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31 Marzo 2009 - Formazione

Giornata di studio

In questa fase di crisi dei mercati mondiali è importante che le imprese conoscano i possibili strumenti idonei ad affrontare le ripercussioni sulle proprie realtà aziendali. La giornata di studio si propone di fornire un quadro di sintesi degli strumenti utilizzabili a tal fine.Abbiamo quindi organizzato una giornata di studio per il 22 aprile 2009 presso lo studio in Via Lamarmora n. 18 come da programma sotto riportato.La partecipazione è gratuita ma è necessario che l'adesione venga comunicata entro il 10 aprile 2009.


Giornata di studio 
CRISI AZIENDALE E STRUMENTI DI GESTIONE

(Avv. Massimo Goffredo - Avv. Vincenzo Meleca)

Milano, Via Lamarmora n. 18 
22 aprile 2009 dalle ore 14 alle 18

Argomenti

1.    Gli strumenti conservativi (con mantenimento del posto di lavoro)
 
   a.    Cassa integrazione guadagni: ordinaria, straordinaria, in deroga
  • Finalità e ipotesi di ricorso
  • Imprese e lavoratori interessati
  • Procedure
  • Durata
  • Riflessi su alcuni istituti contrattuali (malattia, maternità, ecc.)
 
  b.    Contratti di solidarietà difensivi
 
  • Finalità
  • Impresee lavoratori interessati
  • Procedure
  • Durata
  • Effetti gestionali
 
  c.    Altri strumenti
 
  • Mobilità geografica aziendale (trasferimenti)
  • Mobilità geografica interaziendale (distacchi)
  • Mobilità professionale (mutamento di mansioni - demansionamento)
  • Trasformazione dei rapporti di lavoro da full-time in part-time
  • Ricorso al telelavoro
2.    Gli strumenti non conservativi (con cessazione del rapporto di lavoro)
 
  a.    Mobilità: ordinaria e in deroga
  • Motivi e finalità
  • Procedure
  • Durata dell'indennità
  b.    Licenziamenti collettivi
  • Motivi e finalità
  • Procedure
 c.     Licenziamenti individuali
 
  d.    Strumenti gestionali atti ad attenuare l'impatto sociale dei licenziamenti
  • Risoluzione consensuale con incentivo all'esodo
  • Risoluzione consensuale con trasformazione del rapporto da subordinato ad autonomo
  • Supporto economico alla creazione di attività imprenditoriali
  • Interventi di supporto alla ricerca di nuove occupazioni (outplacement e ricollocazione diretta)
3.    Azioni di supporto interno ed esterno
 
 a.    Supporto alle risorse umane che restano in azienda
  • Comunicazione interna 
  • Addestramento e formazione
  • Strumenti di fidelizzazione (retention bonus, MBO pluriennali, patti di stabilità)
 b.    Supporto al mercato, alla clientela, ai fornitori
27 Marzo 2009 - Normativa

Cigs – confermata l’estensione della Cigs ai dipendenti del settore commercio

Il 13 marzo 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 45081 del 16 febbraio 2009 con il quale è stata data attuazione all'art.19 co.11, del D.L. 185/08 (convertitocon modificazioni dalla L. 2/09), autorizzando, relativamenteall'anno2009,la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dimobilità aidipendenti delleimpreseesercentiattività commerciale e delle agenzie di viaggio e turismo cheoccupinopièdicinquantadipendenti,e ai dipendenti delle imprese di vigilanza con piè di quindicidipendenti,nellimitedispesa limitedispesa complessivo di euro di 45.000.000,00 di cui euro15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

20 Marzo 2009 - Normativa

Contratti a tempo determinato:

Diventa operativo il termine di durata massima di 36 mesi

La L. 247/07 ha modificato la disciplina sulla successione dei contratti a termine, stabilendo che qualora il rapporto di lavoro tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (cfr. art. 5, comma 4 bis D. Lgs. 368/01). La legge dettava una disciplina transitoria, prevedendo:

  • per i contratti stipulati prima del 1 gennaio 2008 ed in corso a tale data, la possibilità di proseguire fino alla loro naturale scadenza, anche in deroga al suddetto termine di 36 mesi;
  • per i contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2008, la possibilità di derogare al termine di 36 mesi a condizione che i contratti cessino entro il 31 marzo 2009.

Pertanto, dal 1 aprile 2009 entra effettivamente in vigore il limite di 36 mesi, quale durata massima (considerando proroghe e rinnovi) dei contratti a termine. Ne consegue che, in caso di prosecuzione dei rapporti a tempo determinato che abbiano già superato la soglia dei 36 mesi, si verificherebbe la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato dal 1 aprile 2009, non operando il periodo di tolleranza di 20 giorni di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 368/01, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro 13/2008.

Occorre ribadire che il conteggio delle prestazioni rese dai lavoratori a termine deve considerare sia i contratti precedenti il 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. 247/08) sia quelli successivi, a condizione che le mansioni svolte siano equivalenti (con riferimento al contenuto delle mansioni espletate, indipendentemente dalla mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale, come affermato sempre dalla circolare 13/08 che ha recepito Cass. SS.UU. 25033/06).La L. 133/08 consente alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) di derogare al limite dei 36 mesi; vi è, inoltre, la possbilità di stipulare un contratto a termine, in deroga al suddetto limite, avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente e con l'assistenza sindacale.

Altre deroghe al limite dei 36 mesi sono consentite per i lavoratori stagionali, per i dirigenti (per i quali vale il termine di 5 anni), per lavoratori fornite dalle agenzie di somministrazione, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per gli apprendisti e per i collaboratori autonomi.

20 Marzo 2009 - Interpretazioni

INAIL: Nuova misura del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

Con la circolare n. 15/2009, l'INAIL ha stabilito la diminuzione dei tassi d'interesse nella seguente misura :

  • 7,50% per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori;
  • 7,00% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili. I nuovi tassi d'interesse saranno applicati alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 11 marzo 2009.
20 Marzo 2009 - Interpretazioni

ENPALS:Nuovo tasso di dilazione dei debiti e nuovi tassi sanzionatori

Con la circolare n. 8/2009, l'ENPALS ha stabilito che , a decorrere dal giorno 11 marzo 2009, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge è fissato nella misura del 7,50 % (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96).

La nuova misura del tasso di differimento e di dilazione, implica l'adeguamento anche all'aliquota di calcolo delle sanzioni civili. Pertanto, in attuazione delle norme previste dal nuovo regime sanzionatorio, introdotto dalla Legge 23.12.2000, n. 388, la misura delle sanzioni civili risulta essere:

  • pari al 7,00 % annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a)e di denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente) entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa;
  • pari al 7,00 % annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre ché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente;
  • pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa.
20 Marzo 2009 - Interpretazioni

INPS:

Nuovo tasso di differimento e dilazione dei contributi previdenziali e assistenziali

Con la circolare n. 40/2009, l'INPS stabilisce che l' interesse di dilazione applicabile alle rateizzazioni concesse, a partire dal 11 marzo 2009, è del 7,50% (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti, secondo la previsione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 402/1996).

Conseguentemente a tale variazione, la nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dall'11 marzo 2009 risulta essere:

  • Pari al 7% annuo per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000 ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n 388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
  • Pari al 30% annuo per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni ai sensi della L . 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b);
  • Pari al 7% annuo per le inadempienze previste all'art.116 c.10 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
  • Pari al 7% annuo per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116.
27 Febbraio 2009 - Normativa

Agenti e rappresentanti del settore commercio:

Rinnovo dell'accordo economico collettivo

In data 16 febbraio 2009 è stato rinnovato l'AEC Agenti Commercio con decorrenza 1 marzo 2009 e scadenza al 29 febbraio 2012.Le novità di maggiore interesse sono la regolamentazione del contratto a tempo determinato ed una ridefinizione dell'indennità di risoluzione del rapporto, che viene ancora articolata in FIR suppletiva e meritocratica. Ciò nonostante la giurisprudenza si è sempre piè orientata a riconoscere prevalenza alla regolamentazione "europea" recepita dall'art. 1751 c.c., rispetto a quella contrattuale.

27 Febbraio 2009 - Normativa

Approvato in via definitiva il c.d. decreto “mille proroghe”

Il 24 febbraio 2009 il Parlamento ha approvato in via definitiva il Decreto Legge n. 207/2008 (c.d. decreto "mille proroghe"), con alcune importanti novità che riguardano il mondo del lavoro.Sono prorogati al 16 maggio 2009 alcuni termini in materia di sicurezza sul lavoro; in particolare:a) le comunicazioni all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, concernenti i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r, del D.L.vo n. 81/2008);b) il divieto delle visite mediche preassuntive da parte del medico competente (art. 41, comma 3, lettera a, del D.L.vo n. 81/2008);c) la valutazione dei rischi sullo stress lavoro - correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi (art. 306, comma 2, del D.L.vo n. 81/2008, con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 28, commi 1 e 2).Sempre in tema di sicurezza, slitta, invece, al 15 maggio 2010 il termine per emanare i c.d. "decreti attuativi nei settori speciali", di cui all'art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 81/2000.

In materia previdenziale, poi, ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali collegate ad un reddito, è previsto l'obbligo della comunicazione agli Istituti previdenziali interessati dei dati reddituali entro il 30 giugno di ogni anno, pena la sospensione del trattamento.

23 Gennaio 2009 - Normativa

Accordo interconfederale di riforma degli assetti contrattuali

Il 22 gennaio 2009, il Governo e le parti sociali, con l'esclusione della CGIL, hanno sottoscritto un accordo quadro, che delinea un nuovo modello contrattuale comune al settore pubblico e privato. L'accordo ha natura programmatica e rinvia a future intese per la definizione di specifiche discipline. Le principali novità introdotte dall'accordo sono due:i contratti collettivi nazionali di categoria avranno durata triennale, tanto per la parte economica che per quella normativa; inoltre, scompare l'inflazione programmata, che verrà sostituita dall'Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'elaborazione della previsione sarà affidata ad un soggetto terzo. L'accordo avrà un carattere sperimentale per la durata di quattro anni.
Nel testo dell'accordo si intravede l'intenzione di intervenire in materia di rappresentanza sindacale e di titolarità dell'esercizio delle prerogative sindacali, ivi compreso il diritto di sciopero.
Altra indicazione programmatica riguarda la semplificazione e la riduzione del numero dei contratti collettivi.

12 Gennaio 2009 - Normativa

Sicurezza sul lavoro – prorogati alcuni termini

Con il D.L. n. 207/2008 (c.d. Decreto "mille proroghe"), il Governo ha prorogato, tra gli altri, alcuni termini in materia di sicurezza sul lavoro.In particolare, è prorogato al 16 maggio 2009 il termine previsto dall'art. 18 comma 1, lett. r) del D. Lgs 81/08 (C.d. Testo unico sulla Sicurezza), relativo all'obbligo del datore di lavoro di comunicare (anche in via telematica) all'Inail o all''Ipsema i dati relativi agli infortuni che comportino un assenza di almeno un giorno (escluso quello dell'evento), mediante il modello disponibile sul sito dell'Inail. Come chiarito dal Ministero, con nota del 26 maggio 2008, nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965 (da effettuarsi entro due giorni) nonché a quello di annotazione dell'evento nel registro infortuni.Il decreto mille proroghe, poi, ha differito, sempre al 16 maggio 2009, il termine di decorrenza dell'obbligo di non effettuare prima dell'assunzione le visite mediche di idoneità (art. 41 D. Lgs. 81/08). Ciò significa che fino a tale data i datori di lavoro potranno continuare a comportarsi secondo le regole in vigore sotto l'abrogato Dlgs n. 626/1994, ossia effettuare i controlli sanitari tramite il medico competente prima dell'avvenuta assunzione, così come ribadito da una sentenza della Corte di Cassazione n. 26238/2005.Infine, anche il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del D.Lgs. 81/08, e' prorogato al 16 maggio 2009, in relazione alla valutazione dei rischi. Fino a tale data si applicano le norme previgenti contenute nell'abrogato D. Lgs n. 626/1994 e in particolare il datore di lavoro non dovrà ancora tenere conto nell'effettuare la valutazione né dei rischi collegati allo stress lavorativo, né alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi dei lavoratori. Infine è solo dal 30 giugno 2009 che il documento di valutazione dei rischi dovrà avere data certa. Inoltre il documento unico di valutazione dei rischi a carico del committente) che dovrà essere sempre allegato al contratto di appalto, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, dovrà essere allegato al contratto di appalto entro il 16 maggio 2009.

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