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24 Aprile 2009 - Interpretazioni

CIG: i chiarimenti dell’INPS sul computo dei limiti temporali

Con circolare n. 58 del 20 aprile 2009, l'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro, ha fornito un'interpretazione evolutiva dell'art. 6 L. 164/75, individuando un criterio di computo dei limiti temporali del trattamento Cig piè flessibile.L'integrazione salariale ordinaria, ai sensi del citato art. 6, è "corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi (13 settimane); in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi".

Fino ad oggi si effettuava un calcolo su base settimanale, sicché se l'azienda metteva i lavoratori in cig anche un solo giorno era considerata usufruita una settimana.

Il criterio indicato dall'INPS, invece, prevede che siano calcolati i singoli giorni di trattamento integrativo.A far data dal 20 aprile 2009, le aziende ricadenti nel trattamento di integrazione salariale ordinaria comunicheranno all'Inps il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinché l'Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.

17 Aprile 2009 - Normativa

Convertito in legge il D.L. 5/09 recante “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”

Il Parlamento, con la L. 9 aprile 2009 n. 33 (pubblicata in G.U. l'11 aprile 2009), ha convertito il decreto legge che prevedeva alcuni interventi a sostegno delle imprese in crisi.Il decreto, noto soprattutto per gli incentivi al settore dell'auto, ha introdotto alcune novità anche in tema di ammortizzatori sociali, ritoccando specialmente l'art. 19 del D.L. 185/08, convertito dalla L. 2/09 (vale a dire il famoso pacchetto anticrisi, che aveva potenziato gli strumenti a sostegno del reddito, estendendoli anche agli apprendisti, nonché aveva introdotto disciplinato la Cigs in deroga).In particolare, il D.L. 5 del 2009 introduce il pagamento diretto da parte dell'INPS, disposto al momento della concessione dell'integrazione salariale, salva la possibilità per l'ente di revocarlo qualora emerga l'assenza dei presupposti per la concessione dell'ammortizzatore sociale.Le imprese, in caso di richiesta di cigs o cigs in deroga, con pagamento diretto, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e` autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica.Altro punto d'intervento concerne gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori in cigs in deroga. Ai datori che non abbiano sospensioni del lavoro in atto, che assumono destinatari per il 2009 e il 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o a seguito di procedura concorsuale, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità che spetta al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto per la contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. L'incentivo viene erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

03 Aprile 2009 - Interpretazioni

INPS – chiarimenti sull’accesso agli strumenti di tutela del reddito

L'INPS, con il messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009, riallacciandosi sia alla circolare n. 39 sia alla nota del Ministero del Lavoro del 13 marzo 2009, ha fornito alcune indicazioni relative alla piena agibilità dell'indennità di disoccupazione in caso di sospensione del lavoratore a seguito di crisi aziendale, prevista dall'art. 19, comma 1, L. 2/2009 (legge di conversione del D.L. 185/08).L'art. 19 della L. 2/2009 ha previsto che sia erogata, per 90 giorni all'anno, l'indennità di disoccupazione sia ordinaria (per chi abbia 2 anni di anzianità assicurativa, di cui uno nel biennio precedente, ) sia con requisiti ridotti (per chi abbia 78 giornate di lavoro nell'anno precedente) ai soggetti sospesi, per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei requisiti per il "godimento" della stessa, ma che non usufruiscono di altro ammortizzatore (lettere a e b, art. 19, comma 1), nonché agli apprendisti in forza al 28 novembre 2008, con un'anzianità di servizio di almeno 3 mesi, sospesi o licenziati dal proprio datore di lavoro (lettera c, art. 19, comma 1).L'art. 19, comma 1 bis, poi, ha stabilito che il datore del lavoro, nei casi di cui sopra (quando cioè non è possibile l'accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria) deve comunicare all'INPS territorialmente competente, la sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionaleall'atto della presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione. L'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilita' in deroga (cioè ai sensi dell'art. 2, comma 521, l. 244/2007, che consente l'accesso agli ammortizzatori sociali anche a chi non ha i requisiti di cui alla legge l. 223/91, sulla base di stanziamenti annualmente previsti: per il 2009 cfr. i D.M. 45080 e 45081 del 19 febbraio 2009) e' in ogni caso subordinato all'esaurimento del periodo di disoccupazione di 90 giorni.L'erogazione del trattamento di indennità di disoccupazione di cui all'art. 19, comma 1, è in parte erogato dall'Ente bilaterale, ove previsto, in una misura non inferiore al 20% dell'importo complessivamente erogato.L'INPS, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro, ha affermato che nelle ipotesi in cui manchi l'intervento dell'Ente bilaterale (perché, ad esempio, non costituito, o perché il datore di lavoro non è aderente o per qualsiasi altra causa), i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti (CIGS e mobilità) in deroga di cui sopra.L'INPS, poi, ha chiarito che nei rapporti di somministrazione, il beneficio spetta in caso di interruzione o di fine anticipata della missione, qualora sia previsto dagli Enti bilaterali.Per i contratti a tempo parziale di tipo verticale non spetta alcuna indennità, secondo la previsione delle lettere a) e b) di cui all'art. 19, comma 1.Si ricorda che la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione è del 60% dell'ultima retribuzione per 6 mesi, del 50% nei 3 mesi successivi e del 40% nell'ultimo trimestre. Ovviamente, nei casi di cui sopra, essendo il trattamento concesso per un massimo di 90 giorni nell'anno solare, esso è del 60%. L'importo massimo dell'indennità è di € 858,58, elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48.Invece, la misura dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni (determinato sulla retribuzione lorda delle sole giornate effettivamente lavorate), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

03 Aprile 2009 - Interpretazioni

Nomina RLS – comunicazione all’INAIL entro il 16 maggio 2009

Con la circolare n. 11 del 12 marzo 2009, l'INAIL ha illustrato le modalità per la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), da effettuarsi in via telematica (www.inail.it), entro il 16 maggio 2009.Ai sensi dell'art. 47 del T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), il RLS deve essere nominato "in tutte le aziende, o unità produttive" comprese quelle con meno di 15 dipendenti.

03 Aprile 2009 - Interpretazioni

Invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del DURC

Con la Circolare n. 10 del 1 aprile 2009, la Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione di concerto con la Direzione Generale per l'Attivitià Ispettiva forniscono le istruzioni operative per l'invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del Documento Unico di regolarità Contributiva.Il modulo, scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it, dovrà essere inviato, firmato digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica [email protected]. Tale invio equivale a quello alla DPL competente.

31 Marzo 2009 - Formazione

Giornata di studio

In questa fase di crisi dei mercati mondiali è importante che le imprese conoscano i possibili strumenti idonei ad affrontare le ripercussioni sulle proprie realtà aziendali. La giornata di studio si propone di fornire un quadro di sintesi degli strumenti utilizzabili a tal fine.Abbiamo quindi organizzato una giornata di studio per il 22 aprile 2009 presso lo studio in Via Lamarmora n. 18 come da programma sotto riportato.La partecipazione è gratuita ma è necessario che l'adesione venga comunicata entro il 10 aprile 2009.


Giornata di studio 
CRISI AZIENDALE E STRUMENTI DI GESTIONE

(Avv. Massimo Goffredo - Avv. Vincenzo Meleca)

Milano, Via Lamarmora n. 18 
22 aprile 2009 dalle ore 14 alle 18

Argomenti

1.    Gli strumenti conservativi (con mantenimento del posto di lavoro)
 
   a.    Cassa integrazione guadagni: ordinaria, straordinaria, in deroga
  • Finalità e ipotesi di ricorso
  • Imprese e lavoratori interessati
  • Procedure
  • Durata
  • Riflessi su alcuni istituti contrattuali (malattia, maternità, ecc.)
 
  b.    Contratti di solidarietà difensivi
 
  • Finalità
  • Impresee lavoratori interessati
  • Procedure
  • Durata
  • Effetti gestionali
 
  c.    Altri strumenti
 
  • Mobilità geografica aziendale (trasferimenti)
  • Mobilità geografica interaziendale (distacchi)
  • Mobilità professionale (mutamento di mansioni - demansionamento)
  • Trasformazione dei rapporti di lavoro da full-time in part-time
  • Ricorso al telelavoro
2.    Gli strumenti non conservativi (con cessazione del rapporto di lavoro)
 
  a.    Mobilità: ordinaria e in deroga
  • Motivi e finalità
  • Procedure
  • Durata dell'indennità
  b.    Licenziamenti collettivi
  • Motivi e finalità
  • Procedure
 c.     Licenziamenti individuali
 
  d.    Strumenti gestionali atti ad attenuare l'impatto sociale dei licenziamenti
  • Risoluzione consensuale con incentivo all'esodo
  • Risoluzione consensuale con trasformazione del rapporto da subordinato ad autonomo
  • Supporto economico alla creazione di attività imprenditoriali
  • Interventi di supporto alla ricerca di nuove occupazioni (outplacement e ricollocazione diretta)
3.    Azioni di supporto interno ed esterno
 
 a.    Supporto alle risorse umane che restano in azienda
  • Comunicazione interna 
  • Addestramento e formazione
  • Strumenti di fidelizzazione (retention bonus, MBO pluriennali, patti di stabilità)
 b.    Supporto al mercato, alla clientela, ai fornitori
27 Marzo 2009 - Normativa

Cigs – confermata l’estensione della Cigs ai dipendenti del settore commercio

Il 13 marzo 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 45081 del 16 febbraio 2009 con il quale è stata data attuazione all'art.19 co.11, del D.L. 185/08 (convertitocon modificazioni dalla L. 2/09), autorizzando, relativamenteall'anno2009,la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dimobilità aidipendenti delleimpreseesercentiattività commerciale e delle agenzie di viaggio e turismo cheoccupinopièdicinquantadipendenti,e ai dipendenti delle imprese di vigilanza con piè di quindicidipendenti,nellimitedispesa limitedispesa complessivo di euro di 45.000.000,00 di cui euro15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

20 Marzo 2009 - Normativa

Contratti a tempo determinato:

Diventa operativo il termine di durata massima di 36 mesi

La L. 247/07 ha modificato la disciplina sulla successione dei contratti a termine, stabilendo che qualora il rapporto di lavoro tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (cfr. art. 5, comma 4 bis D. Lgs. 368/01). La legge dettava una disciplina transitoria, prevedendo:

  • per i contratti stipulati prima del 1 gennaio 2008 ed in corso a tale data, la possibilità di proseguire fino alla loro naturale scadenza, anche in deroga al suddetto termine di 36 mesi;
  • per i contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2008, la possibilità di derogare al termine di 36 mesi a condizione che i contratti cessino entro il 31 marzo 2009.

Pertanto, dal 1 aprile 2009 entra effettivamente in vigore il limite di 36 mesi, quale durata massima (considerando proroghe e rinnovi) dei contratti a termine. Ne consegue che, in caso di prosecuzione dei rapporti a tempo determinato che abbiano già superato la soglia dei 36 mesi, si verificherebbe la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato dal 1 aprile 2009, non operando il periodo di tolleranza di 20 giorni di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 368/01, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro 13/2008.

Occorre ribadire che il conteggio delle prestazioni rese dai lavoratori a termine deve considerare sia i contratti precedenti il 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. 247/08) sia quelli successivi, a condizione che le mansioni svolte siano equivalenti (con riferimento al contenuto delle mansioni espletate, indipendentemente dalla mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale, come affermato sempre dalla circolare 13/08 che ha recepito Cass. SS.UU. 25033/06).La L. 133/08 consente alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) di derogare al limite dei 36 mesi; vi è, inoltre, la possbilità di stipulare un contratto a termine, in deroga al suddetto limite, avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente e con l'assistenza sindacale.

Altre deroghe al limite dei 36 mesi sono consentite per i lavoratori stagionali, per i dirigenti (per i quali vale il termine di 5 anni), per lavoratori fornite dalle agenzie di somministrazione, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per gli apprendisti e per i collaboratori autonomi.

20 Marzo 2009 - Interpretazioni

INAIL: Nuova misura del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

Con la circolare n. 15/2009, l'INAIL ha stabilito la diminuzione dei tassi d'interesse nella seguente misura :

  • 7,50% per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori;
  • 7,00% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili. I nuovi tassi d'interesse saranno applicati alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 11 marzo 2009.
20 Marzo 2009 - Interpretazioni

ENPALS:Nuovo tasso di dilazione dei debiti e nuovi tassi sanzionatori

Con la circolare n. 8/2009, l'ENPALS ha stabilito che , a decorrere dal giorno 11 marzo 2009, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge è fissato nella misura del 7,50 % (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96).

La nuova misura del tasso di differimento e di dilazione, implica l'adeguamento anche all'aliquota di calcolo delle sanzioni civili. Pertanto, in attuazione delle norme previste dal nuovo regime sanzionatorio, introdotto dalla Legge 23.12.2000, n. 388, la misura delle sanzioni civili risulta essere:

  • pari al 7,00 % annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a)e di denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente) entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa;
  • pari al 7,00 % annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre ché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente;
  • pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa.
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