12 Maggio 2008 - Interpretazioni
Con nota del 30 aprile 2008 il Ministero ha chiarito precisato che nel caso in cui il dipendente che cessi dal servizio abbia maturato i requisiti per la pensione di anzianità, è fatta salva la possibilità per lo stesso di rassegnare le dimissioni in forma libera senza utilizzare la modulistica ufficiale.
09 Maggio 2008 - Interpretazioni
La circolare ministeriale n. 13/2008 ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione della l. 247/2007 (attuativa del c.d. Protocollo sul Welfare), con particolare riferimento alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Con la circolare nr. 13 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la L. 247/07 si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro ex d. lgs. 368/01 o ex l. 230/1962 e che il limite massimo di 36 mesi opera solo in caso di identità delle parti del rapporto e di equivalenza delle mansioni. La circolare n. 13 evidenzia, poi, che ai fini del conteggio dei 36 mesi non si computano i periodi di interruzione intercorsi tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e l'instaurazione di quello successivo. Esistono alcune deroghe alla sommatoria dei periodi: per i dirigenti vige ancora il termine di durata massima quinquennale; inoltre, il limite dei 36 mesi non rileva per i rapporti di somministrazione e per le attività stagionali.Il lavoratore a termine ha diritto di precedenza nell'assunzione solo per le "mansioni già espletate" e non per le "mansioni equivalenti".
06 Maggio 2008 - Normativa
In data 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 - Supplemento ordinario n. 108, il D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuativo della l. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza, pertanto, entrerà in vigore il 15 maggio 2008.Sono, tuttavia, previsti termini diversificati per l'entrata in vigore di alcune norme.Le disposizioni in tema di valutazione dei rischi, in particolare per quanto concerne l'adozione da parte del datore di lavoro dei documenti obbligatori (cfr. artt. 17, c. 1 lett. a e 28 del decreto), entreranno in vigore il 29 luglio 2008.Per quanto concerne, infine, la peculiare disciplina sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche (titolo VIII, capo V del decreto),la data di entrata in vigore è il 26 aprile 2010.
30 Aprile 2008 - Interpretazioni
L'Enpals con circolare n. 8 del 28 aprile 2008, ha fornito precisazioni in merito all'abrogazione del Decreto del Capo del Governo del 14 febbraio 1938, n. 153 che stabiliva il procedimento amministrativo relativo al rilascio del nulla osta di agibilità ministeriale per l'esercizio delle attività teatrali da parte della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le attività CulturaliDal 1° aprile 2008, dunque, Ministero per i Beni e le Attività Culturali non rilascerà piè:1. il nulla osta di agibilità per l'esercizio di attività teatrale e/o musicale per compagnie dilettantistiche a tempo indeterminato;2. il nulla osta di agibilità per l'esercizio di attività teatrale e/o musicale per compagnie teatrali e/o musicali professionistiche a tempo determinato;3. il nulla osta di agibilità per attività di numeri isolati di arte variaL'Enpals, comunque, ha precisato che le nuove disposizioni non pregiudicano l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 relative al rilascio del certificato di agibilità
21 Aprile 2008 - Giurisprudenza
Il 16 aprile è stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale il Decreto nr. 74/08 (attuativo dell'art. 35, commi da 28 a 34 del D.L. 223/06 convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06) relativo alla documentazione che l'appaltatore deve chiedere al subappaltatore per sottrarsi alla responsabilità solidale prevista in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, con riferimento ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.In particolare, il decreto impone all'impresa subappaltatrice di attestare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio.Tale attestazione deve avvenire mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di:1) Prospetto analitico, redatto in forma libera, che deve contenere il nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore, l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati.2) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione in oggetto. L'attestazione deve, inoltre contenere la dichiarazione della subappaltatrice dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il rilascio del modello F24 corredato dalle ricevute di avvenuto versamento. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dev'essere redatta in conformità del modello riportato nell'allegato 1 al decreto.
14 Aprile 2008 - Interpretazioni
La Confcommercio, con comunicazione del 20 marzo 2008 ha invitato le imprese che applicano il CCNL terziario a corrispondere ai propri dipendenti, pur in assenza di rinnovo del CCNL terziario confcommercio e a partire dal cedolino paga di aprile, una somma integrativa dell'attuale indennità di vacanza contrattuale, riparametrata ai diversi livelli di inquadramento come indicato nella tabella sottostante.
La Confcommercio ha precisato che tale somma costituisce un'anticipazione sul rinnovo del CCNL e sarà assorbita dai futuri aumenti contrattuali e che, in ogni caso, le somme corrisposte saranno conguagliate in occasione del rinnovo contrattuale.
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Livelli |
Parametri |
Somma integrativa da aprile 2008 |
i.v.c. in atto |
TOTALE |
Dipendenti |
14 Aprile 2008 - Interpretazioni
Con circolare nr. 49 del 10 aprile 2008, l'Inps ha chiarito che non vi sono termini prescrizionali per la procedura di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.Potranno essere, pertanto, trasformati in rapporti di lavoro subordinato tutti i contratti stipulati successivamente al 1° aprile 1996 e ancora in essere, compresi quelli a progetto.
14 Aprile 2008 - Interpretazioni
Con decreto del 25/02/2008 (in corso di pubblicazione G.U.), il Ministro dell'economia e il Ministro del lavoro hanno individuato la documentazione necessaria per attestare l'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.L. 223/06 per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto.
09 Aprile 2008 - Giurisprudenza
Obbligo del dipendente di ricevere comunicazioni e atti sul posto di lavoro
Le lettere di licenziamento e le altre comunicazioni aziendali sono atti unilaterali recettizi, per cui il dipendente deve riceverli o, se si rifiuta, vi è una presunzione che la comunicazione sia avvenuta e produca i relativi effetti.
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza nr. 23061/07 che ha affermato l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni in dipendenza del potere direttivo e disciplinare cui è sottoposto.
In ogni caso, qualora il lavoratore si rifiuti di ricevere la comunicazione, gliene se ne può dare lettura con l'assistenza di testimoni
03 Aprile 2008 - Normativa
Approvato il decreto legislativo che da attuazione alla delega conferita con L. 123/07
Il 1° aprile 2008 il Consiglio dei Ministri approvato il decreto legislativo (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che, in attuazione della legge 123/2007, raccoglie le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sui posti di lavoro.
Tra i punti salienti figurano:l'istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro l'individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché dei requisiti della delega di funzioni l'individuazione degli obblighi e delle responsabilità che gravano sui soggetti coinvolti nel processo di produzione, la definizione dell'oggetto e delle modalità di valutazione del rischio, la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio,
l'obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore titoli e requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi, le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali, il nuovo apparato sanzionatorio.