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23 Ottobre 2012 - Normativa

Termini di comunicazione per licenziamenti, dimissioni e risoluzioni consensuali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. 37/18273 del 12 ottobre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti circa gli obblighi di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione) o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali.

Rammentiamo in estrema sintesi che la Legge Fornero (Legge 92/2012) stabilisce come:

a) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

- i datori di lavoro con piè di quindici dipendenti abbiano l'obbligo di comunicare preventivamente alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), l'intenzione di intimare al dipendente o ai dipendenti il recesso dal rapporto di lavoro;

- che a tale comunicazione segue obbligatoriamente un tentativo di conciliazione (che si conclude entro 20 giorni dalla data di convocazione delle parti ad opera della DTL);

- che il datore di lavoro può comunicare il licenziamento solo nel caso in cui il tentativo di conciliazione si chiuda in assenza di accordo tra le parti (o con accordo che preveda il licenziamento stesso).

b) in caso di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'efficacia di entrambe è sospesa sino alla convalida effettuata presso la DTL (o, in alternativa, tramite sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta dal lavoratore in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro).

La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce il momento a partire dal quale decorre l'obbligo di comunicare entro i cinque giorni successivi, al Centro per l'Impiego, la cessazione del rapporto di lavoro, e cioè:

- dalla data di effettiva risoluzione del rapporto, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (effettuato al termine della procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966);

- dal giorno in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto, in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (ad esempio, se la lettera di dimissioni viene presentata il 1° novembre e precisa che l'ultimo giorno lavorativo sarà il 30 novembre, i termini decorrerano dal 1° dicembre). In tali ipotesi, la circolare precisa altresì che il termine di 30 giorni entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere l'invito al lavoratore a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale decorre dalla cessazione giuridica del rapporto (nell'esempio precedente, dal 1° dicembre) ;

- in caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l'impiego, deve effettuarne la revoca (circa quest'ultimo adempimento, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro fornirà le modalità operative).

Ricordiamo infine che, in caso di omissione dell'obbligo di comunicazione, è prevista a carico del datore di lavoro l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100 a 500 euro.

La Circolare è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C2D0684B-2E9C-4A30-9726-F62C6DC75E56/0/20121012_LC.pdf

22 Ottobre 2012 - Normativa

Responsabilità solidale in materia fiscale negli appalti e nei subappalti

L'articolo 13-ter del DL. 83/2012, n. 83 ha stabilito che in materia fiscale opera la responsabilità in solido nei contratti di appalto di opere e servizi tra appaltatore e subappaltatore in relazione agli adempimenti relativi ai versamenti delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, dovuti dall'appaltatore e dai subappaltatori.

Per quel che concerne invece la responsabilità del committente, evidenziamo come la normativa citata (sotto riportata) prevede al comma 28-bis che, nel caso in cui il committente abbia corrisposto all'appaltatore il corrispettivo per il servizio d'appalto senza aver richiesto ed ottenuto la documentazione attestante il regolare versamento delle imposte (IRPEF ed IVA), si applichi nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.

La norma stabilisce inoltre che il committente nei confronti dell'appaltatore e quest'ultimo nei confronti dei subappaltatori possono sospendere il pagamento dei corrispettivi pattuiti fino all'esibizione della documentazione attestante gli avvenuti adempimenti fiscali.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E del 8 ottobre 2012, ha fornito chiarimenti circa la corretta applicazione della responsabilità solidale tra committente/appaltante ed appaltatore e subappaltatorein materia di appalti di opere e servizi, precisando che:

- per l'appaltatore/subappaltatore è possibile trasmettere, in alternativa alla specifica documentazione, anche una attestazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione;

- gli adempimenti richiesti dall'art. 13-ter si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012;

- in relazione a detti contratti, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012.

Restano confermate le norme circa la responsabilità solidale in materia retributiva e contributiva stabilite dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni.

La circolare dell' Agenzia delle Entrate è consultabile su:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8164c3004d011637a61ffe5ecc644652/circolare+40e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8164c3004d011637a61ffe5ecc644652

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 n.83 (in Suppl. ordinario n. 129 alla Gazz. Uff., 26 giugno 2012, n. 147). - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134. - Misure urgenti per la crescita del Paese. (DECRETO SVILUPPO) (1).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Agenzia delle Entrate 08 ottobre 2012 n. 40/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 02 ottobre 2012 n. AS988.

Articolo13Ter - (Disposizioni in materia di responsabilita' solidale dell'appaltatore) (1).

1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste a carico del committente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, in sede di conversione.

18 Ottobre 2012 - Normativa

Finanziamenti a favore dell’occupazione giovanile e delle donne

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012, il decreto interministeriale che istituisce il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell'occupazione giovanile e delle donne.

In particolare:

- viene riconosciuto un incentivo di importo pari a 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative anche nella modalità di progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Tali forme di stabilizzazione dovranno riferirsi a contratti di lavoro in essere ovvero cessati da non piè di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

- sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, la cui misura varia in relazione alla durata del rapporto di lavoro. In particolare il valore del contributo è stabilito nella misura di 3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi; nella misura di 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi e, da ultimo, nella misura di 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.

L'INPS, cui è affidata la gestione del provvedimento, corrisponderà gli incentivi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il limite delle risorse disponibili (come detto sopra, di oltre 230 milioni di euro), attraverso modalità telematiche che saranno attivate al piè presto e consentiranno ai datori di lavoro di avere facile accesso allo strumento appena adottato.

Il Decreto è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2705CD99-AE35-4CB4-818E-03260B8B360F/0/20121005_DI.pdf

17 Ottobre 2012 - Normativa

Comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 18273 del 12 ottobre 2012 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ha fornito alcuni chiarimenti circa gli obblighi di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giustificati motivi oggettivi (avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione) o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali osservando che:

a) i cinque giorni entro cui va comunicata la cessazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento per giustificati motivi oggettivi al termine della procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966 partono dalla data di effettiva risoluzione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del procedimento cui l'art. 1, comma 41, della legge n. 92/2012 ricollega gli effetti;

b) in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (art. 4, commi da 16 a 22 della legge n. 92/2012), i cinque giorni decorrono da quello in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto; in caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l'impiego, deve effettuarne un'altra di revoca: a tal proposito, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, fornirà le modalità operative.

La nota del Ministero del Lavoro è consultabile su: http://www.dplmodena.it/ML18273-2012-%20comunicazioni%20cessazioni.pdf

01 Ottobre 2012 - Normativa

Contributi per l’innovazione digitale

La Regione Lombardia, in collaborazione con le Camere di Commercio di Milano, di Monza e Brianza, di Varese, di Lecco, di Cremona, di Lodi e di Pavia, ha pubblicato il Bando Impresa Digitale che concede contributi alle imprese per gli investimenti innovativi volti a potenziare la diffusione delle ICT e incentivare gli investimenti nel settore delle tecnologie digitali, in particolare per la "social communication" e la gestione della comunicazione interna (intranet), fondamentali per garantire la produttività e la cooperazione delle risorse umane appartenenti all'azienda.

I contributi sono a fondo perduto pari al 50% dell'investimento previsto con i seguenti massimali:

- 15.000 euro per le micro imprese;

- 25.000 euro per le piccole e medie imprese;

- 30.000 euro per la creazione di nuove tecnologie digitali.

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori (con sede legale nelle province di Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese) e, per uno specifico aspetto, alle imprese operanti nel settore informatica e comunicazione (con sede legale nelle province di Milano e Monza e Brianza).

Le domande possono essere inviate dal 2 al 31 ottobre 2012.

Per informazioni relative al contenuto del bando occorre rivolgersi alla Camera di Commercio di Milano (e-mail: [email protected], telefono: 800.22.63.72 -numero verde se si chiama da Milano e provincia- oppure 02.8515.2000 -numero di telefonia fissa nazionale se si chiama da fuori provincia o da cellulare).

Per informazioni sulle procedure on-line per la presentazione della domanda, rendicontazione e richiesta di liquidazione dei contributi: [email protected]

Il bando è consultabile sul sito:

http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_01%2FWrapperBandiLayout&cid=1213546604286&p=1213546604286&pagename=DG_01Wrapper

25 Settembre 2012 - Normativa

Credito d’imposta per le assunzioni al Sud: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con due provvedimenti (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 14 settembre 2012, prot. 132876 e Risoluzione 17 settembre 2012 n. 88/E), ha completato l'iter amministrativo per il concreto utilizzo del credito d'imposta spettante ai datori di lavoro che hanno effettuato e che effettueranno nuove assunzioni in soprannumero di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) alle quali si aggiungono Abruzzo e Molise.

Con il primo provvedimento sono state definite le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta.

Con il secondo, la Risoluzione n. 88/E, è stato istituito il codice tributo 3885 per consentire la concreta fruizione, mediante compensazione nel mod. F24, del credito d'imposta maturato.

In sintesi, questi sono gli elementi principali del credito d'imposta:

- Destinatari: sono tutti i datori di lavoro privati, escluse le persone fisiche non esercenti attività di impresa né arti e professioni (evidenziamo come il D.L. 70/2011 aveva previsto che, per i soggetti che avrebbero la qualifica di datori di lavoro dal mese di giugno 2011, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato avrebbe costituito incremento della base occupazionale, mentre tale disposizione legislativa non è stata presa in considerazione dal successivo decreto attuativo del Ministro per la coesione territoriale del 24 maggio 2012);

- Lavoratori che danno diritto al beneficio: nuove assunzioni in soprannumero, cioè come incremento occupazionale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, di lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati".

I primi, cioè i lavoratori "svantaggiati", sono tutti coloro che:

a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) hanno superato i 50 anni di età;

d) vivono soli con una o piè persone a carico;

e) sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat)

f) sono membri di una minoranza nazionale.

I secondi, cioè i lavoratori "molto svantaggiati", sono coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

- Periodo di validità della norma: per le assunzioni effettuate e che verranno effettuate nel periodo dal 14 maggio 2011 al 13 maggio 2013 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia;

- Ammontare e durata del beneficio (credito d'imposta): per ogni nuovo lavoratore con i requisiti di legge, il datore di lavoro matura un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti (per i lavoratori part time, il credito è in proporzione alla retribuzione ridotta).

- Durata del beneficio: per i dodici mesi successivi all'assunzione di lavoratori 'svantaggiati'o per i 24 mesi successivi per le assunzioni di lavoratori 'molto svantaggiati';

- Decadenza dal beneficio: il datore di lavoro che non rispetta le condizioni fissate dalla norma, decade dal beneficio;

I due provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono consultabili rispettivamente su:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f3ca6004cb7f96c97e2b73f8e4cb8ac/Provv.+credito+DM+24+maggio+2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7f3ca6004cb7f96c97e2b73f8e4cb8ac

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/021142804cc11a51aed5be685f6372d6/risol+88e+del+17+09+12x.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=021142804cc11a51aed5be685f6372d6

Per l'identificazione dei lavoratori "svantaggiati" e "molto svantaggiati" si veda: http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=67988

24 Settembre 2012 - Normativa

Termini di pagamento tra imprese private

Il Parlamento è intervenuto in materia di pagamenti tra imprese private, sia con il D.L. 1/2012 (convertito in Legge 27/2012), sia con l'approvazione in Commissione attività produttive della Camera di uno specifico disegno di legge.

Per quanto riguarda i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti dei privati, nonché le misure che riguardano i debiti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione, il Governo dovrà esercitare la delega prevista dall'art. 10 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 entro il prossimo mese di novembre.

a) Pagamenti tra imprese private per cessione di prodotti agricoli e alimentari:ai sensi dell'art. 62, commi 3 e 11-bis, del Decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, a partire dal 23 ottobre 2012, il pagamento del corrispettivo della cessione di prodotti agricoli e alimentari deve essere effettuato:

- per le merci deteriorabili: entro il termine legale di trenta giorni;

- per tutte le altre merci: entro il termine di sessanta giorni.

In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile.

b) Pagamenti tra imprese private in via generale: è stato approvato il 21 settembre scorso da parte della Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati il Disegno di legge (che dovrebbe essere approvato entro fine legislatura) che prevede come limite massimo per i pagamenti fra imprese 30 giorni.

Il testo integrale del D.L. 1/2012 è consultabile su:

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto;jsessionid=3B7C679E8FEA5E5133851BDF49564EAB?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-01-24&atto.codiceRedazionale=012G0009

Il testo integrale della Legge 180/2011 è consultabile su:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/statuto_imprese/Legge_180_2011.pdf

19 Settembre 2012 - Interpretazioni

Lavoro intermittente senza obbligo di indennità di disponibilità – licenziamento

Nel contratto di lavoro intermittente (c.d. 'a chiamata') senza obbligo di indennità di disponibilità, l'assunzione degli obblighi reciproci delle parti, tipici del contratto di lavoro subordinato, risulta sottoposta ad una duplice condizione sospensiva potestativa:

- l'eventuale manifestazione divolontà del datore di lavoro (se vorrò ti chiamerò...);

- l'eventuale, successiva accettazione del prestatore di lavoro (se vorrò risponderò alla chiamata..).

Da ciò ne consegue che tale condizione si risolve di fatto nell'effettiva inesistenza di ogni vincolo contrattuale per entrambe le parti, ponendo questo tipo di contratto come una anomalia all'interno del nostro ordinamento giuridico.

Va inoltre rilevato come le norme di legge che disciplinano il lavoro intermittente (artt.33-40 della Legge 276/2003) nulla dispongono circa la risoluzione del rapporto.

L'art. 38 , al comma 3 recita però testualmente: "Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'art. 36".

Tale affermazione è stata confermata dal Ministero del lavoro con circolare n. 4 del 3 febbraio 2005.

Si pongono quindi due questioni, la prima relativa alle modalità di eventuale risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro, la seconda concernente il conseguente, eventuale obbligo di preavviso.

- risoluzione del rapporto: non essendo state rinvenute interpretazioni ed indicazioni da parte del Ministero del Lavoro o della giurisprudenza, si può ipotizzare la legittimità di licenziamento del lavoratore che non risponda ripetutamente alle chiamate del datore di lavoro. In particolare, l'interpretazione letterale della norma sopra citata indurrebbe a ritenere possibile e lecito un licenziamento ad nutum del lavoratore intermittente che si trovi in situazione di 'disponibilità'.

- preavviso: anche in questo caso, le norme di legge in materia di lavoro intermittente nulla dispongono, per cui è ipotizzabile che il lavoratore possa averne diritto. In tal caso, escludendo ragionevolmente l'ipotesi di chiedere al lavoratore di prestare il periodo di preavviso, potrebbe essere obbligatorio riconoscergli (se dovesse aver comunque effettuato qualche prestazione lavorativa) l'indennità sostitutiva, calcolata in base a quanto disposto dal CCNL (in funzione di inquadramento ed anzianità) e dall'art. 2121 Cod. civ., cioè sulla "media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato".

La circolare del Ministero del lavoro citata è disponibile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7853DD9B-8C3B-4F41-9EBE-D63939D34A9D/0/20050203_Circ_04.pdf

18 Settembre 2012 - Interpretazioni

Contratti di solidarietà difensivi – Necessità di maggiore orario di lavoro

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 13 settembre 2012 n. 27, presentato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alle conseguenze sanzionatorie per le aziende che, avendo stipulato contratti di solidarietà difensivi, non abbiano rispettato l'accordo sulle modalità di riduzione dell'orario e non abbiano debitamente informato i competenti Enti pubblici, ha precisato che, nel caso in cui al personale sia richiesto lo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello concordato, il datore di lavoro debba:

- aver previsto nell'accordo sindacale la possibilità di incrementi di orario, quale evenienza in caso di miglioramento della situazione economico/finanziaria. In mancanza, dovrà comunque concordarli con le RSA/RSU;

- comunicare alla competente Direzione Territoriale del Lavoro le eventuali maggiori prestazioni;

- registrare le ore effettivamente prestate;

- versare l'intera retribuzione e relativi contributi dovuti riferiti alle maggiori prestazioni;

- comunicare correttamente all'INPS le ore di lavoro prestate in misura eccedente quelle concordate nell'accordo sindacale, per le quali il lavoratore non avrà diritto all'integrazione salariale.

L'eventuale condotta fraudolenta potrà essere anche penalmente rilevante.

La risposta ad interpello in oggetto è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4430B938-93D4-43E3-8E40-D873AA915FEA/0/272012.pdf

17 Settembre 2012 - Normativa

Collocamento obbligatorio: computabilità lavoratori con contratto a termine

La legge 68/1999, norma di riferimento per il collocamento obbligatorio di disabili ed altri soggetti protetti, aveva originariamente previsto, all'art. 4, che, per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non fossero computabili nel numero dei dipendenti totali, tra l'altro, i dipendenti in forza con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi.

La legge 92/2012 è intervenuta con l'art. 4, comma 27, modificandola, cancellando in particolare proprio la frase 'con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi' e creando pertanto una situazione di incertezza.

A tale situazione ha rimediato il D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 che, ha nuovamente modificato la Legge 68/1999, prevedendo la non computabilità dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi.

Alla luce di tali modifiche, a decorrere dal 26 giugno 2012, per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere obbligatoriamente, occorrerà computare tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori:

- disabili assunti obbligatoriamente;

- disabili occupati a domicilio (con prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro);

- disabili occupati con modalità di telelavoro (con prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro);

- divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento (sono invece computabili i lavoratori divenuti inabili a causa dell'inadempimento del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro);

- occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;

- soci di cooperative di produzione e lavoro;

- dirigenti;

- in forza con contratti di inserimento (tipologia di contratti ad esaurimento, essendo stati abrogati dalla Legge 92/2012);

- occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;

- assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;

- impegnati in lavori socialmente utili (assunti ex art. 7 D.Lgs. 81/2000);

- a domicilio;

- coloro che aderiscono al programma di emersione (ex art. 1 Legge 383/2001).

I lavoratori occupati a tempo parziale sono computabili per la quota di orario effettivamente svolto (tenendo conto dell'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore);

Nel computo, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

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