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28 Giugno 2011 - Normativa

Ferie, CIG, scelta del periodo di godimento, obblighi contributivi

Con risposta ad interpello n. 19 del 17 giugno 2011 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative su alcune questioni concernenti le ferie del lavoratore subordinato.

Ferie e Cassa integrazione guadagni: in caso di sospensione dal lavoro con intervento della Cassa integrazione ordinaria o straordinaria, le indicazioni del Ministero sono così sintetizzabili:

- è legittimo il rinvio del godimento di due settimane ferie maturate nei 18 mesi successivi al termine del periodo di maturazione;

- nel caso della Cigo/Cigs a zero ore, è legittimo il rinvio del godimento delle ferie già maturate e non ancora godute nonchè quelle in corso di maturazione alla ripresa dell'attività produttiva, poiché non sussiste il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. Nel caso della Cig ad orario di lavoro settimanale ridotto non è invece consentito il differimento delle ferie, neppure se previsto da accordo sindacale,pena l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle norme vigenti;

- è legittima la scelta unilaterale del datore di lavoro di far godere le ferie prima della sospensione dell'attività con intervento della CIG, in quanto ciò rientra nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività imprenditoriale e precisati specificamente dall'art. 2109 Cod. civ.. Tale facoltà datoriale deve però essere esercitata secondo buona fede e contemperando le esigenze di entrambe le parti.

Ferie e scelta del periodo di godimento: L'art. 2109 del codice civile dispone che è l'imprenditore a stabilire, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, il momento ed il periodo di godimento delle ferie. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. Un potere che va esercitato però secondo buona fede e contemperando le esigenze di entrambe le parti.

Il Ministero chiarisce poi che nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività imprenditoriale, è riconosciuto al datore di lavoro non soltanto la facoltà unilaterale di determinare la collocazione temporale delle ferie, ma anche, in alcune ipotesi (comprovate esigenze aziendali con carattere di eccezionalità ed imprevedibilità), di modificarla.

Ferie e comunicazione al lavoratore: viene ribadito che il datore di lavoro ha il dovere di comunicare con congruo preavviso al lavoratore il periodo feriale.

Ferie non godute e obblighi contributivi: il Ministero ribadisce che il momento impositivo delle ferie non godute coincide con il termine legale (18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione) oppure quello contrattuale (solitamente piè ampio). Qualora durante tali periodi intervengano cause di sospensione (cassa integrazione, malattia, maternità etc.), il termine per l'adempimento dell'obbligazione contributiva è sospeso per un periodo di durata pari a quello del comprovato impedimento e torna a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'ordinaria attività lavorativa (vedi messaggio Inps n. 18850 del 3.7.2006).

La risposta ad interpello del Ministero del Lavoro sopra citata, nonchè la circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 3 marzo 2005 e i messaggi dell'Inps 118/2003 e 18850/2006 concernenti gli argomenti accennati sono rispettivamente consultabili su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/225F6147-DD83-4911-8535-DD1F45463748/0/192011.pdf, http://db.formez.it/fontinor.nsf/0/245B9D38DE85E398C1256FBD003F332D/$file/circolare_8.doc e http://www.inps.it/messaggi/Messaggio%20numero%20118%20del%208-10-2003.htm.

http://www.inps.it/messaggi/Messaggio%20numero%2018850%20del%2003-07-2006.htm

24 Giugno 2011 - Normativa

Lavori usuranti – termini per le comunicazioni on-line

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, con circolare n. 15/2011 del 20 giugno 2011, chiarimenti in merito alle comunicazioni di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" e dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, ai fini dell'ottenimento del beneficio del pensionamento anticipato previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 in favore degli 'addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti', stabilendo altresì che l'obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on-line delle lavorazioni indicate nel testo del decreto.

In particolare:

- La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1, che riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2010, andrà fatta (in sede di prima applicazione) entro il 30 settembre 2011, con l'utilizzo del modello "LAV-NOT" disponibile - a partire dal 20 luglio 2011 - sul sito del Ministero del Lavoro.

- La comunicazione che riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2011 andrà fatta entro il 31 marzo 2012.

- La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 2, che riguarda i lavori 'a catena', andrà fatta entro il 25 giugno 2011 con l'utilizzo del modello on-line "LAV-US" disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Il modello è stato impostato sulla falsariga delle comunicazioni obbligatorie online al Centro per l'Impiego (COT); infatti, è prevista la pluriefficacia della comunicazione, in quanto con la compilazione del modello al Ministero del Lavoro si è adempiuti all'invio alla Direzione provinciale del lavoro ed agli istituti previdenziali di competenza.

Successivamente alle date indicate, le comunicazioni on-line andranno effettuate entro trenta giorni dall'inizio delle attività indicate nel decreto

La comunicazione ritardata entro il 31 luglio 2011 non prevederà sanzioni. Successivamente a tale data, ricordiamo che la mancata o ritardata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.500

La circolare del Ministero e l'allegato sono integralmente consultabili sui siti:

http://www.dplmodena.it/ML%20Circolare%2015-2011%20Lavori%20Usuranti.pdf

http://www.dplmodena.it/Allegato%20DLgs%2067-2011.pdf

22 Giugno 2011 - Normativa

Malattia CCNL commercio

Turismo e pubblici esercizi

A seguito dei vari rinnovi contrattuali nei settori Commercio, Turismo e Pubblici esercizi rappresentati da Confcommercio, evidenziamo alcune particolarità del trattamento in oggetto

Settore commercio e terziario

1) Trattamento economico

A seguito del rinnovo del CCNL avvenuto il 26 febbraio 2011, il trattamento economico di malattia previsto dall'art. 176[1] è il seguente:

- primi tre giorni (a carico datore di lavoro, decorrenza dal 1° aprile 2011)[2]

- 100% della retribuzione per i primi due eventi di malattia;

- 66% per il terzo evento;

- 50% per il quarto evento;

- nessun trattamento economico a partire dal quinto evento.

- dal 4° al 20° giorno:

- 75% (di cui 50% a carico Inps e 25% a carico datore di lavoro)

- dal 21° al 180° giorno:

- 100% (di cui 2/3 a carico Inps ed 1/3 a carico datore di lavoro)

2) Esonero versamento contributo obbligatorio di malattia

In attuazione dell'art. 20 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, si è convenuto che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell'INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal CCNL, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all'INPS.

Si è altresì convenuto di affidare ad un'apposita Commissione il compito di valutare, in un'ottica di ottimizzazione dei costi, ulteriori facoltà connesse all'esonero dal pagamento del contributo all'INPS. Detta Commissione dovrà esaurire il compito ad essa assegnato entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.

Settore Turismo

1) Trattamento economico

L'art. 227 del CCNL 19.7.2003, non modificato dai rinnovi contrattuali, prevede che il trattamento economico di malattia sia il seguente:

- primi tre giorni (a carico datore di lavoro)

- nessun trattamento economico per il primo giorno (per malattie fino a 3 gg)

- 100% per il 2° e 3° giorno

- 100% per tutti e tre i giorni (per malattie superiori a 3gg)

- dal 4° al 20° giorno:

- 75% (di cui 50% a carico Inps e 25% a carico datore di lavoro)

- dal 21° al 180° giorno:

- 100% (di cui 2/3 a carico Inps ed 1/3 a carico datore di lavoro)

Settore pubblici esercizi

1) Trattamento economico

L'art. 334 del CCNL 19.7.2003, non modificato dai rinnovi contrattuali, prevede che il trattamento economico di malattia sia il seguente:

- primi tre giorni (a carico datore di lavoro)

- nessun trattamento economico (per malattie fino a 5 gg)

- 100% (per malattie oltre i 5 gg)

- dal 4° al 180° giorno: 80% (a carico Inps)



[1] Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di malattia; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto; se il lavoratore è ricoverato per TBC

[2] Non sono computabili, ai soli fini di tale punto, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;

- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

- sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all'art. 181, terzo comma, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;

- gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

Per il computo degli eventi morbosi utili ai fini dell'applicazione del regime in oggetto, le ipotesi di continuazione di malattia e di ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri amministrativi indicati dall'INPS per l'erogazione dell'indennità a suo carico.

22 Giugno 2011 - Normativa

Permessi per handicap e ferie

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 17 giugno 2011, n. 21, ha affermato che non è possibile ridurre i permessi ex art. 33 Legge 104/1992 se, nello stesso periodo di fruizione, il lavoratore ha goduto di un periodo di ferie, trattandosi di due istituti aventi finalità del tutto diverse e specifiche.

Le ferie rappresentano infatti un diritto costituzionalmente garantito, volto al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, mentre i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992 intendono agevolare l'opera dei lavoratori che assistono familiari con handicap (o gli stessi lavoratori disabili), al fine di garantire loro un'assistenza morale e materiale adeguata.

Il documento è integralmente consultabile sul sito:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D9468FE0-ADFC-4CF3-B74C-4DE74C739FF8/0/212011.pdf

20 Giugno 2011 - Normativa

Stress lavoro-correlato – Linee guida INAIL

L'INAIL ha pubblicato un suo nuovo manuale con le linee guida sulla valutazione e la gestione degli interventi organizzativi concernenti il rischio da stress lavoro-correlato. In precedenza ne aveva pubblicato un altro sullo stesso argomento, ma con specifico riferimento alle differenze di genere. Entrambi i manuali sono consultabili e scaricabili rispettivamente dai siti:

http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/manuale.pdf

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/P523189757/GenereeStress.pdf

E' possibile ottenere chiarimenti ed informazioni indirizzando i quesiti aziendali alla casella di posta elettronica: [email protected].

14 Giugno 2011 - Normativa

Lavori usuranti

L'INPS, dopo l'emanazione del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, con messaggio del 10 giugno 2011, n. 12693 ha fornito prime indicazioni circa i requisiti che i lavoratori debbono possedere per presentare domanda di pensionamento anticipato, il cui diritto matura a partire dal 1° gennaio 2013.
Requisiti soggettivi:
1) sotto il profilo delle mansioni svolte, interessati sono esclusivamente:
a) i lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti (ossia in mansioni riguardanti lavori in cave, miniere, gallerie, cassoni ad aria compressa nonché le attività svolte dai palombari e i lavori ad alte temperature);
b) i lavoratori notturni, cioè coloro che hanno prestato attività lavorativa per almeno sei ore e per almeno 78 giorni all'anno (64 per chi ha maturato i 35 anni di contributi dopo il 1° luglio 2009), o per almeno tre ore nell'orario di lavoro dell'intero anno;
c) i lavoratori addetti alla linea catena, impegnati in un processo produttivo in serie con ritmo determinato da misurazione dei tempi e sequenze di postazioni e lavorazioni;
d) i conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo con capienza complessiva non inferiore a 9 posti.
2) sotto il profilo dell'anzianità è necessario che vi siano:
a) anzianità contributiva di almeno 35 anni;
b) anzianità anagrafica ridotta di 3 anni (58 anni anziché 61) rispetto ai normali requisiti
c) somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai normali requisiti (somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 94 anziché a 97).
Requisiti oggettivi: è necessario che le predette attività siano state svolte:
a) per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017: per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
b) per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018: per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Sotto il profilo della documentazione da presentare, facendo riferimento alla news pubblicata il 17 maggio scorso, ricordiamo che i lavoratori interessati dovranno fare apposita domanda corredata di idonea documentazione (tra cui: prospetto di paga; copia registrazione su libro matricola, registro di impresa o libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneita' alla guida; documento di valutazione del rischio; comunicazioni di assunzione).
Si attendono peraltro ulteriori istruzioni operative che saranno fornite con apposito decreto ministeriale.

07 Giugno 2011 - Normativa

Nuova modulistica per permessi ex L. 104/1992 per l’assistenza a familiari disabili

Le recenti modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina in materia di godimento dei permessi legati alla legge 104/1992 ed alla fruizione del congedo straordinario previsto dal D.lgs. 151/2001, hanno comportato la necessità di operare una revisione dell'intera modulistica in uso. L'INPS, con il messaggio n. 12000 del 1° giugno 2011, ha diffuso i nuovi modelli di domanda relativi ai permessi per assistenza alle persone con disabilità, che hanno tenuto conto delle variazioni normative intervenute negli ultimi mesi. In particolare, i precedenti modelli SR07- Hand1(Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave) e SR08-Hand2 (Domanda di permessi per l'assistenza a familiari in condizione di disabilità grave) sono stati accorpati nell'unico modello SR08 Hand 2 (domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità). Hanno formato oggetto di revisione, inoltre, i modelli: SR09, Hand 3 (Domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità); SR10, Hand 4 (Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità); SR11, Hand 5 (Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità); SR64 Hand 6 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità); SR86. Hand 7 (Domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità). Il messaggio Inps è consultabile sul sito: http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fmessaggi%2Fmessaggio%20numero%2012000%20del%2001-06-2011.htm

01 Giugno 2011 - Giurisprudenza

Contratto a termine e motivazione della sostituzione

Con sentenza n. 11358 del 24 maggio 2011, la Cassazione, intervenendo in materia di contratti di lavoro a termine, ha stabilito che, in situazioni aziendali caratterizzate da complessità organizzativa, se la motivazione dell'apposizione del termine è dovuta a motivi sostitutivi e questi si riferiscano ad una pluralità di prestatori e non già ad un solo lavoratore, per la legittimità del contratto non è necessario indicare nominativamente i lavoratori da sostituire, essendo sufficiente l'indicazione di altri elementi. La Corte, infatti ha affermato testualmente che ''nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell''esigenza di sostituire lavoratori assenti ''da sola insufficiente ad assolvere l''onere di specificazione delle ragioni stesse- risulti integrata dall'indicazione di ulteriori elementi (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero di lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente.''
La sentenza è consultabile sul sito:
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/05/cassazione-sentenza-11358-2011.pdf?uuid=b4e0fd1c-8aac-11e0-93d6-6aeaed521f91?uuid=AaXC6obD

01 Giugno 2011 - Giurisprudenza

L’utilizzo continuo del lavoro supplementare trasforma il part-time in un rapporto di lavoro tempo pieno

Con sentenza n. 11905 del 30 maggio 2011, la Cassazione ha affermato che l'utilizzo continuo di lavoro supplementare, in un rapporto a tempo parziale, può ravvisare il presupposto di una trasformazione a tempo pieno. La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario del part time è ininfluente.
La Suprema Corte ribadisce che: "L'effettuazione in concreto delle prestazioni richieste, con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l'accettazione della nuova regolamentazione", e ciò "con ogni conseguente effetto obbligatorio" dal momento che ne deriva una modifica "non accessoria né marginale" dei contenuti del "sinallagma negoziale".
Nel caso di conversione, il nuovo contratto decorre dalla data in cui il dipendente ha esercitato "con continuità la sua attività di lavoro secondo orari uguali, o superiori, all''orario normale", dando diritto al lavoratore a tutte le differenze retributive. La trasformazione trova la sua ratio nel comportamento concludente del datore di lavoro, dove la possibilità del rifiuto del lavoratore non conta. In merito a quale sia il comportamento da qualificarsi come concludente, i giudici hanno chiarito che è tale quello che modifica stabilmente l''orario di lavoro, e specialmente quando il superamento dell''orario normale non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l'assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite.

31 Maggio 2011 - Normativa

Detassazione della retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività per l’anno 2011

Il Ministero del lavoro, congiuntamente con l'Agenzia per le entrate ha fornito con Circolare n.19/E/2011 ulteriori chiarimenti circa la detassazione della retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività per l'anno 2011.

In base a tali chiarimenti evidenziamo come, per poter applicare legittimamente il regime di tassazione agevolata, è indispensabile che siano rispettate le seguenti condizioni:

- che gli incrementi di produttività siano stati previsti e regolamentati soltanto in accordi sindacali di 2° livello (territoriale ed aziendale). A tal proposito, il datore di lavoro dovrà poi attestare espressamente nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale;

- che gli accordi siano stati stipulati entro il 31 dicembre 2010;

- che gli accordi siano stati comunque formalizzati per iscritto;

- che le somme erogate nel 2011 a fronte di incrementi di produttività realizzati possono usufruire del regime di tassazione agevolata soltanto dopo la data di stipula dell'accordo sindacale, anche quando l¿accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011

Alle imprese che hanno applicato il regime di tassazione agevolata senza il rispetto delle condizioni di cui sopra, viene concesso di poter regolarizzare la loro posizione soltanto per i mesi di gennaio e febbraio 2011, versando la differenza d'imposta, maggiorata degli interessi, ma senza sanzioni, entro il 1° agosto 2011.

La circolare è consultabile integralmente sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/445EC2BF-4D07-4C94-987D-4FBB4CB97E90/0/20110510_CC_19E.pdf

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