25 Settembre 2023 - Normativa
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2023, la Legge 18 settembre 2023, n. 127, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 28 luglio 2023, n. 98, con misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.
Segnaliamo in particolare che il decreto contiene disposizioni in materia di:
- integrazioni salariali per gli operai agricoli e per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica;
- linee guida in materia in salute e sicurezza,
- proroga di termini di versamento del contributo di solidarietà.
22 Settembre 2023 - Normativa
A seguito dell'aumento deciso dalla Banca Centrale Europea per il contrasto all'inflazione, avvenuto il 14 settembre 2023, che ha innalzato di 25 punti base il tasso di sconto TUR, portandolo al 4,50%, l’Inps ha comunicato – con Circolare n. 81 del 18 settembre 2023 – che, a partire dal 20 settembre 2023,
- il tasso di interesse per il differimento e la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione previdenza e assistenza sale al 10,50%;
- la misura delle sanzioni civili passa dal 9,50% al 9,75%;
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 10,00% in ragione d’anno;
- resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa;
- nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali, la Circolare precisa che resta invariata l’applicazione:
- della riduzione massima pari al tasso legale (5%) e
- della riduzione minima pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).
Anche l’INAIL ha fornito chiarimenti con Circolare n. 42 del 18 settembre 2023, con la quale ha reso noti i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, anch’essi decorrenti dal 20 settembre 2023:
- interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori: 10,5%;
- misura delle sanzioni civili: 10,00%.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali le sanzioni civili possono esser ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
20 Settembre 2023 - Normativa
Il Ministero della Salute, con circolare n. 0025613/2023, ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso COVID-19 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105/2023, che, all’articolo 9, stabilisce l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.
Il Ministero, a fronte del fatto che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento, raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie, precauzioni che valgono anche per i lavoratori.
In particolare è consigliato:
- indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
- se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
- applicare una corretta igiene delle mani;
- evitare ambienti affollati;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio;
- informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
- contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.
Per le persone venute a contatto con casi di COVID-19, non si applica nessuna misura restrittiva. La raccomandazione, comunque, è che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.
15 Settembre 2023 - Senza categoria
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, il 12 settembre 2023, una Guida degli incentivi all’assunzione ai quali possono accedere i datori di lavoro, specificando, per ciascuna tipologia di contratto incentivato, i requisiti e le condizioni necessarie.
Gli incentivi descritti nella guida sono i seguenti:
- Giovani under 36
- Giovani under 30
- Donne svantaggiate
- Over 50
- Decontribuzione sud
- Percettori misura di inclusione
- NEET
- Disabili
14 Settembre 2023 - Interpretazioni
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 428 del 12 settembre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all’estero – articolo 51, comma 8 bis del DPR 917/1986 (Tuir).
In particolare segnaliamo che, per l’Agenzia delle Entrate:
- In base a quanto previsto dall’art. 51, comma 8 bis, del Tuir (“Il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 39”, tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
- il citato criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Tuir, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal predetto decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore;
- la disciplina fiscale di cui all’art. 51, comma 8 bis, del Tuir trova applicazione a condizione che:
- il lavoratore, operante all’estero, sia tassativamente inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato Ministero fissa la retribuzione convenzionale;
- l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; è pertanto necessario che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e che il dipendente venga collocato in un speciale ruolo estero (collocazione non necessaria quando il rapporto di lavoro è instaurato direttamente con una società estera);
- l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero. Di conseguenza, non si applica, ad esempio, ai dipendenti in trasferta all’estero, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero, derivante da un contratto specifico;
- il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. Il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, non necessariamente deve risultare continuativo. Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi;
- non fa venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso una Consociata estera l’effettuazione, per esigenze aziendali e nell’esclusivo interesse della Consociata, di occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi da quello in cui è stato trasferito, tra cui anche l’Italia.
12 Settembre 2023 - Interpretazioni
Con Provvedimento del 6 luglio 2023, il Garante Privacy, dopo aver accertato l’illiceità del trattamento dei dati effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità, ha sancito il diritto del lavoratore ad avere accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto.
Nel caso di specie il dipendente, dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare (cui era seguito il licenziamento) nella quale erano contenuti puntuali riferimenti ad attività extra lavorative, e avere richiesto, senza mai ottenere riscontro da parte della Società, di poter avere accesso ai propri dati personali, ha presentato un reclamo al Garante.
Nel provvedimento il Garante ha stabilito che l’azienda aveva l’obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni). Si tratta di informazioni che avrebbero anche potuto essere utili per il lavoratore al fine di esercitare il diritto di difesa.
L’Autorità quindi, ricordando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata - indicando anche l'origine dei dati qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l'interessato - ha irrogato all’azienda una sanzione di 10mila euro.
04 Settembre 2023 - Interpretazioni
Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 0025613 dell’11 agosto 2023, con l’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso COVID-19.
La circolare è stata pubblicata a seguito della vigenza del Decreto Legge n. 105/2023, che, all’articolo 9 stabilisce l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.
Pertanto le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento. Il Ministero raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.
Segnaliamo inoltre che è consigliato comunque:
- Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
- Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
- Evitare ambienti affollati;
- Applicare una corretta igiene delle mani;
- Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
- Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi;
- Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.
Per le persone venute a contatto con casi di COVID-19, non si applica nessuna misura restrittiva. La raccomandazione, comunque, è che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.
30 Agosto 2023 - Normativa
Fondimpresa con l’Avviso 3/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2023 e in data 16 giugno 2023, stanzia 65.500.000 euro a favore di interventi sperimentali a sostegno delle imprese che realizzino piani formativi che:
- siano rivolti a lavoratori soggetti a trattamenti di integrazione salariale;
- siano riferiti sia al livello aziendale, che a quello interaziendale, territoriale o settoriale;
- prevedano interventi di formazione direttamente connessi all’incremento delle competenze dei lavoratori dipendenti delle aziende, compresi gli apprendisti, ed in particolare a percorsi di upskilling e/o reskilling che consistano, in particolare:
- in percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del D.Lgs. 148/2015;
- in percorsi che possono concorrere anche alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 142/2022, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie».
Il finanziamento di Fondimpresa, erogato sotto forma di contributo:
- è finalizzato alla realizzazione di Piani formativi rivolti ad una o più aziende aderenti;
- ogni Piano formativo deve prevedere almeno il 50% del totale delle ore corso del Piano rivolte a lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del presente Avviso. Al fine di poter garantire l’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato anche in relazione al cofinanziamento, il finanziamento di Fondimpresa non potrà superare il 50% del totale delle ore corso del Piano rivolte a lavoratori non soggetti ad interventi di integrazione salariale;
- le azioni formative devono avere una durata non inferiore alle 40 ore e non superiore alle 320 ore. Azioni formative di durata superiore alle 320 ore possono essere contemplate solo se rispettano tutte le seguenti condizioni: a) inserite nella progettazione di dettaglio iniziale del Piano; b) relative a percorsi di formazione riguardanti le qualifiche professionali; c) motivate nel Piano formativo; d) previste dal relativo accordo di condivisi.
Le domande di finanziamento:
- potranno essere presentate soltanto dalle imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa prima della presentazione della domanda e dagli Enti già iscritti, alla data della presentazione della domanda di finanziamento, nell’apposito Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa;
- dovranno essere compilate, sottoscritte ed inviate direttamente on line, tramite il sistema informatico di Fondimpresa, con le modalità specificate nell’Avviso;
- dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 13.00 del 1° febbraio 2024.
Sul sito di Fondimpresa, oltre all’Avviso 3/2023, sono disponibili tutti gli allegati da presentare con la domanda.
29 Agosto 2023 - Normativa
L’INPS ha pubblicato, in data 18 agosto 2023, il dossier “Decreto Lavoro: cosa cambia”. Il dossier illustra tutte le novità, in materia di lavoro e di sostegno alla formazione e all’inclusione, introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
Il Decreto Lavoro prevede una profonda revisione delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, oltre che una nuova disciplina per la formazione e per l’accesso al mondo del lavoro.
In questo dossier sono presenti le seguenti informazioni:
- Assegno di Inclusione (in particolare segnaliamo la possibilità di fruire di incentivi all’assunzione dei beneficiari per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, qualora assumano i beneficiari dell’ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale; con contratto di apprendistato; per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi - inclusi i periodi di esonero già fruiti);
- Supporto per la Formazione e il lavoro (può essere richiesto solo dai singoli componenti dei nuclei familiari che abbiamo specifici requisiti di età e di reddito ed è incompatibile con con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione);
- Reddito di Cittadinanza (previste una serie di condizioni rispetto al passato);
- Maggiorazione dell’Assegno unico e universale (pari a 30 euro per nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 15.000 euro chesi riducono gradualmente fino ad annullarsi con Isee pari o superiore a 40.000 euro);
- Politiche del lavoro per i giovani (previsto un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ai datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, nuove assunzioni a tempo indeterminato, ivi inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante, di giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età; che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”); che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Perché l’incentivo sia riconosciuto, le condizioni devono ricorrere congiuntamente);
- CIG in deroga per crisi e riorganizzazione (è previsto un trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione, su domanda dell’azienda e autorizzazione ministeriale, a copertura dell’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, per salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti coinvolti, in merito a situazioni di crisi aziendali per le quali non è stato possibile completare il programma di recupero in ragione di una prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro);
- Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 281, della L. n. 197/2022 è incrementato di 4 punti percentuali. È esclusa la 13ª mensilità);
- Ulteriori misure (in particolare segnaliamo che tra i percettori dell’ADI sono anche inclusi i soggetti che possono svolgere lavoro occasionale in agricoltura e che viene stabilita una detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere nel periodo 1° giugno-21 settembre 2023 con reddito fino a 40 mila euro nel 2022).
22 Agosto 2023 - Interpretazioni
L’INPS, con il messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023, fornisce ulteriori chiarimenti applicativi in merito all’aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 197/2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico.
L’esonero contributivo si applica nella misura:
- di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
- di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro;
Per quanto riguarda la tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, l’esonero si applica nella misura:
- di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
- di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.
L’esonero contributivo in oggetto è cumulabile:
- con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET disciplinato dall’articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 48/2023;
- con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022.