18 Novembre 2024 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 410 del 14 novembre 2024, avente ad oggetto l’aggiornamento degli standard tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO e nuovo flusso NASPI-DISCOLL.
Tutti gli aggiornamenti adottati, in vigore dal 27 Novembre 2024, sono pubblicati sul portale URP online del Ministero del Lavoro alla pagina: https://urponline.lavoro.gov.it/s/standard-tecnici?language=it Sezione CO (UNILAV, UNISOM, Vardatori, UNILAV_Cong e UNIURG).
Per consultare il testo del Decreto direttoriale n. 410/2024 (numero di repertorio 432/2024) , clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default
14 Novembre 2024 - Normativa
Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 novembre 2024, la Direttiva 2024/2831 del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
La Direttiva:
- si applica alle piattaforme di lavoro digitali che organizzano il lavoro mediante piattaforme digitali svolto nell’Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o dal diritto altrimenti applicabile ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere;
- stabilisce diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione che hanno, o che sulla base di una valutazione dei fatti si ritiene abbiano, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia;
- stabilisce, inoltre, norme volte a migliorare la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali prevedendo misure in materia di gestione algoritmica applicabili alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione, comprese quelle che non hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro.
Segnaliamo in particolare:
- le tutele previste per i lavoratori che svolgono la loro attività mediante piattaforme digitali si estendono anche ai lavoratori che svolgono la stessa attività presso imprese intermediarie (art. 3);
- si presume che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo da parte di chi gestisce la piattaforma digitale (art. 5);
- dovranno essere previste limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati (art. 7);
- le piattaforme di lavoro digitali dovranno informare le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati (art. 9);
- sarà indispensabile, per le piattaforme di lavoro digitali, organizzarsi in modo tale da garantire la supervisione umana dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati. A tale scopo, toccherà agli Stati membri provvedere, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ad effettuare regolarmente, e in ogni caso ogni due anni, un controllo (art.10);
- sono previsti molti obblighi di informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti sindacali (artt. 11-15 e 17);
- gli Stati membri dovranno imporre alle piattaforme di lavoro digitali di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori delle piattaforme digitali alle autorità competenti dello Stato membro in cui il lavoro è svolto (art. 16);
- gli Stati membri dovranno adottare specifici provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla direttiva (art. 23);
- gli Stati membri dovranno emanare apposite disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026.
Per consultare il testo della Direttiva, clicca qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32024L2831
13 Novembre 2024 - Normativa
Attrezzature di lavoro - Verifiche periodiche – Elenco dei soggetti abilitati | ADLABOR
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 117 dell’11 novembre 2024, ha adottato il 56° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Per consultare il decreto, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/decreto-direttoriale-117-dell-11-novembre-2024
29 Ottobre 2024 - Normativa
L’Inail, informa sul suo sito istituzionale che dal 23 ottobre 2024 gli intermediari dei datori di lavoro, e loro delegati, possono accedere al servizio online gestione eventi lesivi e ai relativi servizi dispositivi (https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/avvisi/avviso.2024.10.avviso-gestione-eventi-lesivi-serv-dispositivi-2024.html).
Il servizio “Gestione eventi lesivi” e i servizi dispositivi ad esso associati dal 23 ottobre 2024 sono disponibili anche agli intermediari dei datori di lavoro in gestione ordinaria IASPA (Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni, compreso il settore navigazione), e ai loro delegati, profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.
Attraverso il servizio “Gestione eventi lesivi” gli utenti in gestione IASPA possono accedere, autonomamente (oppure a seguito di richiesta della sede Inail), ai seguenti servizi dispositivi:
- dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno);
- dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale);
- informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere (disponibile anche per gli utenti del settore navigazione).
28 Ottobre 2024 - Normativa
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024, il Decreto n. 159 del 17 settembre 2024, con il Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa. Il provvedimento entra in vigore il 9 novembre 2024.
Ricordiamo in breve che il Fascicolo informatico d’impresa dovrebbe consentire:
- la semplificazione amministrativa, mediante l’utilizzo telematico dei dati dell’impresa, perché il fascicolo è accessibile a tutte le amministrazioni statali e locali (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Provincia, Comuni ecc.), le quali, quindi, non possono più richiedere documenti che risultano già in possesso della Pubblica Amministrazione;
- una maggiore trasparenza amministrativa attraverso l’individuazione dei responsabili dei procedimenti e l’evidenza dello stato dei procedimenti;
- la riduzione dei costi diretti e indiretti a carico delle imprese e della Pubblica Amministrazione, attraverso la completa informatizzazione dei flussi e la condivisione delle informazioni tra uffici coinvolti;
- una maggiore efficienza e qualità nei controlli e nel servizio reso al cittadino, attraverso la razionalizzazione delle verifiche effettuate dalle pubbliche amministrazioni.
La consultazione del Fascicolo avviene gratuitamente attraverso il canale web Verifiche PA (link: verifiche PA), in uso a tutte le pubbliche amministrazioni.
Il testo del decreto è consultabile sul link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-25&atto.codiceRedazionale=24G00176&elenco30giorni=false
25 Ottobre 2024 - Normativa
Il datore di lavoro non può accedere alla casella di posta elettronica aziendale del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un'illecita attività di controllo del lavoratore.
Nel sanzionare una società che effettuava i backup durante il rapporto di collaborazione con un lavoratore agente di commercio, il Garante, con Provvedimento del 17 luglio 2024 (consultabile su https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10053224) ha accertato:
- che la società, nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla email e al gestionale aziendale;
- l’inidoneità e la carenza dell’informativa resa ai lavoratori. Il documento prevedeva infatti la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori per garantire la continuità dell’attività aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza citare, tra l’altro, l’effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione;
- la sistematica conservazione delle email - effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) – e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Tale conservazione infatti risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale;
- che tale sistematica conservazione delle email aveva consentito alla Società di ricostruire, minuziosamente, l’attività del collaboratore, incorrendo così in una forma di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori.
24 Ottobre 2024 - Normativa
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 101 del 21 ottobre 2024, ha approvato un decreto-legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce disposizioni urgenti in materia di lavoro, università e ricerca per la migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il testo, al fine di garantire il raggiungimento di specifiche milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, contiene disposizioni circa:
- misure di contrasto al lavoro sommerso;
- interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda;
- misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria;
- disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente, di Consiglio universitario nazionale, interventi in materia di alloggi e residenze universitarie e di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano.
Non appena pubblicato il decreto legge in oggetto, provvederemo a fornire maggiori informazioni.
23 Ottobre 2024 - Normativa
L’Inail, con circolare n. 32 del 22 ottobre 2024, informa che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 17 ottobre 2024, ha fissato al 3,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).
Segnaliamo in particolare che:
- il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori diventa, a decorrere dal 23 ottobre 2024, per i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 23 ottobre 2024 del 9,40%;
- nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza;
- il tasso per la determinazione delle sanzioni civili al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, a decorrere dal 23 ottobre 2024, la misura della sanzione è pari all’8,90%;
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, a decorrere dal 23 ottobre 2024, la misura della sanzione è pari al 3,40%.
21 Ottobre 2024 - Senza categoria
La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 7020 del 25 settembre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 300/1970.
Segnaliamo in particolare che:
- solo il datore di lavoro può richiedere l’autorizzazione all’installazione di sistemi di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
- non è possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti qualora l’istante sia soggetto diverso dal datore di lavoro, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale con quest’ultimo;
- tali sistemi, per essere autorizzati, devono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro ovvero per la tutela del patrimonio aziendale.
Cogliamo inoltre l’occasione per rammentare che:
- l’articolo 4 della legge 300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) è stato riformato dal c.d. “Jobs Act” (art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015)
- gli impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza possono essere utilizzati dall’imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. Perché la loro installazione e il loro utilizzo siano legittimi è necessario che vi sia o un accordo sindacale circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature (accordo stipulato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, con le RSA o le RSU o con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale), oppure, in mancanza di accordo, una preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero del Lavoro (a seconda delle dimensioni dell’azienda);
- circa i controlli a distanza effettuati sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per eseguire le proprie mansioni e sugli strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze questi sono legittimi purchè: a) i lavoratori siano adeguatamente informati circa le modalità con le quali devono essere utilizzati gli strumenti concessi in dotazione e le modalità con le quali verrà esercitato il controllo; b) sia rispettata la normativa in materia di privacy. L’inosservanza di anche solo una delle due condizioni indicate, rende illegittimo l’utilizzo delle informazioni ai fini, ad esempio, di un procedimento disciplinare e, quindi, anche di un licenziamento.
16 Ottobre 2024 - Interpretazioni
La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento di diffida amministrativa, disciplinata dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.
Segnaliamo in particolare che:
- la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data;
- ferma restando l’assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell’arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento, il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla nota n. 6774 del 17 settembre 2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. L’adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti, altresì, finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura;
- circa l’indagine sulla recidiva, l’Ispettorato precisa che, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l’eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all’ultimo quinquennio;
- il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo;
- ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla Legge n. 890/1982 in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.