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31 Gennaio 2022 - Normativa

COVID-19 – decreto-legge in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici | ADLABOR

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21/2022 il decreto-legge  27 gennaio 2022, n. 4  che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il decreto, in vigore dal 27 gennaio 2022, interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato. Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali, discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo, sport

Vengono inoltre previsti interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili con:

  • 1,7 miliardi, mirati soprattutto a sostenere il mondo delle imprese;
  • l’azzeramento di oneri di sistema, per il primo trimestre 2022, per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
  • un contributo d’imposta per le imprese energivore a parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-27&atto.codiceRedazionale=22G00008&elenco30giorni=true

 

28 Gennaio 2022 - Interpretazioni

Lavoro occasionale – comunicazione – chiarimenti |ADLABOR

La legge 215/2021, ha introdotto, modificando precedente normativa, l’obbligo di preventiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, l’avvio della attività dei lavoratori autonomi occasionali. Con una prima circolare n. 29 dell'11 gennaio 2022 il Ministero del Lavoro (vedasi news del 17 gennaio 2022) aveva fornito indicazioni che però lasciavano aperte numerose questioni principalmente sulla tipologia di collaborazioni oggetto di comunicazione preventiva. Con successiva circolare numero 109 del 27 gennaio 2022 la direzione centrale del Ministero del Lavoro ha fornito, in forma di FAQ, alcune specificazioni in ordine alle prestazioni occasionali escluse dall’obbligo di comunicazione. In particolare è stato ribadito il concetto che l’obbligo di comunicazione “interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”, per cui restano escluse gli studi professionali non organizzati in forma di impresa.

Vengono escluse anche le aziende di vendita diretta a domicilio, le prestazioni rese dai procacciatori d’affari, i lavoratori autonomi impiegati in prestazioni di natura intellettuale, mentre per i lavoratori occasionali dello spettacolo si rinvia all’articolo 6 del DLCPS 708/1947.

Per consultare le circolari clicca qui:

25 Gennaio 2022 - Normativa

Green pass – attività ove non ne è richiesto il possesso | ADLABOR

La Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022 ha pubblicato il DPCM 21 gennaio 2022 concernente la “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19“.

Queste le attività che si svolgono al chiuso, per le quali non è richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19:

  • esigenze alimentari e di prima necessità: 1. Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  specializzati  e  non
  • specializzati di  prodotti  alimentari   e   bevande   (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.   Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.   3. Commercio al dettaglio di animali  domestici  e  alimenti  per animali domestici in esercizi specializzati.  4. Commercio al  dettaglio  di  carburante  per  autotrazione  in esercizi specializzati. 5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di  medicinali non soggetti a prescrizione medica). 7. Commercio al dettaglio di articoli medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati.  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica. 9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermi restando i limiti di legge per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  • esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  • esigenze di giustizia, per le quali e’ consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui e’ necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione

Per consultare il DPCM, clicca qui:https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/green-pass-attivita-ove-non-ne-e-richiesto-il-possesso-dpcm-21-1-2022/

17 Gennaio 2022 - Interpretazioni

COVID-19 – Trattamento dati nel contesto lavorativo | ADLABOR

Il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato alcune Faq relative al trattamento dei dati nel contesto lavorativo (pubblico e privato) nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

Queste le Faq pubblicate, con una sintesi delle risposte:

1>Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede?

In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali, non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione”, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

2 >L’amministrazione o l’impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID-19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro?

In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

  1. E’ possibile pubblicare sul sito istituzionale i contatti dei funzionari competenti per consentire al pubblico di prenotare servizi, prestazioni o appuntamenti presso le amministrazioni nella attuale emergenza epidemiologica?

Nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 5 Regolamento UE 2016/679) la finalità di fornire agli utenti recapiti utili a cui rivolgersi per assistenza o per essere ricevuti presso gli uffici, può essere utilmente perseguita pubblicando i soli recapiti delle unità organizzative competenti (numero di telefono e indirizzo PEC) e non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici. Ciò, anche in conformità agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

  1. Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?

In capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori, salvo casi di “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” e senza comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

  1. Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati?

I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.

  1. Può essere resa nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?

No. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

  1. Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?

Si, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test. Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro, salvo i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.

  1. Il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi?

Sebbene, di regola, i dati personali relativi alle specifiche patologie di cui sono affetti i lavoratori possano essere trattati solo da professionisti sanitari (es. medici di base, specialisti, medico competente) e non anche dal datore di lavoro, quest’ultimo, in taluni casi, nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica, può lecitamente venire a conoscenza dell’identità del dipendente affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus (ad esempio, quando ne venga informato direttamente dal dipendente, sul quale grava l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, oppure quando venga richiesto dalle autorità competenti per la ricostruzione degli eventuali contatti stretti con altre persone nel contesto lavorativo. In questi casi, dunque, il datore di lavoro può trattare i dati relativi ai sintomi o alla positività al Covid-19 del lavoratore per la finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o per adempire agli obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica.

  1. Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro sono disponibili applicativi che non trattano dati personali?

Sì, il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo di applicativi, allo stato disponibili sul mercato, che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. Ciò nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente (es. attraverso un codice o altra informazione), all’interessato né preveda la registrazione dei dati trattati.

Per consultare le risposte dettagliate contenute nelle FAQ, clicca qui:

https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq

 

 

17 Gennaio 2022 - Normativa

Tirocini formativi e alternanza scuola-lavoro|ADLABOR

La legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), all’art. 1, commi da 720 a 726, ha previsto di modificare le normative in vigore in materia, demandando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano il compito di definire entro il 30 giugno 2022 i vari aspetti concreti della nuova disciplina normativa. Il tirocinio è stato definito come “un percorso formativo di alternanza tra studio e   lavoro, finalizzato   all'orientamento   e   alla    formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e  offerta” ed il tirocinio curriculare è stato definito come il tirocinio “funzionale al conseguimento di  un  titolo  di studio  formalmente   riconosciuto”.

Il legislatore ha inoltre ribadito che il tirocinio:

  • non costituisce rapporto di lavoro;
  • non può essere  utilizzato  in  sostituzione  di  lavoro  dipendente (prevedendo sanzioni nel caso in cui  il tirocinio sia svolto in modo fraudolento, ivi compresa la possibilità di conversione del tirocinio in un rapporto di lavoro subordinato);
  • il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria prevista dalla legge 608/1996;
  • il soggetto ospitante è tenuto al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  ex D.Lgs. 81/2008  nei   confronti   dei tirocinanti, a propria cura e

Inoltre, il legislatore ha indicato i criteri ai quali debbono attenersi i componenti della Conferenza per definire la nuova normativa, e cioè:

  • circoscrivere l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • individuare gli elementi qualificanti: riconoscimento  di  una  congrua  indennità  di  partecipazione (con rilevanti sanzioni pecuniarie per l’ospitante nel caso di violazione);  fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali  rinnovi; limiti numerici di tirocini attivabili in relazione  alle  dimensioni d'impresa;
  • definire i livelli essenziali  della  formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  • definire forme e  modalità  di  contingentamento  per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  • prevedere azioni e  interventi  concreti volti  a  prevenire  e contrastare  un  uso  distorto  dell'istituto,  anche  attraverso  la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

 

 

14 Gennaio 2022 - Normativa

Attrezzature di lavoro – Verifiche periodiche – Elenco soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022, ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, elenco che sostituisce integralmente il precedente del 26 ottobre 2021.

Per consultare decreto ed elenco, clicca qui:https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-1-del-13012022-29mo-elenco-soggetti-abilitati-verifiche-periodiche.pdf

13 Gennaio 2022 - Interpretazioni

Sorveglianza sanitaria eccezionale – Proroga | ADLABOR

Rammentando che l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità, informiamo che sono stati prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.

Per consultare le istruzioni e la documentazione INAIL, clicca qui:https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html

12 Gennaio 2022 - Interpretazioni

Prestazioni occasionali-Obbligo di comunicazione|ADLABOR

La legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo di preventiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio ove viene resa la prestazione delle attività di lavoro autonomo occasionale. L’ispettorato del lavoro ha emanato la nota esplicativa numero 29 dell’11 gennaio 2022.

L’obbligo riguarda i committenti che operano nell’esercizio di impresa e la comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione. In attesa di introduzione di specifici applicativi la comunicazione deve avvenire mediante SMS o posta elettronica (si richiamano i canali utilizzati per i rapporti di lavoro intermittente).

La comunicazione dovrà contenere almeno i seguenti dati:

  • dati del committente e del prestatore
  • luogo della prestazione
  • sintetica descrizione dell’attività
  • data inizio prestazione presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera di servizio
  • l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico

E’ fatta salva la possibilità di annullare o modificare la comunicazione.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le collaborazioni rese nell’ambito delle professioni intellettuali (che usualmente presuppongono l’iscrizione ad un albo o a un registro) e in genere le attività autonome esercitare in maniera abituale assoggettate al regime Iva.

È prevista la sanzione da euro € 500 a € 2500 per ogni lavoratore occasionale per il quale sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

Per consultare la circolare clicca qui: circolare n. 29 dell'11 gennaio 2022

10 Gennaio 2022 - Senza categoria

COVID-19 – misure urgenti nei luoghi di lavoro e nelle scuole | ADLABOR

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, in vigore dall’8 gennaio 2022, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Segnaliamo in particolare le seguenti misure che interessano specificamente il mondo del lavoro:

obbligo vaccinale: viene introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età. L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022;

green pass rafforzato: dal 15 febbraio prossimo sarà necessario per tutti i lavoratori pubblici e privati il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro;

controlli: sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni tutti i datori di lavoro pubblici e privati, nonché i responsabili della sicurezza delle strutture giudiziarie, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche riguardano i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro e saranno effettuate con le modalità previste dal decreto-legge n. 52/2021.

conseguenze e sanzioni in caso di mancato rispetto delle nuove norme: i lavoratori non in possesso del Green Pass al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro:

  • non potranno accedere ai luoghi di lavoro;
  • saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

green pass ordinario: è esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Il decreto disciplina anche le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole.

Qui di seguito riassumiamo date e scadenze che riguardano direttamente o indirettamente il mondo del lavoro:

  • dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022 > obbligo vaccinale  vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022;
  • dal 10 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (cessazione dello stato di emergenza) > green pass rafforzato necessario per accedere ai seguenti servizi e attività (alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; sagre e fiere; convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto; mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale);
  • dal 20 gennaio 2022 al 31 Marzo 2022 (cessazione dello stato di emergenza) > green pass base necessario per accedere ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.);
  • dal 1° febbraio 2022 > sanzione pecuniaria di 100 euro per coloro che non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19;
  • dal 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico DPCM) al 31 marzo 2022 (cessazione dello stato di emergenza) > green pass base necessario per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali;
  • dal 15 febbraio 2022 > green pass rafforzato necessario, per tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti al nuovo obbligo vaccinale, esibirlo per accedere al luogo di lavoro. La violazione è punita con una sanzione da euro 600 a euro 1.500;
  • 31 marzo 2022 > tutte le aziende dopo 5 giorni di assenza ingiustificata del lavoratore possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022;

Il testo del decreto è consultabile su:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/covid-19-misure-urgenti-nei-luoghi-di-lavoro-e-nelle-scuole-d-l-1-2022/

 

10 Gennaio 2022 - Normativa

Lavoro agile emergenziale| ADLABOR

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ in materia di lavoro agile (smart working) a seguito delle novità intervenute nel decreto-legge n. 221/2021.

Le FAQ chiariscono la posizione del Ministero in particolare circa:

  • la procedura semplificata e avvio dello lavoro agile;
  • le misure per i lavoratori fragili;
  • il possesso del Green pass e la prestazione di lavoro in lavoro agile

Sul lavoro agile, i ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro hanno firmato una circolare congiunta rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

Per consultare le FAQ, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx

Per consultare la circolare congiunta, clicca qui:

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/circolare_lavoro_agile.pdf

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