda il lavoro svolto in agricoltura, la Cassa integrazione speciale riguarda solo gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole;
  • il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.
21 Luglio 2023 - Interpretazioni

Danni da calore – Tutela dei lavoratori – CIGO | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, con la quale, in ragione delle condizioni climatiche in atto, richiama l’attenzione dei propri Uffici territoriali sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

Segnaliamo in particolare che l’INL evidenzia come l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità. Maggiormente interessate da tali fenomeni sono:

  • le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori;
  • gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00);
  • le mansioni;
  • le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • l’ubicazione del luogo di lavoro;
  • la dimensione aziendale;
  • le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate (quelle superiori a 35° centigradi) registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive.

(Circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).

13 Luglio 2023 - Interpretazioni

Esonero contributivo per giovani e per donne svantaggiate – Chiarimenti – Messaggio INPS 2598/2023 | ADLABOR

L’INPS, con messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023, riepiloga le informazioni relative ai conguagli degli esoneri contributivi a favore di giovani lavoratori e lavoratrici svantaggiate già contenute nelle Circolari 57 e 58 del 22 e 23 giugno e fornisce delucidazioni in merito al recupero degli importi arretrati, chiarendo alcuni elementi legati all’esposizione dei dati nel flusso Uniemens.

Le circolari attuative dell'Inps, emanate nel mese di giugno, contengono al loro interno le informazioni per il conguaglio del beneficio spettante per le quote correnti e per gli importi arretrati maturati dal mese di luglio 2022 fino al mese di giugno 2023.

Tali informazioni sono state parzialmente rettificate con il messaggio 2598/2023:

  • per i datori di lavoro del settore privato, il recupero degli importi arretrati di entrambi i benefici (giovani lavoratori e lavoratrici svantaggiate) decorrenti dal mese di luglio 2022 e fino al mese di giugno 2023 dovrà essere effettuato valorizzando l'elemento "AnnoMeseRif" esclusivamente nei flussi uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023;
  • per il conguaglio delle quote correnti (luglio 2023) l'Inps ha confermato le istruzioni fornite in precedenza richiedendo la valorizzazione del "codice causale" con il valore "ED23" per l'esonero relativo ai giovani oppure con valore "EG48" per la fruizione dell'esonero a favore delle lavoratrici svantaggiate;
  • per il recupero dei benefici legati alle lavoratrici svantaggiate, il campo "CodAgio" andrà valorizzato con il codice 3K per i periodi di competenza del 2022 e 4K per gli importi da recuperare fino a giugno 2023;
  • in tema di somministrazione, viene specificato che la verifica del rispetto dei limiti previsti dal Temporary crisis and transition framework dovrà essere effettuata in relazione al singolo datore di lavoro utilizzatore e non in relazione all'agenzia di somministrazione.
06 Luglio 2023 - Normativa

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Novità – Legge di conversione del Decreto Lavoro | ADLABOR

La Legge 3 luglio 2023 n. 85, di conversione del D.L. 48/2023, ha introdotto alcune novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare,

  • in merito alla previsione secondo cui, in occasione della visita medica preventiva, il medico competente è tenuto a richiedere al lavoratore l’esibizione della copia della cartella sanitaria e di rischi rilasciata dal precedente datore di lavoro, è stato precisato che l’obbligo in esame non sussiste nei casi in cui la cartella sia oggettivamente non reperibile.
  • viene inserito il diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro tra i titoli di studio che possono concorrere a soddisfare i requisiti di istruzione e di esperienza lavorativa posti sia per il coordinatore per la progettazione sia per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nell’ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili.
05 Luglio 2023 - Normativa

Smart working – Proroghe – Legge di conversione del Decreto Lavoro | ADLABOR

La Legge 3 luglio 2023 n. 85, di conversione del D.L. 48/2023, ha introdotto il comma 3-bis all’art. 42 che ha prorogato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il diritto ad operare in smart working per:

  • i lavoratori genitori con figli minori di 14 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di ammortizzatori sociali, che non vi sia genitore non lavoratore e sempreché tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa possa essere svolta a distanza);
  • i lavoratori considerati fragili dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria (in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata nell’ambito della sorveglianza sanitaria, sempreché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa).

È stato anche prorogato al 30 settembre 2023 il diritto (incondizionato) allo smart working, riconosciuto ai c.d. lavoratori super fragili, ossia coloro che si trovano in una delle fattispecie contenute nell’elenco previsto dal DM 4/02/2022 emanato ai sensi dell’art. 17, c. 2 del DL 221/2021 (L.11/2022).

04 Luglio 2023 - Normativa

L. 3 luglio 2023, n. 85 – Conversione in legge con modificazioni del D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro) | ADLABOR

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro) recante «misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro».

Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:

Contratti a termine

Ferma restando la acausalità del contratto di durata inferiore a 12 mesi, per i contratti di durata compresa tra i 12 e 24 mesi, l’apposizione del termine è giustificata :

  • da esigenze previste dai contratti collettivi ;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Le modifiche hanno escluso l’applicazione delle causali ai rinnovi contrattuali - come già previsto per le proroghe - qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi. A tal fine la nuova norma specifica che nel computo dei 12 mesi non vanno considerati i periodi riferiti a contratti stipulati prima del 5 maggio 2023.

Somministrazione

In tema di limiti numerici all’impiego di lavoratori somministrati a tempo indeterminato (20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso lo stesso utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto), vengono esclusi dal computo dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato:

  • i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato;
  • soggetti in mobilità;
  • disoccupati o cassa integrati da almeno 6 mesi e i lavoratori svantaggiati.

Semplificazioni degli obblighi informativi

(Semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e pubblicazione sul rapporto di lavoro posti a carico del datore di lavoro dal Decreto Trasparenza)

L’obbligo di informazione riguardante “modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato” può essere assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Prestazioni occasionali

Per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento:

  • è elevato da € 10.000 a € 15.000 il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati;
  • possono ricorrere alle prestazioni occasionali i soggetti che occupano fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Si è poi optato per un’ulteriore semplificazione delle modalità di acquisto e utilizzo delle prestazioni mediante “Libretto Famiglia” prevedendo la possibilità che il libretto venga acquistato presso le rivendite di generi di monopolio.

Clicca qui per il testo coordinato della Legge.

27 Giugno 2023 - Normativa

Donne svantaggiate – Esonero contributivo – Indicazioni operative | ADLABOR

L’INPS, con la Circolare n. 58 del 23 giugno 2023, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo in caso di assunzione di donne sia per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, sia relativamente al secondo semestre 2022.

Datori di lavoro che possono accedere ai benefici: tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Lavoratrici per le quali spettano gli incentivi: gli esoneri spettano in riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate” e cioè:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Rapporti di lavoro incentivati: gli incentivi in esame spettano per:

  • assunzioni a tempo determinato;
  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato.

Durata del periodo agevolato: gli incentivi spettano:

  • in caso di assunzione a tempo determinato: fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato: per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

23 Giugno 2023 - Senza categoria

Assunzione di giovani effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 – Esoneri contributivi | ADLABOR

Con circolare n. 57 del 22 giugno 2023, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero contributivo previsti dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) applicabile:

  • alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • alle assunzioni di giovani under 36, così come autorizzate dalla Commissione europea effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

Misura degli incentivi

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio INPS n. 3389/2021. L’Istituto fa presente che la richiesta di fruizione  del beneficio con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità. In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

22 Giugno 2023 - Senza categoria

Pagamento premi e accessori INAIL – Modifica del tasso di interesse | ADLABOR

L’INAIL, con Circolare n. 29 del 19 giugno 2023, informa che, a decorrere dal 21 giugno 2023, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di cui all’articolo 2, comma 11, del Decreto-Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono i seguenti:

  • 10,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 9,50% misura delle sanzioni civili.
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