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05 Dicembre 2022 - Interpretazioni

Lavoro agile – Comunicazione ai fini INAIL | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa, sul suo sito istituzionale, che, relativamente alla comunicazione di lavoro agile da rendersi ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall'art. 41-bis del Decreto Legge n. 73/2022), è richiesta la valorizzazione dei campi "Pat INAIL" e "Voce di tariffa INAIL", oltre che alle Amministrazioni statali (per le quali l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita con la forma della Gestione per conto dello Stato) anche ad altri soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria, ma con forme speciali non gestite direttamente da INAIL o altri Enti.

Le regole della procedura prevedono che per i soggetti sopra indicati, nella sezione "Rapporto di lavoro", nella quale vengono comunicati i dati relativi alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro, il campo "Pat INAIL" possa essere valorizzato con i seguenti codici:
- 99990000 Ditta Estera
- 99990001 Studi Professionali/Altro
- 99992000 Ministeri

Nel solo caso di ditta di nuova costituzione, alla quale quindi l'INAIL non ha ancora attribuito un numero di Pat può essere inserito eccezionalmente il codice "00000000" indicante "in attesa di codice Pat". Allo stesso modo, in merito al campo "Voce di tariffa", ai medesimi soggetti è già consentito l'inserimento in procedura del codice "oooo".

Per datori di lavoro che assolvono all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori, con un soggetto diverso dall'INAIL, cone INPGI o ENPAIA, nella comunicazione di smart-working devono essere inseriti di valori "000000000" nel campo "Pat INAIL" e "0000" nella voce "Voce di tariffa INAIL".

29 Novembre 2022 - Normativa

Certificazione di parità di genere – Esonero contributivo per le aziende private | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 20 ottobre 2022, riguardante l’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro (in attuazione dell’art. 5, comma 2, legge n. 162/2021, e dell’art. 1, comma 138, legge n. 234/2021). In particolare, il Decreto definisce:

a) i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 5 della Legge n. 162/2021 e successive modifiche, in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni per il periodo di validità della medesima certificazione;

b) la copertura finanziaria per gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere di genere del Ministero del lavoro.

Ai fini dell’ammissione all’esonero, le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi dell’azienda;
  2. la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  3. l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  4. la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;
  5. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro;
  6. il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
28 Novembre 2022 - Senza categoria

Violenza sulle donne sui luoghi di lavoro – Tutele per le donne lavoratrici | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promuove l’iniziativa “Conosci le tue tutele”, attraverso la diffusione di una brochure informativa che mette in evidenza i diritti della donna lavoratrice e gli strumenti normativi e sociali di protezione a sua disposizione in caso di episodi di molestie.

28 Novembre 2022 - Senza categoria

Mobility Manager – Modifiche al D.M. 12 maggio 2021 | ADLABOR

Con decreto interministeriale 16 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022, sono state apportate al decreto ministeriale 12 maggio 2021, che istituisce la figura del Mobiliy manager, (vedi precedente nostra news del 3 settembre 2021) le seguenti modificazioni:

  • In caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento (periodo aggiunto all'art. 3, comma 2);
  • I comuni di cui  all'art.  5,  comma  3  individuano  il mobility manager d'area tra il personale in ruolo del comune, di  una sua società partecipata o  dell'agenzia  della  mobilità  avente  i seguenti requisiti: possesso  di  un'elevata  e  riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore  della mobilita' sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente (art. 7, nuovo comma 2 che sostituisce il precedente);
  • Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, individuano il mobility manager aziendale  tra  il  personale  di ruolo avente i seguenti requisiti: possesso  di  un'elevata  e  riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore  della mobilita' sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente. (comma 2 bis aggiunto all’art. 7);
  • Nei limiti di quanto previsto  dall'art.  9,  comma  2 (che prevede come le  amministrazioni  pubbliche  debbono provvedere all’attuazione  del decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica),  ai mobility managers d'area e ai mobility managers  aziendali  che svolgono la  propria  attività  presso  o  in  favore  di  pubbliche amministrazioni può essere riconosciuto il rimborso delle spese da questi sostenute per lo svolgimento delle attività di cui  al  presente  decreto,  debitamente  documentate   e   approvate dall'amministrazione (periodo aggiunto all’art. 9, comma 3).
25 Novembre 2022 - Normativa

Smart working – Differimento termini per l’invio della comunicazione | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato del 24 novembre 2022, ha differito ulteriormente i termini per l’invio della comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di smart working secondo le modalità definite dal D.M. 149/2022: dal 1° dicembre 2022 si passa al 1° gennaio 2023.

Il Ministero segnala inoltre che dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l'applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

Pur non essendo specificato nel comunicato, secondo le indicazioni della nota del Ministero dello scorso 28 settembre 2022, il riferimento riguarda esclusivamente le comunicazioni riguardanti rapporti aventi per oggetto periodi di smart working che durano oltre il 31 dicembre 2022 e per i quali sia stato stipulato l’accordo individuale con il lavoratore. In situazioni diverse (rapporti che terminano entro la suddetta data e per i quali non sia stato stipulato l’accordo individuarle, sfruttando la disciplina semplificata prevista dalla normativa Covid) si continuano comunque ad applicare le modalità comunicative speciali previste dalla normativa emergenziale.

24 Novembre 2022 - Normativa

Riduzione premi INAIL per interventi di prevenzione infortuni e malattie professionali e miglioramento della sicurezza del lavoro: come e quando fare domanda | ADLABOR

Rammentiamo che ogni anno le aziende hanno l’opportunità di implementare le prestazioni di sicurezza, oltre la soglia dell’obbligatorietà prevista dalla normativa, e vedere riconosciuto un notevole sconto sul tasso medio applicato ai premi INAIL.

Per fruire del beneficio è però essenziale che:

  • venga presentata apposita istanza in via telematica attraverso il Modello OT23, con la descrizione degli interventi attuati nel corso del 2022, allegando la specifica documentazione comprovante il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza e la richiesta della riduzione sul tasso applicato nell’anno successivo a quello di attuazione degli interventi svolti (tra tutti i vari interventi segnaliamo anche i corsi di guida sicura rivolti almeno al 30% del personale che comunque utilizzi a vario titolo i veicoli aziendali oppure l’effettuazione negli anni 2021 o 2022 di specifici corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore in aziende in possesso dell’apparecchio (acquistato o in noleggio) senza averne l’obbligo;
  • la presentazione dell’istanza va fatta entro il 28 febbraio 2023;
  • l’azienda che presenta la domanda deve rispettare tutte le disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed essere in regola con il versamento dei contributi (regolarità contributiva) alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda stessa e successivamente.
  • l’INAIL procederà con la verifica della coerenza delle sedi con quelle per le quali si richiede la riduzione del tasso. L’accoglimento o il rigetto della domanda avviene con provvedimento dell’INAIL entro 120 gg. Avverso il rigetto può essere presentato ricorso esclusivamente in via telematica entro 30 gg. In caso di documentazione mancante, l’azienda dovrà produrla nel termine di 10 gg anch’essa esclusivamente in via telematica.
17 Novembre 2022 - Normativa

Decreto Aiuti-quater – Benefit aziendali esentasse | ADLABOR

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10 novembre 2022, ha approvato un Decreto-Legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce misure urgenti in varie materie (energia elettrica, gas naturale e carburanti), ma anche in materia di esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe benefit” aziendali, fino a € 3.000,00.

Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).

Questo l’articolo 12 del cd. Decreto Aiuti-bis con le modifiche del decreto Aiuti-quater:

Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale: «1-Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00. 2- Agli oneri derivanti dal presente articolo, ((valutati in)) 86,3 milioni di euro per l’anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 43».

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per l’operatività del provvedimento si dovranno attendere le istruzioni dell’INPS.

10 Novembre 2022 - Interpretazioni

Esonero contributivo del 50% per le lavoratrici madri – Chiarimenti – Messaggio INPS | ADLABOR

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di 1 anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

Già con Circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l’Inps aveva precisato che l’esonero in oggetto spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio.

 Con messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, l’Inps ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla corretta applicazione dell’esonero in oggetto. In particolare, in merito

  • Al rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero;
  • All’imponibile oggetto di sgravio;
  • Al coordinamento con altre agevolazioni;
  • Alla portabilità dell’esonero.
07 Novembre 2022 - Senza categoria

Comunicazioni Obbligatorie – sospensione del servizio | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che nella giornata di mercoledì 9 novembre, a partire dalle 12:00, saranno svolti interventi tecnici di manutenzione ordinaria sui tre applicativi Comunicazioni Obbligatorie, Prospetto Informativo Disabili e Unimare raggiungibili dal portale Servizi Lavoro.

Le attività avranno la durata di circa un’ora e, al termine delle medesime, gli applicativi torneranno disponibili automaticamente come di consueto.

Gli interventi di manutenzione non avranno alcun impatto sull’accesso alle altre procedure telematiche che resteranno sempre disponibili collegandosi al portale Servizi Lavoro.

07 Novembre 2022 - Interpretazioni

Fringe benefit – Superamento limite massimo di 600 euro – Assogettabilità fiscale e contributiva | ADLABOR

Con la Circolare n. 35/E del 4 novembre, l’Agenzia delle Entrate interpreta in modo restrittivo il dettato dell’art. 12 del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022), che dispone, per il solo periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, qualora in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati, comprese le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale) risultino superiori al limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite. Evidenziamo inoltre che tale interpretazione ha come conseguenza anche l’assoggettamento dell’intero importo alle ritenute previdenziali.

Non viene pertanto accolta l’interpretazione delle parole “in deroga” secondo la quale tale espressione potesse ben essere letta come “deroga” alla intera disposizione del comma 3 dell’art. 51 TUIR (che prevede, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, la non imponibilità entro il tetto di euro 258,23 salvo, in caso di superamento di detto limite, l’inclusione nel reddito dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente il limite stesso).

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