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26 Novembre 2010 - Formazione

Sicurezza sul lavoro e sospensione dell”attività imprenditoriale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 310 del 5 novembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (c.d. "Testo Unico sulla sicurezza") nella parte in cui si stabilisce che al provvedimento di sospensione non si applicano ledisposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (in tema si trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione) ed, in particolare,l'art. 3, comma 1, relativamente all'obbligo di motivazione del provvedimento.Rammentiamo che l'art. 14 del T.U. sicurezza prevede la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale quando:- il personale ispettivo riscontra l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro- si verifica il caso di reiterate e gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoroIl medesimo articolo prevede espressamente che al provvedimento di sospensione non si applicano le disposizioni della L. 241/90 che appunto detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e dispone, all'art. 3 che ogni provvedimento amministrativodeve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.L'art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/08, non avendo previsto l'obbligo di motivazione, avrebbe, a giudizio della Consulta, disatteso tale norma vanificando così "l'esigenza di conoscibilità dell'azione amministrativa che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall' autorità amministrativa".La Corte Costituzionale ha inoltre rilevato che "la giusta e doverosafinalità di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessadall'esigenza che l'amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridicheche ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria."Per effetto della pronuncia, quindi, tutte le amministrazioni competenti, indicate nell'art. 14 del D.Lgs 81/08, dovranno motivare il provvedimento di sospensione dell'attività.Conseguentemente alla decisione della Corte, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la nota prot. 25/segr/18802 dell' 8 novembre 2010, con la quale vengono fornite indicazioni operative.In particolare la Direzione ha evidenziato l'obbligo per il personale ispettivo di motivare, sia pur sinteticamente, l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione (fermi restando i contenuti piè esaustivi del verbale conclusivo di accertamento), al fine di consentire al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso.In considerazione di ciò, continua la circolare, è opportuno che al modello di sospensione per lavoro irregolare, attualmente in uso, il personale ispettivo inserisca i nominativi dei destinatari della sospensione direttamente nel provvedimento di sospensione, senza alcun rinvio al verbale di primo accesso ispettivo.

18 Novembre 2010 - Formazione

Stress lavoro-correlato: approvate le linee guida di valutazione

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevista all'articolo 6 del Dlgs n. 81, ha elaborato ed approvato il 17 novembre 2010 un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio specifico dello stress lavoro-correlato previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08. Il documento, non ancora pubblicato, indica questi principi di ordine generale:- Non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dallo stress (art. 1, comma 2)- Non tutte le manifestazioni di stress sono necessariamente negative (art. 3, comma 2)- Lo stress non è una malattia (art. 3, comma 3)- Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato (art. 3,comma 4)- L'individuazione dello stress può implicare analisi di fattori oggettivi e soggettivi (art. 4, comma, 2)- Il compito di stabilire le misure per prevenire, eliminare o ridurre lo stress spetta al datore di lavoro e le misure sono adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti (art. 4,comma 5)- La gestione dei problemi di stress può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi (art. 5, comma 2)- Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate per effettuare i test, possono essere chiamati esperti esterni (art. 6, comma 2)Sulla scorta di questi passaggi fondamentali dell'accordo, e, quindi, della legge che impone la valutazione dei rischi, gli elementi essenziali delle indicazioni ministeriali prevedono:- un'analisi preliminare da parte del datore di lavoro della presenza dei fattori oggettivi di rischio (art. 4, comma 2) dando la priorità a quelli che possono essere i "segnali" denotativi di problema di stress lavoro-correlato (art. 2, comma 1) e degli indicatori (art. 4, comma 1) da condursi secondo le modalità indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 e tenendo conto dei gruppi di lavoratori interessati (previa consultazione del RLS);- l'individuazione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro (art. 4, comma 3);- l'adozione delle stesse con il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4, comma 5);- nell'ipotesi eventuale di perduranti evidenze di stress, la necessità di svolgere l'analisi percettiva (ad es., con l'utilizzo di test mirati ai singoli) e di adottare misure individuali (art. 6, comma 1). Quest'analisi dovrà essere attivata unicamente nel caso in cui la fase preliminare riveli elementi di rischio stress e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

- vista la logica di semplificazione presente nel D.lgs n. 81/2008, la possibilità per il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione del rischio, di adottare direttamente le eventuali misure individuali (art. 6, comma 1), soprattutto (ma non esclusivamente) nelle aziende che occupano pochi lavoratori.

Ricordiamo che l'obbligo di valutazione per i datori di lavoro privati è stato prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 8, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122.

18 Novembre 2010 - Formazione

Confisca amministrativa per gravi e reiterate violazioni della sicurezza ed igiene del lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 novembre scorso il Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, "Misure urgenti in materia di sicurezza", entrato in vigore il successivo 13 novembre.Tra le varie misure, ve n'è una che riguarda le sanzioni in materia di violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro. L'art. 9, "Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca" prevede infatti che in caso di gravi o reiterate violazioni, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto.La confisca, disposta anche se non è stata emessa alcuna ordinanza-ingiunzione di pagamento, sembra, ad una prima lettura del provvedimento, adottabile dalla stessa autorità che ha riscontrato la violazione.

12 Novembre 2010 - Normativa

Collegato lavoro

È stata pubblicata sulla G.U. 9 novembre 2010, n. 26 la Legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Collegato lavoro"), che entrerà in vigore dal 24 novembre 2010.

Sulla materia è già stato organizzato un incontro il 18 novembre 2010.

A seguito delle numerose richieste di partecipazione pervenuteci, l'incontro sarà ripetuto il giorno 25 novembre 2010, dalle ore 14,00 alle ore 17,30, presso il nostro studio di Milano, Via Lamarmora 18, come da programma sotto riportato.

La partecipazione è gratuita.

Per ragioni organizzative, è necessario che l'adesione pervenga allo studio entro il 19 novembre 2010.

Massimo Goffredo - Vincenzo Meleca - Andrea Fanfani

Incontro di aggiornamento

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO ALLA FINANZIARIA 2010

25 novembre 2010 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Milano, Via Lamarmora 18

Argomenti

1. Lavori usuranti e lavoro sommerso
2. Orario di lavoro, congedi parentali, permessi e aspettative
3. Malattia ed infortunio sul lavoro
4. Licenziamento: modalità di impugnazione e valutazione giudiziale
5. Contratti a tempo determinato, somministrazione, collaborazioni coordinate e continuative, apprendistato
6. Limiti al controllo giudiziale nelle controversie di lavoro
7. Conciliazione ed arbitrato

03 Novembre 2010 - Formazione

Le novita’ introdotte dal collegato lavoro alla finanziaria 2010 – Incontro di studio, 18 novembre 2010, h. 14.00

Lo studio ha organizzato il seguente incontro di approfondimento:

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL COLLEGATOLAVORO ALLA FINANZIARIA 2010

Massimo Goffredo - Vincenzo Meleca - Andrea Fanfani

Milano, Via Lamarmora 18

18 novembre 2010 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Argomenti

  1. Lavori usuranti e lavoro sommerso
  2. Orario di lavoro, congedi parentali, permessi e aspettative
  3. Malattia ed infortunio sul lavoro
  4. Licenziamento: modalità di impugnazione e valutazione giudiziale
  5. Contratti a tempo determinato, somministrazione, collaborazioni coordinate e continuative, apprendistato
  6. Limiti al controllo giudiziale nelle controversie di lavoro
  7. Conciliazione ed arbitrato

04 Ottobre 2010 - Interpretazioni

Certificati di malattia – Trasmissione telematica – Conferma obbligo di invio da parte del lavoratore

L'INPS, prima con circolare n. 60 del 16 aprile 2010 (consultabile sul sito http://www.inps.it/ bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.htm) e quindi con circ. n. 119 del 7 settembre 2010 (consultabile sul sito: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare %20 numero%20119%20del%2007-09-2010.htm), ha fornito una serie di indicazioni operative sia per i medici curanti, sia per i lavoratori ed i datori di lavoro in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. Riteniamo opportuno evidenziare in particolare che:-il medico curante, trasmette telematicamente all'INPS la certificazione (con indicati obbligatoriamente i seguenti dati: codice fiscale del lavoratore; residenza o domicilio abituale;eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;codice di diagnosi, mediante l'utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita). Dopo che l'INPS ha comunicato il numero di certificato al medico, quest'ultimo ha l'obbligo di rilasciare al lavoratore copia cartacea (punto 2.1 della circolare 60/2010): A) dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi; B) del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

- il lavoratore continua ad avere l'obbligo di inviare o far pervenire al proprio datore di lavoro la copia cartacea dell'attestato di malattia nei tempi e nelle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Può consultare i dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante accedendo al servizio on-line, disponibile nel sito Inps www.inps.itservizi on-line, con due modalità:

1) tramite un codice PIN, con il quale è consentito l'accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;

2) mediante l'inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all'attestato cercato.

Il lavoratore avente diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps, in base alle nuove disposizioni, non è piè tenuto a trasmettere all'Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico

- il datore di lavoro ha la possibilità di accedere alle attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, collegandosi al portale INPS www.inps.it - servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN (v. Istruzioni allegate alle circolari 60/2010 e 119/2010)

27 Settembre 2010 - Normativa

Invenzione dei Lavoratori Dipendenti

Dal 2 settembre 2010 sono entrate in vigore le modifiche apportate dal D.Lgs 131/10 al D.Lgs 30/05 in materia di proprietà aziendale ed, in particolare, in materia di invenzioni industriali fatte da lavoratori dipendenti. Si considerano tali anche le invenzioni fatte durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego per le quali sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 131/10, i diritti del datore di lavoro e del lavoratore in funzione dei diversi tipi di invenzione industriale sono adesso i seguenti:

TIPO DI INVENZIONE

DIRITTI DEL DATORE DI LAVORO O SUOI AVENTI CAUSA

DIRITTI DEL LAVORATORE SUBORDINATO

Invenzione di servizio

(realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro in cui l'oggetto è proprio l'attività inventiva, per la quale il lavoratore è retribuito)

Sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Riconoscimento della qualifica di "autore dell'invenzione"

Invenzione d'azienda

(realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro in cui l'oggetto non prevede espressamente l' attività inventiva e per la quale al lavoratore non è riconosciuto alcun compenso)

Sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Diritto ad un equo premio, in funzione di:

- importanza dell'invenzione,

- mansioni svolte dal lavoratore

-retribuzione percepita dal

lavoratore inventore

- contributo dato da

organizzazione del datore di

lavoro

Invenzione occasionale

(realizzata al di fuori dell'oggetto del contratto di lavoro, ma rientrante nel campo di attività del datore di lavoro)

Diritto di opzione per lo sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Diritto ad un compenso da cui dedurre le spese eventualmente sostenute dal datore di lavoro

20 Settembre 2010 - Normativa

Nuovi elementi da inserire nella tessera di riconoscimento

A decorrere dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento (di cui agli artt. 18 e 21 del D.Lgs. 81/08 - T.U. sulla sicurezza del lavoro) dei lavoratori subordinati, autonomi, artigiani e componenti imprese famigliari, che prestano attività nei cantieri, anche in regime di appalto e subappalto, deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Per i lavoratori autonomi, la tessera deve inoltre contenere l'indicazione del committente.

10 Settembre 2010 - Interpretazioni

Detassazione dei compensi per lavoro straordinario

Con risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 dell'Agenzia delle Entrate e parere conforme del Ministero del Lavoro (e facendo riferimento alle sue precedenti circolari 49/E e 59/E del 2008), l'Agenzia ha precisato che, se collegati ad incrementi di produttività, rendimento ed efficienza, possono fruire del regime fiscale agevolato del 10%, previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del decreto legge 93/08, che ha istituito l'imposta del 10 per cento, sostitutiva di Irpef e addizionali lavoratore, anche i compensi per lavoro straordinario sia per gli anni 2008 e 2009 che per il corrente anno 2010.Ove dette somme siano state assoggettate a tassazione ordinaria, il lavoratore potrà richiedere un conguaglio a suo favore facendone apposita richiesta nell'ambito della dichiarazione dei redditi (occorrerà però idonea certificazione del datore di lavoro che attesti, sotto la propria responsabilità, che le somme erogate, anche per quelle di cui stiamo trattando, sono dovute effettivamente ad incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa, ecc.:, come, ad esempio, indicando la necessità dello straordinario per una commessa non prevista, per una riduzione di costi di struttura - lavoratori dimessisi e non sostituiti dall'esterno-, ecc).

24 Agosto 2010 - Formazione

Detassazione dei compensi per lavoro a turni e lavoro notturno

Con risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 dell'Agenzia delle Entrate e parere conforme del Ministero del Lavoro (e facendo riferimento alle sue precedenti circolari 49/E e 59/E del 2008), ha precisato che, se collegati ad incrementi di produttività, rendimento ed efficienza, possono fruire del regime fiscale agevolato del 10%, previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del decreto legge 93/08, che ha istituito l'imposta del 10 per cento, sostitutiva di Irpef e addizionali lavoratore, non solo le maggiorazioni per lavoro a turni, ma anche l'intero compenso per le ore ordinarie lavorate in turno notturno.

In sintesi, l'agevolazione riguarda:

  • i lavoratori turnisti:
  • qualora il turno di lavoro ricada durante l'orario diurno, il regime di tassazione agevolata opera esclusivamente in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno;
  • qualora, invece, il turno di lavoro ricada durante l'orario notturno (così come definito dalla contrattazione collettiva di riferimento) l'imposta sostitutiva trova applicazione in relazione all'intero compenso percepito, ossia retribuzione ordinaria piè maggiorazione.
  • per i lavoratori non turnisti che effettuano normalmente la prestazione lavorativa in periodo notturno:
  • l'imposta sostitutiva trova applicazione in relazione all'intero compenso percepito, ossia retribuzione ordinaria piè maggiorazione.
  • per i lavoratori che effettuano lavoro notturno occasionalmente:
  • l'imposta sostitutiva trova applicazione in relazione all'intero compenso percepito, ossia retribuzione ordinaria piè maggiorazione.

A tal proposito occorre sottolineare che la misura agevolativa trova applicazione non solo qualora l'organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall'impresa, ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e piè ampio schema di turnazione che, come richiede la norma, dia luogo a "incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".

Analogamente, per coerenza logico sistematica, l'Agenzia delle Entrate precisa che il regime agevolativo deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008.

L'agevolazione (che, ricordiamo, può essere applicata su somme fino a complessivi € 3.000 per il 2008 e € 6.000 per il 2009 e 2010 per i lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000 lordi nel 2007 e € 35.000 lordi nel 2008 e 2009) opererà, salvo eventuali proroghe, sino al 31 dicembre del corrente anno 2010.

Ove, con riferimento alle retribuzioni in esame relative agli anni 2008 e 2009, sia stata applicata la tassazione ordinaria anziché l'imposta sostitutiva del 10 per cento, il lavoratore dipendente può far valere la tassazione piè favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.

A tal fine, il datore di lavoro deve certificare l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.

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