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17 Settembre 2012 - Normativa

CIG in deroga per il 2012: istruzioni Inps

L'Inps, con una serie di messaggi del 10 settembre 2012, ha emanato le istruzioni procedurali per l'erogazione degli ammortizzatori in deroga a favore dei lavoratori delle Regioni Calabria, Lombardia, Molise e Piemonte, in attuazione dei corrispondenti decreti ministeriali che ne hanno dato il via libera all'erogazione anche nel 2012.

I contenuti principali delle istruzioni sono:

- la competenza all'autorizzazione alla CIG in deroga per unità produttive situate in una sola Regione, spetta alla Regione interessata, mentre l'INPS ha il compito di erogare i trattamenti sulla base delle predette autorizzazioni;

- l'integrazione salariale spetta a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi e che non possono attivare gli strumenti ordinari oppure li hanno già esauriti;

- la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla sospensione dell'attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall'elenco dei lavoratori interessati;

- per il pagamento della prestazione al lavoratore, il datore di lavoro deve presentare la richiesta su modello IG/15 deroga (cod. SR100) per via telematica all'Inps, nel caso in cui l'ente autorizzatore non vi provveda direttamente. Inoltre, per il pagamento diretto al lavoratore deve essere presentato per via telematica il modello IG/Str/Aut (cod.41).

- l'importo spettante è pari a un'indennità dell'80% della retribuzione (con un massimale fissato in Euro 931,28 lordi, per retribuzioni mensili lorde fino a Euro 2.014,77 e in Euro 1.119,32 lordi per retribuzioni mensili lorde oltre Euro 2.014,77), comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell'orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.

- spettano anche l'assegno nucleo familiare e l'accredito figurativo dei contributi ai fini pensionistici.

Per i datori di lavoro interessati forniamo qui di seguito i riferimenti dei decreti interministeriali e dei relativi messaggi INPS:

Regione Calabria: decreto n. 67526 del 13 agosto 2012, consultabile su http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AED6FB49-A497-4412-AB80-B261A0B4CE4D/0/67526.pdf e messaggio INPS n. 14595/2012, consultabile su http://www.anclsu.com/public/news/enti_istituzioni/INPScalabria-12-09-2012.pdf;

Regione Lombardia: decreto n. 67527 del 13 agosto 2012 consultabile su http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A292B743-C26F-4ABD-AE07-19E4EB0E74D5/0/67527.pdf e messaggio INPS n. 14596/2012, consultabile su http://www.anclsu.com/public/news/enti_istituzioni/INPSlombardia-12-09-2012.pdf;

Regione Molise: decreto n. 67326 del 13 agosto 2012, consultabile su http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B4EC4CD1-11B4-4541-9BC6-0F6DC16EEA7D/0/67326.pdf e messaggio INPS n. 14598/2012, consultabile su http://www.anclsu.com/public/news/enti_istituzioni/INPSmolise.pdf;

Regione Piemonte: decreton. 67327 del 13 agosto 2012, consultabile su http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/87D7AD69-3BAD-4BEE-B4AA-8CFBFC69C138/0/67327.pdf,e messaggio INPS n. 14599/2012, consultabile su http://www.anclsu.com/public/news/enti_istituzioni/INPSpiemonte-12-09-2012.pdf.

11 Settembre 2012 - Normativa

Telematizzazione Inail: il calendario delle comunicazioni con le imprese

L'INAIL, con determinazione del Commissario Straordinario n. 216 del 5 luglio 2012, ha confermato che dal mese di settembre 2012 prenderà avvio la seconda fase di telematizzazione delle comunicazioni con gli Enti pubblici, prevista dall'articolo 5bis del Dlgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), introdotto dal Dlgs. n. 235/2010.

Qui di seguito indichiamo le scadenze piè ravvicinate di settembre ed ottobre 2012:

Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPCM 22 luglio 2011

Adempimento

Tipo

Denominazione servizio

Fonti normative

Decorrenza obbligo telematico

Denuncia di iscrizione/denuncia di esercizio per inizio attività (apertura codice ditta) polizza dipendenti e/o artigiani da parte di intermediari (Quadri A, A1, B, C, C1, D, D1, O, O2, P) [nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro imprese]

denuncia

'Iscrizione Ditta'

Artt. 12, commi 1 e 2, e 153 D.P.R. n. 1124/1965

Settembre

2012

Denuncia di cessazione attività (chiusura codice ditta per cessazione requisiti per l'assicurazione e relative PAT e polizze) [nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro imprese]

denuncia

'Cessazione Ditta'

Art. 12, commi 3 e 5, D.P.R. n. 1124/1965

Settembre

2012

Denuncia di nuovo lavoro a carattere temporaneo

denuncia

"DNL TEMP"

Art. 12 MAT (D.M. 12.12.2000)

Settembre

2012

Denunce retributive contratti di somministrazione

[Inserimento contratti di fornitura somministrazione di lavoro]

denuncia

"Somministrazione di lavoro"

Legge 196/1997; D.Lgs. 276/2003, artt. 20-28

Settembre

2012

Istanza riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli

istanza

Art. 1, comma 60, legge 24.12.2007, n. 247

Ottobre

2012

Istanza di esonero da denuncia di nuovo lavoro temporaneo

istanza

Art. 10, comma 6 MAT (DM 12.12.2000)

Ottobre

2012

Denuncia di iscrizione polizza speciale facchini

denuncia

Artt. 12, commi 1 e 2, D.P.R. n. 1124/1965

Ottobre

2012

Ricordiamo che la prima fase era diventata operativa il 1° gennaio 2012 e riguardava i seguenti adempimenti:

- dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi;

- comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione;

- domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane;

- comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata di premio

anticipata;

- presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di

facchinaggio per la regolazione dei premi speciali.

La determinazione del Commissario Straordinario n. 216/2012 è consultabile su:

http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/DETCS2162012.htm

Gli adempimenti e scadenze fino a luglio 2013 sono dettagliatamente indicati sul sito:

http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/DETCS2162012all.doc

10 Settembre 2012 - Normativa

Contratti con collaboratori a partita IVA

La legge 28 giugno 2012, n. 92, all'art. 1, comma 26, integrando il D.Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi) con un nuovo articolo, il 69 bis, aveva regolamentato i rapporti di lavoro autonomo instaurati con i titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (c.d: 'partite IVA').

L'art. 46 bis, comma 1, lett. c) della legge 7 agosto 2012, n. 134 ha apportato alcune importanti modifiche a due dei tre requisiti di legittimità di questo tipo di contratto:

a) la collaborazione del titolare della partita IVA con il medesimo committente non deve avere una durata complessiva superiore a otto mesi annuinell'arco di due anni consecutivi;

b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piè soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi (per prestazioni rese a partita IVA), non deve costituire piè dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi. (ricordiamo che per anno solare si intende il periodo il periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno successivo. Cfr. Circ. Min. Lav. N. 5 del 7 febbraio 2001)

Resta invece immutato il terzo requisito:

c) che il collaboratore non disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Il mancato rispetto di almeno due dei tre requisiti di legittimità ha come conseguenza la conversione del rapporto a 'partita IVA' in uno di collaborazione coordinata e continuativa, ma con il concreto rischio che tale forma di rapporto possa essere ritenuta come collaborazione a progetto, con l'ulteriore, prevedibile conseguenza che, in assenza di uno specifico progetto formalizzato, il rapporto venga in realtà trasformato in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs 276/2003.

Rammentiamo, ai sensi del 2° comma del citato art. 69 bis, che non si hanno dette conseguenze nel caso in cui il titolare della partita IVA sia un collaboratore:

- in possesso di comprovate competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività lavorative;

- titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore, per l'anno 2012 a 18.000 euro (il comma 2, lettera b) dell'art. 69 bisparla di 'reddito non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 233/1990'. Tale livello minimo imponibile si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito per il settore artigianato e commercio, che per il 2012 è stato fissato dall'INPS in 45,70 euro).

- che svolga attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni;

La nuova disciplina si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data del 26 giugno 2012. Per i rapporti in corso a tale data del 26 giugno 2012, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano a partire dal 25 giugno 2013.

10 Settembre 2012 - Normativa

Contratti di somministrazione e apprendistato

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. 'Legge Fornero') ha apportato una serie di modifiche alla normativa preesistente in materia di apprendistato. L'art. 46 bis, lett. b) della legge 7 agosto 2012, n. 134, ha esteso la possibilità per le agenzie di somministrazione di assumere con contratto a tempo indeterminato anche gli apprendisti per il loro utilizzo in qualsiasi settore produttivo.

Non è però chiaro su chi, somministratore od utilizzatore, incombano alcuni adempimenti ed oneri tipici del contratto di apprendistato, quali, ad esempio, la presenza di un tutor, l'effettuazione delle attività di addestramento e formazione e l'attestazione del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, della qualifica professionale ai fini contrattuali. In proposito si attendono indicazioni operative da parte del Ministero del Lavoro.

05 Settembre 2012 - Normativa

Malattia: obblighi del lavoratore

Sintetizziamo i principali obblighi del lavoratore in caso di malattia:

a) Informare il proprio datore di lavoro, con le modalità ed entro i termini previsti dalla contrattazione collettiva:

- del motivo dell'assenza

ed, eventualmente:

- della durata prevedibile dell'assenza;

- dell'eventuale cambiamento d'indirizzo rispetto a quello comunicato in precedenza;

- se la malattia è insorta in periodo di ferie;

- se la malattia è conseguenza di un infortunio extralavorativo imputabile a responsabilità di terzi.

(Normativa di riferimento: art. 2104 Cod. civ., contrattazione collettiva)

b) Far pervenire al datore di lavoro copia della certificazione medica (solo se ciò è previsto dalla contrattazione collettiva come onere specifico in aggiunta alla trasmissione telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante)

(Normativa di riferimento: Contrattazione collettiva)

c) Verificare che il medico curante rediga il certificato indicando in modo esatto i dati relativi al lavoratore stesso

(Normativa di riferimento: Circ. INPS 117/2011)

d) Informare il medico curante:

- dell'eventuale cambiamento d'indirizzo rispetto a quello comunicato in precedenza

(Normativa di riferimento: Circ. INPS 182/1997 e contrattazione collettiva)

- se la malattia è insorta in periodo di ferie;

e) Farsi rilasciare dal medico curante il numero di protocollo identificativo del certificato e trasmetterlo, entro due giorni dall'inizio dell'assenza, al datore di lavoro, ma solo su richiesta di quest'ultimo;

(Normativa di riferimento: Acc. Interconf. Confindustria 20.7.2011, CONFAPI 26.7.2011, Circ. INPS 117/2011)

f) Se la malattia:

- si protrae per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

(Normativa di riferimento: Art. 55 septies D.Lgs. 165/2001).

- si è protratta per un periodo superiore a sessanta giorni il lavoratore sarà soggetto da parte del medico competente, a visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

(Normativa di riferimento: Art. 41 D.Lgs. 81/2008)

g) Se la malattia è insorta all'estero, in Paesi extracomunitari che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni od accordi specifici in materia, il certificato medico deve essere legalizzato a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero;

(Normativa di riferimento: Circ. INPS 136/2003 )

h) Se la malattia insorta all'estero riguarda cittadini stranieri, la certificazione:

- può essere presentata in lingua originaria, se cittadini comunitari;

(Normativa di riferimento: Mess. INPS28978/2007)

- deve essere tradotta in lingua italiana, se cittadini extracomunitari;

i) Essere reperibile durante le fasce orarie in cui può essere effettuata la visita medica di controllo. Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'Inps e al datore di lavoro l'allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, il datore di lavoro e l'Inps hanno il diritto di chiedere al lavoratore la documentazione probatoria ai fini della giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo;

(Normativa di riferimento: Art. 5 Legge 300/1970, art. 20 D.P.R. 314/1990, Art. 55 septies D.Lgs. 165/2001,circ. INPS 147/1996)

j) Non svolgere alcuna attività che possa compromettere la guarigione.

(Normativa di riferimento: art. 2104 Cod. civ.)

04 Settembre 2012 - Normativa

Contratti a tempo determinato: successione di contratti

Il D.Lgs. 368/2001, principale norma di riferimento in materia di contratti a tempo determinato, era stato recentemente modificato dalla Legge 92/2012, che, in particolare, aveva previsto come, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il mancato rispetto del periodo di tempo intercorrente tra la cessazione del primo contratto a tempo determinato e l'inizio del secondo contratto a termine (sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi), il secondo contratto sarebbe stato considerato a tempo indeterminato. La stessa norma consentiva peraltro alla contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria ovvero, in via delegata, ai livelli decentrati), di prevedere la riduzione dei predetti periodi (rispettivamente, fino a venti e trenta giorni) nei casi in cui l'assunzione a termine fosse avvenuta nell'ambito di un processo organizzativo determinato:

- dall'avvio di una nuova attivita';

- dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;

- dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;

- dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;

- dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

Il D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito, in Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha apportato un'ulteriore modifica in materia, estendendo la possibilità di riduzione a venti e trenta giorni anche ai casi di contratti a tempo determinato instaurati per:

- attività stagionali, così come definite dal DPR 1525/1963;

- altre attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.

04 Settembre 2012 - Normativa

Contratti di collaborazione nei call center: esclusione dell’obbligo del progetto

L'art. 24 bis del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha disciplinato le attività svolte da call center con almeno venti dipendenti. La norma, ha altresì modificato l'art. 61 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) prevedendo, a quanto sembra in via generale, la possibilità, per i rapporti di lavoro instaurati da call center che svolgono attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate 'outbound' (cioè quelle in cui il contatto telefonico fra cliente e operatore avviene su iniziativa di quest'ultimo), del ricorso a contratti di collaborazione, sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, senza pertanto che sia necessario uno specifico progetto.

03 Settembre 2012 - Normativa

Lavoro intermittente – Comunicazioni relative alla ‘chiamata’

Con nota del 9 agosto 2012 la Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro ha fornito la prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la comunicazione relativa alla 'chiamata' del lavoro intermittente prevista dall'art. 1, comma 21, lettera b della Legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).

Nel ricordare che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal D.M 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore elemento informativo che completa l'informazione del rapporto di lavoro intermittente comunicato per mezzo dell'UNILAV, ecco le nuove modalità tecniche, con relative scadenze di attuazione, messe a punto per dare possibilità ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi previsti dalla legge 92/2012

- via fax, al numero 848800131, mediante apposito modello scaricabile dal sito http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DD143C76-77C8-4176-A1EE-A3D7C3FB7703/0/Notadel9agosto2012_allegato.pdf

- via sms, al numero 339-9942256. L'sms dovrà contenere indirizzo di posta elettronica e codice fiscale del datore di lavoro, codice di comunicazione CO, codice fiscale del lavoratore e data d'inizio e fine della prestazione.

- via e-mail all'indirizzo di posta elettronica [email protected]. Alla e-mail, che avrà ad oggetto la frase 'Comunicazione chiamata lavoro intermittente' dovrà essere allegato, debitamente compilato, un apposito modulo, scaricabile da uno dei due siti www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it

- on-line, a partire dal 1° ottobre 2012. Per questo strumento verranno fornite successivamente indicazioni operative, consultabili sul sito www.cliclavoro.gov.it

Informazioni piè dettagliate sono contenute sulla nota citata, consultabile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/93E382AE-81FB-46A2-A879-0487C87C2873/0/Nota_9_agosto_2012Chiamata_lavoro_intermittente.pdf

Le varie forme di comunicazione sotto indicate diventano obbligatorie in funzione delle loro date di attivazione.Pertanto, ai fini dell'adempimento in questione, i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente le modalità indicate nella suddetta nota e non inviare piè alcuna e-mail agli indirizzi di posta certificata delle Direzioni territoriali del lavoro, come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n.18 del 18 luglio 2012.

03 Settembre 2012 - Normativa

Convalida dimissioni e risoluzioni

Il Ministero del Lavoro, con sua circolare n. 18 del18 luglio scorso, ha precisato che non è necessario ricorrere alla procedura di convalida in sede amministrativa in tutti i casi in cui la risoluzione del rapporto per dimissioni o risoluzione consensuale avvenga in sede c.d. 'sindacale' e cioè presso le commissioni di conciliazione previste dall' art. 410 Cod. Proc. Civile, oppure sia formalizzata nell'ambito delle procedure di mobilità o licenziamenti collettivi. Tale possibilità viene estesa anche alle dimissioni o risoluzioni consensuali concordate in sede giudiziaria ex art. 420 Cod. Proc. Civile.

Sullo stesso argomento, Confindustria, CGIL , CISL e UIL hanno sottoscritto il 3 agosto 2012 scorso un accordo interconfederale in base al quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 17, della Legge 92/2012 (Riforma Fornero), viene confermata la possibilità di effettuare validamente, sempre in sostituzionedella procedura di convalida amministrativa, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile. Nello stesso accordo è anche previsto che i CCNL possano individuare ulteriori sedi.

Il testo della circolare del Ministero del Lavoro è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdf

Il testo dell'accordo Interconfederale è consultabile su: http://www.dplmodena.it/Confindustria_Accordo_Interconfederale_2012_convalida_dimissioni_post_legge_92_12.pdf

23 Luglio 2012 - Normativa

Differimento dei termini per i versamenti contributivi: istruzioni Inps

L'Inps, con il messaggio 18 luglio 2012 n. 12052, interviene in merito al differimento dei termini relativi agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44, che, modificando la Legge 248/2006, ha previsto che"Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Il provvedimento riguarda in particolare, per quanto concerne l'Inps, tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24, e cioè i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.

Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese.

Per le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).

Da notare che il differimento disposto dall'art. 3-quater citato (che riguarda anche i versamenti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, all'imposta regionale sulle attività produttive), avrà efficacia permanente sulle scadenze dei primi 20 giorni di agosto di ogni anno a venire.

Il documento citato è integralmente disponibile su: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%2012052%20del%2018-07-2012.htm

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