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20 Ottobre 2009 - Giurisprudenza

Patto di Prova – Mansioni – Indicazione Specifica

La Giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente, ai fini dell'indicazione delle mansioni in un patto di prova, il richiamo alle descrizioni (declaratorie, profili etc.) della contrattazione collettiva, utilizzando, però, la descrizione piè specifica. La Giurisprudenza di merito, tuttavia, ancorché l'orientamento non appaia condivisibile, si sta orientando a ritenere non sufficiente il semplice richiamo alle disposizioni collettive. È, quindi, consigliabile, in caso di assunzione con patto di prova, inserire nella relativa lettera una descrizione il piè possibile articolata della mansioni, onde evitare una declaratoria di nullità del patto di prova in caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova.

15 Ottobre 2009 - Interpretazioni

Cigs – Aziende Appaltatrici del Servizio Mensa

L'INPS, con messaggio n. 22911 del 12 ottobre 2009, ha affermato che le aziende appaltatrici dei servizi mensa o ristorazione, in difficoltà perché l'impresa committente sta utilizzando la CIGS, la CIGO o ha comunque ridotto l'orario, possono a loro volta sospendere o ridurre l'orario di lavoro dei dipendenti, purchè venga allegata alla richiesta una dichiarazione dell'azienda committente dalla quale risultino le modalita' ed i termini di utilizzo dell'integrazione salariale da parte di quest'ultima.

07 Ottobre 2009 - Formazione

Giornata di Studio – I Controlli sul Lavoratore

La cornice normativa, dallo Statuto dei lavoratori al Decreto 196 sulla privacy ed alle pronunce del Garante, unitamente ai grandi progressi tecnologici in materia di organizzazione ed esecuzione del lavoro rendono sempre piè complessa la gestione diretta ed indiretta dei controlli sui lavoratori.

Abbiamo quindi organizzato un convegno sull'argomento per il 19 novembre 2009, dalle 9.15 alle 17.00, presso lo studio in Milano Via Lamarmora n. 18 come da programma sotto riportato.

Il costo è di € 200,00 per partecipante, comprensivo di colazione e materiale didattico.

Per ragioni organizzative, è necessario che l'adesione pervenga allo studio entro il 31 ottobre 2009.

Giornata di studio

I CONTROLLI SUL LAVORATORE

Milano, 19 Novembre 2009

ARGOMENTI

ØDiritti ed obblighi delle parti: la cornice normativa di riferimento specifico

ØI controlli possibili, leciti ed illeciti, del datore di lavoro sull'attività dei lavoratori

ØGuardie giurate e personale di vigilanza:

- tutela dei beni aziendali

- controllo dell'attività lavorativa e non lavorativa

- sistemi di valutazione del personale

ØI controlli a distanza:

- i principali e piè diffusi impianti ed attrezzature che consentono il controllo a distanza

- le condizioni di legittimità per la loro utilizzazione

- le indicazioni del Garante sulla privacy

ØIl controllo sulla salute del lavoratore:

- accertamenti sanitari preassuntivi

- visite di idoneità in costanza di rapporto

- le visite di controllo in caso di malattia od infortunio

ØI controlli sulla persona e sulle opinioni del lavoratore

- la perquisizione

- le indagini sulle opinioni

- le indagini su fatti non rilevanti ai fini dell'attitudine professionale

Ai partecipanti sarà resa disponibile la documentazione illustrata durante la giornata di studio, unitamente ad una rassegna di giurisprudenza.

25 Settembre 2009 - Interpretazioni

Controlli sui Dipendenti – Intervento del Garante della Privacy

Il Garante della privacy, con newsletter del 22/09/09, ha ribadito il principio secondo il quale le aziende non possono monitorare, mediante apposito software, in modo sistematico e continuativo, le pagine e i siti web visitati dai propri dipendenti, né in generale la loro navigazione in Internet. Tale modalità di controllo viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che all'art.4 vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. La legge prevede la sola eccezione che il controllo sia motivato da particolari "esigenze organizzative e produttive", previo accordo con le rappresentanze sindacali, o in assenza, con la DPL. Il Garante ha ritenuto, infine, che il datore di lavoro non possa violare i principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, qualora preveda un monitoraggio costante e prolungato nei confronti del proprio dipendente. I controlli sono, quindi, possibili, ma devono avvenire in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.

10 Settembre 2009 - Interpretazioni

Corte Costituzionale 214/2009 – chiarimenti sull’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito nei contratti a termine

La Corte Cost. con sentenza 8 luglio 2009, n.214, in tema di contratti a tempo determinato, ha chiarito che nell'indicazione delle ragioni di carattere sostitutivo deve risultare per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Infatti, considerato che per "ragioni sostitutive" si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o piè lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione. Pertanto, poiché l'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito è un obbligo (implicito) di legge, nessuna violazione - neppure in termini di lesione del diritto alla privacy - può essere attribuita al datore di lavoro che inserisca, nei contratti a tempo determinato i nominativi dei lavoratori sostituiti.

31 Agosto 2009 - Formazione

Incontro di Formazione per Avvocati: “Orario di Lavoro”

Il quinto incontro di Formazione Continua 2009 di AGI Lombardia si terrà presso il Salone Valente via Freguglia, 14 il 18 settembre 2009, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, sul tema:

"Orario di lavoro"

- profili giuridici (legislazione interna e internazionale) relativi alla durata e collocazione della prestazione e ai tempi di riposo

- il part-time e le problematiche connesse (clausole elastiche e flessibili, lavoro supplementare)

- profili giuridici e gestionali connessi alla sospensione della prestazione (malattia, permessi, ecc.)


Introduce:
avv. Marco Villani

relatori:
dr. Riccardo Atanasio, Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano
avv. Nicola Coccia
avv. Massimo Goffredo

06 Agosto 2009 - Normativa

Convertito in legge il D.L. 78/2009 (provvedimenti anticrisi)

Con la L. 3 agosto 2009, n. 102 è stato convertito in legge il D.L. 78/2009, con l'introduzione di alcune modifiche.Il provvedimento, noto soprattutto per la possibilità di regolarizzare colf e badanti, contiene novità di carattere sperimentale in tema di ammortizzatori sociali.Viene introdotto un progetto di formazione e riqualificazione professionale durante i periodi nei quali i lavoratori sono percettori di un'integrazione del reddito (cigo, cigs, anche in deroga, contratti di solidarietà difensivi), secondo le indicazioni che verranno fornite da un decreto ministeriale ancora da emanare. Inoltre, in via sperimentale per il solo 2009, i lavoratori sospesi, percettori di indennità di sostegno al reddito, possono prestare attività di lavoro occasionale ed accessorio, per un compenso massimo di 3000 euro all'anno, senza perdere il diritto all'integrazione.Ancora, per i lavoratori di imprese industriali con piè di 15 dipendenti, l'indennità per i contratti di solidarietà difensivi è aumentata all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.Sempre in tema di contratti di solidarietà, il Ministero del lavoro, con nota del 30.07.2009 (Prot. N°25/I/11025), ha chiarito che ai lavoratori dipendenti dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, sottoposti a riduzione di orario a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, co. 5, L. 236/93, non beneficiano dell'accantonamento a carico dell'INPS della quota di TFR non maturata per effetto della riduzione d'orario.

06 Agosto 2009 - Normativa

Correttivi al Testo Unico sulla Sicurezza: possibili le visite preassuntive

Con il Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, il Governo ha introdotto alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le modifiche piè rilevanti c'è l'abrogazione dell'art. 41, comma 3, lett. a) che vietava le visite preassuntive. Il nuovo art. 41 del T.U. sulla Sicurezza prevede che "le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl".

Inoltre, si prevede la possibilità di sottoporre a visita medica anche i lavoratori che siano stati assenti per motivi di salute oltre 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Altre importanti novità introdotte dal Decreto Legislativo 106 riguardano:

· modifica dell'art. 16 in tema di delega di funzioni: si prevede che l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione (c.d. compliance program, ai fini del D. Lgs 231/01 in tema di responsabilità degli enti), comporta l'assolvimento dell'obbligo di vigilanza che il Testo Unico sulla sicurezza pone in capo al datore di lavoro che delega una funzione. In sostanza, se il datore delega la funzione e predispone il compliance program (il tutto secondo i canoni di legge), va esente da responsabilità penale.Inoltre, si consente al delegato di subdelegare la funzione, previo accordo con il datore di lavoro e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 T.U. sicurezza (forma scritta, requisiti di professionalità del delegato, poteri effettivi al delegato, accettazione per iscritto) e salvo l'obbligo di vigilanza del subdelegante.

· modifiche all'art. 18 in tema di obblighi per il datore di lavoro:

- la consegna al responsabile dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi e della nomina del RSPP può avvenire anche su supporto informatico; tali documenti possono essere consultatati solo in azienda;

- l'obbligo di comunicazione all'Inail degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore ai tre giorni si considera assolto per mezzo della denuncia di infortunio; per quanto concerne, invece, l'obbligo di comunicare gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, esso entrerà in vigore dopo 6 mesi dall'adozione di un decreto ministeriale attuativo.

· modifica all'art. 28 in tema di valutazione dei rischi: la valutazione dello stress lavoro-correlato diventa obbligatoria dal 1 agosto 2010.

24 Luglio 2009 - Interpretazioni

Ammortizzatori sociali in deroga: Istruzioni operative

L'Inps, con messaggio n. 16358 del 20 luglio 2009 ha fornito le istruzioni operative per la gestione a regime degli ammortizzatori sociali in deroga che sostituiscono quelleprecedentemente date con il messaggio nr13613 del 15/06/2009. Le novità di maggiore rilievo riguardano l'ente cui presentare la domanda, che varia a seconda che l'impresa abbia unità operative dislocate in un'unica Regione o in piè Regioni.- Se l'impresa ha unità produttive localizzate in un'unica Regione, la domanda dovrà essere presentata alla Regione (o, nelle Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla Direzione Regionale del Lavoro; nelle Province Autonome di Trento e Bolzano alle rispettive Direzioni Provinciali del Lavoro), che deciderà sulle domande, adottando un provvedimento di autorizzazione.Sulla base del provvedimento autorizzativo trasmesso dalla Regione, la competente sede dell'Inps procederà all'autorizzazione della prestazione mediante l'acquisizione del modello IG15/Deroga (pervenuto in via telematica o cartacea).- Se l'impresa ha, invece, unità produttive dislocate in piè Regioni, la domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione che, in caso di riscontro positivo, emanerà un decreto interministeriale. Successivamente, l'impresa dovrà presentare all'Inps il modello IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata, nel quale dovrà essere indicato anche il numero del decreto ministeriale.L'inps ha anche precisato di aver istituito un servizio di assistenza amministrativa, per le imprese che avessero necessità di chiarimenti, attivabile scrivendo una mail all'indirizzo di posta elettronica "[email protected]".

16 Luglio 2009 - Giurisprudenza

Illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis della L. 368/01 relativo all’indennizzo per violazione della disciplina sul lavoro a tempo determinato

La Legge n° 133 del 2008 aveva modificato la L. 368/01, relativa al contratto di lavoro a termine, introducendo l'art. 4-bis, che prevedeva che in caso di declaratoria di illegittimità di un contratto a tempo determinato, per violazione della disciplina sull'apposizione del termine, anche nell'ambito del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, nonché di quella sulle proroghe, l'indennizzo spettante al lavoratore fosse limitato da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità.Tale norma era applicabile ai soli giudizi già in corso al 22.08.2008.La Corte Costituzionale, con sentenza n° 214 del 8.07.2009, ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma.

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