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31 Agosto 2009 - Formazione

Incontro di Formazione per Avvocati: “Orario di Lavoro”

Il quinto incontro di Formazione Continua 2009 di AGI Lombardia si terrà presso il Salone Valente via Freguglia, 14 il 18 settembre 2009, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, sul tema:

"Orario di lavoro"

- profili giuridici (legislazione interna e internazionale) relativi alla durata e collocazione della prestazione e ai tempi di riposo

- il part-time e le problematiche connesse (clausole elastiche e flessibili, lavoro supplementare)

- profili giuridici e gestionali connessi alla sospensione della prestazione (malattia, permessi, ecc.)


Introduce:
avv. Marco Villani

relatori:
dr. Riccardo Atanasio, Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano
avv. Nicola Coccia
avv. Massimo Goffredo

06 Agosto 2009 - Normativa

Convertito in legge il D.L. 78/2009 (provvedimenti anticrisi)

Con la L. 3 agosto 2009, n. 102 è stato convertito in legge il D.L. 78/2009, con l'introduzione di alcune modifiche.Il provvedimento, noto soprattutto per la possibilità di regolarizzare colf e badanti, contiene novità di carattere sperimentale in tema di ammortizzatori sociali.Viene introdotto un progetto di formazione e riqualificazione professionale durante i periodi nei quali i lavoratori sono percettori di un'integrazione del reddito (cigo, cigs, anche in deroga, contratti di solidarietà difensivi), secondo le indicazioni che verranno fornite da un decreto ministeriale ancora da emanare. Inoltre, in via sperimentale per il solo 2009, i lavoratori sospesi, percettori di indennità di sostegno al reddito, possono prestare attività di lavoro occasionale ed accessorio, per un compenso massimo di 3000 euro all'anno, senza perdere il diritto all'integrazione.Ancora, per i lavoratori di imprese industriali con piè di 15 dipendenti, l'indennità per i contratti di solidarietà difensivi è aumentata all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.Sempre in tema di contratti di solidarietà, il Ministero del lavoro, con nota del 30.07.2009 (Prot. N°25/I/11025), ha chiarito che ai lavoratori dipendenti dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, sottoposti a riduzione di orario a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, co. 5, L. 236/93, non beneficiano dell'accantonamento a carico dell'INPS della quota di TFR non maturata per effetto della riduzione d'orario.

06 Agosto 2009 - Normativa

Correttivi al Testo Unico sulla Sicurezza: possibili le visite preassuntive

Con il Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, il Governo ha introdotto alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le modifiche piè rilevanti c'è l'abrogazione dell'art. 41, comma 3, lett. a) che vietava le visite preassuntive. Il nuovo art. 41 del T.U. sulla Sicurezza prevede che "le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl".

Inoltre, si prevede la possibilità di sottoporre a visita medica anche i lavoratori che siano stati assenti per motivi di salute oltre 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Altre importanti novità introdotte dal Decreto Legislativo 106 riguardano:

· modifica dell'art. 16 in tema di delega di funzioni: si prevede che l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione (c.d. compliance program, ai fini del D. Lgs 231/01 in tema di responsabilità degli enti), comporta l'assolvimento dell'obbligo di vigilanza che il Testo Unico sulla sicurezza pone in capo al datore di lavoro che delega una funzione. In sostanza, se il datore delega la funzione e predispone il compliance program (il tutto secondo i canoni di legge), va esente da responsabilità penale.Inoltre, si consente al delegato di subdelegare la funzione, previo accordo con il datore di lavoro e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 T.U. sicurezza (forma scritta, requisiti di professionalità del delegato, poteri effettivi al delegato, accettazione per iscritto) e salvo l'obbligo di vigilanza del subdelegante.

· modifiche all'art. 18 in tema di obblighi per il datore di lavoro:

- la consegna al responsabile dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi e della nomina del RSPP può avvenire anche su supporto informatico; tali documenti possono essere consultatati solo in azienda;

- l'obbligo di comunicazione all'Inail degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore ai tre giorni si considera assolto per mezzo della denuncia di infortunio; per quanto concerne, invece, l'obbligo di comunicare gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, esso entrerà in vigore dopo 6 mesi dall'adozione di un decreto ministeriale attuativo.

· modifica all'art. 28 in tema di valutazione dei rischi: la valutazione dello stress lavoro-correlato diventa obbligatoria dal 1 agosto 2010.

24 Luglio 2009 - Interpretazioni

Ammortizzatori sociali in deroga: Istruzioni operative

L'Inps, con messaggio n. 16358 del 20 luglio 2009 ha fornito le istruzioni operative per la gestione a regime degli ammortizzatori sociali in deroga che sostituiscono quelleprecedentemente date con il messaggio nr13613 del 15/06/2009. Le novità di maggiore rilievo riguardano l'ente cui presentare la domanda, che varia a seconda che l'impresa abbia unità operative dislocate in un'unica Regione o in piè Regioni.- Se l'impresa ha unità produttive localizzate in un'unica Regione, la domanda dovrà essere presentata alla Regione (o, nelle Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla Direzione Regionale del Lavoro; nelle Province Autonome di Trento e Bolzano alle rispettive Direzioni Provinciali del Lavoro), che deciderà sulle domande, adottando un provvedimento di autorizzazione.Sulla base del provvedimento autorizzativo trasmesso dalla Regione, la competente sede dell'Inps procederà all'autorizzazione della prestazione mediante l'acquisizione del modello IG15/Deroga (pervenuto in via telematica o cartacea).- Se l'impresa ha, invece, unità produttive dislocate in piè Regioni, la domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione che, in caso di riscontro positivo, emanerà un decreto interministeriale. Successivamente, l'impresa dovrà presentare all'Inps il modello IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata, nel quale dovrà essere indicato anche il numero del decreto ministeriale.L'inps ha anche precisato di aver istituito un servizio di assistenza amministrativa, per le imprese che avessero necessità di chiarimenti, attivabile scrivendo una mail all'indirizzo di posta elettronica "[email protected]".

16 Luglio 2009 - Giurisprudenza

Illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis della L. 368/01 relativo all’indennizzo per violazione della disciplina sul lavoro a tempo determinato

La Legge n° 133 del 2008 aveva modificato la L. 368/01, relativa al contratto di lavoro a termine, introducendo l'art. 4-bis, che prevedeva che in caso di declaratoria di illegittimità di un contratto a tempo determinato, per violazione della disciplina sull'apposizione del termine, anche nell'ambito del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, nonché di quella sulle proroghe, l'indennizzo spettante al lavoratore fosse limitato da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità.Tale norma era applicabile ai soli giudizi già in corso al 22.08.2008.La Corte Costituzionale, con sentenza n° 214 del 8.07.2009, ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma.

02 Luglio 2009 - Normativa

Indennità di disoccupazione per sospensioni attività lavorativa

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto del 19 giugno 2009, detta i criteri per l'accesso all'indennità di disoccupazione per le sospensioni dell'attività lavorativa per crisi aziendali o occupazionali, di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) del decreto legge n. 185 del 28 novembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Innanzi tutto, il Decreto interministeriale ripartisce le risorse disponibili per il 2009, assegnando 189 milioni per l'attuazione dell'intervento di indennità di disoccupazione per sospensione (gli altri 100 milioni stanziati sono, invece, assegnati per l'intervento a sostegno dei co.co.pro che perdono il lavoro).

Poi, si chiarisce che per "sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali", di cui all'art. 19 citato, si intendono "eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commessi, di ordini o clienti".Inoltre, si precisa che l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Decreto passa in rassegna le tre diverse ipotesi di indennità di disoccupazione per sospensione, previste dall'art. 19, comma 1 del D.L. 185/08, che sono le seguenti:

- lettera a): indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, 1° comma, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (cioè assicurati all'Inps da almeno due anni e con almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente), per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. Per tale periodo, i lavoratori sospesi percepiranno un'indennità pari al 50% della retribuzione, verrà loro accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, saranno concessi gli assegni per il nucleo familiare. L'indennità ordinaria non potrà superare il massimale di € 858,58 (elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48).

- lettera b): indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (cioè, coloro che nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, sono assicurati da almeno due anni ed hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda), anche in questo caso per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. L'indennità, in questo caso, è pari al 35 della retribuzione percepita ed è previsto anche in questo caso il pagamento dei contributi figurativi. L'indennità con requisiti ridotti non potrà superare il massimale di 844,06 € (elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €).

- lettera c): trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio, all'atto della sospensione (o del licenziamento), presso l'azienda interessata dalla crisi. Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni. In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l'apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento.

Per usufruire delle indennità sopra richiamate è necessario formulare domanda all'Inps, con il quale si dà l'immediata disponibilità al lavoro o, a seconda dei casi, ad un percorso di riqualificazione professionale, secondo le modalità che saranno fornite dall'ente previdenziale (che elaborerà un apposito modulo per la domanda). Senza questa dichiarazione non si ha diritto al trattamento.

L'indennità di disoccupazione per sospensione è in parte finanziata, nella misura di almeno il 20%, dagli Enti Bilaterali (composti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale). Pertanto, il Decreto chiarisce la necessità di un accordo sindacale, tra azienda interessata e sindacato, secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali stipulati nell'ambito dei suddetti enti bilaterali.

Inoltre, il Decreto interministeriale invita gli Enti Bilaterali e l'INPS a stipulare accordi per disciplinare le modalità con cui gli Enti Bilaterali stessi dovranno finanziare il trattamento integrativo, nonché le modalità di comunicazione delle informazioni da parte delle aziende all'ente previdenziale.

Le aziende, infatti, dovranno trasmettere alla sede territorialmente competente dell'Inps l'accordo collettivo ed i nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa.

Infine, il Decreto disciplina ipotesi di cumulo tra l'indennità di disoccupazione per sospensione e altri trattamenti a sostegno del reddito, stabilendo che:

- il godimento del trattamento di cui all'art. 19, comma 1, D.L. 185/2008 non riduce il trattamento di disoccupazione involontaria;

- successivamente alla sospensione si potrà fruire della Cassa Integrazione in Deroga o della Mobilità in Deroga (N.B. il ricorso alla sospensione per 90 giorni è presupposto necessario per accedere alla Cigs o alla mobilità in deroga; il trattamento in deroga, inoltre, è subordinato al rispetto degli accordi stipulati ai vari livelli in relazione all'indennità di disoccupazione per sospensione).

19 Giugno 2009 - Interpretazioni

Si alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria al termine delle 52 settimane di ordinaria

Con messaggio nr. 13406 del 10 giugno 2009 l'Inps ha chiarito che le imprese che versano in una situazione di crisi aziendale al termine del periodo di 52 settimane di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa Integrazione Ordinaria quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane.

Nello stesso messaggio l'Inps, riprendendo il contenuto della lettera - circolare del Ministero del Lavoro n. 14/0005251 del 30/03/09, ha precisato che nel concetto di evento improvviso ed imprevisto che da luogo alla crisi aziendale e quindi all'intervento straordinario di integrazione salariale, rientrano anche situazioni quali "la riduzione delle commesse, la perdita di quote di mercato interno ed internazionale, la contrazione delle esportazioni, la difficoltà di accesso al credito" che, prolungandosi nel tempo, comportino delle ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali.

28 Maggio 2009 - Interpretazioni

Ammortizzatori sociali in deroga 2009 – chiarimenti dell’INPS

L'INPS, con circolare n. 75 del 26 maggio 2009, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 previsti dall'art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009), dall'art. 19 della Legge 2/2009 e nell'art. 7-ter della Legge 33/2009.L'Ente previdenziale, nel fare il punto sulle fonti normative, ricorda che la gestione degli ammortizzatori in deroga è regolata da un Accordo Quadro Stato - Regioni (siglato il 12 febbraio 2009), poi concretizzato da singoli accordi attuativi tra Ministero del Lavoro e ciascuna Regione (per la Lombardia, l'intesa è stata firmata il 4 maggio 2009, prevedendo un'estensione delle tipologie contrattualicui si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, comprendendo tutti coloro che sono titolari di un contratto a termine, soci dipendenti delle cooperative, lavoratori a domicilio dipendenti da cooperative o altre aziende, somministrati e apprendisti).

L'INPS ha poi ribadito le modalità per la presentazione della domanda di accesso ai trattamenti in deroga. L'impresa interessata dovrà presentare telematicamente domanda all'Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti socialie dall'elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto all'indirizzo http://www.inps.it (Servizi OnLine - Per tipologia di utente - aziende consulenti e professionisti - servizi per le aziende e consulenti - invio domande CIGS). L'azienda dovrà presentare contestualmente anche alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del Lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione corredata come sopra. La sede INPS competente, cui la domanda sarà destinata per il tramite della procedura informatizzata, verificherà i requisiti e darà luogo all'anticipazione delle relative prestazioni, con pagamento diretto della stessa ai lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. A fini cautelativi per evitare eventuali indebiti, l'Istituto effettuerà l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

27 Maggio 2009 - Giurisprudenza

Licenziamento – reintegrazione – retribuzione – contribuzioni

In caso di declaratoria di illegittimità di un licenziamento il datore di lavoro è tenuto a riconoscere al lavoratore le retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegra nel posto di lavoro, nonché la relativa contribuzione. La Cassazione con sentenza n° 7934 del 1.04.2009 ha ritenuto che il versamento, al momento della reintegrazione, dei contributi relativi alle retribuzioni spettanti al lavoratore, per il periodo dal licenziamento alla reintegra, non costituisce né evasione, né omissione contributiva, e quindi non può essere prevista alcuna sanzione per il ritardato versamento.

28 Aprile 2009 - Normativa

Assetti contrattuali – Accordo interconfederale di definizione

Il 15 aprile 2009 è stato siglato l'accordo interconfederale per l'attuazione dell'accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009.I principali contenuti sono i seguenti:Assetti contrattuali:Un contratto collettivo nazionale di categoria con vigenza triennale per la parte economica e per quella normativa.Un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale, sempre con vigenza triennalePer gli effetti economici dei contratti collettivi nazionali verrà utilizzato un nuovo indice previsionale.È riservata alla contrattazione nazionale la regolamentazione delle relazioni industriali.Il contratto collettivo nazionale definisce i meccanismi della contrattazione di secondo livello.Per le procedure di rinnovo il contratto collettivo nazionale ne stabilisce la modalità ma viene determinato un termine di 20 giorni per la parte che riceve la proposta di rinnovo per attivarsi.Indicativamente le proposte di rinnovo dovranno essere presentate 6 mesi prima della scadenza, o 2 mesi per la contrattazione aziendale, e per tale periodo e per un ulteriore mese è prevista la tregua sindacale,La contrattazione di secondo livello si esercita sulle materie definite dal contratto nazionale.Particolare attenzione viene data al premio variabile a livello aziendale per il quale si auspicano agevolazioni fiscali e previdenziali.È previsto che le proposte di rinnovo degli accordi di secondo livello vengano presentati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle strutture territoriali sindacali stipulanti il contratto nazionali.Eventuali controversie sulle interpretazioni contrattuali sono devolute ad un collegio arbitrale.I contratti collettivi nazionali prevederanno degli elementi di garanzia retributiva per i lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello.È prevista la possibilità di accordi territoriali che possono modificare istituti economici e normativi del contratto nazionale.La scadenza dell'accordo interconfederale è al 15 aprile 2013.Il Protocollo prevede un rinvio ad uno specifico accordo interconfederale sulle rappresentanze dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

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