News

02 Luglio 2009 - Normativa

Indennità di disoccupazione per sospensioni attività lavorativa

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto del 19 giugno 2009, detta i criteri per l'accesso all'indennità di disoccupazione per le sospensioni dell'attività lavorativa per crisi aziendali o occupazionali, di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) del decreto legge n. 185 del 28 novembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Innanzi tutto, il Decreto interministeriale ripartisce le risorse disponibili per il 2009, assegnando 189 milioni per l'attuazione dell'intervento di indennità di disoccupazione per sospensione (gli altri 100 milioni stanziati sono, invece, assegnati per l'intervento a sostegno dei co.co.pro che perdono il lavoro).

Poi, si chiarisce che per "sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali", di cui all'art. 19 citato, si intendono "eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commessi, di ordini o clienti".Inoltre, si precisa che l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Decreto passa in rassegna le tre diverse ipotesi di indennità di disoccupazione per sospensione, previste dall'art. 19, comma 1 del D.L. 185/08, che sono le seguenti:

- lettera a): indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, 1° comma, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (cioè assicurati all'Inps da almeno due anni e con almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente), per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. Per tale periodo, i lavoratori sospesi percepiranno un'indennità pari al 50% della retribuzione, verrà loro accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, saranno concessi gli assegni per il nucleo familiare. L'indennità ordinaria non potrà superare il massimale di € 858,58 (elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48).

- lettera b): indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (cioè, coloro che nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, sono assicurati da almeno due anni ed hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda), anche in questo caso per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. L'indennità, in questo caso, è pari al 35 della retribuzione percepita ed è previsto anche in questo caso il pagamento dei contributi figurativi. L'indennità con requisiti ridotti non potrà superare il massimale di 844,06 € (elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €).

- lettera c): trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio, all'atto della sospensione (o del licenziamento), presso l'azienda interessata dalla crisi. Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni. In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l'apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento.

Per usufruire delle indennità sopra richiamate è necessario formulare domanda all'Inps, con il quale si dà l'immediata disponibilità al lavoro o, a seconda dei casi, ad un percorso di riqualificazione professionale, secondo le modalità che saranno fornite dall'ente previdenziale (che elaborerà un apposito modulo per la domanda). Senza questa dichiarazione non si ha diritto al trattamento.

L'indennità di disoccupazione per sospensione è in parte finanziata, nella misura di almeno il 20%, dagli Enti Bilaterali (composti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale). Pertanto, il Decreto chiarisce la necessità di un accordo sindacale, tra azienda interessata e sindacato, secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali stipulati nell'ambito dei suddetti enti bilaterali.

Inoltre, il Decreto interministeriale invita gli Enti Bilaterali e l'INPS a stipulare accordi per disciplinare le modalità con cui gli Enti Bilaterali stessi dovranno finanziare il trattamento integrativo, nonché le modalità di comunicazione delle informazioni da parte delle aziende all'ente previdenziale.

Le aziende, infatti, dovranno trasmettere alla sede territorialmente competente dell'Inps l'accordo collettivo ed i nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa.

Infine, il Decreto disciplina ipotesi di cumulo tra l'indennità di disoccupazione per sospensione e altri trattamenti a sostegno del reddito, stabilendo che:

- il godimento del trattamento di cui all'art. 19, comma 1, D.L. 185/2008 non riduce il trattamento di disoccupazione involontaria;

- successivamente alla sospensione si potrà fruire della Cassa Integrazione in Deroga o della Mobilità in Deroga (N.B. il ricorso alla sospensione per 90 giorni è presupposto necessario per accedere alla Cigs o alla mobilità in deroga; il trattamento in deroga, inoltre, è subordinato al rispetto degli accordi stipulati ai vari livelli in relazione all'indennità di disoccupazione per sospensione).

19 Giugno 2009 - Interpretazioni

Si alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria al termine delle 52 settimane di ordinaria

Con messaggio nr. 13406 del 10 giugno 2009 l'Inps ha chiarito che le imprese che versano in una situazione di crisi aziendale al termine del periodo di 52 settimane di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa Integrazione Ordinaria quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane.

Nello stesso messaggio l'Inps, riprendendo il contenuto della lettera - circolare del Ministero del Lavoro n. 14/0005251 del 30/03/09, ha precisato che nel concetto di evento improvviso ed imprevisto che da luogo alla crisi aziendale e quindi all'intervento straordinario di integrazione salariale, rientrano anche situazioni quali "la riduzione delle commesse, la perdita di quote di mercato interno ed internazionale, la contrazione delle esportazioni, la difficoltà di accesso al credito" che, prolungandosi nel tempo, comportino delle ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali.

28 Maggio 2009 - Interpretazioni

Ammortizzatori sociali in deroga 2009 – chiarimenti dell’INPS

L'INPS, con circolare n. 75 del 26 maggio 2009, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 previsti dall'art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009), dall'art. 19 della Legge 2/2009 e nell'art. 7-ter della Legge 33/2009.L'Ente previdenziale, nel fare il punto sulle fonti normative, ricorda che la gestione degli ammortizzatori in deroga è regolata da un Accordo Quadro Stato - Regioni (siglato il 12 febbraio 2009), poi concretizzato da singoli accordi attuativi tra Ministero del Lavoro e ciascuna Regione (per la Lombardia, l'intesa è stata firmata il 4 maggio 2009, prevedendo un'estensione delle tipologie contrattualicui si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, comprendendo tutti coloro che sono titolari di un contratto a termine, soci dipendenti delle cooperative, lavoratori a domicilio dipendenti da cooperative o altre aziende, somministrati e apprendisti).

L'INPS ha poi ribadito le modalità per la presentazione della domanda di accesso ai trattamenti in deroga. L'impresa interessata dovrà presentare telematicamente domanda all'Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti socialie dall'elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto all'indirizzo http://www.inps.it (Servizi OnLine - Per tipologia di utente - aziende consulenti e professionisti - servizi per le aziende e consulenti - invio domande CIGS). L'azienda dovrà presentare contestualmente anche alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del Lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione corredata come sopra. La sede INPS competente, cui la domanda sarà destinata per il tramite della procedura informatizzata, verificherà i requisiti e darà luogo all'anticipazione delle relative prestazioni, con pagamento diretto della stessa ai lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. A fini cautelativi per evitare eventuali indebiti, l'Istituto effettuerà l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

27 Maggio 2009 - Giurisprudenza

Licenziamento – reintegrazione – retribuzione – contribuzioni

In caso di declaratoria di illegittimità di un licenziamento il datore di lavoro è tenuto a riconoscere al lavoratore le retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegra nel posto di lavoro, nonché la relativa contribuzione. La Cassazione con sentenza n° 7934 del 1.04.2009 ha ritenuto che il versamento, al momento della reintegrazione, dei contributi relativi alle retribuzioni spettanti al lavoratore, per il periodo dal licenziamento alla reintegra, non costituisce né evasione, né omissione contributiva, e quindi non può essere prevista alcuna sanzione per il ritardato versamento.

28 Aprile 2009 - Normativa

Assetti contrattuali – Accordo interconfederale di definizione

Il 15 aprile 2009 è stato siglato l'accordo interconfederale per l'attuazione dell'accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009.I principali contenuti sono i seguenti:Assetti contrattuali:Un contratto collettivo nazionale di categoria con vigenza triennale per la parte economica e per quella normativa.Un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale, sempre con vigenza triennalePer gli effetti economici dei contratti collettivi nazionali verrà utilizzato un nuovo indice previsionale.È riservata alla contrattazione nazionale la regolamentazione delle relazioni industriali.Il contratto collettivo nazionale definisce i meccanismi della contrattazione di secondo livello.Per le procedure di rinnovo il contratto collettivo nazionale ne stabilisce la modalità ma viene determinato un termine di 20 giorni per la parte che riceve la proposta di rinnovo per attivarsi.Indicativamente le proposte di rinnovo dovranno essere presentate 6 mesi prima della scadenza, o 2 mesi per la contrattazione aziendale, e per tale periodo e per un ulteriore mese è prevista la tregua sindacale,La contrattazione di secondo livello si esercita sulle materie definite dal contratto nazionale.Particolare attenzione viene data al premio variabile a livello aziendale per il quale si auspicano agevolazioni fiscali e previdenziali.È previsto che le proposte di rinnovo degli accordi di secondo livello vengano presentati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle strutture territoriali sindacali stipulanti il contratto nazionali.Eventuali controversie sulle interpretazioni contrattuali sono devolute ad un collegio arbitrale.I contratti collettivi nazionali prevederanno degli elementi di garanzia retributiva per i lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello.È prevista la possibilità di accordi territoriali che possono modificare istituti economici e normativi del contratto nazionale.La scadenza dell'accordo interconfederale è al 15 aprile 2013.Il Protocollo prevede un rinvio ad uno specifico accordo interconfederale sulle rappresentanze dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

24 Aprile 2009 - Interpretazioni

CIG: i chiarimenti dell’INPS sul computo dei limiti temporali

Con circolare n. 58 del 20 aprile 2009, l'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro, ha fornito un'interpretazione evolutiva dell'art. 6 L. 164/75, individuando un criterio di computo dei limiti temporali del trattamento Cig piè flessibile.L'integrazione salariale ordinaria, ai sensi del citato art. 6, è "corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi (13 settimane); in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi".

Fino ad oggi si effettuava un calcolo su base settimanale, sicché se l'azienda metteva i lavoratori in cig anche un solo giorno era considerata usufruita una settimana.

Il criterio indicato dall'INPS, invece, prevede che siano calcolati i singoli giorni di trattamento integrativo.A far data dal 20 aprile 2009, le aziende ricadenti nel trattamento di integrazione salariale ordinaria comunicheranno all'Inps il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinché l'Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.

17 Aprile 2009 - Normativa

Convertito in legge il D.L. 5/09 recante “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”

Il Parlamento, con la L. 9 aprile 2009 n. 33 (pubblicata in G.U. l'11 aprile 2009), ha convertito il decreto legge che prevedeva alcuni interventi a sostegno delle imprese in crisi.Il decreto, noto soprattutto per gli incentivi al settore dell'auto, ha introdotto alcune novità anche in tema di ammortizzatori sociali, ritoccando specialmente l'art. 19 del D.L. 185/08, convertito dalla L. 2/09 (vale a dire il famoso pacchetto anticrisi, che aveva potenziato gli strumenti a sostegno del reddito, estendendoli anche agli apprendisti, nonché aveva introdotto disciplinato la Cigs in deroga).In particolare, il D.L. 5 del 2009 introduce il pagamento diretto da parte dell'INPS, disposto al momento della concessione dell'integrazione salariale, salva la possibilità per l'ente di revocarlo qualora emerga l'assenza dei presupposti per la concessione dell'ammortizzatore sociale.Le imprese, in caso di richiesta di cigs o cigs in deroga, con pagamento diretto, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e` autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica.Altro punto d'intervento concerne gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori in cigs in deroga. Ai datori che non abbiano sospensioni del lavoro in atto, che assumono destinatari per il 2009 e il 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o a seguito di procedura concorsuale, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità che spetta al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto per la contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. L'incentivo viene erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

03 Aprile 2009 - Interpretazioni

INPS – chiarimenti sull’accesso agli strumenti di tutela del reddito

L'INPS, con il messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009, riallacciandosi sia alla circolare n. 39 sia alla nota del Ministero del Lavoro del 13 marzo 2009, ha fornito alcune indicazioni relative alla piena agibilità dell'indennità di disoccupazione in caso di sospensione del lavoratore a seguito di crisi aziendale, prevista dall'art. 19, comma 1, L. 2/2009 (legge di conversione del D.L. 185/08).L'art. 19 della L. 2/2009 ha previsto che sia erogata, per 90 giorni all'anno, l'indennità di disoccupazione sia ordinaria (per chi abbia 2 anni di anzianità assicurativa, di cui uno nel biennio precedente, ) sia con requisiti ridotti (per chi abbia 78 giornate di lavoro nell'anno precedente) ai soggetti sospesi, per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei requisiti per il "godimento" della stessa, ma che non usufruiscono di altro ammortizzatore (lettere a e b, art. 19, comma 1), nonché agli apprendisti in forza al 28 novembre 2008, con un'anzianità di servizio di almeno 3 mesi, sospesi o licenziati dal proprio datore di lavoro (lettera c, art. 19, comma 1).L'art. 19, comma 1 bis, poi, ha stabilito che il datore del lavoro, nei casi di cui sopra (quando cioè non è possibile l'accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria) deve comunicare all'INPS territorialmente competente, la sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionaleall'atto della presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione. L'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilita' in deroga (cioè ai sensi dell'art. 2, comma 521, l. 244/2007, che consente l'accesso agli ammortizzatori sociali anche a chi non ha i requisiti di cui alla legge l. 223/91, sulla base di stanziamenti annualmente previsti: per il 2009 cfr. i D.M. 45080 e 45081 del 19 febbraio 2009) e' in ogni caso subordinato all'esaurimento del periodo di disoccupazione di 90 giorni.L'erogazione del trattamento di indennità di disoccupazione di cui all'art. 19, comma 1, è in parte erogato dall'Ente bilaterale, ove previsto, in una misura non inferiore al 20% dell'importo complessivamente erogato.L'INPS, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro, ha affermato che nelle ipotesi in cui manchi l'intervento dell'Ente bilaterale (perché, ad esempio, non costituito, o perché il datore di lavoro non è aderente o per qualsiasi altra causa), i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti (CIGS e mobilità) in deroga di cui sopra.L'INPS, poi, ha chiarito che nei rapporti di somministrazione, il beneficio spetta in caso di interruzione o di fine anticipata della missione, qualora sia previsto dagli Enti bilaterali.Per i contratti a tempo parziale di tipo verticale non spetta alcuna indennità, secondo la previsione delle lettere a) e b) di cui all'art. 19, comma 1.Si ricorda che la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione è del 60% dell'ultima retribuzione per 6 mesi, del 50% nei 3 mesi successivi e del 40% nell'ultimo trimestre. Ovviamente, nei casi di cui sopra, essendo il trattamento concesso per un massimo di 90 giorni nell'anno solare, esso è del 60%. L'importo massimo dell'indennità è di € 858,58, elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48.Invece, la misura dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni (determinato sulla retribuzione lorda delle sole giornate effettivamente lavorate), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

03 Aprile 2009 - Interpretazioni

Nomina RLS – comunicazione all’INAIL entro il 16 maggio 2009

Con la circolare n. 11 del 12 marzo 2009, l'INAIL ha illustrato le modalità per la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), da effettuarsi in via telematica (www.inail.it), entro il 16 maggio 2009.Ai sensi dell'art. 47 del T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), il RLS deve essere nominato "in tutte le aziende, o unità produttive" comprese quelle con meno di 15 dipendenti.

03 Aprile 2009 - Interpretazioni

Invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del DURC

Con la Circolare n. 10 del 1 aprile 2009, la Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione di concerto con la Direzione Generale per l'Attivitià Ispettiva forniscono le istruzioni operative per l'invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del Documento Unico di regolarità Contributiva.Il modulo, scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it, dovrà essere inviato, firmato digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica [email protected]. Tale invio equivale a quello alla DPL competente.

error: Content is protected !!