11 Dicembre 2023 - Normativa
L’Inail informa sul suo sito (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-gestione-eventi-lesivi.html) che, a partire dal 7 dicembre 2023, sono disponibili i nuovi servizi online, dedicati ai datori di lavoro, e ai loro delegati, riguardanti gli eventi lesivi e i servizi dispositivi.
Gestione eventi lesivi: è il nuovo servizio online per il datore di lavoro affinché possa avere informazioni, aggiornamenti e funzionalità di interesse in relazione all’area prestazioni e prevenzione in modo da verificare in maniera complessiva gli adempimenti normativi a suo carico le comunicazioni di infortunio, le denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, le notifiche di atti istruttori, inoltrate dalle sedi Inail competenti e molte altre informazioni.
Servizi dispositivi: la compilazione dei servizi dispositivi è richiesta dall’Istituto tramite un atto istruttorio inviato al datore di lavoro ad integrazione delle informazioni mancanti nelle denuncia, utili alla sede Inail per l’istruttoria della pratica. I servizi dispositivi possono essere compilati e inviati direttamente dal datore di lavoro oppure su specifica richiesta da parte della sede Inail competente tramite atto istruttorio. Per i dettagli sull’utilizzo del servizio online “Gestione eventi lesivi” e sulla compilazione dei tre servizi dispositivi, si rinvia ai relativi manuali utente disponibili sul portale istituzionale nelle pagine dedicate alla comunicazione di infortunio e alle denunce di infortunio e di malattia professionale.
Sul sito istituzionale dell'INAIL sono inoltre disponibili informazioni e modulistica circa:
05 Dicembre 2023 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 8 novembre 2023, concernente la “Riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione 2024”.
La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare alle tipologie di premi e contributi, nelle more della loro revisione, per l’anno 2024, è pari al 15,11%.
04 Dicembre 2023 - Interpretazioni
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, con il quale ha fornito una risposta ad un quesito riguardante la figura del preposto. In particolare veniva richiesto se:
- l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
- piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
- tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
- se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.
Questa in sintesi la risposta del Ministero del Lavoro:
Al riguardo, premesso che le principali norme di riferimento, contenute nel decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, sono:
- l’articolo 2 “Definizioni”, che al comma 1, lett. e), definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
- l’articolo 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, che al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
- l’articolo 19 “Obblighi del preposto”, che al comma 1, lett. a), prevede come, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti” e al comma 1, lett. f-bis) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
- l’articolo 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 7, prevede che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
- l’articolo 55 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis).
La Commissione ritiene che:
- la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio –a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa– laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali;
- non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
30 Novembre 2023 - Senza categoria
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) avvia la rilevazione di “Customer Satisfaction” destinata agli utenti esterni dell’Ispettorato, con lo scopo di rilevare il grado di soddisfazione in merito ai servizi erogati dall’INL.
Il questionario – scaricabile tramite QR code – sarà attivo nel mese di dicembre 2023 (dal primo al 31) e disponibile presso tutte le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del lavoro oltre che nelle sedi degli stakeholders istituzionali.
I dati raccolti in modo anonimo saranno elaborati, in conformità alle finalità del trattamento privacy, in modo da migliorare la qualità dei servizi erogati intensificando l’ascolto del target costituito da lavoratori, pensionati, datori di lavoro, rappresentanti sindacali, liberi professionisti, casalinghe, studenti etcetera.
29 Novembre 2023 - Senza categoria
L’Inail informa che il 27 novembre 2023 sono stati resi disponibili i nuovi servizi per l’inserimento delle richieste di ispezione relative alla certificazione di attrezzature o insiemi di attrezzature a pressione.
I legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, ecc.) possono richiedere online i servizi di ispezione TPED per cui l’organismo è notificato.
Dalla data indicata i servizi devono essere richiesti esclusivamente tramite l’applicativo accessibile dal portale.
L’Inail rende altresì disponibile l’apposito Manuale “Istruzioni Operative per l’uso del prodotto Organismo Notificato ON0100”.
27 Novembre 2023 - Senza categoria
Rammentiamo che il prossimo 17 dicembre, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 2019/1937, per le imprese il cui organico, negli ultimi dodici mesi, si è dimensionato oltre le 50 unità, scatteranno una serie di adempimenti correlati alla protezione di chi, dipendente o meno, segnala violazioni rispetto alle disposizioni normative nazionali, cioè tutti i comportamenti, che, a giudizio del segnalante, siano lesivi di un interesse pubblico o privato, illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile.
I datori di lavoro privati interessati sono:
- le imprese che hanno occupato, in media, nell’ultimo anno, almeno 50 lavoratori dipendenti, saranno soggette agli obblighi a partire dal prossimo 17 dicembre;
- i datori di lavoro che pur avendo un organico inferiore alle 50 unità, hanno come genere di attività i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.L.vo n. 231/2001.
Per quel che riguarda il calcolo dei dipendenti valgono le regole generali previste dall’ordinamento italiano:
- i lavoratori a tempo pieno ed indeterminato valgono come unità;
- quelli a tempo parziale sono computati “pro-quota”, in relazione all’orario pieno previsto dal CCNL, secondo le indicazioni dell’art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015;
- quelli a tempo determinato in base al numero medio mensile di lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni, sulla base della effettiva durata dei singoli rapporti di lavoro (art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015);
- i lavoratori intermittenti, in base al parametro orario per singoli semestri previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015;
- i dipendenti con rapporto di apprendistato, non essendo stata prevista alcuna deroga, non sono computabili ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.
Cosa debbono fare in particolare le aziende tenute a rispettare gli obblighi:
- predisporre canali di segnalazione finalizzati a garantire sia l’anonimato che la riservatezza del lavoratore che segnala l’irregolarità, del soggetto autore della presunta irregolarità e di chi, comunque, è nominato nella segnalazione, compresa tutta la documentazione prodotta. Tali canali informativi potranno essere gestiti all’interno dell’azienda affidandone la responsabilità a personale idoneo e formato, oppure affidati a soggetti esterni di provata professionalità. La segnalazione può essere fatta anche da parte di lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione, da liberi professionisti e consulenti;
- portare a conoscenza di tutto il personale le modalità di segnalazione di eventuali irregolarità;
- tutelare le persone che segnalano, anche se le situazioni sono venute a conoscenza dell’interessato durante la fase precontrattuale o durante la procedura di selezione o durante il periodo di prova o, infine, a rapporto di lavoro concluso;
- fornire al segnalante, entro 7 giorni dalla ricezione, un avviso di ricevimento e, entro 90 giorni, un primo riscontro relativo alle indagini conseguenti;
- non attuare nei confronti di chi segnala le presunte irregolarità alcun tipo di atto ritorsivo.
Per le imprese che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, più di 249 dipendenti, l’adeguamento è scattato invece dal 15 luglio 2023.
Può essere utile consultare la Guida operativa predisposta da Confindustria.
24 Novembre 2023 - Normativa / Senza categoria
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 142 del 22 novembre 2023, ha adottato il 44° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
23 Novembre 2023 - Normativa
L’INPS, con il messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, fornisce indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001, sia dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.
Segnaliamo, in particolare che, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo, sia la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992:
- a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave;
- alternativamente;
- non negli stessi giorni.
21 Novembre 2023 - Senza categoria
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2023, l’avviso n. 270 contenente le tabelle aggiornate delle malattie professionali.[embeddoc url="https://www.adlabor.it/wp-content/uploads/2023/11/23A0630900100010110002.pdf"]
20 Novembre 2023 - Normativa
L’INPS, con il messaggio n. 4068 del 16 novembre 2023, comunica che nel servizio di recupero indebiti (realizzato nell’ambito dei progetti del PNRR) è disponibile la nuova funzionalità di richiesta di rateizzazione: i percettori di prestazioni indebite da parte dell’INPS possono attivare online un piano di recupero a rate mediante avvisi di pagamento PagoPA.
La nuova funzionalità, in fase sperimentale per indebiti specifici (quali, ad esempio, quelli derivanti da prestazioni pensionistiche, prestazioni assistenziali o da ammortizzatori sociali accertati successivamente al 1° settembre 2011), consente di simulare il piano di recupero rateale. Successivamente la funzionalità verrà estesa a tutte le tipologie di indebito.