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22 Giugno 2011 - Normativa

Permessi per handicap e ferie

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 17 giugno 2011, n. 21, ha affermato che non è possibile ridurre i permessi ex art. 33 Legge 104/1992 se, nello stesso periodo di fruizione, il lavoratore ha goduto di un periodo di ferie, trattandosi di due istituti aventi finalità del tutto diverse e specifiche.

Le ferie rappresentano infatti un diritto costituzionalmente garantito, volto al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, mentre i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992 intendono agevolare l'opera dei lavoratori che assistono familiari con handicap (o gli stessi lavoratori disabili), al fine di garantire loro un'assistenza morale e materiale adeguata.

Il documento è integralmente consultabile sul sito:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D9468FE0-ADFC-4CF3-B74C-4DE74C739FF8/0/212011.pdf

20 Giugno 2011 - Normativa

Stress lavoro-correlato – Linee guida INAIL

L'INAIL ha pubblicato un suo nuovo manuale con le linee guida sulla valutazione e la gestione degli interventi organizzativi concernenti il rischio da stress lavoro-correlato. In precedenza ne aveva pubblicato un altro sullo stesso argomento, ma con specifico riferimento alle differenze di genere. Entrambi i manuali sono consultabili e scaricabili rispettivamente dai siti:

http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/manuale.pdf

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/P523189757/GenereeStress.pdf

E' possibile ottenere chiarimenti ed informazioni indirizzando i quesiti aziendali alla casella di posta elettronica: [email protected].

14 Giugno 2011 - Normativa

Lavori usuranti

L'INPS, dopo l'emanazione del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, con messaggio del 10 giugno 2011, n. 12693 ha fornito prime indicazioni circa i requisiti che i lavoratori debbono possedere per presentare domanda di pensionamento anticipato, il cui diritto matura a partire dal 1° gennaio 2013.
Requisiti soggettivi:
1) sotto il profilo delle mansioni svolte, interessati sono esclusivamente:
a) i lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti (ossia in mansioni riguardanti lavori in cave, miniere, gallerie, cassoni ad aria compressa nonché le attività svolte dai palombari e i lavori ad alte temperature);
b) i lavoratori notturni, cioè coloro che hanno prestato attività lavorativa per almeno sei ore e per almeno 78 giorni all'anno (64 per chi ha maturato i 35 anni di contributi dopo il 1° luglio 2009), o per almeno tre ore nell'orario di lavoro dell'intero anno;
c) i lavoratori addetti alla linea catena, impegnati in un processo produttivo in serie con ritmo determinato da misurazione dei tempi e sequenze di postazioni e lavorazioni;
d) i conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo con capienza complessiva non inferiore a 9 posti.
2) sotto il profilo dell'anzianità è necessario che vi siano:
a) anzianità contributiva di almeno 35 anni;
b) anzianità anagrafica ridotta di 3 anni (58 anni anziché 61) rispetto ai normali requisiti
c) somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai normali requisiti (somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 94 anziché a 97).
Requisiti oggettivi: è necessario che le predette attività siano state svolte:
a) per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017: per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
b) per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018: per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Sotto il profilo della documentazione da presentare, facendo riferimento alla news pubblicata il 17 maggio scorso, ricordiamo che i lavoratori interessati dovranno fare apposita domanda corredata di idonea documentazione (tra cui: prospetto di paga; copia registrazione su libro matricola, registro di impresa o libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneita' alla guida; documento di valutazione del rischio; comunicazioni di assunzione).
Si attendono peraltro ulteriori istruzioni operative che saranno fornite con apposito decreto ministeriale.

07 Giugno 2011 - Normativa

Nuova modulistica per permessi ex L. 104/1992 per l’assistenza a familiari disabili

Le recenti modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina in materia di godimento dei permessi legati alla legge 104/1992 ed alla fruizione del congedo straordinario previsto dal D.lgs. 151/2001, hanno comportato la necessità di operare una revisione dell'intera modulistica in uso. L'INPS, con il messaggio n. 12000 del 1° giugno 2011, ha diffuso i nuovi modelli di domanda relativi ai permessi per assistenza alle persone con disabilità, che hanno tenuto conto delle variazioni normative intervenute negli ultimi mesi. In particolare, i precedenti modelli SR07- Hand1(Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave) e SR08-Hand2 (Domanda di permessi per l'assistenza a familiari in condizione di disabilità grave) sono stati accorpati nell'unico modello SR08 Hand 2 (domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità). Hanno formato oggetto di revisione, inoltre, i modelli: SR09, Hand 3 (Domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità); SR10, Hand 4 (Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità); SR11, Hand 5 (Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità); SR64 Hand 6 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità); SR86. Hand 7 (Domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità). Il messaggio Inps è consultabile sul sito: http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fmessaggi%2Fmessaggio%20numero%2012000%20del%2001-06-2011.htm

01 Giugno 2011 - Giurisprudenza

Contratto a termine e motivazione della sostituzione

Con sentenza n. 11358 del 24 maggio 2011, la Cassazione, intervenendo in materia di contratti di lavoro a termine, ha stabilito che, in situazioni aziendali caratterizzate da complessità organizzativa, se la motivazione dell'apposizione del termine è dovuta a motivi sostitutivi e questi si riferiscano ad una pluralità di prestatori e non già ad un solo lavoratore, per la legittimità del contratto non è necessario indicare nominativamente i lavoratori da sostituire, essendo sufficiente l'indicazione di altri elementi. La Corte, infatti ha affermato testualmente che ''nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell''esigenza di sostituire lavoratori assenti ''da sola insufficiente ad assolvere l''onere di specificazione delle ragioni stesse- risulti integrata dall'indicazione di ulteriori elementi (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero di lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente.''
La sentenza è consultabile sul sito:
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/05/cassazione-sentenza-11358-2011.pdf?uuid=b4e0fd1c-8aac-11e0-93d6-6aeaed521f91?uuid=AaXC6obD

01 Giugno 2011 - Giurisprudenza

L’utilizzo continuo del lavoro supplementare trasforma il part-time in un rapporto di lavoro tempo pieno

Con sentenza n. 11905 del 30 maggio 2011, la Cassazione ha affermato che l'utilizzo continuo di lavoro supplementare, in un rapporto a tempo parziale, può ravvisare il presupposto di una trasformazione a tempo pieno. La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario del part time è ininfluente.
La Suprema Corte ribadisce che: "L'effettuazione in concreto delle prestazioni richieste, con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l'accettazione della nuova regolamentazione", e ciò "con ogni conseguente effetto obbligatorio" dal momento che ne deriva una modifica "non accessoria né marginale" dei contenuti del "sinallagma negoziale".
Nel caso di conversione, il nuovo contratto decorre dalla data in cui il dipendente ha esercitato "con continuità la sua attività di lavoro secondo orari uguali, o superiori, all''orario normale", dando diritto al lavoratore a tutte le differenze retributive. La trasformazione trova la sua ratio nel comportamento concludente del datore di lavoro, dove la possibilità del rifiuto del lavoratore non conta. In merito a quale sia il comportamento da qualificarsi come concludente, i giudici hanno chiarito che è tale quello che modifica stabilmente l''orario di lavoro, e specialmente quando il superamento dell''orario normale non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l'assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite.

31 Maggio 2011 - Normativa

Detassazione della retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività per l’anno 2011

Il Ministero del lavoro, congiuntamente con l'Agenzia per le entrate ha fornito con Circolare n.19/E/2011 ulteriori chiarimenti circa la detassazione della retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività per l'anno 2011.

In base a tali chiarimenti evidenziamo come, per poter applicare legittimamente il regime di tassazione agevolata, è indispensabile che siano rispettate le seguenti condizioni:

- che gli incrementi di produttività siano stati previsti e regolamentati soltanto in accordi sindacali di 2° livello (territoriale ed aziendale). A tal proposito, il datore di lavoro dovrà poi attestare espressamente nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale;

- che gli accordi siano stati stipulati entro il 31 dicembre 2010;

- che gli accordi siano stati comunque formalizzati per iscritto;

- che le somme erogate nel 2011 a fronte di incrementi di produttività realizzati possono usufruire del regime di tassazione agevolata soltanto dopo la data di stipula dell'accordo sindacale, anche quando l¿accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011

Alle imprese che hanno applicato il regime di tassazione agevolata senza il rispetto delle condizioni di cui sopra, viene concesso di poter regolarizzare la loro posizione soltanto per i mesi di gennaio e febbraio 2011, versando la differenza d'imposta, maggiorata degli interessi, ma senza sanzioni, entro il 1° agosto 2011.

La circolare è consultabile integralmente sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/445EC2BF-4D07-4C94-987D-4FBB4CB97E90/0/20110510_CC_19E.pdf

18 Maggio 2011 - Normativa

Contratto di inserimento per lavoratrici donne

L'art. 8, co. 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 70/2011(c.d. "decreto per lo sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio 2011), ha apportato duemodifiche al contratto di inserimento per le lavoratrici donne:

- la prima, rilevante ai fini della costituzione del rapporto di lavoro, riguarda le condizioni soggettive che le donne devono possedere per poter rientrare nella previsione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 276/03, (concernente la possibilità di assumere con contratto di inserimento donne di qualsiasi età, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile): infatti, non è piè condizione sufficiente per l'assunzione con contratto di inserimento che la donna risieda in un'area geografica a bassa occupazione femminile, ma è necessario anche che essa sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

- la seconda variazione interessa l'articolo 59 del medesimo D.Lgs. 276/03, quello cioè riferito agli incentivi. Viene infatti previsto che i benefici contributivi connessi ai contratti di inserimento debbano rispettare anche le condizioni stabilite dall'art. 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008, che sostituisce il precedente n. 2204/2002. In particolare, i benefici consentiti da detto Regolamento sono collegati ad un incremento netto dei livelli occupazionali e non possono superare il 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi successivi all''assunzione (18 mesi per i lavoratori molto svantaggiati, cioè quelli senza lavoro da almeno 24 mesi.). Qualora il periodo d''occupazione sia piè breve di 12 mesi (o di 18 mesi), i benefici saranno di conseguenza ridotti pro rata.

Il decreto legge 70/2011 è consultabile sul sito:

http://www.dplmodena.it/leggi/Decreto%20legge%2070-2011%20-%20Sviluppo.pdf).

Il regolamento (CE) n. 800/2008 è consultabile sul sito:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF)

17 Maggio 2011 - Giurisprudenza

Mobilità e collocamento obbligatorio

La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 maggio 2011 n. 10731 ha escluso che il datore di lavoro abbia l'obbligo di assumere disabili ex Legge 68/99 nel caso in cui abbia dovuto ricorrere a procedure di mobilità o licenziamenti collettivi. Tale sospensione dall'obbligo suddetto ha una durata massima di sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo licenziamento (periodo corrispondente a quello previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 297/02 circa l'obbligo del datore di lavoro che abbia proceduto a licenziamenti collettivi ex Legge 223/91 di riassumere i lavoratori licenziati in caso di nuove assunzioni per le stesse mansioni). Rammentiamo che a detto periodo di sei mesi si aggiunge l'ulteriore periodo di 60 giorni (decorrenti dal momento in cui sorge l'obbligo all'assunzione dei disabili) entro il quale i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione (art. 9, co. 1 Legge 68/99).

16 Maggio 2011 - Normativa

Apprendistato – Disegno di legge governativo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 5 maggio 2011, lo schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 2007), disciplinando l¿apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all¿occupazione e alla formazione dei giovani.

Il decreto legislativo prevede tre tipologie di contratto:

- apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età,

- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale

- apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un piè alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.

Il testo del disegno di legge è consultabile sul sito:

http://www.dplmodena.it/leggi/TUApprendistato-maggio2011.pdf

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