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22 Febbraio 2008 - Normativa

Dimissioni: la nuova procedura

È stato pubblicato sulla G.U. n. 42 del 19/02/07 il Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008 concernente le dimissioni volontarie. Il decreto non si limita ad adottare il modello informatico per la comunicazione delle dimissioni ma contiene una regolamentazione precisa della procedura da seguire per garantire la certezza dell'identità del richiedente che invia una Dimissione Volontaria e la riservatezza dei dati personali I passi sono i seguenti: 1) registrazione sul sito del ministero (www.lavoro.gov.it) : sono abilitati ad accedere al sistema esclusivamente i lavoratori o loro delegati (Servizi per l'Impiego, i Comuni, o altri enti pubblici delegati (DPR, DRL); Sindacati/Patronati) che intendono rescindere da un contratto di lavoro. La registrazione consente il riconoscimento dell'utente e quindi la certezza dell'identità 2) invio online del modulo che avviene compilando tutte le informazioni richieste (dati del lavoratore, rapporto di lavoro, data di dimissione, ecc.). Al termine della compilazione, il modulo viene protocollato (certificazione della data certa), viene attribuito un codice univoco di comunicazione, ed i dati vengono inviati ai soggetti istituzionali attraverso il sistema di cooperazione applicativa. L'esito dell'operazione viene confermato mediante il rilascio della Ricevuta di transazione 3) stampa della pratica: l'utente potrà stampare la ricevuta rilasciata dal sistema informatico 4) consegna del modulo stampato al datore di lavoro che, poi, entro cinque giorni dalla cassazione del rapporto, dovrà inviare la comunicazione obbligatoria Sarà possibile intervenire nel sistema successivamente alla compilazione del modulo per: · verificare le dimissioni inoltrate (ricerca per codice univoco, per data, per CF lavoratore, per datore di lavoro) · annullare una dimissione volontaria, attraverso apposita comunicazione effettuata con gli stessi meccanismi di delega e con un sistema di ricevute atte a garantire la certezza dell'identità dell'utente e la riservatezza dei dati personali. Il Decreto Ministeriale entra in vigore il 05/03/08 e, ad oggi, quindi, non è ancora attivo il sistema di registrazione e invio del modulo sul sito internet.

05 Febbraio 2008 - Interpretazioni

L. 247/07 – Decontribuzione Premio di risultato: abrogazione e nuova disciplina

DECONTRIBUZIONE PREMIO DI RISULTATO La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha modificato radicalmente il sistema di decontribuzione dei premi di risultato abrogando l'art. 2 D.L. 67/97 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/97. Pertanto, dal 1°gennaio 2008 anche il Premio di Risultato diventa retribuzione imponibile e pensionabile. Alla decontribuzione si sostituisce, invece, lo sgravio contributivo. Infatti dal 1°gennaio 2008, a domanda, viene concesso uno sgravio sulle quote di premio di risultato sulla base dei seguenti criteri: 1. il limite massimo del Premio di Risultato ammesso allo sgravio è pari al 5% della retribuzione annua (imponibile Inps) 2. lo sgravio per l'azienda è pari al 25% dei contributi a proprio carico sulla parte di retribuzione annua ammessa allo sgravio contributivo 3. lo sgravio per il lavoratore è pari alla totalità dei contributi a suo carico. Con decreto ministeriale, saranno stabilite le modalità di attuazione, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo. Inoltre saranno emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi. Si segnala che sull'argomento è già intervenuta l'Inps (Messaggio 28.01.08 n. 2085) precisando che "a decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova piè applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello. A partire dalla stessa data, sulle predette erogazioni, è dovuta l''ordinaria contribuzione".

05 Febbraio 2008 - Interpretazioni

L. 247/07 – Abrogazione della contribuzione aggiuntiva sugli straordinari

CONTRIBUZIONE SUGLI STRAORDINARI La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha abrogato l'art. 2 comma 19 della L. 28/12/95 n. 549 che prevedeva "L''esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con piè di quindici dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell''Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008 la contribuzione del 5, 10 e 15% sul valore degli straordinari non è piè dovuta.

05 Febbraio 2008 - Interpretazioni

L. 247/07 – Lavoro intermittente: abrogazione e nuova disciplina

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (c.d. job on call) La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha abrogato il contratto di lavoro intermittente. La legge non stabilisce nulla per i contratti in corso. Si ritiene che produrranno i loro effetti fino alla scadenza. È stato però introdotto uno specifico contratto di lavoro intermittente di natura contrattuale per i settori del turismo e spettacolo In tali settori i contratti collettivi possono prevedere forme di lavoro flessibile per prestazioni durante: - il fine settimana, - nelle festività, - nei periodi di vacanze scolastiche - per ulteriori casi I contratti collettivi prevedono 1. le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali; 2. il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita; 3. la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione. Con decreto ministeriale saranno definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di disponibilità.

04 Febbraio 2008 - Interpretazioni

L. 247/2007 – Abrogato lo staff leasing

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha abrogato il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff - leasing). La legge non stabilisce nulla per i contratti in corso. È opportuno attendere chiarimenti.

04 Febbraio 2008 - Interpretazioni

L. 247/07 – Contratto part-time: novità e modifiche

CONTRATTO PART-TIME La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha apportato le seguenti modifiche alla disciplina del contratto part-time. 1) Clausole elastiche e flessibili Si torna al regime precedente il D.Lgs. 276/03 (c.d. legge Biagi) e non è, quindi, piè possibile stipulare clausole elastiche e flessibili se non sono previste dai contratti collettivi stipulati da sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale (quindi anche da quelli aziendali) i quali devono stabilire: - condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; - condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; - i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. - la misura e le forme delle compensazioni spettanti ai lavoratori quando il datore di lavoro fa ricorso alle clausole elastiche e flessibili Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi delle clausole elastiche o flessibili stipulate, il preavviso per il lavoratore passa da 2 giorni a 5 giorni, fatte salve le intese fra le parti. 2) Trasformazione da full-time in part-time in caso di malattie oncologiche. Ora viene previsto: - il diritto del lavoratore ammalato di ottenere la trasformazione part-time e viceversa, del proprio rapporto di lavoro, ma subordinato all'accertamento di una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente - il diritto alla priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori nonché il convivente con totale e permanente inabilità lavorativa. 3) Diritto di precedenza nella trasformazione da full-time a part-time. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 4) Diritto di precedenza nella trasformazione da part-time a full-time. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. (Il testo aggiornato della legge è consultabile sul sito, nella sezione normativa)

04 Febbraio 2008 - Interpretazioni

L. 247/07 – Contratto a termine: novità e modifiche

CONTRATTI A TERMINE La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha apportato significative modifiche al D.Lgs. 368/01 che disciplina il contratto a tempo determinato. Queste le modifiche: 1. all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, viene premesso che: "Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato". 2. viene introdotto il limite di durata massima dei contratti a termine che è pari a 36 mesi. Se la durata dei contratti a termine stipulati con una stessa persona per lo svolgimento di mansioni equivalenti, supera, complessivamente, tra proroghe e rinnovi, 36 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dell'ultimo contratto, a prescindere dal rispetto della disciplina relativa alla successione nel tempo di contratti a termine che impone di intervallare due successivi contratti di 10 o 20 giorni a seconda che il contratto precdente avesse una durata inferiore o superiore a 6 mesi. Deroga: superati i 36 mesi è ammessa una sola proroga a condizione che - il nuovo contratto venga stipulato in DPL con l'assistenza di un sindacalista; - la durata non sia superiore a quella che sarà prevista dei contratti collettivi di lavoro. Il mancato rispetto della procedura o il superamento del termine stabilito nel contratto fa trasformare l'ultimo contratto in contratto a tempo indeterminato. Eccezioni: la regola dei 36 mesi non si applica: - nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, - nei confronti delle attività che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piè rappresentative. 3. È stato introdotto il diritto di precedenza dei lavoratori assunti a termine in caso di n uove assunzioni a tempo indeterminato. In particolare: - il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piè contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza va richiesto entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto e si estingue entro un anno dalla medesima data. - il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza va richiesto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla medesima data. Si noti che non è stato previsto un limite geografico di esercizio del diritto di precedenza. Per analogia con la disciplina prevista nel contratto part-time si può ritenere che l'ambito geografico di applicazione riguardi l'ambito comunale. 4. Sono state modificate, riducendole, le ipotesi in cui i CCNL non possono porre limiti numerici alla stipulazione dei contratti a termine. In base alla nuova disciplina i CCNL possono porre dei limiti numerici per la stipula dei Contratti a termine tranne nelle seguenti ipotesi: - nello start-up di nuove attività per i periodi stabiliti dai CCNL - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità - per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi - con i lavoratori di età superiore a 55 anni In particolare è stata eliminata la seguente disposizione: [Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree

20 Novembre 2007 - Interpretazioni

Appalti – primi chiarimenti ministeriali in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Con la circolare, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti sulla disciplina dettata dalla recente legge n. 123/2007 in materia di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, nonché sui dati che devonocontenere le tessere di riconoscimento del personale impiegato in appalti.

Sulla discrezionalità del provvedimento di sospensione, il Ministero evidenzia la possibilità di non emanare tale provvedimento nell'ipotesi in cui l'adozione dello stesso possa compromettere il regolare funzionamento di un'attività di servizio pubblico (es. attività di trasporto, fornitura di energia, acqua, gas etc.), pregiudicando diritti di terzi costituzionalmente garantiti.

Il Ministero sembrerebbe orientato a circoscrivere, almeno in via di prima applicazione dell'istituto, la possibilità per il personale ispettivo di adottare l'atto di sospensione in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con esclusivo riferimento ai settori delle costruzioni edili, o di genio civile, nei lavori in sotterraneo e gallerie, nei lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei, nei lavori in ambito ferroviario e nel settore delle radiazioni ionizzanti.

Quanto alle tessere di riconoscimento che devono essere obbligatoriamente esposte dai lavoratori impiegati nei c.d. appalti "interni", al fine di consentirne l'immediato riconoscimento, le stesse devono contenere, oltre alla fotografia, il nome, il cognome e la data di nascita del lavoratore. La tessera, inoltre, deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.

Sono previste deroghe in favore di quei datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di nove dipendenti, che possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori".

13 Novembre 2007 - Normativa

Dimissioni – Utilizzo di Modulistica Specifica

Il 23 novembre 2007 entrerà in vigore la Legge 17 ottobre 2007 n. 188 recante "Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera" volta a vietare le dimissioni in bianco, talvolta fatte sottoscrivere al lavoratore all'atto dell'assunzione. La lettera di dimissioni volontarie deve essere presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali. I moduli saranno realizzati secondo le direttive definite con decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, ed avranno una validità di quindici giorni dalla data di emissione, riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e di ogni altro elemento ritenuto utile.

I moduli saranno resi disponibili anche sul sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La procedura si applica oltre che ai contratti di lavoro subordinato, anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai contratti di collaborazione a progetto, ai contratti di collaborazione a natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e i cui compensi siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

(Legge 17 ottobre 2007 n. 188 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2007)

07 Novembre 2007 - Formazione

Giornata di Studio – ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è un tema cui le aziende sono particolarmente interessate. Leggi tutto...

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