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28 Marzo 2022 - Normativa

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 573 del 28 marzo 2022 – Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – Applicazione “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE” | ADLABOR

Facendo seguito alla news pubblicata il 28 gennaio 2022, si segnala che, con nota n. 573 del 28 marzo 2022, l’Ispettorato del Lavoro ha comunicato che a partire da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro – accessibile tramite SPID e CIE – del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel tentativo di facilitare il più possibile l’interazione dell’utente con lo strumento informatico, ha pubblicato un manuale di supporto (vedi sotto) all’utilizzo della procedura telematica per tali comunicazioni.

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In merito al termine entro cui sarà conclusa l’opera o il servizio, il modello consente di scegliere tre diverse ipotesi:

- entro 7 giorni

- entro 15 giorni

- entro 30 giorni

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Rispetto alle condizioni in presenza delle quali il committente sarà tenuto ad effettuare la comunicazione in questione, si riportano, oltre alla nota 29/2022, anche alle FAQ allegate alle note 109/2022 e 393/2022.

Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.

A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e non saranno ritenute valide – dunque sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.[embeddoc url="http://www.adlabor.it/wp-content/uploads/2022/03/COMUNICAZIONE-LAVORO-OCCASIONALE.pdf"]

28 Marzo 2022 - Normativa

Welfare aziendale – bonus carburante | ADLABOR

Il Governo, con D.L. 21 marzo 2022 n. 21 (c.d. Decreto Ucraina), per venire incontro alle difficoltà di aziende e lavoratori tra le tante misure ha previsto all’art. 2 anche la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori un “bonus carburante” fiscalmente e contributivamente esente fino a 200,00 euro annui per il solo 2022.

Ricordiamo però che l’altro particolare “bonus” previsto per il 2020 e confermato per il 2021 (raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo a 516,46 euro annui per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR) non è stato prorogato per cui dal 1° gennaio 2022, il plafond individuale per il lavoratore torna al valore ordinario di 258,23 euro.

Ricordiamo altresì che:

  • se il limite di esenzione di legge viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione;
  • il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;

Restiamo in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

28 Marzo 2022 - Normativa

D.L. 21/2022 – Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina | ADLABOR

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25 Marzo 2022 - Normativa

Tirocini – Chiarimenti – Nota n. 530/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 21 marzo 2022 | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 530 del 21 marzo 2022, ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in tema di tirocinio, istituto che è stato recentemente novellato dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Il tirocinio è definito come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, volto all’orientamento ed alla formazione professionale e nel caso in cui esso sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, esso viene identificato come curricolare.

Governo e Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – entro il 30 giugno 2022 – un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

L’INL precisa però che sino al recepimento, da parte della Conferenza Stato Regioni delle linee-guida sopracitate, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Tuttavia, la nota dell’Ispettorato Nazionale del 21 marzo 2022 conferma che dal 1 gennaio 2022 sono vigenti i seguenti precetti riguardanti:

- Indennità di partecipazione.

La mancata corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione prevista dalla legislazione regionale vigente comporta, a carico del trasgressore, l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 Euro ad un massimo di 6.000 Euro.

- Ricorso fraudolento al tirocinio.

L’INL ribadisce che il tirocinio non può costituire un rapporto di lavoro ed essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Pertanto, qualora il tirocinio venisse svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 Euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la facoltà del tirocinante di rivendicare in sede giudiziale la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

- Comunicazione al Centro per l’impiego.

L’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego riguarda esclusivamente i tirocini extracurricolari.

-Obblighi di sicurezza.

L’INL, in tema di disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex d.lgs. n 81/2008, parifica le tutele dovute dal soggetto ospitante a favore dei tirocinanti con quelle previste per i lavoratori subordinati.

 

07 Febbraio 2022 - Normativa

COVID-19 – pubblicato il decreto-legge in materia di allentamento delle restrizioni | ADLABOR

COVID-19 – pubblicato il decreto-legge in materia di allentamento delle restrizioni | ADLABOR

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022, il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022, con misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Segnaliamo in particolare che:

  • le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario;
  • sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato;
  • le disposizioni   sull'autosorveglianza  si  applicano  anche  in  caso  di  guarigione avvenuta  successivamente  al  completamento  del   ciclo   vaccinale primario.

Il decreto, in vigore dal 5 febbraio 2022,  prevede inoltre una serie di disposizioni per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Per consultare il testo, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-04&atto.codiceRedazionale=22G00014&elenco30giorni=true

 

07 Febbraio 2022 - Interpretazioni

Ammortizzatori sociali – Riforma – Consultazione sindacale preventiva | ADLABOR

Nella circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 (vedi nostra news del 3.2.2022), l’INPS, nel fare riferimento alle principali novità della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge di Bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021), anche alla luce delle correzioni contenute nel recente decreto Sostegni-ter (D.L. n.  4/2022), evidenzia che, con l’entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali, si preclude sostanzialmente la possibilità di ricorrere alle integrazioni salariali con causale COVID. Nulla dice però riguardo alla consultazione sindacale preventiva relativa alle sospensioni e riduzioni dell’attività lavorativa intervenute dal 1° gennaio 2022.

Nella sopra citata circolare n. 18/2022 l’INPS nell’affermare che “permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti quali, a titolo esemplificativo, l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione”, nulla dice riguardo alle sospensioni e riduzioni dell’attività lavorativa intervenute dal 1° gennaio 2022, che ben difficilmente potevano essere precedute dal confronto sindacale previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, che impone ai datori di lavoro di informare ex ante le rappresentanze sindacali della prevista riduzione o sospensione dell’attività e di consultarle, dando corso all’esame congiunto.

Si attende pertanto che il Ministero del Lavoro e l’INPS intervengano, in fase di prima applicazione della riforma, prorogando l’esonero dall’obbligo di consultazione sindacale preventiva per il datore di lavoro che richieda gli ammortizzatori sociali per le sospensioni decorrenti dal mese di gennaio 2022. Questa soluzione eviterebbe ai datori di lavoro la necessità di invocare quale extrema ratio il c.d. “evento oggettivamente non evitabile”, che li dispensa dall’obbligo della consultazione sindacale preventiva.

03 Febbraio 2022 - Normativa

Ammortizzatori Sociali – Riforma – linee guida INPS | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, illustra sia le novità introdotte dalla legge n. 234/2021 sull’impianto normativo in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, sia i contenuti delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, introdotti dall’articolo 7 del decreto-legge n. 4/2022, in favore dei datori di lavoro operanti in determinati e specifici settori di attività e si forniscono le relative modalità operative.

In particolare segnaliamo:

  • lavoratori destinatari delle integrazioni salariali: la legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei soggetti cui si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale che vengono estesi a categorie di lavoratori finora esclusi dalle tutele come i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia;
  • anzianità di effettivo lavoro: per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022 si riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (trattamenti straordinari) o all’INPS (trattamenti ordinari);
  • importo dei trattamenti di integrazione salariale: per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è previsto il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori;
  • computo dei dipendenti: ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. In conseguenza dell’estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;
  • contributo addizionale: circa il contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso ai trattamenti (ordinari e straordinari) di integrazione salariale, la legge di Bilancio 2022 introduce una riduzione del relativo ammontare;
  • cassa integrazione straordinaria (CIGS)-datori di lavoro interessati: la nuova normativa stabilisce che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015; b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 149/2013, convertito dalla legge 13/2014;
  • cassa integrazione straordinaria (CIGS)-causali di intervento: viene ampliata sia la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico e vengono modificate anche le disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, prevedendo che il recupero occupazionale si possa realizzare anche tramite la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze;
  • cassa integrazione straordinaria (CIGS)-ulteriori disposizioni: allo scopo di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la legge n. 234/2021 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria e cioè: l’accordo di transizione occupazionale finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e processi di riorganizzazione in situazioni di particolare difficoltà economica;
  • fondi di solidarietà bilaterali e fondo di integrazione salariale (FIS): la legge di Bilancio 2022 modifica sia il quadro normativo utile a identificare la misura di sostegno applicabile sia la disciplina in materia. Nel FIS vengono fatti rientrare dal 1 gennaio 2022 le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate nonché imprese del sistema aeroportuale; partiti e movimenti politici;

Per consultare la circolare, clicca qui:https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13700

02 Febbraio 2022 - Normativa

Minimali e massimali retributivi INPS 2022

L’INPS, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, pubblica, per l’anno 2022, i valori di retribuzione (minimali e massimali) che costituiscono la base contributiva dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per consultare la circolare INPS, clicca qui: circolare n. 15 del 28 gennaio 2022

31 Gennaio 2022 - Normativa

COVID-19 – decreto-legge in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici | ADLABOR

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21/2022 il decreto-legge  27 gennaio 2022, n. 4  che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il decreto, in vigore dal 27 gennaio 2022, interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato. Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali, discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo, sport

Vengono inoltre previsti interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili con:

  • 1,7 miliardi, mirati soprattutto a sostenere il mondo delle imprese;
  • l’azzeramento di oneri di sistema, per il primo trimestre 2022, per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
  • un contributo d’imposta per le imprese energivore a parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-27&atto.codiceRedazionale=22G00008&elenco30giorni=true

 

28 Gennaio 2022 - Interpretazioni

Lavoro occasionale – comunicazione – chiarimenti |ADLABOR

La legge 215/2021, ha introdotto, modificando precedente normativa, l’obbligo di preventiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, l’avvio della attività dei lavoratori autonomi occasionali. Con una prima circolare n. 29 dell'11 gennaio 2022 il Ministero del Lavoro (vedasi news del 17 gennaio 2022) aveva fornito indicazioni che però lasciavano aperte numerose questioni principalmente sulla tipologia di collaborazioni oggetto di comunicazione preventiva. Con successiva circolare numero 109 del 27 gennaio 2022 la direzione centrale del Ministero del Lavoro ha fornito, in forma di FAQ, alcune specificazioni in ordine alle prestazioni occasionali escluse dall’obbligo di comunicazione. In particolare è stato ribadito il concetto che l’obbligo di comunicazione “interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”, per cui restano escluse gli studi professionali non organizzati in forma di impresa.

Vengono escluse anche le aziende di vendita diretta a domicilio, le prestazioni rese dai procacciatori d’affari, i lavoratori autonomi impiegati in prestazioni di natura intellettuale, mentre per i lavoratori occasionali dello spettacolo si rinvia all’articolo 6 del DLCPS 708/1947.

Per consultare le circolari clicca qui:

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