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19 Maggio 2022 - Normativa

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti | ADLABOR

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2022, del Decreto legge n. 50/2022, viene prevista una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (articolo 31, testo in calce).

L’indennità spetta:

  • Ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), con una retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro, e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità. Il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare di pensione o di reddito di cittadinanza.
  • Ai non titolari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
  • Ai non beneficiari del reddito di cittadinanza.

L’indennità:

  • È di importo pari a 200 euro e spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
  • Non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
  • È riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro.
  • L’erogazione dell’indennità verrà effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022 e il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UNIEMENS, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.
  • Non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile.

Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50

Art. 31 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

  1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.
  2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
  4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge  30  settembre   2003, n.  269, convertito   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
18 Maggio 2022 - Normativa

Pari opportunità – modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile – Decreto interministeriale 29.3.2022|ADLABOR

In attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022, firmato di concerto dal Ministero del Lavoro e dal Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia,  e pubblicato il 17 maggio 2022, definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti. Leggi tutto...

12 Maggio 2022 - Normativa

Whistleblowing – Indicazioni del Garante Privacy | ADLABOR

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 488 dell’11 maggio 2022, ha segnalato che, dai controlli effettuati presso un’azienda ospedaliera, sono emerse diverse violazioni del Gdpr per cui evidenzia la necessità che le imprese e le Pubbliche amministrazioni prestino la massima attenzione nell’impostazione e gestione dei sistemi di whistleblowing, garantendo la massima riservatezza dei dipendenti e delle altre persone che presentano segnalazioni di condotte illecite.

Segnaliamo in particolare queste indicazioni:

  • prestare la massima attenzione nell’impostazione e gestione dei sistemi di whistleblowing, garantendo la massima riservatezza dei dipendenti e delle altre persone che presentano segnalazioni di condotte illecite
  • verificare che l’accesso all’applicazione web di whistleblowing, basata su un software open source, non registri e conservi i dati di navigazione degli utenti, tanto da consentire l’identificazione di chi la utilizza, tra cui i potenziali segnalanti;
  • informare preventivamente i lavoratori in merito al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di segnalazione degli illeciti;
  • effettuare una valutazione di impatto privacy, inserendola nel registro delle attività di trattamento;
  • effettuare la corretta gestione delle credenziali di autenticazione per l’accesso all’applicazione web di whistleblowing da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), durante la fase di transizione con il suo successore.

Per consultare il documento del Garante privacy clicca qui:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9768363

10 Maggio 2022 - Normativa

CIG e mobilità in deroga – come utilizzare risorse ancora disponibili | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 1919 del 5 maggio 2022, alla luce dell’accertamento delle risorse residue disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, fornisce le indicazioni per la concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale, attraverso gli ammortizzatori sociali in deroga. A tal fine vengono utilizzate le risorse accantonate per la gestione delle posizioni non definite, presentate dalle Regioni e Province autonome sia per la mobilità che per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.

Prima di procedere all’autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la verifica della disponibilità finanziaria, inviando alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali (tramite PEC, all’indirizzo [email protected]) le specifiche contenenti i seguenti dati:

  • elenco nominativo;
  • codice fiscale dei lavoratori interessati;
  • riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate;
  • durata del trattamento concesso;
  • costo della prestazione;
  • provvedimento che dà origine al trattamento;
  • nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.

Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare nel Sistema Informativo Percettori (SIP) il relativo provvedimento, secondo le istruzioni fornite nel messaggio.

09 Maggio 2022 - Normativa

Classificazione Ateco 2007 – aggiornamento 2022 |ADLABOR

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, comunica la nuova classificazione Ateco 2007 decorrente dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022.

Gli aggiornamenti interessano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21, sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

Le sezioni interessate dalla modifica sono le seguenti:

Sezione A – Divisione 01

Sezione C – Classe 10.89 – Classe 16.23 – Classe 24.33 – Classe 27.40

Sezione F – Classe 43.21 – Classe 43.29

Sezione G – Classe 45.20 – Categoria 46.18.3 – Classe 46.90

Sezione I – Classe 55.20 – Classe 56.10

Sezione K – Classe 66.19

Sezione M – Classe 69.20 – Classe 71.20 – Classe 73.11 – Classe 74.90

Sezione N – Classe 77.39

Sezione R – Classe 90.01 – Classe 92.00 – Gruppo 93.2

Sezione S – Classe 96.01

Sezione T – Classe 97.00

In particolare, gli aggiornamenti consistono nelle seguenti tipologie:

  • eliminazione di codici Ateco e loro sostituzione con nuovi codici;
  • istituzione di nuovi codici Ateco;
  • modifica descrizione/contenuto di codici Ateco esistenti

In precedenza, sullo stesso argomento, si era espressa l’INPS con messaggio  n.1560/2022 (vedi nostra news dell’11 aprile 2022, con allegata la classificazione delle attività economiche Ateco, aggiornata al 2022)

Per consultare la risoluzione dell’ L’Agenzia delle entrate, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419706/Risoluzione_20.pdf/48c53ff2-1024-fbc4-02d0-dd7e16149c1c

Per consultare il messaggio INPS, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13788

Per consultare la Classificazione delle attività economiche Ateco aggiornata al 2022, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/codice-ateco/aggiornamento-2022-classificazione-delle-attivita-economiche-ateco-versione-2007/

05 Maggio 2022 - Normativa

COVID-19 – Applicazione Protocolli anticontagio nei luoghi di lavoro – Proroga validità | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che in una riunione svolta in data 4 maggio 2022 con il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INAIL e tutte le parti sociali, è stato rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistono esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19. Di conseguenza:

  • continua ad essere operante il Protocollo 6 aprile 2021 sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro;
  • entro il 30 giugno 2022 Governo e parti sociali hanno convenuto di fissare un nuovo incontro per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.
03 Maggio 2022 - Normativa

COVID-19 – Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie | ADLABOR

Il Ministero della salute, con ordinanza 28 aprile 2022, ha precisato che, anche successivamente al 30 aprile 2022, in  considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, le misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale sono:

è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione  delle vie respiratorie di tipo FFP2:

  • per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: aeromobili adibiti a servizi  commerciali  di  trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti  a  servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
  • Per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza,  le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

è raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di  protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare  con  una persona  con  disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, compresi i loro delegati, nonché i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra indicate sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Per consultare l’ordinanza, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-30&atto.codiceRedazionale=22A02726&elenco30giorni=true

02 Maggio 2022 - Normativa

COVID-19 – Ingressi sul territorio nazionale – Condizioni – Proroga al 31 maggio | ADLABOR

Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Ministero della salute ha prorogato al 31 maggio 2022 le misure relative agli ingressi sul territorio nazionale di persone che non presentino sintomi da  COVID-19 ed il cui ingresso è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 o di altra certificazione equivalente;
  • le certificazioni di cui al presente  articolo  possono  essere esibite in formato digitale o cartaceo;
  • solo in  caso  di   mancata   presentazione   di   una   delle certificazioni suddette si  applica  la  misura della quarantena presso l'indirizzo indicato nel  Digital  Passenger Locator Form, per un periodo  di  cinque  giorni,  con  l'obbligo  di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo;
  • Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono  soggetti  a  limitazioni  nè  a obblighi di dichiarazione.

Per consultare l’ordinanza, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-30&atto.codiceRedazionale=22A02725&elenco30giorni=true

02 Maggio 2022 - Normativa

Nuove causali CIGO | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro ha comunicato il 27 aprile 2022 che, con il Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022, sono state apportate modifiche e integrazioni al Decreto del 15 aprile 2016, n. 95442 avente per oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”, con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.

Tenuto conto dei recenti interventi di riordino della materia degli ammortizzatori sociali e in ragione della situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina sono emersi nuovi scenari critici con dirette ricadute sui mercati. Di conseguenza, sono state introdotte nel DM n. 95442/2016 le seguenti previsioni relative alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a:

  • impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina per l’anno 2022: integra la fattispecie di “crisi di mercato” (art. 3, comma 3 bis);
  • mancanza di materie prime o componenti: il caso si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (art. 5, commi 1 bis e 2).

Per consultare il decreto,clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-67-del-31032022-Modifiche-artt-3-e-5-DM-95442-2016.pdf

 

28 Aprile 2022 - Normativa

Misure anti covid nei luoghi di lavoro – Cosa cambia dal 1° maggio 2022 | ADLABOR

In attesa del probabile DPCM che impartirà disposizioni più precise sulla road map da seguire per la graduale disapplicazione delle regole anti-covid  e per un progressivo ritorno alla normalità, peraltro già delineata dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, facciamo il punto sulla disciplina applicabile nei luoghi di lavoro.

1° maggio 2022

Le regole disposte dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 (recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”), dal 1° maggio 2022 fanno venire meno l’obbligo di:

  • Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro o per lo svolgimento di attività professionali;
  • di indossare le mascherine al chiuso e quindi sul posto di lavoro.

Le aziende private possono prevedere ulteriori regole interne, anche in materia di mascherine e Green Pass anche se non potranno però sospendere gli inadempienti secondo le regole nazionali finora previste ma dovranno adottare un disciplinare interno.

In base all’Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022 - Adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” -, gli obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio non sono necessariamente legati al perdurare dello stato di emergenza.

Pertanto le aziende potrebbero adottare misure equivalenti o più restrittive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali.

In particolare, l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi di lavoro e di rilevare la temperatura corporea potrebbe essere mantenuto, tramite idonea policy aziendale,  in funzione  di DPI, anche per la tutela di eventuali soggetti fragili e per evitare azioni di danno da parte dei contagiati, soprattutto nei contesti lavorativi dove non è possibile mantenere la distanza interpersonale minima tra colleghi.

Al contrario, in assenza di un obbligo legislativo, subordinare l'accesso alla sede lavorativa al possesso o meno del Green Pass potrebbe integrare anche una violazione della privacy, trattandosi di dati sensibili.

15 giugno 2022

Dovrebbe venire meno l’obbligo vaccinale per i soggetti con una età superiore ai 50 anni (over 50).

Dovrebbe decadere l’obbligo vaccinale per il personale scolastico e universitario, militari e agenti di polizia, e soccorso pubblico e istituti penitenziari. Resterà invece in vigore per il personale sanitario e nelle case di riposo o degenza (Rsa).

30 giugno 2022

Ritornano in vigore le regole ordinarie per lo smart working: dal 1° luglio 2022 il lavoro agile è subordinato alla stipula dell’accordo individuale con il lavoratore smartworker.

31 dicembre 2022

Decade l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e Rsa (salvo proroghe).

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