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08 Settembre 2008 - Formazione

Giornata di studio – “Modifica ad alcuni istituti in materia di lavoro”

La recente introduzione di alcuni correttivi ad istituti di rilevanza nel rapporto di lavoro (d.l. 112/08, convertito dalla legge 133/08), ci suggerisce di organizzare un incontro di aggiornamento in tema, che si terrà Mercoledì 24 settembre 2008 alle h. 14.30 presso il nostro studio, sito in Milano, Via Lamarmora n. 18.La partecipazione è gratuita e le adesioni dovranno pervenire entro il 18 settembre 2008.

02 Settembre 2008 - Interpretazioni

Libro Unico del lavoro: circolare n. 20/2008 prime istruzioni operative fornite dal Ministero del Lavoro

Il Libro Unico del Lavoro istituito con Decreto Legge 25/6/2008 convertito con la Legge n. 133 del 21/8/2008.Con la circolare n. 20 del 21 agosto 2008 il Ministero del lavoro ha fornito le prime istruzioni operative in seguito all'eliminazione dei libri paga e matricola e degli altri libri obbligatori sostituiti, dal 18 agosto 2008, dal Libro Unico del lavoro (è previsto un regime transitorio fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008).Nel Libro Unico, le cui scritturazioni devono avvenire "per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo", dovranno essere indicati i dati relativi a: i lavoratori subordinati (ivi compresi quelli occupati in sedi operative situate all'estero, quelli distaccati e quelli somministrati); i co. co. co anche a progetto e gli associati in partecipazione.Il Libro Unico , di cui non è piè necessario istituire e tenere copie conformi e dovrà essere conservato per la durata di 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, potrà essere tenuto, alternativamente, o presso la sede legale dell'impresa, o presso lo studio del consulente del lavoro o altro professionista abilitato, ovvero presso i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria. Per i gruppi di impresa, la società capogruppo potrà essere affidataria della tenuta del Libro Unico per le altre società del gruppo.Perciascun lavoratore riportato sul libro obbligatorio dovranno essere indicati: il nome e cognome, il codice fiscale, la qualifica ed il livello di inquadramento, la retribuzione base, l'anzianità di servizio e le relative posizioni previdenziali e assistenziali.Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 del D. L. 112 del 2008, deve essere effettuata qualsiasi annotazione riferita a dazioni di denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro (rimborsi spesa, trattenute a qualsiasi titolo effettuate, detrazioni fiscali, assegni familiari, le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario).Deve, altresì, essere indicato per ogni giorno il calendario delle presenze dei dipendenti, con l'annotazione del numero delle ore di lavoro effettuate, dello straordinario, delle eventuali assenze, delle ferie e dei permessi.Le sanzioni pecuniarie previste in caso di omessa o infedele registrazione è proporzionata al numero dei dipendenti interessati, per il cui calcolo devono computarsi, oltre ai lavoratori subordinati, anche i collaboratori, gli associati in partecipazione ed i lavoratori occupati "in nero" nel periodo di riferimento.

01 Agosto 2008 - Normativa

DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI – PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE

Con legge nr. 126 del 24 luglio del 2008, pubblicata il 26/07/08, è stato convertito il D. L. nr. 93/08 contenente, fra l'altro, alcune misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Pertanto, dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sulle somme erogate a titolo di straordinario, lavoro supplementare e premi aziendali, si applicherà un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10%, entro il limite di 3.000 € lordi. Si tratta di un regime sperimentale applicabile conesclusivo riferimento al settoreprivato e a coloro che, nel 2007, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente non superiori ad € 30.000.

28 Luglio 2008 - Normativa

Rinnovato il ccnl Commercio

Il 17 luglio 2008 si è conclusa la fase negoziale per il nuovo Ccnl dei dipendenti del settore terziario, che stato sottoscritto da Cisl e Uil, ma non dalla Cgil.Per quanto riguarda la parte economica è previsto un incremento lordo medio di 150 euro, per il quarto livello, con decorrenza graduale nel biennio 2008-2010. Sono previsti anche arretrati per un importo di euro 252,24, sempre calcolati sulla base del quarto livello, da erogarsi in due tranches di euro 126,12 da corrispondersi con le retribuzioni di luglio e novembre 2008. È, inoltre, incrementata di 70 euro mensili lordi l'indennità di funzione per i quadri.Per quanto riguarda la parte normativa, queste le principali novità:§ Contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato: in caso di successione di contratti, eliminato il periodo di prova per le riassunzioni con riferimento alle medesime mansioni (art. 61 bis).§ Apprendistato: aumentata all'80% la c.d. percentuale di conferma (art. 46). Vale a dire che, se non si mantiene in servizio almeno l'80% degli apprendisti al termine del periodo formativo, non se ne possono assumere altri.§ Part time: portato a 18 ore il monte ore settimanale minimo per le nuove assunzioni o i nuovi passaggi a part time per le imprese con piè di trenta dipendenti (art. 69). Per le aziende in cui la presenza di lavoratori part time a 16 ore risulti superiore al 15% dell'organico in forza, la norma avrà efficacia entro 12 mesi dalla firma del ccnl. § Orario di lavoro: - straordinari: portato a 250 ore il tetto massimo annuale (art. 131); ampliato a 6 mesi il periodo di riferimento per il calcolo della media delle 48 ore massime settimanali, con possibilità di arrivare a 12 mesi attraverso la contrattazione collettiva (art. 115 bis);- riposo: previste deroghe al riposo obbligatorio di 11 ore tra una giornata e l'altra di lavoro (garantito comunque un riposo minimo di 9 ore continuate e con obbligo di fruire delle 11 ore obbligatorie nell'arco delle 24 ore);- lavoro domenicale: consentito alle imprese utilizzare i lavoratori che abbiano il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica in misura non superiore al 30% delle aperture domenicali previste a livello territoriale oltre alle 8 domeniche, piè quelle del mese di dicembre, previste dalla c.d. legge Bersani (d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114). In tali casi, ferme restando le maggiorazioni ed i trattamenti economici di miglior favore frutto della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, è prevista una maggiorazione del 30% (onnicomprensiva e non cumulabile) sulla quota oraria della normale retribuzione. § Diritti e tutele:- Diritto allo studio (art. 153): la possibilità di ottenere permessi retribuiti (fino a 150 ore pro capite) ora riguarda anche i master universitari;- Congedi per formazione (art. 154): consentiti ai lavoratori con quattro anni di anzianità (e non piè cinque), per un periodo non superiore ad undici mesi; - Comporto per gravi patologie (art. 173): fermo il limite di 180 giorni e l'aspettativa non retribuita di 120 giorni, il lavoratore affetto da patologia grave e continuativa potrà fruire di un ulteriore periodo di aspettativa, comunque non superiore a 12 mesi.

14 Luglio 2008 - Normativa

Detassazione di straordinari e premi di produzione: chiarimenti dal Ministero e dall’Agenzia delle Entrate

La circolare congiunta di Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Agenzia delle Entrate emanata l'11 luglio 2008 ha fornito chiarimenti in merito alla detassazione degli straordinari introdotta dal decreto legge n. 93 del 27 maggio scorso (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28 maggio 2008).In particolare, il documento afferma che il beneficio si applica ai lavoratori del settore privato con qualsiasi tipo di contratto (e, quindi, anche a termine o part time).

La circolare ribadisce, poi, che tale beneficio consiste in un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale pari al 10% dei compensi erogati, entro un tetto massimo di 3000 euro lordi (erogati nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2008), per il lavoro straordinario, supplementare o effettuato in funzione di clausole elastiche nell'ambito di contratti part-time e per tutti i tipi di incentivi legati all'andamento produttivo ed economico dell'impresa. Per godere del regime agevolato i lavoratori non devono aver conseguito nel 2007 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30 mila euro lordi.
L'imposta sostitutiva va applicata automaticamente dal sostituto d'imposta, salvo diversa comunicazione del dipendente.

Si chiarisce, infine, che i redditi soggetti a tassazione sostitutiva, oltre a non concorrere alla formazione del reddito Irpef complessivo, non devono essere considerati nella determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore e del suo nucleo familiare.

30 Giugno 2008 - Formazione

Processo del lavoro: subito la motivazione?

L'art.53 del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008 impone al giudice, una volta esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, di pronunciare sentenza, dando non solo lettura del dispositivo, ma anche delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione. Si consente, tuttavia, al giudice di fissare un termine di 60 giorni per il deposito della sentenza (nuovo art. 429 c.p.c.). Tale norma si applica ai giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008.

30 Giugno 2008 - Normativa

Orario di lavoro: novità introdotte dal D.L. 112/08

L'art. 41 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo 8 aprile2003, n. 66, in tema di orario di lavoro.In particolare, la regola per cui il riposo giornaliero (11 ore di riposo ogni 24 ore di lavoro) deve essere fruito in modo consecutivo non si applica all'attività svolta in regime di reperibilità. Quanto al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo consecutivo ogni 7 giorni, ma tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo di (non oltre) 14 giorni.La disciplina sul riposo nonché quella sul lavoro notturno, poi, diventa derogabile non solo dalla contrattazione collettiva nazionale, ma, in assenza di questa, anche dalla contrattazione territoriale e da quella aziendale.

30 Giugno 2008 - Normativa

Lavoro accessorio: ampliato l’ambito applicativo

L'art. 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha ampliato il catalogo delle ipotesi in cui possono aversi prestazioni occasionali di tipo accessorio, cioè quelle rese da particolari soggetti (a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro) e che non generano compensi superiori a 5000 euro annui (art. 70 D. Lgs. 276/2003, c.d. l. Biagi).In particolare, rientra nell'ambito del lavoro occasionale anche quello prestato dai giovani iscritti ad un corso di studi di qualsiasi grado nonché la consegna della stampa quotidiana o periodica. L'art. 72 del d.lgs. 276/03 prevedeva l'utilizzo di appositi carnet che i beneficiari delle prestazioni potevano acquistare presso le rivendite autorizzate. Il d.l. 112/08 rinvia ad un successivo decreto ministeriale per definire le modalità del servizio.

27 Giugno 2008 - Normativa

Dimissioni Volontarie – Abrogata la procedura telematica

L'art. 39, c. 10, lettera l) del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha abrogato la procedura telematica per presentare le dimissioni volontarie, prevista dalla legge 188/07.In sostanza, il lavoratore potrà rassegnare le proprie dimissioni al datore di lavoro senza dover compilare il modulo informatico presente sul sito del Ministero del Lavoro.

27 Giugno 2008 - Normativa

Gestione dei rapporti di lavoro – Le novità del Decreto 112/08

L'art. 39 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha sostituito il libro paga ed il libro matricole con il Libro Unico del Lavoro, in cui vanno iscritti tutti i lavoratori (subordinati, a progetto e associati in partecipazione), con indicazione della qualifica, del livello, della retribuzione base, del'anzianità di servizio e delle relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura a qualsiasi titolo corrisposte o gestite dal datore di lavoro; il Libro Unico dovrà altresì contenere un calendario delle presenze, con indicazione dell'orario di lavoro (compresi gli straordinari) di ciascun lavoratore subordinato. Il Ministero del Lavoro, il 25 luglio 2008, definirà modalità e tempi per la tenuta del Libro Unico del Lavoro.

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