News

02 Aprile 2012 - Normativa

Contribuzioni a carico dei datori di lavoro

L'Inps, con circolare 29 marzo 2012 n. 49, ha riepilogato le principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro, tra le quali quelle sui contributi Cigs e mobilità, la misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del TFR, le disposizioni a favore dell'occupazione, le misure incentivanti previste dalla legge di stabilità 2012, lo sgravio contributivo sulle somme previste dalla contrattazione di secondo livello, gli interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere, il Fondo di Tesoreria e, infine, il contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La circolare è integralmente disponibile su:

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%2049%20del%2029-03-2012.htm

02 Aprile 2012 - Interpretazioni

News: licenziamenti proposte di riforma

E' stata pubblicata su Diritto & Giustizia una nota dello studio sulle proposte di riforma della normativa sui licenziamenti, consultabile liberamente: http://www.dirittoegiustizia.it/news/12/0000056355/Articolo_18_una_riforma_che_segna_il_passo.html

22 Marzo 2012 - Schemi

Licenziamenti. Art. 18 Statuto dei lavoratori. Modifiche al regime della reintegrazione.

Licenziamenti. Art. 18 Statuto dei lavoratori. Modifiche al regime della reintegrazione.

Dai testi che circolano sulle proposte di modifica delle tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo abbiamo elaborato uno schema riepilogativo delle novità che per ora può avere solo valore indicativo in attesa della pubblicazione dei testi definitivi.

LICENZIAMENTO - NUOVO REGIME DEGLI EFFETTI DELLE IMPUGNAZIONI.

Applicato ai datori di lavoro che impiegano piè di 15 dipendenti o 5 se imprenditori agricoli in ciascuna unità produttiva o nell'ambito dello stesso Comune ovvero che abbiano complessivamente piè di 60 prestatori di lavoro

Tipologia licenziamento Provvedimento Modalità indennizzo

Licenziamento discriminatorio

Il Giudice con sentenza dichiara la nullità del licenziamento ed ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro indipendentemente dalla motivazione adottata per il recesso e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. Tale norma vale anche per i dirigenti.

Il Giudice oltre al provvedimento di reintegra può condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito a seguito del licenziamento di cui è stata accertata la nullità. La misura del risarcimento non può essere inferiore alle cinque mensilità della retribuzione globale. Il datore dovrà anche versare i contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo di di estromissione. Il lavoratore in alternativa può chiedere in alternativa della reintegra un indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto.

Licenziamento in concomitanza di matrimonio

Licenziamento dall'inizio gravidanza fino al 1° anno del bambino o licenziamento causato da richiesta di congedo parentale o per malattia del bambino

Licenziamento determinato da un motivo illecito ex art. 1345 c.c.

Licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo soggettivo

Il Giudice pur dichiarando risolto il rapporto di lavoro, condanna il datore al risarcimento di un minimo di 15 ad un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione tenuto conto dell'anzianità del prestatore e del comportamento e delle condizioni delle parti.

In alternativa il Giudice può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro

Nel caso in cui venga disposta la reintegra il datore dovrà pagare al lavoratore un indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione dedotto quanto percepito per altre attività lavorative e,secondo apprezzamento del giudice, quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione fino ad un massimo di dodici mensilità oltre la contribuzione previdenziale maggiorata degli interessi legali.

Licenziamento senza il rispetto della forma scritta ex art 2 comma legge 1966, n. 104

Licenziamento intimato ad un dipendente malato o infortunato motivato dalla malattia o dall'infortunio stessi o motivato dall'inidoneità fisica o psichica

Licenziamento senza giustificato motivo oggettivo

Non è piè prevista la reintegra nel posto di lavoro

Il Giudice condanna il datore al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra 15 e 27 mensilità dell'ultima retribuzione globale, la quale è modulata dal giudice, con onere di specifica motivazione, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda, dell'anzianità di servizio del lavoratore, delle iniziative di ricerca occupazionale di quest'ultimo e del comportamento tenuto dalle parti nel tentativo di conciliazione avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro

15 Marzo 2012 - Normativa

INPS: precisazioni sull’attivazione telematica per la richiesta di visite mediche di controllo

L''INPS, con messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012, ha fornito alcune precisazioni in merito all''attivazione del canale telematico per la richiesta all''Istituto delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte dei datori di lavoro e alle relative indicazioni fornite in precedenza con circolare 118/2011 (vedi news del 16 settembre 2011). In particolare, l''Istituto precisa che:

- la modalità di richiesta telematica è offerta ai datori di lavoro anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento all''INPS della contribuzione per malattia;

- è unicamente del lavoratore la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate sul certificato medico. Il lavoratore ha il diritto e l''onere di controllare i suddetti dati al momento dell''inserimento da parte del medico o, successivamente, visualizzando la copia stampata del certificato stesso, anche verificando che il medico certificatore abbia correttamente compilato lo specifico campo della reperibilità;

- le richieste di visite mediche di controllo inviate via fax non possono piè essere accolte, salvo nel caso di interruzione del servizio telematico connesso a problematiche di tipo tecnico;

- sono abolite tutte le pregresse modalità informative circa l''esito delle Visite domiciliari (invio per lettera della copia per il datore di lavoro) poiché di tale esito i datori di lavoro ne saranno informati sempre per via telematica, utilizzando l''apposita sezione a loro disposizione sul Portale.

La circolare è consultabile su: http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessaggi%2fmessaggio%20numero%204344%20del%2012-03-2012.htm

15 Marzo 2012 - Normativa

Collocamento obbligatorio: sospensione degli obblighi occupazionali

La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la nota prot. 0003615 del 13 marzo 2012, con la quale fornisce alcuni indirizzi operativi in materia di sospensione degli obblighi di assunzione di personale disabile di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012.

Nel confermare che i casi si riferiscono esclusivamente a situazioni di Cig straordinaria, contratti di solidarietà e procedure di mobilità, la nota evidenzia come il DL 5/2012 consenta alle aziende plurilocalizzate di presentare la domanda di sospensione degli obblighi direttamente al Ministero del lavoro in alternativa ai competenti servizi provinciali.

Da subito la domanda potrà essere inoltrata in via telematica alla casella di posta elettronica [email protected], mentre dal 15 maggio 2012 occorrerà seguire le nuove procedure che saranno indicate sul sito www.cliclavoro.gov.it

La nota è consultabile sul sito:http://www.dplmodena.it/Sospensione%20obblighi%20di%20assunzione%20di%20cui%20all´art.%203,%20comma5,%20della%20Legge%2012%20marzo%2019%20(1).pdf

12 Marzo 2012 - Normativa

Proroga incentivi assunzioni per l’anno 2011

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 il Decreto del Ministero del lavoro 31 ottobre 2011 con il quale sono stati prorogati anche nell'anno 2011 i benefici previsti in particolare per le assunzioni effettuate ex art. 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge n. 191/2009.

Detti benefici, che riguardano anche i lavoratori disoccupati (artt. 1 e 2), consentono ai datori di lavoro di usufruire di:

- una riduzione contributiva, nel caso di assunzione di beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola che abbiano almeno cinquanta anni di eta' (art. 3)

- una riduzione contributiva prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola e che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011 (art. 4);

- un incentivo,pari all'indennita' spettante al lavoratore disoccupato (nel limite di spesa del trattamento a lui spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa), per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione. Sono escluse dal beneficio le assunzioni obbligatorie (come ad esempio quelle di disabili ex Legge 68/1999). I datori di lavoro non debbono però aver effettuato nei dodici mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e non debbono avere in corso sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni (art. 5).

Il testo del decreto è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/69F17367-556A-45A7-9647-6127BD69D3EA/0/20111031_DI.pdf

06 Marzo 2012 - Interpretazioni

Lavoro intermittente – Attività e lavoratori interessati

Informiamo che è disponibile sul sito Adlabor, INTERPRETAZIONI/Lavoro intermittente/Attività e lavoratori interessati, un documento che indica, allo stato degli atti, tanto il tipo di attività lavorative per le quali è consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato intermittente ('a chiamata', 'job on call') quanto i lavoratori con i quali è instaurabile detto rapporto, così come risulta dalle norme legislative.

Ricordiamo che la contrattazione collettiva nazionale o territoriale di settore ha in taluni casi integrato le fattispecie consentite.

01 Marzo 2012 - Normativa

Conferenza Stato-Regioni: attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in data 22 febbraio 2012, ha approvato l''accordo concernente l''individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell''articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, l''accordo ha individuato le seguenti:

- piattaforme mobili elevabili

- gru a torre

- gru mobile

- gru per autocarro

- carrelli sollevatori/elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi)

- trattori agricoli o forestali

- macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribartabile a cingoli, pompa per calcestruzzo)

L''accordo è inegralmente consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/27AEC361-83C7-4161-9210-1B7EEE9CB11E/0/AccordoConferenzaStatoRegioni_22022012.pdf

28 Febbraio 2012 - Normativa

Documentazione aziendale per ispettori del lavoro

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto, in data 15 febbraio 2012, con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, un protocollo d'intesa al fine di semplificare la metodologia di intervento ispettiva in materia di documentazione richiesta, qualora quest'ultima sia già presente in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.

In pratica, i seguenti documenti non potranno piè essere richiesti dagli ispettori del lavoro durante le visite ispettive:

- Comunicazioni obbligatorie telematiche (ad eccezione dei lavoratori domestici)

- Prospetti informativi collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999

- Denunzie Inail ex art. 12 DPR n. 1124/1965

- Attribuzione matricola INPS

- Denunzie aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupati in agricoltura

- DURC

- Certificato iscrizione CCIAA

- Mod. Unico - 750 - 760 - 770/SA-SC

- Informazioni relative ai modelli Uniemens dal 2010 in poi consultabili da Net-Inps

- Importi complessivamente versati tramite mod. F24

- Informazioni relative ai modelli DM 10 concernenti il personale dipendente (ad eccezione dei dati relativi alle ultime 3 mensilità)

Il testo del protocollo è consultabile su:

http://www.dplmodena.it/PROTOCOLLO%20INTESA%20ML-Consulenti%20Documentazione.pdf

10 Febbraio 2012 - Normativa

Emanato il Decreto Legge Semplificazione e Sviluppo

Il Governo ha emanato il Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5 (pubblicato sul Supplemento n. 27 della Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33) recante 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo' che ha introdotto alcune novità in materia di lavoro.

In particolar modo, la Sezione II del Decreto, dal titolo 'Semplificazioni in materia di lavoro' contiene gli articoli dal 15 al 19 che apportano alcune novità su diverse tematiche del rapporto di lavoro.

Tra le piè significative, citiamo l'art. 15 il quale reca 'misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza' ed introduce alcune modifiche al comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, attribuendo, a partire dall'1.4.2012, il potere di interdizione dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza sia alla Direzione Territoriale del lavoro che sostituisce perciò il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro sia alla ASL che potranno determinare 'uno o piè periodi di astensione' (e la relativa durata della stessa astensione) nei casi in cui la gravidanza sia a rischio ovvero nel caso in cui le condizioni di lavoro della lavoratrice 'siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino'.

Con l'art. 17 il Governo, modificando alcuni articoli del D.Lgs. 286/98 (cd. Testo Unico Turco-Napolitano) è intervenuto per la 'semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra Ue' consentendo, in pratica, di snellire il percorso burocratico per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, direttamente tra le parti, con lavoratori extra comunitari che siano in possesso del permesso di soggiorno nonché nei casi di instaurazione di rapporti di carattere stagionale.

Con l'art. 18 sono state introdotte alcune misure in materia di 'assunzioni e di collocamento obbligatorio' ed in particolare, la possibilità di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro prevista per il settore turistico entro tre giorni dall'inizio del rapporto, è stata estesa anche ai 'pubblici esercizi'. Inoltre, sempre il medesimo art. 18, prevede la soppressione del secondo periodo del comma 3 dell'art. 10 D. Lgs. 368/2001, eliminando così l'obbligo di comunicare l'instaurazione di rapporti di lavoro a termine di durata inferiore ai tre giorni nel settore turistico. Infine, per quanto riguarda le comunicazioni di sospensione dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili previste dall'art. 4 D.P.R. 333/2000, le stesse potranno essere indirizzate anche 'al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in piè province' oltre che al 'competente servizio provinciale'.

Con l'art. 19 del D.L. 9 febbraio 2012 vengono apportate anche modifiche in materia di 'Libro unico del lavoro' ed in particolare vengono chiarite le disposizioni contenute nell'art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 (convertito con la L. 133/2008) ed in special modo viene fornito un chiarimento alle nozioni di 'omessa registrazione e di infedele registrazione'. Allo stesso art. 39 comma 7, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: 'Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 e diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate'.

Da ultimo, seppur sistematicamente inserita al di fuori della Sezione II del D.L. giacchè prevista dall'art. 21, segnaliamo la novella del co. 2 dell'art. 29 D.Lgs. 276/03 che estende la responsabilità solidale del committente non solo ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto nonché ai contributi previdenziali (già previsti) ma anche 'ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto' ed esclude espressamente però, dalla responsabilità del committente, 'le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento'.

error: Content is protected !!