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02 Febbraio 2023 - Normativa

Minimali e massimali retributivi per il 2023 | ADLABOR

L’INPS, con la Circolare n. 11 del 1° febbraio 2023, comunica, relativamente all’anno 2023, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Minimale di retribuzione giornaliera: in genere: € 29,98; part-time settore privato: € 8,09; part-time settore pubblico: € 7,49. È inoltre prevista un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore dell’1%, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (€ 52.190,00 annui e € 4.349,0 mensili). Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Massimale annuo della base contributiva: pari a € 113.520,00.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi: Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di € 567,94 per l'anno 2023, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di€ 227,18.

La circolare fornisce informazioni in particolare su:

  • Minimali di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo; per gli equipaggi delle navi da pesca e per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa; per i lavoratori a domicilio; per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale; lavoratori dello spettacolo; sportivi professionisti
  • Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
  • Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria;
  • Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica.
30 Gennaio 2023 - Interpretazioni

Prestazioni occasionali – Modalità di erogazione del compenso e aumento degli oneri di pagamento | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 410 del 27 gennaio 2023, comunica le modalità di erogazione del compenso per prestazioni occasionali e l’aumento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore.

Ricordiamo che l’articolo 54-bis del D.L. n.50/2017, e successive modificazioni, fornisce una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, disciplinando due distinte modalità di utilizzo (il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale) e che l’intera gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori di tale tipologia di lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro in oggetto e i pagamenti dei compensi, sono gestite dall’INPS tramite apposita procedura informatica.

Come descritto nelle circolari INPS n. 107/2017 e n. 103/2018, il compenso al prestatore di lavoro viene erogato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore può scegliere la modalità con la quale riscuotere il compenso e acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi dell’utilizzatore o degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione relativa all’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.

Erogazione del compenso spettante per la prestazione di lavoro occasionale: avviene secondo una delle seguenti modalità:

  1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma – al momento della registrazione o successivamente modificato – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
  2. tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Tale modalità è utilizzata nei casi di mancata indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) da parte del prestatore e nell’ipotesi di cui al successivo punto c);
  3. per il tramite di qualsiasi sportello postale, a fronte della richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS e della successiva generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla citata piattaforma, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è validata dall’utilizzatore. Si evidenzia che, in assenza di specifica validazione della prestazione da parte dell’utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, il relativo compenso verrà posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo (cfr. la modalità di cui al punto b).

Aumento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore: gli oneri, trattenuti sul compenso, sono stati aggiornati all’importo di 3,84 euro. Rimangono di 1,75 euro gli oneri di pagamento per le altre modalità.

26 Gennaio 2023 - Normativa

Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Proroga per l’anno 2023 | ADLABOR

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge 234/ 2021 (si veda nostra news del 23 settembre 2022).

L’INPS, con Circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi a tale beneficio.

Segnaliamo in particolare che l’esonero contributivo è riconosciuto:

  • per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile;
  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore;
  • il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, non comporta benefici in capo al datore di lavoro e non è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte del datore di lavoro.
25 Gennaio 2023 - Interpretazioni

Decreto trasparenza e lavoro – Osservazioni del Garante privacy | ADLABOR

Il Garante Privacy ha fornito al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro prime osservazioni circa alcune problematiche emerse relative al D. Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, (c.d. “Decreto trasparenza”). In particolare, le osservazioni del Garante riguardano:

  • l’obbligo per il datore di lavoro di informare adeguatamente i lavoratori nel caso utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini dell’assunzione o del conferimento dell'incarico, o per altre attività collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione. I dipendenti, ad esempio, dovranno poter conoscere i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni nonché la robustezza e la cybersicurezza dei sistemi. Tali obblighi informativi, ha chiarito il Garante, non sostituiscono quelli già previsti dal Gdpr;
  • la preliminare verifica, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di liceità stabilite dalla disciplina in materia di controlli a distanza, nonché di una valutazione dei rischi per verificarne l’impatto sui diritti e sulle libertà degli interessati in caso di adozione di sistemi di monitoraggio nel contesto lavorativo. L’Autorità ha anche evidenziato che l’introduzione delle nuove garanzie non modifica le tutele già previste dal Regolamento UE per la protezione dei dati personali e dallo Statuto dei lavoratori;
  • l’impiego di sistemi particolarmente invasivi, come gli strumenti di machine learning, di rating e ranking, pone criticità in termini di proporzionalità e rischia di porsi in contrasto con i principi di protezione dei dati e con le norme nazionali di settore a tutela della libertà, della dignità e della sfera privata del lavoratore.

Si attendono di conseguenza istruzioni operative da parte del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

23 Gennaio 2023 - Interpretazioni

Ammortizzatori sociali – Aspetti contributivi | ADLABOR

L’INPS, con messaggio n. 316 del 19 gennaio 2023, fornisce alcune precisazioni in ordine ai profili di natura contributiva, relativamente agli Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015.

In particolare, l’INPS rende noto che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge 198/2022, il termine di adeguamento dei Fondi di Solidarietà in argomento è stato prorogato al 30 giugno 2023. Conseguentemente, in caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei Fondi di Solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro del relativo settore:

  • a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro;
  • fino al menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.

La Circolare fornisce anche indicazioni sulla misura delle aliquote contributive a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Segnaliamo in particolare:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021, era limitata all’anno 2022;
  • le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “9N”;
  • per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore). La riduzione della predetta aliquota, disposta dall’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022;
  • per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens, vengono confermate le modalità attualmente in uso.
16 Gennaio 2023 - Normativa

Buono carburante ai dipendenti per l’anno 2023 | ADLABOR

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023 del Decreto-legge n. 5/2023, (Articolo 1 – Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, comma 1: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.”), viene prevista la possibilità per i soli datori di lavoro privati, di erogare fino ad un massimo di 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato), sotto forma di buoni carburante o altri titoli analoghi.

Segnaliamo in particolare che:

  • l’erogazione riguarda solo i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato e senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio;
  • l’erogazione potrà avvenire entro tutto l’anno 2023;
  • i buoni non concorreranno alla formazione del reddito (detassati e decontribuiti) e saranno considerati ulteriori rispetto alle liberalità (258,23 euro) previste dall’articolo 51, comma 3, del TUIR (DPR 917/1986). Tale beneficio può quindi essere cumulato con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui, con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali;
  • l’erogazione dovrà essere effettuata sia sul cedolino stipendio sia sul LUL, in modo separato rispetto ad altre erogazioni (ad esempio con voce “buono carburante ai sensi del DL 5-2023”.

In attesa di eventuali nuove indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che, trattandosi di una agevolazione analoga a quella prevista dall’articolo 2 del Decreto Legge n.21/2022, valgano i chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.

12 Gennaio 2023 - Normativa

Decreto Milleproroghe – Novità in materia di lavoro | ADLABOR

Con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», c.d. Decreto Milleproroghe, il Governo ha provveduto alla proroga di numerose misure e norme in scadenza.

In materia di lavoro si segnalano:

Per gli ingressi di lavoratori stranieri e alla loro assunzione viene estesa al 2023 la competenza dei Consulenti del Lavoro e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.

Fondi di solidarietà: è prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine previsto per i Fondi di solidarietà già costituiti di adeguamento delle regole di funzionamento alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022 dalla Legge n. 234/2021. Conseguentemente, è differito dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine dal quale, in mancanza di adeguamento del Fondo di solidarietà di settore, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel Fondi di Integrazione Salariale (FIS).

Nel settore dello sport, il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (come modificato dal "Decreto correttivo" di cui D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163), troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023; conseguentemente, le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, dovranno essere eliminate entro il 1° luglio 2023.

Per il biennio 2024-2025 viene prorogato il cd. contratto di espansione. Si tratta di una indennità mensile riconosciuta ai lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria gestite dall’INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.

Non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione i lavoratori che intendono accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari, tra i quali rientra la pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante e la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80%.

Ora, il decreto Milleproroghe prevede che per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023 si ampli la platea delle imprese ammesse al contratto stesso e si riduca da 1.000 a 500 la soglia occupazionale necessaria alla maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni.

Nel caso in cui il datore di lavoro effettui almeno un’assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro scatta per altri 12 mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto il 35esimo anno di età, la riduzione scatta invece per 24 mesi.

 Altra proroga riguarda la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. Peraltro, la suddetta prestazione integrativa può essere erogata anche tramite rimborso all'impresa da parte dell'INPS o conguaglio.

09 Gennaio 2023 - Interpretazioni

Nota INL 2414/2922 – Conciliazione tra attività professionale e vita familiare – Sanzioni | ADLABOR

Come già anticipato con nostra news dell’8 settembre 2022, il Decreto Equilibrio (D.Lgs. n. 105/2022) ha introdotto diverse misure volte a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (cd. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

L’Ispettorato del Lavoro, con nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, fornisce chiarimenti in ordine alla corretta applicazione e ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D.Lgs. 105/2022.

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo del datore di lavoro all'esercizio di questi diritti viene punito pesantemente con sanzioni che vanno:

  • da € 516 a € 2.582 per le sanzioni amministrative in caso
    1. di ostacolo all'esercizio del congedo di paternità obbligatorio, del congedo parentale o al riposo giornaliero;
    2. di inosservanza delle disposizioni relative
    - ai riposi e permessi per i figli con handicap grave;
    - all’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche;
    - ai riposi giornalieri del padre e della madre in caso di adozione e affidamento.
  • arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che intende opporsi od ostacolare l'utilizzo del congedo di paternità alternativo;
  • da € 1.032 a € 2.582 in caso di inosservanza del divieto di licenziamento del padre in caso in di congedo di paternità obbligatorio o alternativo fino al compimento di un anno di età del bambino. La stessa sanzione è prevista per la violazione del diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, è previsto il diniego al rilascio della c.d. “Certificazione della parità di genere” o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, per i datori di lavoro per i quali, nei due anni antecedenti alla richiesta di detto certificato, siano state rilevate violazioni, in termini di ostacolo o rifiuto, delle nuove prerogative in tema di genitorialità e disabilità.

In merito alle priorità di accesso al lavoro agile per genitori o disabili, nonché per il passaggio a part-time in caso di gravi patologie o per l'assistenza di un convivente inabile, è fatto espresso divieto di sanzionare il richiedente, demansionarlo, licenziarlo o sottoporlo ad altra misura organizzativa avente effetti negativi. In questo caso non sono previste sanzioni di natura pecuniaria ma qualunque misura ritorsiva o discriminatoria adottata è da considerare nulla.

Un ulteriore precisazione dell'Ispettorato riguarda poi il regime intertemporale di applicabilità delle tutele per i congedi fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Si tratta del divieto di licenziamento e dell'indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni che si ritengono applicabili anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.

La nota n. 2414/2022 dopo aver illustrato sommariamente le novità introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022, fornisce un'utile tabella riepilogativa dell'apparato sanzionatorio.

05 Gennaio 2023 - Normativa

Costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli per il 2023 – Tabelle ACI | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2022, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI valide per il 2023 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/28/22A07181/sg

05 Gennaio 2023 - Normativa

Tasso di interesse legale – Variazione | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2023, comunica la variazione al 5%, in ragione d’anno, del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023 e i riflessi che ciò comporta sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e per gli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

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