News

05 Gennaio 2022 - Normativa

Ammortizzatori sociali – Linee di indirizzo del Ministero del Lavoro | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, fornisce le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022, che ha modificato il decreto legislativo n. 148/2015.

Le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022 si riferiscono ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021–2022, in cui la riduzione /sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-1-del-03012022.pdf

03 Gennaio 2022 - Normativa

Tabella costi chilometrici auto e motoveicoli per l’anno 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.

Per poterla consultare, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0748100000010110001&dgu=2021-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-28&art.codiceRedazionale=21A07481&art.num=1&art.tiposerie=SG

 

03 Gennaio 2022 - Normativa

Legge di Bilancio 2022 e misure in materia di lavoro | Adlabor

È stata pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

La legge contiene numerose disposizioni in tema di lavoro, ammortizzatori sociali e previdenza. Qui di seguito le principali materie.

Reddito di cittadinanza: rifinanziato per il 2022, rafforzando però i controlli da parte dell’INPS (in particolare sui requisiti patrimoniali e i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza), rendendo più stringenti le condizioni per la sua fruizione e prevedendo per i datori di lavoro privati che assumono i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali);

Ammortizzatori sociali: viene riordinato il sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare:

-     estendendo  dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio, a tutti i contratti di apprendistato e ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni (finora erano richiesti 90 giorni);

-     prevedendo un unico massimale di trattamento d’integrazione, pari a 1.199,72 euro

-     eliminando il divieto assoluto di lavoro durante la percezione della cassa integrazione;

-     prevedendo l’obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni);

-     modificando la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale;

-     estendendo per la CIGS, dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, indipendentemente dal settore di appartenenza;

-     riordinando le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie;

-     ampliando i limiti di utilizzo dei contratti di solidarietà;

Contratto di espansione: viene prorogato per gli anni 2022-2023, abbassando la soglia di accesso allo strumento da 100 a 50 dipendenti;

Sgravi contributivi: sono previste varie misure di agevolazione, tra le quali, in particolare:

-     un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica;

-     uno sconto contributivo a favore dei lavoratori dipendenti;

-     l’esonero in via sperimentale, per l’anno 2022, dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato;

-     è riconosciuto, per l’anno 2022, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100%, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022;

Congedo paternità: Viene reso strutturale, a partire dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermando la durata di 10 giorni, come previsto per il 2021. Inoltre, viene disposto che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;

NASpI e DIS-COLL: vengono apportate modifiche alla disciplina della NASpI, prevedendo in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022:

-     l’estensione agli operai agricoli a tempo indeterminato;

-     eliminando, per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2022, delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto ai fini del riconoscimento dell’indennità;

-     la riduzione della NASpI del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal terzo);

-     la riduzione della DIS-COLL del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese);

-     la corresponsione della DIS-COLL per un numero di mesi pari al numero di mesi di contribuzione versata (anziché la metà dei mesi di contribuzione versata), con durata massima che non può in ogni caso superare 12 mesi (anziché 6 mesi) e con riconoscimento per i periodi di fruizione della indennità dei i contributi figurativi.

Cessazione attività produttiva: i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50:

-     sono tenuti, almeno 90 giorni prima, a comunicare per iscritto l’avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'ANPAL;

-     devono presentare alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL, nei 60 giorni successivi alla suddetta comunicazione, un piano (avente una durata non superiore a 12 mesi) per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento di contributi in favore dell’INPS.

Tirocinio: viene riordinata la disciplina sul tirocinio, definendolo come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare” e distinguendo tra curricolare ed extracurriculare. Si rinvia ad un accordo tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

Novità in ambito previdenziale: le misure riguardano in particolare:

  • l’accesso al pensionamento con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, per il solo anno 2022 (Quota 102);
  • la modifica dell disciplina dell’Ape sociale, prevedendo in particolare la conferma per tutto il 2022; l’eliminazione, ai fini dell’accesso alla misura, della condizione che richiedeva che fossero passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI); estendendo la misura ad altre categorie professionali; riducendo da 36 a 32 anni il requisito dell'anzianità contributiva per l’accesso alla misura per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta;
  • la proroga dell’Opzione donna per l’anno 2022 nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (art. 1, comma 94).

Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul suo sito delle slides esplicative.

Forniremo informazioni più dettagliate non appena saranno fornite istruzioni operative da parte dei vari Enti competenti.

Per consultare la legge di bilancio 2022 clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/0/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20211231&numeroGazzetta=310&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=49&progressivo=0&numPagina=1&edizione=0&elenco30giorni=true

Per consultare le slides del Ministero del lavoro, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Misure-per-il-Lavoro-MLPS-LdB.pdf

27 Dicembre 2021 - Normativa

Stato di emergenza per COVID-19 – smart working – proroga al 31 marzo 2022 | Adlabor

Il 24 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge n. 221/2021 che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Per effetto del provvedimento:

  • fino al 31 gennaio 2022: è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, anche nei luoghi all'aperto e in zona bianca (art. 4);
  • dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass (da vaccinazione) verrà modificata da 9 a 6 mesi (art. 3);
  • fino al 28 febbraio 2022: i lavoratori fragili svolgeranno la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17);
  • fino al 31 marzo 2022:
    • sono prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica;
    • restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato (art. 8);
    • è obbligatorio indossare le mascherine FFP2 anche sui mezzi di trasporto;
    • è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per partecipare a spettacoli aperti al pubblico (sia al chiuso sia all'aperto) che si svolgono nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché in occasione di eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto (art. 4);
    • chiunque svolga la prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro privati (con le disposizioni correlate previste dall’art. 9-septies del D.L. 52/2021, come modificate dall’art. 3, comma 1 D.L. 127/2021) deve possedere il Green pass di base;
    • il Green Pass “rafforzato” è previsto anche per la consumazione di cibi e bevande al banco, se al chiuso (salvo le categorie esentate) (art. 5);
    • è previsto il Green Pass di base (Green pass ottenuto a seguito tampone negativo) per l’accesso a corsi di formazione privati svolti in presenza (art. 8);
    • sono prorogati i termini per poter usufruire dello smart working con la procedura semplificata (art.16);
    • in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza è possibile beneficiare, per i genitori con figli conviventi minori di anni 14, della disciplina (art. 9 D.L. 146/2021) sui congedi parentali e dell’indennità sostitutiva (art. 17);
    • i genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, in alternanza fra loro, possono astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (art.17).

Il testo del decreto-legge, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/proroga-stato-demergenza-fino-al-31-03-2022-d-l-24-dicembre-2021-n-221/

22 Dicembre 2021 - Normativa

Whistleblowing – Direttiva (UE) 2019/1937 – 17 dicembre 2021 | Adlabor

La Direttiva (UE) 2019/1937 prevede, dal 17 dicembre 2021, nuovi obblighi, imposti dalla normativa comunitaria e nazionale di recepimento, in capo alle imprese con più di 50 dipendenti. La Direttiva stabilisce norme e procedure atte a garantire una protezione efficace degli “informatori”, persone che segnalano informazioni acquisite in ambito professionale sulle violazioni del diritto dell’Unione in settori chiave. Le violazioni comprendono tanto atti od omissioni illeciti quanto le pratiche abusive. La direttiva copre una vasta tipologia di persone segnalanti che lavorano nel settore privato, comprese le persone che forniscono segnalazioni dopo che il loro rapporto di lavoro è terminato:

  • dipendenti, lavoratori autonomi, azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti e i candidati all’impiego;
  • persone che assistono gli informatori in modo riservato, persone connesse alle persone segnalanti che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo e soggetti giuridici connessi alla persona segnalante.

La direttiva impone alle aziende con più di 50 dipendenti di attivarsi per:

  • prevedere più canali interni ed esterni di segnalazione idonei a garantire la riservatezza del segnalante;
  • prevedere disciplinari che vietino atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti verso il segnalante, impongano sanzioni a chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate e impongano sanzioni a chi viola le misure di tutela del segnalante;
  • prevedere sistemi di segnalazione all’INL delle misure discriminatorie;
  • implementare procedure per dare corso alla segnalazione tutelando la riservatezza del segnalante;
  • vietare atti ritorsivi nei confronti del segnalante.

La direttiva, tuttavia, stabilisce che il lavoratore, per poter beneficiare della protezione legale, deve:

  • avere fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nella legislazione e siano vere al momento della segnalazione;
  • segnalare la violazione alle autorità competenti utilizzando i canali interni o esterni previsti. Gli informatori sono incoraggiati a comunicare le segnalazioni dapprima mediante i canali interni (all’interno dell’organizzazione) ove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e ove ritengano che non vi siano rischi di ritorsione. Altrimenti possono scegliere se riferire la segnalazione dapprima internamente o se segnalare direttamente tramite canali esterni alle autorità competenti.

Per consultare la Direttiva (UE) 2019/1937, clicca qui:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1937

21 Dicembre 2021 - Normativa

Norme in materia di lavoro – L. n. 215/2021 | Adlabor

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, la legge 17 dicembre 2021 n.215, di conversione, con modificazioni, del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021).
Con la legge di conversione vengono confermate alcune novità in materia di lavoro, tra le quali:
- la possibilità, fino al 30 settembre 2022, per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 11, comma 15);
- la proroga al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre per l’invio dei dati all’INPS necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale (art. 11-bis).
Diventano definitive tutte le novità relative al D.Lgs. 81/2008, tra le quali l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica delle collaborazioni occasionali. In caso di violazione di tale adempimento è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (art. 13, comma 1, lettera d).
Entrano in vigore anche nuove cause di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione:
- quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche quando riscontra lavoratori inquadrati come autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (art. 13, comma 1, lettera d);
- a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008. Alle 12 ipotesi contenute nell’allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, già previste nel testo originario del decreto, si aggiunge la causa 12-bis “Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”, con applicazione della somma aggiuntiva di 3.000 euro (Allegato I).
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare – oltre che con la pubblica amministrazione – anche con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016.
Con la legge di conversione, inoltre, viene specificato che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.
Diventano efficaci anche le nuove di vigilanza e controllo del preposto, che, a seguito della nuova disposizione (art. 13, comma 1, lettere d-bis) e d-ter):
- non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di detta attività;
- ha il dovere di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- ha l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.
20 Dicembre 2021 - Interpretazioni

Manuale “Le assenze del lavoratore” – novità – formazione | Adlabor

E’ stato pubblicato, ed è da oggi disponibile per l’acquisto, il Manuale “Le assenze del lavoratore” (autori Avv. V. Meleca e Avv. M. Goffredo). Il Manuale, utile strumento per  direzioni del personale, consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti, illustra in modo puntuale le modalità per gestire tutti i tipi di assenza, anche quelle legate all’emergenza Coronavirus Sars-CoV-2 (Covid-19), con riferimento ai lavoratori interessati, alla durata, ai diritti e doveri, al trattamento normo-retributivo e previdenziale fino agli aspetti sanzionatori.

La trattazione si sviluppa tra riferimenti normativi, Contrattazione collettiva - che prevede una specifica regolamentazione delle assenze, integrando quanto previsto dal legislatore e, in alcuni casi, ulteriori ipotesi di astensione dal lavoro - e la giurisprudenza più significativa.

Per visualizzare ed acquistare il manuale, clicca qui:

https://shop.wki.it/ebook/ebook-le-assenze-del-lavoratore-s751910/#pdp-how-to-2020

13 Dicembre 2021 - Interpretazioni

Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro – Sospensione dell’attività imprenditoriale |ADLABOR

A seguito delle novità introdotte dal decreto “fisco-lavoro” (D.L. n. 146/2021, attualmente all’esame del Parlamento per la definitiva conversione in legge), il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal Testo unico della sicurezza sul lavoro è stato sostanzialmente modificato al fine di arginare il grave e dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, con la quale fornisce i chiarimenti sulle novità del decreto “fisco-lavoro” in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (Allegato I del decreto legislativo n. 81/2008) che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Segnaliamo in particolare:

Presupposti per l’adozione del provvedimento: il nuovo testo dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata, nell’unità produttiva ispezionata, una delle seguenti circostanze:

  • Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL. Relativamente a quest’ultimo aspetto l’Istituto, così come peraltro preannunciato nella circolare n. 3/2021 (vedi nostra news del 10 novembre 2021), ha ritenuto opportuno puntualizzare quali siano in concreto le condizioni che, una volta accertate, prevedono l’adozione del provvedimento cautelare.

Provvedimenti di prescrizione obbligatoria: la circolare ribadisce che, per tutte le violazioni alla disciplina prevenzionistica, il personale ispettivo dovrà adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria previsti dagli articoli 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili a tale procedura.

Impiego di lavoratori irregolari: l’INL, infine, precisa che nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, l’ulteriore causa di sospensione (mancata formazione ed addestramento) potrà essere adottata (con conseguente cumulo delle somme aggiuntive da versare per la relativa revoca) solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’obbligo di formazione e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all’art. 37 TUSL e della visita medica, ove obbligatoria.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.adlabor.it/interpretazioni/sicurezza-del-lavoro/violazioni-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-sospensione-dellattivita-imprenditoriale-circolare-inl-n-4-2021/

13 Dicembre 2021 - Formazione

Smart working – Consolidamento

ISPER in collaborazione con il nostro studio Goffredo & Associati ha organizzato un Live WebAperitivo, sulla piattaforma Zoom, per giovedì 16 Dicembre 2021 ore 16:30, in cui esamineremo gli aspetti rilevanti della stabilizzazione del Lavoro agile.

La partecipazione al webinar è gratuita.

Per iscrizioni inviare una e-mail a [email protected] o telefonare al numero 375.569.70.85

Per vedere la locandina, clicca qui:

https://www.adlabor.it/contenuto/smart-working-consolidamento-live-webaperitivo-giovedi-16-dicembre-2021-ore-1630/

 

10 Dicembre 2021 - Normativa

COVID-19 – Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali |ADLABOR

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021, le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrate e modificate dal Comitato tecnico-scientifico.

Per consultare le linee guida clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/covid-19-linee-guida-per-la-ripresa-delle-attivita-economiche-e-sociali-ordinanza-2-dicembre-2021/

error: Content is protected !!