News

20 Marzo 2009 - Interpretazioni

INPS:

Nuovo tasso di differimento e dilazione dei contributi previdenziali e assistenziali

Con la circolare n. 40/2009, l'INPS stabilisce che l' interesse di dilazione applicabile alle rateizzazioni concesse, a partire dal 11 marzo 2009, è del 7,50% (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti, secondo la previsione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 402/1996).

Conseguentemente a tale variazione, la nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dall'11 marzo 2009 risulta essere:

  • Pari al 7% annuo per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000 ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n 388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
  • Pari al 30% annuo per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni ai sensi della L . 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b);
  • Pari al 7% annuo per le inadempienze previste all'art.116 c.10 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
  • Pari al 7% annuo per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116.
27 Febbraio 2009 - Normativa

Agenti e rappresentanti del settore commercio:

Rinnovo dell'accordo economico collettivo

In data 16 febbraio 2009 è stato rinnovato l'AEC Agenti Commercio con decorrenza 1 marzo 2009 e scadenza al 29 febbraio 2012.Le novità di maggiore interesse sono la regolamentazione del contratto a tempo determinato ed una ridefinizione dell'indennità di risoluzione del rapporto, che viene ancora articolata in FIR suppletiva e meritocratica. Ciò nonostante la giurisprudenza si è sempre piè orientata a riconoscere prevalenza alla regolamentazione "europea" recepita dall'art. 1751 c.c., rispetto a quella contrattuale.

27 Febbraio 2009 - Normativa

Approvato in via definitiva il c.d. decreto “mille proroghe”

Il 24 febbraio 2009 il Parlamento ha approvato in via definitiva il Decreto Legge n. 207/2008 (c.d. decreto "mille proroghe"), con alcune importanti novità che riguardano il mondo del lavoro.Sono prorogati al 16 maggio 2009 alcuni termini in materia di sicurezza sul lavoro; in particolare:a) le comunicazioni all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, concernenti i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r, del D.L.vo n. 81/2008);b) il divieto delle visite mediche preassuntive da parte del medico competente (art. 41, comma 3, lettera a, del D.L.vo n. 81/2008);c) la valutazione dei rischi sullo stress lavoro - correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi (art. 306, comma 2, del D.L.vo n. 81/2008, con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 28, commi 1 e 2).Sempre in tema di sicurezza, slitta, invece, al 15 maggio 2010 il termine per emanare i c.d. "decreti attuativi nei settori speciali", di cui all'art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 81/2000.

In materia previdenziale, poi, ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali collegate ad un reddito, è previsto l'obbligo della comunicazione agli Istituti previdenziali interessati dei dati reddituali entro il 30 giugno di ogni anno, pena la sospensione del trattamento.

23 Gennaio 2009 - Normativa

Accordo interconfederale di riforma degli assetti contrattuali

Il 22 gennaio 2009, il Governo e le parti sociali, con l'esclusione della CGIL, hanno sottoscritto un accordo quadro, che delinea un nuovo modello contrattuale comune al settore pubblico e privato. L'accordo ha natura programmatica e rinvia a future intese per la definizione di specifiche discipline. Le principali novità introdotte dall'accordo sono due:i contratti collettivi nazionali di categoria avranno durata triennale, tanto per la parte economica che per quella normativa; inoltre, scompare l'inflazione programmata, che verrà sostituita dall'Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'elaborazione della previsione sarà affidata ad un soggetto terzo. L'accordo avrà un carattere sperimentale per la durata di quattro anni.
Nel testo dell'accordo si intravede l'intenzione di intervenire in materia di rappresentanza sindacale e di titolarità dell'esercizio delle prerogative sindacali, ivi compreso il diritto di sciopero.
Altra indicazione programmatica riguarda la semplificazione e la riduzione del numero dei contratti collettivi.

12 Gennaio 2009 - Normativa

Sicurezza sul lavoro – prorogati alcuni termini

Con il D.L. n. 207/2008 (c.d. Decreto "mille proroghe"), il Governo ha prorogato, tra gli altri, alcuni termini in materia di sicurezza sul lavoro.In particolare, è prorogato al 16 maggio 2009 il termine previsto dall'art. 18 comma 1, lett. r) del D. Lgs 81/08 (C.d. Testo unico sulla Sicurezza), relativo all'obbligo del datore di lavoro di comunicare (anche in via telematica) all'Inail o all''Ipsema i dati relativi agli infortuni che comportino un assenza di almeno un giorno (escluso quello dell'evento), mediante il modello disponibile sul sito dell'Inail. Come chiarito dal Ministero, con nota del 26 maggio 2008, nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965 (da effettuarsi entro due giorni) nonché a quello di annotazione dell'evento nel registro infortuni.Il decreto mille proroghe, poi, ha differito, sempre al 16 maggio 2009, il termine di decorrenza dell'obbligo di non effettuare prima dell'assunzione le visite mediche di idoneità (art. 41 D. Lgs. 81/08). Ciò significa che fino a tale data i datori di lavoro potranno continuare a comportarsi secondo le regole in vigore sotto l'abrogato Dlgs n. 626/1994, ossia effettuare i controlli sanitari tramite il medico competente prima dell'avvenuta assunzione, così come ribadito da una sentenza della Corte di Cassazione n. 26238/2005.Infine, anche il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del D.Lgs. 81/08, e' prorogato al 16 maggio 2009, in relazione alla valutazione dei rischi. Fino a tale data si applicano le norme previgenti contenute nell'abrogato D. Lgs n. 626/1994 e in particolare il datore di lavoro non dovrà ancora tenere conto nell'effettuare la valutazione né dei rischi collegati allo stress lavorativo, né alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi dei lavoratori. Infine è solo dal 30 giugno 2009 che il documento di valutazione dei rischi dovrà avere data certa. Inoltre il documento unico di valutazione dei rischi a carico del committente) che dovrà essere sempre allegato al contratto di appalto, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, dovrà essere allegato al contratto di appalto entro il 16 maggio 2009.

05 Dicembre 2008 - Normativa

Varato il “pacchetto anticrisi”: interessanti novità per il mondo del lavoro

Con il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, il Governo ha adottato alcune misure a sostegno della famiglia, del lavoro, dell'occupazione e dell'impresa.

Le norme che interessano il diritto del lavoro sono:

  • art. 5: "Detassazione dei contratti di produttività"

Nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009 vengono prorogate le misure sperimentali previste all'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 126/2008. In sostanza, continuano ad essere soggetti all'imposta sostitutiva del 10% le somme erogate "in relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa", entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi (non piè 3000). Il campo di applicazione della norma riguarda i lavoratori subordinati che nell'anno 2008 hanno ottenuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro lordi (l'anno precedente erano 30.000). Se il sostituto d'imposta non è lo stesso tenuto ad applicare la detassazione, è il lavoratore beneficiario che attesta per iscritto l'importo dei redditi da lavoro conseguiti nel 2008.
Le circolari n. 49 e 52 del 2008, emanate di concerto tra l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro, continuano ad essere pienamente applicabili.
La detassazione per il lavoro straordinario e per quello supplementare, non essendo stata prorogata, cesserà il 31.12.2008.

  • Art. 17: "Incentivi per il rientro dei ricercatori scientifici residenti all'estero"
    I redditi da lavoro dipendente o autonomo dei docenti o ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o di docenza all'estero per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 29 novembre 2008 e per i 5 anni successivi, tornino a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili soltanto per il 10% ai fini dell'IRPEF e non concorrono ai fini dell'IRAP. Lo sgravio è per il periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi di imposta successivi sempre che la propria residenza resti nel nostro Paese.

  • Art. 19:Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga

Attraverso il Fondo per l'occupazione ex art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993, il Governo intende finanziare taluni istituti a sostegno di coloro che restano senza posto di lavoro, ampliandone il campo di applicazione. Le cifre destinate al fondo sono 289 milioni di euro per l'anno 2009, 304 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, 54 milioni dall'anno 2012. I destinatari del sostegno non sono soltanto i lavoratori subordinati (a tempo indeterminato e determinato), ma anche gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i lavoratori a progetto.

Nello specifico (ed in sintesi), sono previsti:

a) indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti "normali" ex art. 19, c. 1, R.D. 636/1939 (cioè almeno due anni di assicurazione obbligatoria di disoccupazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione), per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (lo Stato "copre" la somma residua). L'indennità di disoccupazione è pari a circa il 60% della retribuzione e la durata massima è di 90 giornate di indennità nell'anno solare. L'indennità non si applica ai lavoratori di aziende destinatarie di CIG, né ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato con sospensioni programmate, né ai lavoratori con contratti a tempo parziale di tipo verticale; l'indennità non si applica neppure ai lavoratori per i quali la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione è disciplinata dalla normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (in sostanza, quando il lavoratore rifiuta un'offerta di lavoro senza giustificato motivo);b) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ex art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 (cioè almeno settantotto giorni
di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria),
in favore dei dipendenti da imprese artigiane o da agenzie di somministrazione in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli Enti bilaterali sopra indicati (lo Stato "copre" la somma residua). Ai sensi del citato art. 7, comma 3 l. 86/1988, i predetti lavoratori hanno diritto alla indennità (pari al 60% della retribuzione) per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. La durata massima è di 90 giorni. Valgono le stesse limitazioni previste sub a);c) in via sperimentale per il periodo 2009 - 2011 e subordinatamente ad un intervento integrativo da parte degli Enti bilaterali pari ad almeno il 20% (lo Stato "copre" la differenza), in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali o in caso di licenziamento, è prevista un'indennità pari a quella ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, in favore degli apprendisti assunti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di 90 giorni nell'intero periodo di vigenza del contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare sia a servizi per l'impiego che all'INPS, competente per territorio, sia la sospensione dell'attività lavorativa che i nominativi dei soggetti interessati: questi ultimi debbono immediatamente rendersi disponibili ad una nuova attività attraverso una dichiarazione al competente centro per l'impiego. Quest'ultimo immediatamente o, comunque, nei 5 giorni successivi, deve comunicare i nominativi a tutte le agenzie di lavoro e gli altri soggetti accreditati ex articoli 4, 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 276/2003 dei lavoratori che devono essere disponibili sia ad una ricollocazione che ad un percorso formativo finalizzato all'occupazione.

Per quanto concerne i collaboratori a progetto, nel triennio 2009 - 2011 è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente, ai co.co.pro. ex art. 61, comma 1, del D. L.vo n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), che operino in regime di mono-committenza, che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro, ma non superiore a 13.800 euro (minimale di reddito ex art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990), con un numero di mensilità accreditate alle gestione separata non inferiore a 3, che svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi e che non risultino accreditati nell'anno di riferimento almeno 2 mesi presso la gestione separata. In concreto, si tratta di un'indennità una tantum di ammontare compreso tra 700 e 1200 euro.

Con Decreto "concertato" tra Lavoro ed Economia, entro 60 giorni, saranno definite le modalità di applicazione dell'art. 19, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del monitoraggio.
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2009 la normativa sui trattamenti integrativi e sulla mobilità per i dipendenti di imprese esercenti attività commerciali con piè di 50 dipendenti, di agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con un organico superiore alle 50 unità, di imprese di vigilanza privata con piè di 15 dipendenti: tutto questo nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2009. Si tratta della c.d. indennità di mobilità "in deroga" (pari alla cigs per i primi 12 mesi e all'80% della stessa cigs per i periodi successivi) e della cassa integrazione "in deroga" (pari all'ammontare della cigs e, dunque, all'80% della retribuzione).

21 Novembre 2008 - Normativa

Nuovo Contratto Collettivo dei lavoratori somministrati – Novità in tema sicurezza

In data 24 luglio 2008 è stato siglato il nuovo Ccnl dei lavoratori somministrati. Significative sono le novità in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione del d.lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza).L'art. 21 del Ccnl, prevede, innanzi tutto, che i lavoratori somministrati siano informati circa il referente dell'impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le indicazioni sui rischi generali connessi all'attività di impresa, sulle procedure di emergenza, nonché sui nominativi del responsabile dei lavoratori della sicurezza (RSL), del responsabile per il servizio prevenzione e protezione (RSSP) e del medico competente.Inoltre, si prevede che, all'atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico (per ogni missione), i lavoratori in somministrazione ricevano, sull'apposito modulo consegnato dalle Agenzie per il lavoro, le predette informazioni (si veda allegato n. 1 al Ccnl).Si precisa, poi, che la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, è a carico dell'impresa utilizzatrice e che il medico competente dell'utilizzatrice è tenuto a consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio.La mancata osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge e dal contratto collettivo in tema di sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.

06 Novembre 2008 - Interpretazioni

MODALITA’ SANZIONATORIE DEI LIBRI OBBLIGATORI DAL 25.06.08 AL 18.08.08

Con nota del 30 ottobre 2008 il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità sanzionatorie relative alla violazione delle norme sulla tenuta dei libri obbligatori nel periodo transitorio fra il 25.06.08 e il 18.08.08, stabilendo quanto segue:- Dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/08 (25.06.08) non è piè comminabile lamaxisanzione per le violazioni relative alla istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori, commesse successivamente al 25 giugno 2008. - Dopo il 25 giugno 2008, qualora il datore di lavoro si avvalga di un consulente abilitato per la tenuta del libro paga, sezione presenze, ovvero del libro unico del lavoro, l'omessa esibizione dei documenti può essere sanzionata solo una volta decorsi 15 giorni dalla richiesta del personale ispettivo. - Sempre dopo il 25 giugno 2008, l'aggiornamento del libro paga, sezione presenze, ovvero il libro unico del lavoro deve essere effettuato entro e non oltre il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. In considerazione di ciò, sempre dalla stessa data, non possono essere sanzionate violazioni attinenti all'obbligo di aggiornare il libro presenze entro il giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. - Per tutte le violazioni accertate nel periodo dal 25 giugno al 18 agosto 2008, relative alla omessa istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori, dovrà essere applicata la sanzione prevista dall'art. 195 del DPR 1124/1965 (sanzione amministrativa compresa fra € 25,00 ed € 154,00).

31 Ottobre 2008 - Interpretazioni

Detassazione degli straordinari – Nuovi chiarimenti dal Ministero del Lavoro e dall’Agenzia delle Entrate

Con circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate del 22 ottobre 2008, n. 59, sono stati forniti ulteriori chiarimenti sull'art. 2 D.L. 93/08, in materia di detassazione degli straordinari e di erogazioni legate ad incrementi di produttività.Con riferimento agli straordinari (art. 2, comma 1, lett.a D.L. 93/08), si è precisato che, fermo restando il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi per ciascun lavoratore, sono soggette all'imposta sostitutiva del 10 per cento le somme complessivamente erogate a titolo di straordinario e non la sola maggiorazione retributiva rispetto al trattamento ordinario. La misura trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori, anche quelli in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro.La norma non richiede ai fini dell'applicazione dell'agevolazione la presenza di un reddito per l'anno 2007, pertanto, si ritiene che non vi sia ragione per escludere i soggetti che nel 2007 non abbiano avuto alcun reddito. Come già chiarito con la Circolare n. 49 del 2008, rientrano nell'agevolazione i corrispettivi per lavoro festivo o notturno. In particolare: le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate; l'indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel caso di riposo compensativo sia di spostamento definitivo del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica;le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate; gli specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente "prevista" come non lavorativa. Inoltre, rientrano tra gli importi ai quali si applica il regime agevolato di tassazione anche gli emolumenti corrisposti a titolo di "straordinario forfetizzato". Per quanto concerne i "superminimi" si precisa che il regime fiscale agevolato troverà applicazione solo su quella parte di superminimo specificatamente identificato a scopo di forfetizzazione straordinari. Il regime agevolato di tassazione trova applicazione anche per le prestazioni di lavoro supplementare e per le prestazioni rese in funzione di clausole c.d. elastiche o flessibili nel lavoro a tempo parziale (art. 2, comma 1, lett. b, D.L. 93/08). La Circolare chiarisce che i compensi detassati sono quelli per le ore che eccedono l'orario stabilito nel contratto ovvero che si situano al di fuori della collocazione oraria concordata. Inoltre sono soggette all'imposta sostitutiva del 10% le somme erogate a titolo di premi di produttività ovvero per ragioni legate alla efficienza organizzativa o alla competitività aziendale (art. 2, comma, lett. c, D.L. 93/08). Tali somme - dice la Circolare - vanno intese in senso ampio stante la finalità del provvedimento. A titolo esemplificativo, compensi per permessi R.O.L. non fruiti entro il periodo di maturazione, le indennità o maggiorazioni di turno, i premi o le provvigioni su vendite percepiti normalmente in base a percentuali sul fatturatoL'agevolazione non può trovare applicazione, invece, con riferimento alle erogazioni effettuate per incentivare le "risoluzioni consensuali"con i dipendenti, anche nelle ipotesi in cui tali incentivi siano determinati per realizzare affinamento della struttura organizzativa, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dell'impresa, con l'obiettivo di incrementarne i livelli di produttività. Il regime di detassazione è stato introdotto in via sperimentale solo per l'anno 2008.

29 Ottobre 2008 - Interpretazioni

Tossicodipendenza: Visite Preventive

Con provvedimento del 18 settembre 2008, la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito un accordo in materia di procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza ex art. 8 co. 2 dell'Intesa siglata dalla stessa Conferenza il 30.10.07.Tale Intesa recepisce la norma di cui all'art. 125 del DPR 309/90, secondo cui i lavoratori destinati a mansioni comportanti rischi per la sicurezza, incolumità e salute di terzi devono essere sottoposti ad accertamento di assenza della tossicodipendenza e, in caso di esito positivo, devono essere esonerati dallo svolgimento delle mansioni a rischio. L'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza non costituisce un accertamento preassuntivo, vietatodall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, ma una visita medica preventiva da eseguire sul lavoratore prima che questi venga adibito al servizio nella mansione specifica a rischio. Tra le mansioni che comportano rischi per la sicurezza sono previste:Mansioni inerenti le attività di trasporto di :

  • conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C. D. E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  • addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

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