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14 Ottobre 2024 - Normativa

Disposizioni per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri – Decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 (“Decreto flussi”) | ADLABOR

Facciamo seguito alla nostra news dell’11 ottobre 2024 per informare che il Decreto Legge 145/2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.239 del 11-10-2024.

Per consultare il testo, clicca su: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/11/24G00171/sg

14 Ottobre 2024 - Normativa

Omissione o evasione contributiva INAIL – Nuovo regime sanzionatorio | ADLABOR

L’Inail, con circolare n. 31 del 10 ottobre 2024 e relativo allegato 1, informa che, in base alle modifiche apportate dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, è applicato, a far data dal 1° settembre 2024, il nuovo regime sanzionatorio.

Le modifiche, in sintesi, prevedono:

  • per le omissioni contributive (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), l’applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori;
  • per le spontanee regolarizzazioni di evasioni contributive (denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi), l’applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7,5 punti se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. Questo regime si aggiunge a quello già previsto per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla denuncia, ai quali si applica la sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale l’applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole è subordinata al versamento della prima rata;
  • per le situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, a seconda che l’ammontare del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie oppure sia connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applica rispettivamente la sanzione civile per omissione o quella per evasione, ridotte del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione;
  • nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti soltanto gli interessi legali se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
  • per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, è stata aggiornata la disposizione che consente ai Consigli di amministrazione degli enti impositori di fissare i relativi criteri e modalità nelle ipotesi previste dalla norma, sempre sulla base di apposite direttive dei Ministeri vigilanti.
11 Ottobre 2024 - Normativa

Lavoratori stranieri – Caporalato e flussi migratori – Nuova normativa | ADLABOR

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 98 del 2 ottobre 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Il provvedimento, nella sua prima parte, integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita – da ultimo – con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025. Da un monitoraggio effettuato dalla Presidenza del consiglio assieme ai ministeri competenti sono, infatti, emerse irregolarità nell’applicazione dei meccanismi di ingresso, sia riferite agli anni recenti sia con riguardo a periodi più risalenti nel tempo. Si è pertanto deciso di intervenire con urgenza al fine di semplificare e accelerare le procedure, rendendole nel contempo più sicure.

Tra gli interventi maggiormente significativi in materia di lavoro segnaliamo:

  • precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili;
  • interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri di Interno e Lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro;
  • ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici;
  • obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
  • obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro, e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione;
  • inibizione al sistema per i successivi tre anni dei datori di lavoro che, per causa a sé imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
  • limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività;
  • possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
  • possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato.
10 Ottobre 2024 - Normativa

Attrezzature di lavoro – Verifiche periodiche – Elenco dei soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 88 del 4 ottobre 2024, ha adottato il 55° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

07 Ottobre 2024 - Normativa

Patente a crediti – FAQ | ADLABOR

Facciamo seguito alla nostra news del 23 settembre 2024 per informare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato, in data 4 ottobre 2024, le seguenti prime quattro FAQ  sulla Patente a crediti.

1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

L’invio tramite PEC all’indirizzo [email protected] della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili.

Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa  esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.

Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

24 Settembre 2024 - Normativa

Tassi di interesse per rateazione e sanzioni civili INAIL – Modifica | ADLABOR

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 28 del 20 settembre 2024, con la quale informa che, per effetto della decisione della Banca centrale europea, sono variati, a decorrere dal 18 settembre 2024, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili.

Segnaliamo in particolare che:

  • i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 18 settembre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,65%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza;
  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 9,15%;
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi la misura della sanzione è pari al 3,65%.
23 Settembre 2024 - Normativa

Patente a crediti – Pubblicato il regolamento | ADLABOR

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, con il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Il Regolamento è stato richiesto dalla previsione contenuta nell’articolo 27 del decreto legislativo n. 81/2008, istitutivo del sistema della «patente a crediti», volto a garantire, nei confronti dei lavoratori, una sicurezza costante e continua, soprattutto in un settore, come quello edile, dove si registra un elevato numero di infortuni sul lavoro.

Segnaliamo in particolare che:

  • La patente a crediti entra in vigore il 1° ottobre 2024;
  • I cantieri temporanei e mobili sono quelli individuati nell’Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008 e cioè qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile: «I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.»
19 Settembre 2024 - Normativa

Contratti a tempo determinato: la nuova disciplina sanzionatoria introdotta dal “Decreto Salva Infrazioni”(D.L. 131/2024) | Adlabor

Il 16 settembre 2024 è stato pubblicato in G.U. il D.L. 131 del 16 settembre 2024 (c.d. “Decreto Salva Infrazioni”), con cui sono state approvate misure urgenti mirate ad attuare obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea nonché da procedure di infrazione e pre-infrazione attualmente pendenti nei confronti dello Stato italiano.

L’art. 11 del Decreto prevede una modifica dell’art. 28 Dlgs. 81/2015, che disciplina le conseguenze economiche/risarcitorie derivanti da un accertamento giudiziale di illegittimità del contratto a tempo determinato.

La disciplina antecedente alla pubblicazione del Decreto 131/2024 prevedeva, nei casi di illegittimità del contratto a termine, la conversione del contratto a tempo indeterminato nonché la condanna del datore di lavoro “al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”.

Il Decreto-legge n. 131/2024 ha apportato due modifiche radicali all'art. 28 D.lgs. 81/2015:

  • Al secondo comma, è inserita “la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”.
  • Viene abrogato il terzo comma, che disponeva la riduzione alla metà della soglia massima dell'indennizzo, in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

Viene pertanto introdotta la facoltà per un Giudice di condannare il datore di lavoro ad un risarcimento potenzialmente illimitato nella sua misura, e comunque non determinata né determinabile a priori, alla sola condizione che il lavoratore fornisca la prova del maggior danno subito.

 

 

16 Settembre 2024 - Normativa

Piattaforme di lavoro elevabili – Problematiche di sicurezza | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 7 del 12 settembre 2024, con la quale richiama  l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.

A tal fine si ribadisce l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:

  • comunicazione di messa in servizio
  • scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione
  • istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura
  • verbali di verifica periodica
  • registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite
  • esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011
04 Settembre 2024 - Normativa

Mancata anticipazione da parte del datore di lavoro e pagamento diretto dell’indennità di malattia, maternità, permessi legge 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, co. 5 D.lgs. 151/2001: i chiarimenti INPS – Messaggio INPS n. 2909 del 30.8.2024 | ADLABOR

L’articolo 1 del DL 663/1979 prevede che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell’Inps le indennità[1], ponendo successivamente a conguaglio l’importo di detti trattamenti con i contributi e le altre somme dovuti all’Inps, fatte salve le fattispecie di pagamento diretto previste al comma 6 del medesimo articolo 1 dello stesso Decreto.

La modalità diretta trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dello spettacolo cosiddetti saltuari e quando viene comprovata la mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per sua volontà oppure per impossibilità oggettiva.

L’Inps, con il messaggio 2909 del 30 agosto 2024, precisa che per ottenere il pagamento diretto, il lavoratore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che non ha ottenuto dal datore di lavoro alcuna somma per uno degli eventi in questione a titolo di anticipazione. Infatti, se il datore di lavoro avesse anticipato una parte dell’indennità spettante, l’Inps dovrà accertare l’importo corrisposto al lavoratore per il periodo dell’evento, per poi procedere alla liquidazione del saldo riferito ai giorni restanti.

Inps inoltre precisa le ipotesi in cui avviene il pagamento diretto:

- datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale;

- azienda ancora attiva rifiuta espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto;

- Inps sta effettuando il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, anche in deroga;

- l’ITL, accertato l’inadempimento del datore di lavoro, ha disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps;

- l’omessa anticipazione riguarda eventi indennizzabili insorti nel corso del rapporto di lavoro con un datore di lavoro la cui attività è stata successivamente cessata;

- aziende per le quali non sussiste l’obbligo di anticipazione, mancando la previsione del Ccnl.

Allorché ricorrano questi casi e laddove il lavoratore abbia presentato l’apposita istanza, Inps verificherà l’effettuazione di eventuali conguagli da parte del datore, prima di procedere al pagamento della prestazione, al netto delle anticipazioni eventualmente già effettuate dal datore di lavoro.

[1] Indennità di malattia, maternità, permessi legge 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, co. 5 Dlgs 151/2001

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