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04 Ottobre 2010 - Interpretazioni

Certificati di malattia – Trasmissione telematica – Conferma obbligo di invio da parte del lavoratore

L'INPS, prima con circolare n. 60 del 16 aprile 2010 (consultabile sul sito http://www.inps.it/ bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.htm) e quindi con circ. n. 119 del 7 settembre 2010 (consultabile sul sito: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare %20 numero%20119%20del%2007-09-2010.htm), ha fornito una serie di indicazioni operative sia per i medici curanti, sia per i lavoratori ed i datori di lavoro in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. Riteniamo opportuno evidenziare in particolare che:-il medico curante, trasmette telematicamente all'INPS la certificazione (con indicati obbligatoriamente i seguenti dati: codice fiscale del lavoratore; residenza o domicilio abituale;eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;codice di diagnosi, mediante l'utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita). Dopo che l'INPS ha comunicato il numero di certificato al medico, quest'ultimo ha l'obbligo di rilasciare al lavoratore copia cartacea (punto 2.1 della circolare 60/2010): A) dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi; B) del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

- il lavoratore continua ad avere l'obbligo di inviare o far pervenire al proprio datore di lavoro la copia cartacea dell'attestato di malattia nei tempi e nelle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Può consultare i dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante accedendo al servizio on-line, disponibile nel sito Inps www.inps.itservizi on-line, con due modalità:

1) tramite un codice PIN, con il quale è consentito l'accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;

2) mediante l'inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all'attestato cercato.

Il lavoratore avente diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps, in base alle nuove disposizioni, non è piè tenuto a trasmettere all'Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico

- il datore di lavoro ha la possibilità di accedere alle attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, collegandosi al portale INPS www.inps.it - servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN (v. Istruzioni allegate alle circolari 60/2010 e 119/2010)

27 Settembre 2010 - Normativa

Invenzione dei Lavoratori Dipendenti

Dal 2 settembre 2010 sono entrate in vigore le modifiche apportate dal D.Lgs 131/10 al D.Lgs 30/05 in materia di proprietà aziendale ed, in particolare, in materia di invenzioni industriali fatte da lavoratori dipendenti. Si considerano tali anche le invenzioni fatte durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego per le quali sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 131/10, i diritti del datore di lavoro e del lavoratore in funzione dei diversi tipi di invenzione industriale sono adesso i seguenti:

TIPO DI INVENZIONE

DIRITTI DEL DATORE DI LAVORO O SUOI AVENTI CAUSA

DIRITTI DEL LAVORATORE SUBORDINATO

Invenzione di servizio

(realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro in cui l'oggetto è proprio l'attività inventiva, per la quale il lavoratore è retribuito)

Sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Riconoscimento della qualifica di "autore dell'invenzione"

Invenzione d'azienda

(realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro in cui l'oggetto non prevede espressamente l' attività inventiva e per la quale al lavoratore non è riconosciuto alcun compenso)

Sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Diritto ad un equo premio, in funzione di:

- importanza dell'invenzione,

- mansioni svolte dal lavoratore

-retribuzione percepita dal

lavoratore inventore

- contributo dato da

organizzazione del datore di

lavoro

Invenzione occasionale

(realizzata al di fuori dell'oggetto del contratto di lavoro, ma rientrante nel campo di attività del datore di lavoro)

Diritto di opzione per lo sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Diritto ad un compenso da cui dedurre le spese eventualmente sostenute dal datore di lavoro

20 Settembre 2010 - Normativa

Nuovi elementi da inserire nella tessera di riconoscimento

A decorrere dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento (di cui agli artt. 18 e 21 del D.Lgs. 81/08 - T.U. sulla sicurezza del lavoro) dei lavoratori subordinati, autonomi, artigiani e componenti imprese famigliari, che prestano attività nei cantieri, anche in regime di appalto e subappalto, deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Per i lavoratori autonomi, la tessera deve inoltre contenere l'indicazione del committente.

10 Settembre 2010 - Interpretazioni

Detassazione dei compensi per lavoro straordinario

Con risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 dell'Agenzia delle Entrate e parere conforme del Ministero del Lavoro (e facendo riferimento alle sue precedenti circolari 49/E e 59/E del 2008), l'Agenzia ha precisato che, se collegati ad incrementi di produttività, rendimento ed efficienza, possono fruire del regime fiscale agevolato del 10%, previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del decreto legge 93/08, che ha istituito l'imposta del 10 per cento, sostitutiva di Irpef e addizionali lavoratore, anche i compensi per lavoro straordinario sia per gli anni 2008 e 2009 che per il corrente anno 2010.Ove dette somme siano state assoggettate a tassazione ordinaria, il lavoratore potrà richiedere un conguaglio a suo favore facendone apposita richiesta nell'ambito della dichiarazione dei redditi (occorrerà però idonea certificazione del datore di lavoro che attesti, sotto la propria responsabilità, che le somme erogate, anche per quelle di cui stiamo trattando, sono dovute effettivamente ad incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa, ecc.:, come, ad esempio, indicando la necessità dello straordinario per una commessa non prevista, per una riduzione di costi di struttura - lavoratori dimessisi e non sostituiti dall'esterno-, ecc).

24 Agosto 2010 - Formazione

Detassazione dei compensi per lavoro a turni e lavoro notturno

Con risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 dell'Agenzia delle Entrate e parere conforme del Ministero del Lavoro (e facendo riferimento alle sue precedenti circolari 49/E e 59/E del 2008), ha precisato che, se collegati ad incrementi di produttività, rendimento ed efficienza, possono fruire del regime fiscale agevolato del 10%, previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del decreto legge 93/08, che ha istituito l'imposta del 10 per cento, sostitutiva di Irpef e addizionali lavoratore, non solo le maggiorazioni per lavoro a turni, ma anche l'intero compenso per le ore ordinarie lavorate in turno notturno.

In sintesi, l'agevolazione riguarda:

  • i lavoratori turnisti:
  • qualora il turno di lavoro ricada durante l'orario diurno, il regime di tassazione agevolata opera esclusivamente in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno;
  • qualora, invece, il turno di lavoro ricada durante l'orario notturno (così come definito dalla contrattazione collettiva di riferimento) l'imposta sostitutiva trova applicazione in relazione all'intero compenso percepito, ossia retribuzione ordinaria piè maggiorazione.
  • per i lavoratori non turnisti che effettuano normalmente la prestazione lavorativa in periodo notturno:
  • l'imposta sostitutiva trova applicazione in relazione all'intero compenso percepito, ossia retribuzione ordinaria piè maggiorazione.
  • per i lavoratori che effettuano lavoro notturno occasionalmente:
  • l'imposta sostitutiva trova applicazione in relazione all'intero compenso percepito, ossia retribuzione ordinaria piè maggiorazione.

A tal proposito occorre sottolineare che la misura agevolativa trova applicazione non solo qualora l'organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall'impresa, ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e piè ampio schema di turnazione che, come richiede la norma, dia luogo a "incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".

Analogamente, per coerenza logico sistematica, l'Agenzia delle Entrate precisa che il regime agevolativo deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008.

L'agevolazione (che, ricordiamo, può essere applicata su somme fino a complessivi € 3.000 per il 2008 e € 6.000 per il 2009 e 2010 per i lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000 lordi nel 2007 e € 35.000 lordi nel 2008 e 2009) opererà, salvo eventuali proroghe, sino al 31 dicembre del corrente anno 2010.

Ove, con riferimento alle retribuzioni in esame relative agli anni 2008 e 2009, sia stata applicata la tassazione ordinaria anziché l'imposta sostitutiva del 10 per cento, il lavoratore dipendente può far valere la tassazione piè favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.

A tal fine, il datore di lavoro deve certificare l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.

24 Agosto 2010 - Normativa

Proroga al 31 dicembre 2010 per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato

L'art. 8, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha esteso anche ai datori di lavoro privati la proroga al 31 dicembre 2010, in precedenza concessa alle pubbliche amministrazioni, circa gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure organizzative connesse allo stress lavoro-correlato.

05 Agosto 2010 - Giurisprudenza

Assunzione a termine dei lavoratori in mobilità

Con sentenza del 24 novembre 2009 (edita solo da qualche giorno), il Tribunale di Bolzano ha affermato che la normativa sulla mobilità di cui alla L. 223/91 introduce un'ipotesi di assunzione a tempo determinato ulteriore rispetto ai casi contemplati dalla disciplina sul contratto a termine (D. Lgs. 368/2001). Il che significherebbe che se si assumesse un lavoratore a tempo determinato dalle liste di mobilità, non occorrerebbe alcuna causale specifica. È però necessario utilizzare il principio con prudenza ed appare sempre preferibile che anche in caso di assunzione a termine di un lavoratore in mobilità vi siano (e siano specificate per iscritto nel contratto) le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che determinano il ricorso al contratto a tempo determinato.Infatti, nel 2006 il Tribunale di Milano aveva statuito che l'assunzione di lavoratori in mobilità determinava soltanto benefici contributivi a vantaggio del datore di lavoro, ferma la necessaria ricorrenza dei requisiti oggettivi di cui alla normativa sul contratto a tempo determinato.

02 Agosto 2010 - Giurisprudenza

Infortunio in itinere: niente risarcimento se utilizzato un mezzo privato

Con sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini del riconoscimento dell'infortunio in itinere, è necessario che l'uso del mezzo proprio sia strettamente necessario, cioè senza una alternativa reale di mezzi pubblici. Nel caso di specie, la Corte è sembrata particolarmente intransigente, negando il risarcimento ad un lavoratore che utilizzava il motorino, posto che il pullman di linea ci metteva molto tempo in piè; secondo i giudici di legittimità, infatti, la pur legittima esigenza di contemperare il lavoro con le esigenze familiari non avrebbe "carattere solidaristico a carico della collettività".

02 Agosto 2010 - Interpretazioni

Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro autonomo

Il Ministero del Lavoro - Direzione Generale dell'Immigrazione, con una nota del 22 luglio 2010, ha affermato che "per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza dicontratto c.d. a progetto" (artt. 61 e ss del D.L.vo n. 276/2003). Nella nota si legge che le Direzioni Provinciali del Lavoro, pertanto, dovranno verificare la disponibilità della specifica quota destinata alle conversioni per lavoro autonomo attribuita a livello locale e ad accertare il carattere autonomo del contratto a progetto, attraverso un'attenta verifica dei requisiti qualificanti la fattispecie contrattuale. Il Ministero, però, precisa che la regola non vale per i nuovi ingressi dall'estero (ex art. 26 del T.U. e art. 39 del D.P.R. n. 394/99), in quanto la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate dall'art. 2 del D.P.C.M. 1° aprile 2010.

16 Luglio 2010 - Formazione

Congedi straordinari per assistenza: è sempre competente l’Inps

L'INPS, con il messaggio n. 17899 del 6 luglio 2010, riferendosi al settore privato, ha chiarito che le somme relative al congedo straordinario biennale per l'assistenza ad un familiare disabile ai sensi dell'art. 33, comma 3 L. 104/1992, sono a carico dell'Inps anche se il lavoratore interessato è iscritto ad un altro ente previdenziale.

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