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14 Giugno 2011 - Normativa

Lavori usuranti

L'INPS, dopo l'emanazione del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, con messaggio del 10 giugno 2011, n. 12693 ha fornito prime indicazioni circa i requisiti che i lavoratori debbono possedere per presentare domanda di pensionamento anticipato, il cui diritto matura a partire dal 1° gennaio 2013.
Requisiti soggettivi:
1) sotto il profilo delle mansioni svolte, interessati sono esclusivamente:
a) i lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti (ossia in mansioni riguardanti lavori in cave, miniere, gallerie, cassoni ad aria compressa nonché le attività svolte dai palombari e i lavori ad alte temperature);
b) i lavoratori notturni, cioè coloro che hanno prestato attività lavorativa per almeno sei ore e per almeno 78 giorni all'anno (64 per chi ha maturato i 35 anni di contributi dopo il 1° luglio 2009), o per almeno tre ore nell'orario di lavoro dell'intero anno;
c) i lavoratori addetti alla linea catena, impegnati in un processo produttivo in serie con ritmo determinato da misurazione dei tempi e sequenze di postazioni e lavorazioni;
d) i conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo con capienza complessiva non inferiore a 9 posti.
2) sotto il profilo dell'anzianità è necessario che vi siano:
a) anzianità contributiva di almeno 35 anni;
b) anzianità anagrafica ridotta di 3 anni (58 anni anziché 61) rispetto ai normali requisiti
c) somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai normali requisiti (somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 94 anziché a 97).
Requisiti oggettivi: è necessario che le predette attività siano state svolte:
a) per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017: per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
b) per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018: per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Sotto il profilo della documentazione da presentare, facendo riferimento alla news pubblicata il 17 maggio scorso, ricordiamo che i lavoratori interessati dovranno fare apposita domanda corredata di idonea documentazione (tra cui: prospetto di paga; copia registrazione su libro matricola, registro di impresa o libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneita' alla guida; documento di valutazione del rischio; comunicazioni di assunzione).
Si attendono peraltro ulteriori istruzioni operative che saranno fornite con apposito decreto ministeriale.

07 Giugno 2011 - Normativa

Nuova modulistica per permessi ex L. 104/1992 per l’assistenza a familiari disabili

Le recenti modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina in materia di godimento dei permessi legati alla legge 104/1992 ed alla fruizione del congedo straordinario previsto dal D.lgs. 151/2001, hanno comportato la necessità di operare una revisione dell'intera modulistica in uso. L'INPS, con il messaggio n. 12000 del 1° giugno 2011, ha diffuso i nuovi modelli di domanda relativi ai permessi per assistenza alle persone con disabilità, che hanno tenuto conto delle variazioni normative intervenute negli ultimi mesi. In particolare, i precedenti modelli SR07- Hand1(Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave) e SR08-Hand2 (Domanda di permessi per l'assistenza a familiari in condizione di disabilità grave) sono stati accorpati nell'unico modello SR08 Hand 2 (domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità). Hanno formato oggetto di revisione, inoltre, i modelli: SR09, Hand 3 (Domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità); SR10, Hand 4 (Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità); SR11, Hand 5 (Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità); SR64 Hand 6 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità); SR86. Hand 7 (Domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità). Il messaggio Inps è consultabile sul sito: http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fmessaggi%2Fmessaggio%20numero%2012000%20del%2001-06-2011.htm

01 Giugno 2011 - Giurisprudenza

Contratto a termine e motivazione della sostituzione

Con sentenza n. 11358 del 24 maggio 2011, la Cassazione, intervenendo in materia di contratti di lavoro a termine, ha stabilito che, in situazioni aziendali caratterizzate da complessità organizzativa, se la motivazione dell'apposizione del termine è dovuta a motivi sostitutivi e questi si riferiscano ad una pluralità di prestatori e non già ad un solo lavoratore, per la legittimità del contratto non è necessario indicare nominativamente i lavoratori da sostituire, essendo sufficiente l'indicazione di altri elementi. La Corte, infatti ha affermato testualmente che ''nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell''esigenza di sostituire lavoratori assenti ''da sola insufficiente ad assolvere l''onere di specificazione delle ragioni stesse- risulti integrata dall'indicazione di ulteriori elementi (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero di lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente.''
La sentenza è consultabile sul sito:
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/05/cassazione-sentenza-11358-2011.pdf?uuid=b4e0fd1c-8aac-11e0-93d6-6aeaed521f91?uuid=AaXC6obD

01 Giugno 2011 - Giurisprudenza

L’utilizzo continuo del lavoro supplementare trasforma il part-time in un rapporto di lavoro tempo pieno

Con sentenza n. 11905 del 30 maggio 2011, la Cassazione ha affermato che l'utilizzo continuo di lavoro supplementare, in un rapporto a tempo parziale, può ravvisare il presupposto di una trasformazione a tempo pieno. La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario del part time è ininfluente.
La Suprema Corte ribadisce che: "L'effettuazione in concreto delle prestazioni richieste, con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l'accettazione della nuova regolamentazione", e ciò "con ogni conseguente effetto obbligatorio" dal momento che ne deriva una modifica "non accessoria né marginale" dei contenuti del "sinallagma negoziale".
Nel caso di conversione, il nuovo contratto decorre dalla data in cui il dipendente ha esercitato "con continuità la sua attività di lavoro secondo orari uguali, o superiori, all''orario normale", dando diritto al lavoratore a tutte le differenze retributive. La trasformazione trova la sua ratio nel comportamento concludente del datore di lavoro, dove la possibilità del rifiuto del lavoratore non conta. In merito a quale sia il comportamento da qualificarsi come concludente, i giudici hanno chiarito che è tale quello che modifica stabilmente l''orario di lavoro, e specialmente quando il superamento dell''orario normale non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l'assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite.

31 Maggio 2011 - Normativa

Detassazione della retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività per l’anno 2011

Il Ministero del lavoro, congiuntamente con l'Agenzia per le entrate ha fornito con Circolare n.19/E/2011 ulteriori chiarimenti circa la detassazione della retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività per l'anno 2011.

In base a tali chiarimenti evidenziamo come, per poter applicare legittimamente il regime di tassazione agevolata, è indispensabile che siano rispettate le seguenti condizioni:

- che gli incrementi di produttività siano stati previsti e regolamentati soltanto in accordi sindacali di 2° livello (territoriale ed aziendale). A tal proposito, il datore di lavoro dovrà poi attestare espressamente nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale;

- che gli accordi siano stati stipulati entro il 31 dicembre 2010;

- che gli accordi siano stati comunque formalizzati per iscritto;

- che le somme erogate nel 2011 a fronte di incrementi di produttività realizzati possono usufruire del regime di tassazione agevolata soltanto dopo la data di stipula dell'accordo sindacale, anche quando l¿accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011

Alle imprese che hanno applicato il regime di tassazione agevolata senza il rispetto delle condizioni di cui sopra, viene concesso di poter regolarizzare la loro posizione soltanto per i mesi di gennaio e febbraio 2011, versando la differenza d'imposta, maggiorata degli interessi, ma senza sanzioni, entro il 1° agosto 2011.

La circolare è consultabile integralmente sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/445EC2BF-4D07-4C94-987D-4FBB4CB97E90/0/20110510_CC_19E.pdf

18 Maggio 2011 - Normativa

Contratto di inserimento per lavoratrici donne

L'art. 8, co. 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 70/2011(c.d. "decreto per lo sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio 2011), ha apportato duemodifiche al contratto di inserimento per le lavoratrici donne:

- la prima, rilevante ai fini della costituzione del rapporto di lavoro, riguarda le condizioni soggettive che le donne devono possedere per poter rientrare nella previsione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 276/03, (concernente la possibilità di assumere con contratto di inserimento donne di qualsiasi età, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile): infatti, non è piè condizione sufficiente per l'assunzione con contratto di inserimento che la donna risieda in un'area geografica a bassa occupazione femminile, ma è necessario anche che essa sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

- la seconda variazione interessa l'articolo 59 del medesimo D.Lgs. 276/03, quello cioè riferito agli incentivi. Viene infatti previsto che i benefici contributivi connessi ai contratti di inserimento debbano rispettare anche le condizioni stabilite dall'art. 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008, che sostituisce il precedente n. 2204/2002. In particolare, i benefici consentiti da detto Regolamento sono collegati ad un incremento netto dei livelli occupazionali e non possono superare il 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi successivi all''assunzione (18 mesi per i lavoratori molto svantaggiati, cioè quelli senza lavoro da almeno 24 mesi.). Qualora il periodo d''occupazione sia piè breve di 12 mesi (o di 18 mesi), i benefici saranno di conseguenza ridotti pro rata.

Il decreto legge 70/2011 è consultabile sul sito:

http://www.dplmodena.it/leggi/Decreto%20legge%2070-2011%20-%20Sviluppo.pdf).

Il regolamento (CE) n. 800/2008 è consultabile sul sito:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF)

17 Maggio 2011 - Giurisprudenza

Mobilità e collocamento obbligatorio

La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 maggio 2011 n. 10731 ha escluso che il datore di lavoro abbia l'obbligo di assumere disabili ex Legge 68/99 nel caso in cui abbia dovuto ricorrere a procedure di mobilità o licenziamenti collettivi. Tale sospensione dall'obbligo suddetto ha una durata massima di sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo licenziamento (periodo corrispondente a quello previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 297/02 circa l'obbligo del datore di lavoro che abbia proceduto a licenziamenti collettivi ex Legge 223/91 di riassumere i lavoratori licenziati in caso di nuove assunzioni per le stesse mansioni). Rammentiamo che a detto periodo di sei mesi si aggiunge l'ulteriore periodo di 60 giorni (decorrenti dal momento in cui sorge l'obbligo all'assunzione dei disabili) entro il quale i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione (art. 9, co. 1 Legge 68/99).

16 Maggio 2011 - Normativa

Apprendistato – Disegno di legge governativo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 5 maggio 2011, lo schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 2007), disciplinando l¿apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all¿occupazione e alla formazione dei giovani.

Il decreto legislativo prevede tre tipologie di contratto:

- apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età,

- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale

- apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un piè alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.

Il testo del disegno di legge è consultabile sul sito:

http://www.dplmodena.it/leggi/TUApprendistato-maggio2011.pdf

16 Maggio 2011 - Normativa

Lavori usuranti e pensionamento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2011 n. 108 il Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 che prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato per quei lavoratori che hanno svolto lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. I requisiti sono: - essere lavoratori subordinati; - aver maturato un' anzianita'' contributiva non inferiore a trentacinque anni; - aver svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci, per chi matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2017 (metà dell'intera vita lavorativa per chi invece maturerà tale diritto a partire dal 1° gennaio 2018), le mansioni usuranti indicate dall'art. 2 del Decreto del ministero del lavoro 19 maggio 1999; oppure mansioni in turno notturno per almeno sei ore e per almeno 78 giorni all'anno (64 per chi ha maturato i 35 anni di contributi dopo il 1° luglio 2009), o per almeno tre ore nell'orario di lavoro dell'intero anno; oppure lavori ripetitivi in cicli organizzativi vincolanti; oppure mansioni di conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Sono previsti peraltro ulteriori requisiti relativi all'età anagrafica. I lavoratori interessati dovranno fare apposita domanda corredata di idonea documentazione (tra cui: prospetto di paga; copia registrazione su libro matricola, registro di impresa o libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneita'' alla guida; documento di valutazione del rischio; comunicazioni di assunzione). La norma prevede l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare in via telematica all'Inps i nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni usuranti nonché i relativi periodi di svolgimento. Sono infine previste sanzioni per i datori di lavoro che omettono di effettuare le comunicazioni di cui sopra nonché per i lavoratori che abbiano ottenuto i benefici pensionistici con documentazione non veritiera. Entro il 25 giugno 2011 il Ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia emanerà un provvedimento con le necessarie disposizioni attuative. Il provvedimento di legge, che entrerà in vigore il 26 maggio 2011, è consultabile sul sito http://www.dplmodena.it/leggi/67-2011%20decreto%20legislativo.pdf

11 Maggio 2011 - Interpretazioni

Patto di non concorrenza- erogazione in corso di rapporto

Il patto di non concorrenza nel lavoro subordinato è regolato dall'articolo 2125 cod. civ. che ne stabilisce alcune condizioni tra cui la fissazione del corrispettivo. La giurisprudenza si sta orientando a ritenere illeciti i corrispettivi per patto di non concorrenza erogati costanza di rapporto, normalmente unitamente alla retribuzione mensile. Ciò perché la non prevedibilità della durata del rapporto rende indeterminabile l'entità del corrispettivo che potrebbe risultare non congruo rispetto al sacrificio che viene chiesto al lavoratore. (Così da ultimo Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 28 gennaio 2011 - Guida al lavoro, 2011 n. 19). E' quindi consigliabile, ove si voglia stipulare un patto di concorrenza valido, quantomeno prevedere un corrispettivo predeterminato e di entità congrua anche riservandosi la possibilità di erogarlo, in tutto o in parte, in corso di rapporto.

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