13 Febbraio 2023 - Formazione
Segnaliamo il Webinar del 17 febbraio 2023 "Nuovi strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie d lavoro", a cura dello Studio Goffredo&Associati e organizzato da ISPER.
10 Febbraio 2023 - Normativa
Uno degli emendamenti al Decreto Milleproroghe approvati dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato, proroga fino al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni.
Il correttivo proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 anche lo smart working per i lavoratori fragili.
Il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Aula il 14 febbraio 2023.
07 Febbraio 2023 - Interpretazioni
In relazione ad un quesito posto da Confcommercio, che chiedeva se fosse possibile “individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree”, il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 1/2023, ha precisato che:
- la nomina di più medici competenti rientra nell’ambito della previsione normativa del D.Lgs. 81/2008, articolo 39, che, al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”. Ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente;
- al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, “il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio” (art. 3 D.Lgs. 81/2008);
- dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
06 Febbraio 2023 - Senza categoria
L’INPS, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale
Questi i nuovi importi:
- CIGO, CISOA, CIGS E AIS DEL FIS: lordo (euro) 1.321,53 - netto (euro) 1.244,36. Per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali: lordo (euro) 1.585,84 - netto (euro) 1.493,23. (La previsione dell’importo massimo delle prestazioni non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo);
- NASPI: la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2023, la cifra di 1.470,99 euro;
- DIS-COLL: la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro;
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS): la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ALAS è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro;
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, è di 1.222,51 euro;
- ISCRO: il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2023 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.972,04 euro. L’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro;
- ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI: L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro.
Ticket per i licenziamenti
In base a quanto stabilito dall’INPS, con la circolare 14/2023, il contributo, per l’anno 2023, è pari a 603,10* euro (41% di 1.470,99* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.809,30* euro –arrotondato alle 2 cifre– per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi). Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 50,26* euro/mese (603,10/12).
02 Febbraio 2023 - Normativa
L’INPS, con la Circolare n. 11 del 1° febbraio 2023, comunica, relativamente all’anno 2023, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Minimale di retribuzione giornaliera: in genere: € 29,98; part-time settore privato: € 8,09; part-time settore pubblico: € 7,49. È inoltre prevista un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore dell’1%, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (€ 52.190,00 annui e € 4.349,0 mensili). Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Massimale annuo della base contributiva: pari a € 113.520,00.
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi: Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di € 567,94 per l'anno 2023, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di€ 227,18.
La circolare fornisce informazioni in particolare su:
- Minimali di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo; per gli equipaggi delle navi da pesca e per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa; per i lavoratori a domicilio; per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale; lavoratori dello spettacolo; sportivi professionisti
- Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
- Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria;
- Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica.
30 Gennaio 2023 - Interpretazioni
L’INPS, con il messaggio n. 410 del 27 gennaio 2023, comunica le modalità di erogazione del compenso per prestazioni occasionali e l’aumento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore.
Ricordiamo che l’articolo 54-bis del D.L. n.50/2017, e successive modificazioni, fornisce una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, disciplinando due distinte modalità di utilizzo (il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale) e che l’intera gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori di tale tipologia di lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro in oggetto e i pagamenti dei compensi, sono gestite dall’INPS tramite apposita procedura informatica.
Come descritto nelle circolari INPS n. 107/2017 e n. 103/2018, il compenso al prestatore di lavoro viene erogato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore può scegliere la modalità con la quale riscuotere il compenso e acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi dell’utilizzatore o degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione relativa all’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Erogazione del compenso spettante per la prestazione di lavoro occasionale: avviene secondo una delle seguenti modalità:
- tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma – al momento della registrazione o successivamente modificato – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
- tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Tale modalità è utilizzata nei casi di mancata indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) da parte del prestatore e nell’ipotesi di cui al successivo punto c);
- per il tramite di qualsiasi sportello postale, a fronte della richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS e della successiva generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla citata piattaforma, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è validata dall’utilizzatore. Si evidenzia che, in assenza di specifica validazione della prestazione da parte dell’utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, il relativo compenso verrà posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo (cfr. la modalità di cui al punto b).
Aumento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore: gli oneri, trattenuti sul compenso, sono stati aggiornati all’importo di 3,84 euro. Rimangono di 1,75 euro gli oneri di pagamento per le altre modalità.
26 Gennaio 2023 - Normativa
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge 234/ 2021 (si veda nostra news del 23 settembre 2022).
L’INPS, con Circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi a tale beneficio.
Segnaliamo in particolare che l’esonero contributivo è riconosciuto:
- per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile;
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore;
- il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, non comporta benefici in capo al datore di lavoro e non è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte del datore di lavoro.
25 Gennaio 2023 - Interpretazioni
Il Garante Privacy ha fornito al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro prime osservazioni circa alcune problematiche emerse relative al D. Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, (c.d. “Decreto trasparenza”). In particolare, le osservazioni del Garante riguardano:
- l’obbligo per il datore di lavoro di informare adeguatamente i lavoratori nel caso utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini dell’assunzione o del conferimento dell'incarico, o per altre attività collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione. I dipendenti, ad esempio, dovranno poter conoscere i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni nonché la robustezza e la cybersicurezza dei sistemi. Tali obblighi informativi, ha chiarito il Garante, non sostituiscono quelli già previsti dal Gdpr;
- la preliminare verifica, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di liceità stabilite dalla disciplina in materia di controlli a distanza, nonché di una valutazione dei rischi per verificarne l’impatto sui diritti e sulle libertà degli interessati in caso di adozione di sistemi di monitoraggio nel contesto lavorativo. L’Autorità ha anche evidenziato che l’introduzione delle nuove garanzie non modifica le tutele già previste dal Regolamento UE per la protezione dei dati personali e dallo Statuto dei lavoratori;
- l’impiego di sistemi particolarmente invasivi, come gli strumenti di machine learning, di rating e ranking, pone criticità in termini di proporzionalità e rischia di porsi in contrasto con i principi di protezione dei dati e con le norme nazionali di settore a tutela della libertà, della dignità e della sfera privata del lavoratore.
Si attendono di conseguenza istruzioni operative da parte del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
23 Gennaio 2023 - Interpretazioni
L’INPS, con messaggio n. 316 del 19 gennaio 2023, fornisce alcune precisazioni in ordine ai profili di natura contributiva, relativamente agli Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015.
In particolare, l’INPS rende noto che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge 198/2022, il termine di adeguamento dei Fondi di Solidarietà in argomento è stato prorogato al 30 giugno 2023. Conseguentemente, in caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei Fondi di Solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro del relativo settore:
- a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro;
- fino al menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.
La Circolare fornisce anche indicazioni sulla misura delle aliquote contributive a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Segnaliamo in particolare:
- a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021, era limitata all’anno 2022;
- le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “9N”;
- per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore). La riduzione della predetta aliquota, disposta dall’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022;
- per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens, vengono confermate le modalità attualmente in uso.
16 Gennaio 2023 - Normativa
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023 del Decreto-legge n. 5/2023, (Articolo 1 – Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, comma 1: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.”), viene prevista la possibilità per i soli datori di lavoro privati, di erogare fino ad un massimo di 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato), sotto forma di buoni carburante o altri titoli analoghi.
Segnaliamo in particolare che:
- l’erogazione riguarda solo i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato e senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio;
- l’erogazione potrà avvenire entro tutto l’anno 2023;
- i buoni non concorreranno alla formazione del reddito (detassati e decontribuiti) e saranno considerati ulteriori rispetto alle liberalità (258,23 euro) previste dall’articolo 51, comma 3, del TUIR (DPR 917/1986). Tale beneficio può quindi essere cumulato con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui, con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali;
- l’erogazione dovrà essere effettuata sia sul cedolino stipendio sia sul LUL, in modo separato rispetto ad altre erogazioni (ad esempio con voce “buono carburante ai sensi del DL 5-2023”.
In attesa di eventuali nuove indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che, trattandosi di una agevolazione analoga a quella prevista dall’articolo 2 del Decreto Legge n.21/2022, valgano i chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.