18 Marzo 2008 - Interpretazioni
Con circolare nr. 6 del 14 marzo 2008 l'ENPALS ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 247/07, dal 1° gennaio 2008, le erogazioni stabilite da contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. L'art. 1 co. 67 e 69 della L. 247/07, a far data dall'1 gennaio 2008 ha, infatti, disposto l'abrogazione dell'art. 2 D.l. 67/97, convertito con L. 135/97, che prevedeva appunto l'esclusione dalla retribuzione imponibile dei c.d. "premi di risultato". In via sperimentale, l'art. 1 della L. 247/07 ha introdotto uno sgravio contributivo, da concedere a richiesta delle imprese, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello. Le modalità di attuazione del nuovo beneficio di legge, saranno definite con apposito decreto di cui si attende l'emanazione. L'ENPALS ha, inoltre, precisato che il codice K2 (usato per il versamento del contributo di solidarietà in luogo dell'ordinaria contribuzione sui premi di risultato stabiliti nell'ambito di contratti o accordi collettivi di secondo livello) è disattivato in relazione alle contribuzioni dovute per i periodi di competenza successivi al 1° gennaio 2008. Le imprese che non avessero tenuto conto nella determinazione della base imponibile contributiva del citato disposto legislativo, dovranno regolarizzare la contribuzione non versata, relativa ai periodi successivi al 1° gennaio 2008, tramite le ordinarie procedure di pagamento.
18 Marzo 2008 - Interpretazioni
Con comunicazione del 13 marzo 2008 il Ministero del Lavoro ha chiarito che sono nulle le dimissioni non presentate sul modulo informatico predisposto dal Ministero e che rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura le sole dimissioni presentate dopo il 5 marzo 2008. Il Ministero ha, inoltre, chiarito che se il lavoratore ha rassegnato le proprie dimissioni prima del 5 marzo, ma il periodo di preavviso è ancora in corso, non vi è obbligo per il lavoratore di compilare il modello. Secondo la comunicazione del Ministero è, inoltre, possibile revocare le dimissioni, purchè ciò sia fatto entro 15 giorni dall'apposizione della marca temporale e purché l'atto di dimissioni non sia ancora pervenuto a conoscenza del datore di lavoro. Ad avviso del Ministero del Lavoro, l'adozione del modulo per le dimissioni volontarie non sarebbe necessario in una serie di ipotesi, fra le quali, quella di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e quella delle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. Per quest'ultima ipotesi, è dubbio l'esonero, posto che la L. 188/07 nulla dice sulle dimissioni in periodo di prova.
06 Marzo 2008 - Normativa
Il 6 marzo 2008 il Consiglio dei Ministri ha discusso ed approvato uno schema di decreto legislativo per dare attuazione alla delega conferita al Governo dalla L. 123/07 in materia di salute e sicurezza del lavoro. Lo scopo del decreto è quello di ridurre gli infortuni sul lavoro, uniformando la materia alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali. Il provvedimento: - amplia l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, estendendo la tutela a tutti i lavoratori che operano in azienda, senza alcuna differenziazione di tipo formale e, quindi, anche ai lavoratori autonomi; - prevede la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, anche attraverso la creazione di un sistema informativo pubblico relativo ad infortuni, ispezioni e sicurezza sul lavoro; - stabilisce il finanziamento delle azioni promozionali per la sicurezza sul lavoro e la revisione del sistema sanzionatorio; - alleggerisce gli adempimenti burocratici a carico delle imprese. Il decreto dovrà superare il vaglio delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni. Dopodiché dovrà tornare al Consiglio dei Ministri per l''approvazione definitiva.
29 Febbraio 2008 - Formazione
Massimo T. Goffredo - Vincenzo Meleca
Giornata di studio
NOVITA’ LEGISLATIVE 07-08
Milano, 04 marzo 2008
Argomenti
1) Orario di lavoro: sanzioni;
2) Appalto;
3) Tempo determinato;
4) Contratti di breve durata nel settore turismo e spettacolo;
5) Part-time;
6) Lavoro intermittente;
7) Contratto di somministrazione a tempo indeterminate;
8) Premio di risultato: decontribuzione e defiscalizzazione;
9) Contributo sul lavoro straordinario;
10) Collocamento obbligatorio;
11) Dimissioni.
22 Febbraio 2008 - Normativa
È stato pubblicato sulla G.U. n. 42 del 19/02/07 il Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008 concernente le dimissioni volontarie. Il decreto non si limita ad adottare il modello informatico per la comunicazione delle dimissioni ma contiene una regolamentazione precisa della procedura da seguire per garantire la certezza dell'identità del richiedente che invia una Dimissione Volontaria e la riservatezza dei dati personali I passi sono i seguenti: 1) registrazione sul sito del ministero (www.lavoro.gov.it) : sono abilitati ad accedere al sistema esclusivamente i lavoratori o loro delegati (Servizi per l'Impiego, i Comuni, o altri enti pubblici delegati (DPR, DRL); Sindacati/Patronati) che intendono rescindere da un contratto di lavoro. La registrazione consente il riconoscimento dell'utente e quindi la certezza dell'identità 2) invio online del modulo che avviene compilando tutte le informazioni richieste (dati del lavoratore, rapporto di lavoro, data di dimissione, ecc.). Al termine della compilazione, il modulo viene protocollato (certificazione della data certa), viene attribuito un codice univoco di comunicazione, ed i dati vengono inviati ai soggetti istituzionali attraverso il sistema di cooperazione applicativa. L'esito dell'operazione viene confermato mediante il rilascio della Ricevuta di transazione 3) stampa della pratica: l'utente potrà stampare la ricevuta rilasciata dal sistema informatico 4) consegna del modulo stampato al datore di lavoro che, poi, entro cinque giorni dalla cassazione del rapporto, dovrà inviare la comunicazione obbligatoria Sarà possibile intervenire nel sistema successivamente alla compilazione del modulo per: · verificare le dimissioni inoltrate (ricerca per codice univoco, per data, per CF lavoratore, per datore di lavoro) · annullare una dimissione volontaria, attraverso apposita comunicazione effettuata con gli stessi meccanismi di delega e con un sistema di ricevute atte a garantire la certezza dell'identità dell'utente e la riservatezza dei dati personali. Il Decreto Ministeriale entra in vigore il 05/03/08 e, ad oggi, quindi, non è ancora attivo il sistema di registrazione e invio del modulo sul sito internet.
05 Febbraio 2008 - Interpretazioni
DECONTRIBUZIONE PREMIO DI RISULTATO La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha modificato radicalmente il sistema di decontribuzione dei premi di risultato abrogando l'art. 2 D.L. 67/97 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/97. Pertanto, dal 1°gennaio 2008 anche il Premio di Risultato diventa retribuzione imponibile e pensionabile. Alla decontribuzione si sostituisce, invece, lo sgravio contributivo. Infatti dal 1°gennaio 2008, a domanda, viene concesso uno sgravio sulle quote di premio di risultato sulla base dei seguenti criteri: 1. il limite massimo del Premio di Risultato ammesso allo sgravio è pari al 5% della retribuzione annua (imponibile Inps) 2. lo sgravio per l'azienda è pari al 25% dei contributi a proprio carico sulla parte di retribuzione annua ammessa allo sgravio contributivo 3. lo sgravio per il lavoratore è pari alla totalità dei contributi a suo carico. Con decreto ministeriale, saranno stabilite le modalità di attuazione, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo. Inoltre saranno emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi. Si segnala che sull'argomento è già intervenuta l'Inps (Messaggio 28.01.08 n. 2085) precisando che "a decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova piè applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello. A partire dalla stessa data, sulle predette erogazioni, è dovuta l''ordinaria contribuzione".
05 Febbraio 2008 - Interpretazioni
CONTRIBUZIONE SUGLI STRAORDINARI La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha abrogato l'art. 2 comma 19 della L. 28/12/95 n. 549 che prevedeva "L''esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con piè di quindici dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell''Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008 la contribuzione del 5, 10 e 15% sul valore degli straordinari non è piè dovuta.
05 Febbraio 2008 - Interpretazioni
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (c.d. job on call) La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha abrogato il contratto di lavoro intermittente. La legge non stabilisce nulla per i contratti in corso. Si ritiene che produrranno i loro effetti fino alla scadenza. È stato però introdotto uno specifico contratto di lavoro intermittente di natura contrattuale per i settori del turismo e spettacolo In tali settori i contratti collettivi possono prevedere forme di lavoro flessibile per prestazioni durante: - il fine settimana, - nelle festività, - nei periodi di vacanze scolastiche - per ulteriori casi I contratti collettivi prevedono 1. le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali; 2. il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita; 3. la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione. Con decreto ministeriale saranno definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di disponibilità.
04 Febbraio 2008 - Interpretazioni
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha abrogato il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff - leasing). La legge non stabilisce nulla per i contratti in corso. È opportuno attendere chiarimenti.
04 Febbraio 2008 - Interpretazioni
CONTRATTO PART-TIME La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha apportato le seguenti modifiche alla disciplina del contratto part-time. 1) Clausole elastiche e flessibili Si torna al regime precedente il D.Lgs. 276/03 (c.d. legge Biagi) e non è, quindi, piè possibile stipulare clausole elastiche e flessibili se non sono previste dai contratti collettivi stipulati da sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale (quindi anche da quelli aziendali) i quali devono stabilire: - condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; - condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; - i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. - la misura e le forme delle compensazioni spettanti ai lavoratori quando il datore di lavoro fa ricorso alle clausole elastiche e flessibili Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi delle clausole elastiche o flessibili stipulate, il preavviso per il lavoratore passa da 2 giorni a 5 giorni, fatte salve le intese fra le parti. 2) Trasformazione da full-time in part-time in caso di malattie oncologiche. Ora viene previsto: - il diritto del lavoratore ammalato di ottenere la trasformazione part-time e viceversa, del proprio rapporto di lavoro, ma subordinato all'accertamento di una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente - il diritto alla priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori nonché il convivente con totale e permanente inabilità lavorativa. 3) Diritto di precedenza nella trasformazione da full-time a part-time. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 4) Diritto di precedenza nella trasformazione da part-time a full-time. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. (Il testo aggiornato della legge è consultabile sul sito, nella sezione normativa)