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06 Febbraio 2012 - Schemi

Requisiti per il pensionamento

Nella sezione "schemi" del sito è stato inserita una tabella con l'indicazione dei nuovi limiti d'età per il conseguimento dei trattamenti pensionistici, consultabile in http://www.adlabor.it/default.asp?act=contenuti&t=3&a=238&aa=&aaa=&c=1611&url=Nuovo_Sistema_Pensionistico_Ex_Art_24_D_L_201_2011.htm

06 Febbraio 2012 - Normativa

Contratti di solidarietà e prestazioni eccedenti l’orario di lavoro ridotto.

Il Ministero del lavoro, con nota 16 gennaio 2012, prot. 621, fornisce alcuni chiarimenti in merito al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti di aziende interessate dai c.d. contratti di solidarietà difensivi

In particolare, il Ministero chiarisce che:

- le prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato sono ricondotte dallo stesso legislatore alle ipotesi di 'temporanee esigenze di maggior lavoro'. In tale definizione viene dunque fatta rientrare una 'normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell'azienda, faccia sorgere l'esigenza di una maggiore prestazione di lavoro'. È infatti la sola azienda a poter valutare la tempistica secondo cui richiamare o trattenere i lavoratori per rispondere alle richieste del mercato e quindi recuperare la necessaria competitività.Le eventuali previsioni contenute nei contratti di solidarietà che stabiliscono il richiamo in servizio dei lavoratori non debbono infatti avere carattere di eccezionalità o di urgenza. Detta valutazione aziendale non può pertanto essere sindacata dall'organo ispettivo, con la conseguenza che su di essa non possono basarsi giudizi di illegittimità della procedura.

- le prestazioni eccedenti il normale orario contrattuale (prestazioni di lavoro straordinario) richiedono invece che l'azienda si trovi in presenza di'particolari ed eccezionali esigenze derivanti dalla tipologia dell'impresa o del lavoro che viene svolto'.

Il documento è consultabile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5576D1DC-7CFD-4942-A43F-0E9BAE119A11/0/20120116_Nt.pdf

06 Febbraio 2012 - Normativa

Tassazione e contribuzione agevolate per erogazioni di produttivita’

Facciamo riferimento alla news del 13 luglio 2011 per rammentare che è stato prorogato per l'anno 2012 il regime di tassazione agevolata per le erogazioni di produttività.

Tale agevolazione è però subordinata alla stipula di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, od a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale. Non è quindi piè ammesso al beneficio della tassazione agevolata il riconoscimento unilaterale da parte del datore di lavoro di somme qualificate come "corrispettivi" per la qualità, l'innovazione, l'efficienza organizzativa o la competitività aziendale.

La circolare congiunta del Ministero del lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011 specificava che, oltre ad i premi di produttività, rientravano tra le erogazioni agevolabili anche quelle correlate a:

- compensi per lavoro straordinario (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);

- compensi per lavoro supplementare (nel lavoro a tempo parziale): è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);

- compensi per lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.

- compensi per lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;

Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.

Qui di seguito riportiamo le principali norme di riferimento.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (Manovra economica 2) (1)

Articolo26 - Contrattazione aziendale

1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale [, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl], sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilita' ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione (1) (2) (3).

(1) Vedi, anche, l'articolo 22, comma 6, della L. 12 novembre 2011, n. 183.

(2) Articolo modificato dall'articolo 22, comma 6, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

(3) Per la concessione dello sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro di cui al presente articolo vedi l'articolo 33, comma 14, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

LEGGE 12 novembre 2011 n.183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).

Articolo33 - Disposizioni diverse

14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.

12 Gennaio 2012 - Normativa

Calendario Festività 2012

Anche a seguito di alcune richieste di chiarimenti circa le modalità di fruizione delle festività del 2012, riteniamo opportuno ricordare che l'articolo 1, comma 24 del Decreto Legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 aveva disposto che: 'A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.'

La normativa sopra citata prevedeva quindi che tutte le festività infrasettimanali, ad esclusione di quelle religiose oggetto di accordi con la Santa Sede e di quelle civili del 25 aprile (festa della liberazione), del 1º maggio (festa del lavoro) e del 2 giugno (festa della Repubblica), non dovevano ricadere in un giorno diverso da lunedì, venerdì o domenica. Resterebbero così modificabili solo le festività patronali (ad eccezione di quella di Roma - Santi Apostoli Pietro e Paolo- in quanto compresa negli accordi con la Santa Sede) e la festività di Santo Stefano (26 dicembre)

Affinchè la normativa fosse attuata doveva essere emanato, entro il 30 novembre scorso, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplinava specificatamente l'accorpamento delle festività previste con le giornate del venerdì o del lunedì o, addirittura, della domenica, provvedimento che a tutt'oggi, anche dopo aver effettuato anche una verifica sul sito internet del Governo (www.governo.it), non risulterebbe essere stato emanato.

12 Gennaio 2012 - Normativa

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono stati raggiunti, in data 21 dicembre 2011, due accordi tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori per la prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro in materia di:

- Formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (ai sensi dell'art.34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81). In particolare, l'accordo individua i soggetti formatori e fornisce indicazioni sui requisiti dei docenti, sull'organizzazione e metodologie di insegnamento dei corsi di formazione, sui contenuti (molto particolareggiati), nonchè sulla durata di detti corsi. Il testo integrale di questo accordo è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2FF814C6-ACE5-49EE-8729-F82A0BD48482/0/Accordo_21122011_formazione_datorilavoro.pdf

- Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza del lavoro (ai sensi dell'art.37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81). In particolare l'accordo fornisce indicazioni sui requisiti dei docenti, sull'organizzazione e metodologie di insegnamento dei corsi di formazione, nonché sui contenuti e sulla durata di detti corsi. L'accordo non affronta tematiche formative relative a mansioni od uso di attrezzature particolari. Il testo integrale di questo accordo è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8DB2D4FB-2031-4A6A-BEB2-D7A847062CD5/0/Accordo_21122011_formazione_lavoratori.pdf

02 Gennaio 2012 - Normativa

Erogazioni di 2° livello anno 2011: sgravio contributivo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011, il Decreto 3 agosto 2011 con la determinazione, per l'anno 2010, della misura massima percentuale delle erogazioni di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, comma 67, della Legge n. 247/2007, fissata, per le somme correttamente erogate a tale titolo nell'anno 2010, nel 2,25%della retribuzione contrattualepercepitadal lavoratore.

Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (di cui all'art. 1, comma 67, secondo periodo, della Legge n. 247/2007), sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale.

Il testo del Decreto è consultabile su: http://www.dplmodena.it/29-12-11MLSgraviContr2liv.html

02 Gennaio 2012 - Normativa

Proroga al 31 dicembre 2012 di alcuni termini in materia di lavoro

L'articolo 6 delDecreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 (Decreto Milleproroghe) ha prorogato al 31 dicembre 2012 i termini per alcune misure in materia di lavoro.

In particolare, sono state prorogati:

-il trattamento economico (pari all'indennità ordinaria di disoccupazione) per gli apprendisti, in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali ovvero in caso di licenziamento, con il limite di spesa di 12 milioni di euro,. Tale trattamento è però subordinato a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (comma 1, lettera a);

- la possibilità di usufruire, ove residuino risorse economiche, delle varie forme di ammortizzatori sociali in deroga, con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione (comma 1, lettera b);

-il riconoscimento ai collaboratori coordinati e continuativi (nei soli casi di fine lavoro e con il limite di spesa di 13 milioni di euro) di una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, purchè risultino soddisfatte in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;

d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita' presso la predetta Gestione separata (comma 1, lettera c).

- l'equiparazione a prestazioni di lavoro accessorio delle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. Inoltre, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (comma 2)

02 Gennaio 2012 - Normativa

INAIL: incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro

Dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 sarà attivo lo "Sportello online" dell'Inail per l'assegnazione, tramite bando, di 205 milioni di euro stanziati per finanziare progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in conformità con quanto previsto all'art.11, comma 5, del D.L.vo n. 81/2008.

Il bando permette alle imprese di accedere alle risorse stanziate dall'Inail che, per l'anno 2011, ammontano a 205 milioni di euro, ripartiti in budget regionali in funzione del numero di lavoratori e del rapporto di gravità degli infortuni rilevato sul territorio. Lo stanziamento rappresenta la seconda tranche di un ammontare complessivo di circa 850 milioni messi a disposizione dall'Inail nel corso del triennio 2011-2013.

Il finanziamento ha ad oggetto progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato.

E' compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 100.000 euro (il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 lavoratori) e viene erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Le informazioni sul bando sono disponibili sul sito:

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Finanziamenti_alle_imprese_-_Avviso_pubblico_2011/index.jsp

02 Gennaio 2012 - Normativa

Trasformazione contratti di lavoro full time in part time: non più necessaria la convalida della DPL

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2012, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro full time in part time, ai sensi dell'art. 22, comma 4 e dell'art. 36 della Legge 183/2011, non è piè necessaria la convalida della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

22 Dicembre 2011 - Normativa

Termini di decadenza per le impugnazioni di licenziamenti ed altri aspetti del rapporto di lavoro

L'articolo 32 della Legge n. 183/2010 (c.d.Collegato Lavoro) aveva introdotto alcuni termini per l'impugnazione:

- del recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- del termine apposto al contratto di lavoro;

- della cessione di contratto di lavoro avvenuta nell'ambito di trasferimenti d'azienda;

- del trasferimento;

nonché per formalizzare la richiesta di:

- accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

L'efficacia dei termini era stata sospesa fino al 30 dicembre 2011 dal Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Dalla data del 31 dicembre 2011, pertanto, l'impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimi dovrà essere formulata, a pena di nullità:

- entro 60 giorni dalla data dell'atto contestato (per i contratti a tempo determinato, dalla scadenza del termine), con comunicazione scritta al datore di lavoro;

- seguita nei successivi 270 giorni dalla presentazione del ricorso al giudice del lavoro o dalla richiesta del tentativo di conciliazione facoltativo. L'onere di proporre il ricorso al giudice entro i 270 giorni concerne anche i licenziamenti.

LEGGE 4 novembre 2010 n.183 - Articolo32 - Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011 (1).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 54,del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.

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