10 Gennaio 2025 - Normativa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota 30 dicembre 2024, prot. n. 9740 ha fornito le prime indicazioni in merito al decreto c.d. Collegato lavoro.
Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, viene fornita l’interpretazione autentica della definizione di attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 (in forza del quale, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato).
Secondo tale interpretazione, rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, anche le attività organizzate per fare fronte:
- a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
- a esigenze tecnicoproduttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data del 12 gennaio 2025 e stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
09 Gennaio 2025 - Normativa
L’art. 13 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. “Collegato lavoro”) ha stabilito che la durata del periodo di prova del lavoro a tempo determinato (fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva) è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta per quelli con durata superiore a sei mesi ma inferiore a dodici.
08 Gennaio 2025 - Normativa / Senza categoria
In materia di sicurezza sul lavoro, l’art. 1 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. “Collegato lavoro”) ha introdotto i seguenti provvedimenti:
- viene prevista la redazione annuale, da parte del Ministero del Lavoro, di una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- al medico competente viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica anche in fase pre-assuntiva. In tale sede, è data facoltà al medico competente di omettere la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati dal lavoratore se attestati dalla cartella clinica;
- l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
- in ordine ad attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo a immissioni nocive, il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’uso di tali locali all’INL, allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
07 Gennaio 2025 - Normativa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota 30 dicembre 2024, prot. n. 9740, ha fornito le prime indicazioni in merito al decreto c.d. Collegato lavoro .
Per quanto riguarda il contratto di apprendistato, l’art. 18 della Legge 203/2024 ha sostituito il comma 9 dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 che disciplinava l’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il nuovo testo prevede che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ex D.Lgs. n. 226/2005 nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:
- apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5”;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi”.
20 Dicembre 2024 - Normativa
L’INPS, con il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024, fornisce alcuni chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità).
Termini di prescrizione: in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia e cioè un anno dal giorno in cui le prestazioni erano dovute.
Termine di decadenza: si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e cioè entro il termine di un anno:
- dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto;
- dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione;
- dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe.
19 Dicembre 2024 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 103 del 17 dicembre 2024, comunica la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Segnaliamo in particolare che, a decorrere dal 18 dicembre 2024 queste sono le variazioni:
Interesse di dilazione e di differimento
- è pari al tasso del 9,15% annuo.
Sanzioni civili:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la misura delle sanzioni civili è pari all’8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti);
- se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,15% in ragione d’anno;
- nelle ipotesi di evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono ridotte alla misura dell’omissione pari all’8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia; ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 7,5 punti);
- in caso di Procedure Concorsuali le sanzioni dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema e nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
17 Dicembre 2024 - Normativa
L’INPS, con il messaggio n. 4255 del 13 dicembre 2024, illustra le nuove funzionalità rilasciate all’interno del Portale Contributivo Aziende e Intermediari.
Denunce
- Nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;
- Inserimento di alcuni dati utili mancanti (ad esempio, “Articolo 1” e “Protocollo DOL”);
- Adeguamento dell’Anagrafica Aziendale;
- Aggiunta dei TAB “CIG”, “Variazioni” ed “Errori”;
- Aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL;
- Inserimento della nuova voce di menu: “Ricerca Evidenza Autorizzazioni CIG” che consente di consultare per ogni singola autorizzazione le entità coinvolte.
Rettifiche
- Nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;
- Adeguamento dell’Anagrafica Aziendale;
- Aggiunta dei TAB “CIG”, “Variazioni”, “Errori”, “Deleghe Abbinate”, “Denuncia Originaria”, “Errori” e “Notifiche”;
- Aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL.
VIG
- Nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;
- Aggiornamento/integrazione dei seguenti TAB con nuove informazioni: “VIG”, “DMV”, “Anagrafica Azienda”, “Righe”, “CIG”, “Diffide” ed “Errori”;
- Aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL;
- Per la voce di menu “Ricerca Proposte VIG: nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati; aggiornamento/integrazione dei seguenti TAB con nuove informazioni: “Proposta”, “Anagrafica Azienda”, “Righe”, “CIG”, “Diffide” ed “Errori”; aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL; aggiunta della nuova voce di menu “Ricerca VIG Non Generabili” che consente di visionare il relativo elenco.
Debiti
- Aggiunta di una nuova entità che consente la ricerca dell’elenco dei “Debiti”, delle “Compensazioni F24”, dei “Rimborsi” e delle relative “Domanda Azienda”.
Variazioni
- Aggiunta di una nuova entità che consente la ricerca delle informazioni generali e di dettaglio per le variazioni (“Denuncia Aziendale”, “Denunce individuali” e “CIG”).
04 Dicembre 2024 - Senza categoria
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un documento con le FAQ relative al cd. “Bonus Natale”, consistente in una indennità di 100,00 (cento) euro da corrispondere ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, direttamente nella tredicesima mensilità.
Con il Decreto Legge n. 167/2024 cambiano infatti parzialmente, le regole di accesso per questo beneficio, chiarite dalle Entrate con la circolare n. 22/E dello scorso 19 novembre. I datori di lavoro potranno, infatti, riconoscere l’indennità ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi.
Per consultare il documento, clicca qui: www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2024/FS/Approfondimento_FS_20241128.pdf
28 Novembre 2024 - Normativa
L’INPS, con circolare n. 99 del 26 novembre 2024, illustra i contenuti delle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2 del decreto–legge 28 ottobre 2024, n. 160, per fronteggiare la crisi del settore moda e si forniscono le relative istruzioni procedurali.
A partire da lunedì 2 dicembre, le aziende operanti nei settori della moda (che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente e che non avrebbero potuto ricorrere agli ordinari strumenti di integrazione salariale per esaurimento dei periodi autorizzabili) possono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito.
Possono essere richieste al massimo 9 settimane di trattamenti, a copertura di periodi che devono comunque collocarsi entro il 31 dicembre 2024.
27 Novembre 2024 - Senza categoria
L'11 novembre 2024 è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del settore tessile abbigliamento moda che, a fronte dell’approvazione dei lavoratori, avrà validità per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.
In tema di malattia, l’ipotesi di accordo introduce numerose novità:
A. Conservazione del posto di lavoro
- Il periodo di comporto di 15 mesi (465 giorni) per gravi patologie dovute a malattie degenerative che richiedono terapie salvavita viene esteso anche ai casi comportanti una disabilità certificata ex L. 68/1999 superiore a 2/3;
- il termine “ordinario” per la conservazione del posto di lavoro in malattia rimane di 13 mesi;
- in caso di più eventi di malattia, l’arco temporale all’interno del quale verificare i termini di conservazione del posto consiste in un periodo di 30 mesi.
B. Nuovo trattamento economico dal 2025
Dal 1° gennaio 2025, cambia il trattamento economico per la malattia:
- per tutti gli eventi di malattia con prognosi superiore a 5 giorni, dal 1° al 3° giorno di malattia:
- 100% della retribuzione normale.
- Per gli eventi con prognosi breve (inferiore o uguale a 5 giorni):
- 100% della retribuzione normale per il primo evento nell'anno (1° gennaio - 31 dicembre);
- 66% della retribuzione normale per il secondo ed il terzo evento nell'anno;
- 50% della retribuzione normale dal quarto evento nell'anno;
- non saranno considerate tra gli eventi di malattia breve (e quindi saranno retribuite al 100%) le seguenti patologie: malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita debitamente certificate; sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale, debitamente certificate dal medico ginecologo.
- Dal 4° giorno di malattia:
- operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di malattia. In aggiunta, al lavoratore ammalato, l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto;
- intermedi e impiegati: corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia e corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi fino al termine del periodo di conservazione del posto.
Nessun trattamento economico è dovuto durante il periodo di prova.
C. Malattia e cassa integrazione
In caso di malattia durante periodi di cassa integrazione, il trattamento economico varia:
- se l’INPS riconosce l’indennità di malattia, il datore di lavoro integra fino al massimo netto della Cig;
- se l’INPS eroga il trattamento di integrazione salariale, il datore non corrisponde alcuna integrazione.