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09 Marzo 2023 - Normativa

CCNL Gomma Plastica: sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto | ADLABOR

L’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore, sottoscritta il 26 gennaio 2023 dalla Federazione Gomma Plastica e dai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil è stata approvata dalle assemblee dei lavoratori.

Il contratto, scaduto lo scorso 31 dicembre, è stato, quindi, formalmente rinnovato.

Segnaliamo in particolare:

  • Vigenza: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
  • Parte economica: l’aumento complessivo (TEC) nel triennio sarà di 167 euro e il montante salariale totale di 4.019 euro. L’intesa sottoscritta prevede, infatti, un aumento medio sui minimi (TEM) di 153 euro (cat. F). L’aumento sarà distribuito in 3 “tranche”: 61 euro dal 1° gennaio 2023; 45 euro dal 1° gennaio 2024; 47 euro dal 1° aprile 2025. Inoltre, per quanto riguarda il welfare contrattuale, saranno destinati dal 1° gennaio 2024 14 euro per tutti i lavoratori del settore sui fondi sanitari integrativi.
  • Parte normativa: gli argomenti definiti nell’accordo riguardano in particolare:
    Relazioni Industriali: vengono rafforzate, attraverso il potenziamento dell’osservatorio sul tema delle pari opportunità, il monitoraggio dell’occupazione femminile e degli accordi aziendali, finalizzato alla conoscenza delle buone pratiche. Inoltre, viene aperto il confronto alle filiere interconnesse al settore, per iniziative congiunte e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali e di raggiungimento della parità di genere;
    Violenza di genere: particolare attenzione su quest’ultimo tema, con il riconoscimento di 2 mesi retribuiti in aggiunta ai 3 previsti dalla normativa di legge, in caso di violenza di genere, oltre alle 4 ore di formazione annue sul tema;
    Salute e sicurezza: recepito l’accordo interconfederale e la norma di legge sugli “accomodamenti ragionevoli”. Vengono infatti elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti, da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti e da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti;
    Lavoratori fragili: previsto lo scorporo dal comporto dei giorni di assenza per le terapie salvavita e la comunicazione relativa al periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro al lavoratore che ne farà richiesta, oltre alla definizione delle linee guida per promuovere l’istituto delle ferie solidali;
    Permessi per malattia: vengono riconosciuti: un ulteriore giorno aggiuntivo di permesso annuo, in caso di malattia del minore di età compresa tra i 3 e i 10 anni; la frazionabilità del congedo parentale; la maturazione intera della ROL per le assenza retribuite dei 10 giorni alla nascita del figlio e per l’utilizzo dei permessi mensili della legge 104; il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo e viene recepito l’accordo quadro interconfederale sul lavoro agile;
    Welfare contrattuale: si riconosce dal 1° gennaio 2024 l’iscrizione al fondo sanitario di settore per tutti i lavoratori interamente a carico delle aziende e si prevede che il lavoratore che vorrà contribuire con una quota aggiuntiva, accederà a un piano sanitario più completo.
09 Marzo 2023 - Normativa

Certificazione della rappresentanza sindacale | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) informa che, al fine di consentire entro luglio 2024 la prima certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali per la contrattazione nazionale di categoria, in data 18 gennaio 2023 Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta d’intenti.

In  attuazione della Convenzione in oggetto, e d’intesa con l’INPS e gli altri soggetti firmatari, si è dato avvio alla fase di raccolta del dato elettorale afferente al triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023. L’attività di raccolta riguarderà i dati delle elezioni delle RSU svoltesi, nel triennio sopra citato, nelle imprese che applicano i CCNL rientranti nell’area di rappresentanza di Confindustria individuati nella dichiarazione d’intenti. Gli Ispettorati Territoriali procederanno all’attività di raccolta con modalità analoghe a quelle già definite dalle note in riferimento, con gli aggiornamenti specificati nella nota allegata e negli ulteriori allegati.

02 Marzo 2023 - Normativa

Decreto Milleproroghe – Le principali novità in materia di lavoro | ADLABOR

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe).

Queste le principali novità in materia di lavoro:

  • riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo: l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2021, è prorogata al 1° luglio 2023. I termini per l’adozione delle disposizioni integrative sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza;
  • riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità: è prorogato al 15 marzo 2024 il termine per l’adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
  • riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo, riconoscimento di nuove tutele in materia di rapporti di lavoro e di sostegno dei lavoratori del settore: prorogati a 24 mesi i termini per l’attuazione delle Deleghe al Governo;
  • sostegno e la valorizzazione della famiglia: prorogati a 24 mesi (in sostituzione dei dodici previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l’attuazione delle Deleghe al Governo;
  • contratto di somministrazione: prorogata al 30 giugno 2025 la possibilità che la durata complessiva con lo stesso lavoratore superi i ventiquattro mesi, ferma la condizione che l’agenzia di lavoro abbia comunicato all’utilizzatore l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore;
  • lavoro agile (smart working) per i c.d. lavoratori fragili: prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità di svolgere la prestazione in lavoro agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione;
  • lavoro agile (smart working) per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14: prorogato al 30 giugno 2023 il diritto ad usufruirne, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • Fondo Nuove Competenze: prorogata a tutto il 2023 l’operatività;
  • Enti del Terzo Settore: prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di adeguarsi alle norme inderogabili della disciplina di riforma del Codice del Terzo Settore;
  • piani di esodo anticipato: prorogata fino al 2026 l’estensione a sette anni della possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell’azienda di lavoratori distanti sette anni dall’età pensionabile (c.d. isopensione).

Si resta in attesa delle istruzioni operative del Ministero del Lavoro e dell’INPS per rendere operative le disposizioni citate.

27 Febbraio 2023 - Senza categoria

Licenziamenti – Reintegrazione – Modifiche alle procedure | ADLABOR

Dal 28 febbraio 2023, a seguito della modifica degli articoli 441-bis, ter e quater del Codice di procedura civile, introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3, co. 32), è abrogato il cosiddetto “rito Fornero” (disciplinato dall’art. 1, commi da 47 a 69, della legge n. 92/2012 in tema di controversie in materia licenziamento). La data di entrata in vigore di dette modifiche, prevista originariamente per il 30 giugno 2023, è stato modificato dall’art. 1, comma 280, della legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

Il nuovo procedimento, potenzialmente più snello, si applica a tutte le controversie nelle quali, con l’impugnazione del licenziamento, viene richiesta la reintegrazione. In particolare segnaliamo che:

  • le domande in questione hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice (primo comma art. 441bis);
  • anche quando devono essere risolte questioni correlate, comprese, come previsto espressamente, quelle relative alla qualificazione del rapporto (primo comma art. 441bis ultimo periodo;
  • vi è la possibilità (non l’obbligo) per il giudice del lavoro di ridurre i termini del procedimento fino alla metà. In tal caso conseguono due momenti di automaticità, rappresentati dal limite del termine tra la data della notificazione del ricorso e quella della udienza di discussione, che non può essere inferiore a venti giorni, e dal termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato, ridotto, appunto, alla metà;
  • all'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro (quarto comma art. 441bis);
  • il giudice è tenuto a riservare particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze, per la trattazione di questo tipo di procedimenti.
  • nel caso di licenziamento del socio della cooperativa il rito da applicare sarà quello ordinario ex artt. 409 ss. del codice di procedura civile. Anche in tali casi il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte (art. 441 ter);
  • per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori, le azioni di nullità, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere comunque introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. In tal caso, la proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda (art. 441 quater).

Con l’eccezione di quanto stabilito dalle norme citate, il procedimento è regolato dalle norme ordinarie del rito del lavoro.

Capo I-bis: DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI LICENZIAMENTI

Art. 441-bis - Controversie in materia di licenziamento

  1. La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.
  2. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.
  3. Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.
  4. All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.
  5. I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione.

 Art. 441-ter (Licenziamento del socio della cooperativa)

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.

Art. 441-quater (Licenziamento discriminatorio)

Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

23 Febbraio 2023 - Normativa

Bonus carburante 2023 – Si pagano i contributi | ADLABOR

In fase di conversione del decreto Legge n. 5/2023, riguardante disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, è stata modificata la norma che prevede l’erogazione, da parte dei datore di lavoro, di buoni carburante sino all’ammontare massimo di 200 euro, per ogni lavoratore dipendente.  Detta erogazione sarà esente fiscalmente ma non da un punto di vista contributivo sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.

Questa la nuova versione dell’articolo 1, comma 1, del decreto Legge n. 5/2023.

Articolo 1 - Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.

17 Febbraio 2023 - Normativa

Ticket di licenziamento – Valore per il 2023 | ADLABOR

L’INPS, con Circolare 14/2023, ha aggiornato, per il 2023, gli importi del ticket licenziamento a carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro, infatti, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non per dimissioni, è tenuto al pagamento del cd. ticket licenziamento, cioè un contributo – introdotto dalla L. 92/2012 – da versare all’INPS. Il contributo è parametrato alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI che per il 2023 è di € 1.470,99.

Per il 2023, per ogni anno di lavoro alle dipendenze, per un massimo di 3 anni, il valore del ticket di licenziamento individuale è pari a

  •  € 603,10 (41% di 1.470,99);
  •  € 1.809,30 complessivi per i contratti che hanno avuto una durata pari o superiore ai 36 mesi.

La quota mensile per l'anzianità inferiore a 12 mesi è pari a € 50,26 .

Per i licenziamenti collettivi  in cui si utilizza la percentuale dell’82% rispetto al massimale, il valore del ticket è pari a

  •  € 1.206,21 (valore mensile 100,51) per anzianità superiore a 12 mesi;
  •  € 3.618,63 complessivi per anzianità pari o superiore a 36 mesi.
13 Febbraio 2023 - Formazione

Webinar 17 febbraio 2023 | ADLABOR

Segnaliamo il Webinar del 17 febbraio 2023 "Nuovi strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie d lavoro", a cura dello Studio Goffredo&Associati e organizzato da ISPER.

10 Febbraio 2023 - Normativa

PROROGA SMART WORKING PER GENITORI E LAVORATORI FRAGILI | ADLABOR

Uno degli emendamenti al Decreto Milleproroghe approvati dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato, proroga fino al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni.
Il correttivo proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 anche lo smart working per i lavoratori fragili.

Il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Aula il 14 febbraio 2023.

07 Febbraio 2023 - Interpretazioni

Lavoro agile (“smart working”) – Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008 | ADLABOR

In relazione ad un quesito posto da Confcommercio, che chiedeva se fosse possibile “individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree”, il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 1/2023, ha precisato che:

  • la nomina di più medici competenti rientra nell’ambito della previsione normativa del D.Lgs. 81/2008, articolo 39, che, al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”. Ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente;
  • al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, “il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio” (art. 3 D.Lgs. 81/2008);
  • dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
06 Febbraio 2023 - Senza categoria

Trattamenti di integrazione salariale (importi massimi) e ticket per i licenziamenti per l’anno 2023 | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale

Questi i nuovi importi:

  • CIGO, CISOA, CIGS E AIS DEL FIS: lordo (euro) 1.321,53 - netto (euro) 1.244,36. Per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali: lordo (euro) 1.585,84 - netto (euro) 1.493,23. (La previsione dell’importo massimo delle prestazioni non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo);
  • NASPI: la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2023, la cifra di 1.470,99 euro;
  • DIS-COLL: la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro;
  • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS): la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ALAS è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro;
  • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, è di 1.222,51 euro;
  • ISCRO: il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2023 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.972,04 euro. L’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro;
  • ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI: L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro.

Ticket per i licenziamenti

In base a quanto stabilito dall’INPS, con la circolare 14/2023​, il contributo, per l’anno 2023, è pari a 603,10* euro (41% di 1.470,99* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.809,30* euro –arrotondato alle 2 cifre– per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi). Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 50,26* euro/mese (603,10/12).

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