27 Giugno 2008 - Normativa
Con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 entrano in vigore alcune delle nuove norme in materia di lavoro previste dalla manovra economica approvata dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso.
Tra le novità le principali novità:
- reintroduzione del lavoro intermittente, c.d. lavoro a chiamata (art. 39, c. 11, che reintroduce gli artt. 33-40 della l. Biagi D.lgs. 276/03);
- piena cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro autonomo o dipendente (art. 19);
- modifiche alla disciplina del lavoro a tempo determinato (art. 21);
- modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio (art. 22);
- modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante e qualificante (art. 23);
- abolizione del libro matricola e del libro paga, sostituiti dal libro unico del lavoro (art. 39, c. 1-9);
- abolizione della procedura telematica per le dimissioni volontarie (art. 39, c. 10, lett. l);
- modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (art. 41);
- modifiche all'apparato sanzionatorio del T.U. sulla sicurezza (art. 41).
13 Giugno 2008 - Normativa
Il Governo, con decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, ha introdotto un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di 3000 euro lordi per le somme erogate a titolo di straordinario, lavoro supplementare e premi aziendali. Tale detassazione si applica ai soli lavoratori con reddito lordo non superiore a 30.000 euro. Si tratta di un regime sperimentale, in vigore dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008.
11 Giugno 2008 - Formazione
La Legge 4 agosto 2006 n. 248 aveva confermato la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per gli adempimenti previdenziali e fiscali e il decreto Ministero e Economia e Finanze 74/2008 aveva determinato le procedure per l'esonero dalla responsabilità solidale (si veda news APPALTATORE E SUBAPPALTATORE- RESPONSABILITA' SOLIDALEDEL 21/04/2008).
Con Decreto Legge 3 Giugno 2008 n. 97, sono state abrogate alcune disposizioni relative alla solidarietà tra appaltatore e subappaltatore e il Decreto Ministeriale attuativo suindicato.
In sostanza rimane in vigore la responsabilità solidale tra committente e appaltatore e subappaltatore, da esercitare entro il termine di decadenza di due anni (comma 2, art. 29 del Decreto Legislativo 276/2003).
Viene meno l'obbligo di raccogliere la documentazione del pagamento da parte dell'appaltatore dei corrispettivi al subappaltatore e la conseguente sanzione amministrativa da euro 5.000 a 200.000 in caso di inosservanza di tale obbligo di raccolta della documentazione.
Per effetto dell'art.4, comma 2 del decreto legge 97/2008 vengono prorogati al 1° gennaio 2009 : a) gli obblighi di comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; b) Il divieto delle visite mediche in fase preassuntiva.
06 Giugno 2008 - Formazione
L'argomento in oggetto riveste particolare interesse per le aziende anche in vista di imminenti scadenze.
Abbiamo ritenuto opportuno organizzare un corso di formazione - aggiornamento sull'argomento che però, data la sua complessità, richiede almeno una giornata piena di impegno.
Il programma si articola in relazioni di esperti, prevedendo, oltre agli interventi di carattere giuridico, anche la partecipazione di un tecnico e di un gestionale.
La data potrebbe essere quella del 26 giugno 2008, dalle h. 9.00 alle h. 18.00, presso un hotel con adeguata attrezzatura e con possibilità di usufruire anche dei servizi (colazione, coffee break, ecc.).
La quota di partecipazione sarà di euro 300 e comprenderà anche il materiale didattico, la colazione, ecc. Per partecipazione di piè persone di una sola azienda saranno previste agevolazioni.
Per ragioni organizzative è necessario che le aziende ci facciano pervenire la loro adesione entro il 9 giugno 2008.
Ing. Enrico Brigoli - Avv. Filippo Capurro - Avv. Serena Carluccio - Avv. Massimo T. Goffredo - Avv. Vincenzo Meleca
Giornata di studio
NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (d. lgs. 81/2008)
Milano, ………………
26 giugno 2008
Argomenti
1. Settori di attività e campi di applicazione
2. Datore / Dirigente / Preposto / Responsabile / Addetti prevenzione
3. Lavoratore / Rappresentante della sicurezza / Comitati paritetici / Medico competente
4. Organi di vigilanza
5. Sanzioni
6. Valutazione dei rischi
7. Piano di emergenza ed evacuazione (piani sicurezza)
8. Poteri / Deleghe / Responsabilità
9. Obblighi di formazione
12 Maggio 2008 - Interpretazioni
Con nota del 30 aprile 2008 il Ministero ha chiarito precisato che nel caso in cui il dipendente che cessi dal servizio abbia maturato i requisiti per la pensione di anzianità, è fatta salva la possibilità per lo stesso di rassegnare le dimissioni in forma libera senza utilizzare la modulistica ufficiale.
09 Maggio 2008 - Interpretazioni
La circolare ministeriale n. 13/2008 ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione della l. 247/2007 (attuativa del c.d. Protocollo sul Welfare), con particolare riferimento alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Con la circolare nr. 13 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la L. 247/07 si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro ex d. lgs. 368/01 o ex l. 230/1962 e che il limite massimo di 36 mesi opera solo in caso di identità delle parti del rapporto e di equivalenza delle mansioni. La circolare n. 13 evidenzia, poi, che ai fini del conteggio dei 36 mesi non si computano i periodi di interruzione intercorsi tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e l'instaurazione di quello successivo. Esistono alcune deroghe alla sommatoria dei periodi: per i dirigenti vige ancora il termine di durata massima quinquennale; inoltre, il limite dei 36 mesi non rileva per i rapporti di somministrazione e per le attività stagionali.Il lavoratore a termine ha diritto di precedenza nell'assunzione solo per le "mansioni già espletate" e non per le "mansioni equivalenti".
06 Maggio 2008 - Normativa
In data 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 - Supplemento ordinario n. 108, il D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuativo della l. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza, pertanto, entrerà in vigore il 15 maggio 2008.Sono, tuttavia, previsti termini diversificati per l'entrata in vigore di alcune norme.Le disposizioni in tema di valutazione dei rischi, in particolare per quanto concerne l'adozione da parte del datore di lavoro dei documenti obbligatori (cfr. artt. 17, c. 1 lett. a e 28 del decreto), entreranno in vigore il 29 luglio 2008.Per quanto concerne, infine, la peculiare disciplina sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche (titolo VIII, capo V del decreto),la data di entrata in vigore è il 26 aprile 2010.
30 Aprile 2008 - Interpretazioni
L'Enpals con circolare n. 8 del 28 aprile 2008, ha fornito precisazioni in merito all'abrogazione del Decreto del Capo del Governo del 14 febbraio 1938, n. 153 che stabiliva il procedimento amministrativo relativo al rilascio del nulla osta di agibilità ministeriale per l'esercizio delle attività teatrali da parte della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le attività CulturaliDal 1° aprile 2008, dunque, Ministero per i Beni e le Attività Culturali non rilascerà piè:1. il nulla osta di agibilità per l'esercizio di attività teatrale e/o musicale per compagnie dilettantistiche a tempo indeterminato;2. il nulla osta di agibilità per l'esercizio di attività teatrale e/o musicale per compagnie teatrali e/o musicali professionistiche a tempo determinato;3. il nulla osta di agibilità per attività di numeri isolati di arte variaL'Enpals, comunque, ha precisato che le nuove disposizioni non pregiudicano l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 relative al rilascio del certificato di agibilità
21 Aprile 2008 - Giurisprudenza
Il 16 aprile è stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale il Decreto nr. 74/08 (attuativo dell'art. 35, commi da 28 a 34 del D.L. 223/06 convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06) relativo alla documentazione che l'appaltatore deve chiedere al subappaltatore per sottrarsi alla responsabilità solidale prevista in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, con riferimento ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.In particolare, il decreto impone all'impresa subappaltatrice di attestare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio.Tale attestazione deve avvenire mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di:1) Prospetto analitico, redatto in forma libera, che deve contenere il nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore, l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati.2) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione in oggetto. L'attestazione deve, inoltre contenere la dichiarazione della subappaltatrice dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il rilascio del modello F24 corredato dalle ricevute di avvenuto versamento. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dev'essere redatta in conformità del modello riportato nell'allegato 1 al decreto.
14 Aprile 2008 - Interpretazioni
La Confcommercio, con comunicazione del 20 marzo 2008 ha invitato le imprese che applicano il CCNL terziario a corrispondere ai propri dipendenti, pur in assenza di rinnovo del CCNL terziario confcommercio e a partire dal cedolino paga di aprile, una somma integrativa dell'attuale indennità di vacanza contrattuale, riparametrata ai diversi livelli di inquadramento come indicato nella tabella sottostante.
La Confcommercio ha precisato che tale somma costituisce un'anticipazione sul rinnovo del CCNL e sarà assorbita dai futuri aumenti contrattuali e che, in ogni caso, le somme corrisposte saranno conguagliate in occasione del rinnovo contrattuale.
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Livelli |
Parametri |
Somma integrativa da aprile 2008 |
i.v.c. in atto |
TOTALE |
Dipendenti |