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27 Aprile 2022 - Interpretazioni

Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazione di attivazione rapporto | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 881 del 22 aprile 2022, con la quale ha confermato la possibilità, anche oltre la data del 30 aprile pv, di utilizzare la posta elettronica quale mezzo per comunicare l’attivazione del lavoro autonomo occasionale.

Le modalità per effettuare la predetta comunicazione saranno le seguenti:

  • utilizzo della applicazione telematica, presente su Servizi Lavoro e accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE;
  • invio per posta elettronica all’ITL competente territorialmente. Gli indirizzi sono riportati nella nota n. 29 dell’11 gennaio 2022.

L’Ispettorato del lavoro informa che eventuali verifiche, anche a campione, da parte delle sue strutture territoriali saranno prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che faranno uso della posta elettronica anziché della applicazione telematica.

Per consultare la nota, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL%20nota%2022%20aprile%202022%20-%20comunicazioni%20lavoratori%20occasionali%20-%20modalit%c3%a0-prot.pdf

 

20 Aprile 2022 - Formazione

PARITÀ DI GENERE tra LEGGE e CERTIFICAZIONE – WEBINAR

L’avvocato Marcella Mensi, del nostro studio Goffredo & Associati, sarà relatrice del WebAperitivo, organizzato da ISPER e con la partecipazione di Intertek sulla piattaforma ZOOM, che si terrà il 4 maggio 2022 ore 16:15, in cui verranno esaminati gli aspetti salienti della recente Legge 5 novembre 2021, n. 162, con la quale il legislatore è intervenuto in materia di pari opportunità in ambito lavorativo, istituendo la certificazione della  parità di genere e una correlata premialità per le aziende virtuose. La partecipazione al webinar è gratuita.

Per iscriversi inviare una E-mail a: [email protected]

  

Locandina Webinar

11 Aprile 2022 - Normativa

Codici ATECO 2007 – aggiornamento anno 2022 | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 1560 del 7 aprile 2022, illustra le principali modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e contenute nell’Aggiornamento ISTAT 2022, cui è seguita l’implementazione della procedura Iscrizione e Variazione azienda, e che riguardano principalmente:

  • la creazione di nuovi codici ATECO a sei cifre, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO;
  • la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) di alcuni codici ATECO a sei cifre già esistenti.

Le modifiche apportate alla classificazione delle attività economiche, valide a partire dal 2022, integrano e modificano la classificazione ATECO 2007, e fanno seguito all’aggiornamento ISTAT 2021, riguardo al quale l’Istituto ha pubblicato il messaggio n. 2185 del 7 giugno 2021 e il Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Le novità riguardano 11 sezioni (su un totale di 21) e interessano sia i codici ATECO e i rispettivi titoli sia le note esplicative. In particolare, sono stati introdotti 20 nuovi codici di categoria e di sottocategoria e sono state aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

Allegato al messaggio vi è la dettagliata descrizione della classificazione delle attività economiche ATECO.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13788

Per consultare l’allegato, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13486&flagOriginale=1

 

08 Aprile 2022 - Interpretazioni

Apprendistato – Erogazione formazione di base e trasversale in FAD (a distanza) – Circ. INL n. 2 del 7 aprile 2022 | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 2/2022 con cui ha chiarito che è ammissibile ricorrere alla modalità di formazione e-learning in sola modalità sincrona per l‘erogazione della componente formativa di base e trasversale.

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06 Aprile 2022 - Schemi

Green Pass-accesso in azienda-smart working- lavoratori fragili- lo stato dell’arte alla luce del D.L. 24/2022

E' stato pubblicato nella sezione schemi del sito adlabor.it uno schema sinottico sulle novità introdotte dal D.L. 24/2022 in tema di  Green Pass, accessi in azienda, smart working e lavoratori fragili.

Clicca qui per consultarlo.

05 Aprile 2022 - Normativa

Nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali – Ord.1.4.2022 Min.Salute

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza 1 aprile 2022 del Ministero della Salute con cui sono state adottate le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022 e che presentano, rispetto alle versioni precedenti, degli aggiornamenti derivanti dall’evoluzione dello scenario epidemiologico

Le indicazioni delle linee guida, che “non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti”, dovranno essere applicate fermi restando gli obblighi di verifica green pass  e le eventuali evoluzioni della normativa nazionale.

Clicca sul link per consultare l'ordinanza del Ministero della salute e le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate.

04 Aprile 2022 - Normativa

CIGS – processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica | ADLABOR

La legge di bilancio 2022 prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

L’INPS, con il messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022, illustra i contenuti della nuova misura, le condizioni di accesso alla prestazione e le relative istruzioni procedurali e operative.

Possono beneficiare dell’ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS ):

  • i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Il nuovo periodo di CIGS può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201459%20del%2031-03-2022.htm

04 Aprile 2022 - Normativa

Smart working prioritario per i lavoratori con figli disabili e altre misure per la conciliazione dei tempi vita-lavoro | ADLABOR

È stato approvato dal Consiglio dei ministri del 31 marzo 2022 uno schema di Decreto legislativo, in recepimento della Direttiva UE 2019/1158, che mira a promuovere la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza (i c.d. caregivers).

Nello specifico, tale schema di decreto legislativo, che per essere vigente dovrà essere votato dal Parlamento, prevede che:

  • Tutti i datori di lavoro che stipulano accordi di smart working sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:

- dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età (o senza alcun limite di età nel caso di figli disabili);

- dai caregivers (art. 1, c. 255, L. 205/2017).

  • La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
  • L’entrata a regime del congedo di paternità obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Tale diritto che spetta al padre lavoratore, si aggiunge al congedo di paternità c.d. "alternativo", che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
  • La durata del congedo parentale per il genitore solo (nuclei familiari monoparentali), viene aumentata da 10 a 11 mesi.
  • Viene aumentata da 6 a 9 mesi il congedo parentale coperto da indennità.
  • L'indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%.
    È, infine, aumentata da 6 a 12 anni l'età del bambino per il quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale.

L’iter parlamentare potrebbe integrare/modificare tali previsioni, che ribadiamo non sono al momento vigenti, specificandone l’ambito e i termini di applicazione.

30 Marzo 2022 - Normativa

COVID-19 – Allentamento delle misure anti-Covid | ADLABOR

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’esigenza di superare lo stato di emergenza con disposizioni coerenti con una progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, il Governo, attraverso il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24, ha provveduto ad aggiornare le modalità delle misure di contrasto e prevenzione previste dalle disposizioni in essere.

Tra quelle di maggior rilievo, si segnalano:

SMARTWORKING

Sono prorogate fino al 30 giugno 2022:

- le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (ex art. 90 co. 3 e 4 D.L. 34/2020);

- le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (ex art. 83, co. 1, 2 e 3 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati al comma 1, lett. a) (mezzi di trasporto, funivie/cabinovie/seggiovie con cupole paravento con finalità turistico-commerciale, sale teatrali/sale da concerto/sale cinematografiche/locali di intrattenimento e musica dal vivo e locali assimilati, eventi/competizioni sportive) è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Tale obbligo non sussiste qualora, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Per i lavoratori, anche addetti ai servizi domestici e familiari, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

Dal 1° aprile 2022 permane il divieto di muoversi dalla propria abitazione o dimora solo per le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria perché positive al COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il regime di isolamento cessa all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare: la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID saranno soggetti al regime dell’autosorveglianza (consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data del contatto, e di effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare in caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).

Clicca qui per consultare il Decreto Legge n. 24/2022

29 Marzo 2022 - Normativa

Decreto “Ucraina” e misure in materia di lavoro | ADLABOR

Con il D.Lgs 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), oltre alle misure riguardanti il welfare, sono state adottate ulteriori misure di interesse dei datori di lavoro.

Si segnalano, in particolare:

  • Assunzioni: l’art. 11 prevede un esonero contributivo, nella misura del 100%, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati licenziati nei 6 mesi precedenti per riduzione di personale da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. Il beneficio non può però essere cumulato per l’assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego;
  • Cassa integrazione ordinaria: ai datori  di  lavoro che  non  possono  più  ricorrere  ai  trattamenti ordinari di integrazione salariale  per  esaurimento  dei  limiti  di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è  riconosciuto,  un  ulteriore trattamento  ordinario  di  integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili  fino  al  31 dicembre 2022. Per i datori di lavoro che  occupano fino a  15  dipendenti  l’ulteriore trattamento di integrazione salariale è di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
  • Contributo addizionale: i datori  di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A del D.L. 21/2022, che sospendono  o  riducono  l'attività lavorativa e presentano  domanda  di  integrazione salariale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2022,  sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale  prevista dal D.Lgs 148/2015.
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