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09 Novembre 2021 - Interpretazioni

Green Pass – mancanza – conseguenze retributive, contributive e fiscali | Adlabor

L’art. 3 del Decreto Legge n. 127/2021 ha previsto l’obbligo di esibire la certificazione verde (Green Pass) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. L’assenza, non sanzionabile sotto il profilo disciplinare , ha però delle conseguenze sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale.

Queste, in sintesi, sono le conseguenze.

Di tipo retributivo:

  • Retribuzione diretta: rammentando che per retribuzione diretta si intende la somma di tutte le voci fisse (minimo di livello contrattuale, eventuali superminimi individuale e collettivo, scatti di anzianità, eventuali altre componenti e indennità previste dalla contrattazione collettiva e/o individuale) e di tutte le voci variabili (compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di trasferta, indennità sostitutiva della mensa aziendale, assegno per il nucleo familiare, ecc.), per i giorni (o le ore) di assenza non sarà dovuta alcuna retribuzione.
  • Retribuzione indiretta o differita: circa la maturazione di ferie, permessi retribuiti, ratei di mensilità aggiuntive (13ª e/o 14ª mensilità), sarà necessario verificare che cosa prevede il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, in particolare se il rateo di mensilità aggiuntiva competa a fronte di una prestazione lavorativa effettiva (o ad essa equiparata) pari o superiore ai 15 giorni: in tal caso l’assenza ingiustificata potrà dare diritto alla maturazione del rateo solo qualora questa non superi i 15 giorni. Per quel che concerne il trattamento di fine rapporto poiché è direttamente l’art. 2120 Cod. civ., 1° comma, a stabilire che la quota di TFR è “proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”, l’eventuale assenza ingiustificata potrà dare diritto alla maturazione del TFR solo qualora questa non superi i 15 giorni, salvo eventuali diverse e migliorative previsioni derivanti dalla contrattazione collettiva.
  • Retribuzione in natura: essendo strettamente correlati alla effettiva prestazione, per i giorni di assenza i trattamenti quali buoni pasto, indennità varie ecc. non dovranno essere erogati; nel caso di concessione di autovettura aziendale per uso personale o promiscuo occorrerà valutare il contenuto degli accordi.

Di tipo contributivo:

  • Contributi previdenziali ed assistenziali: essendo direttamente collegati alla retribuzione erogata, non saranno versati per le quote di retribuzione non erogate per l’assenza.

Di tipo fiscale:

  • Detrazioni di imposta oggettive (lavoro dipendente) e soggettive (carichi di famiglia): per i giorni di assenza ingiustificata non spetteranno le detrazioni di imposta previste per legge (cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, circolare del 9 gennaio 1998, n. 3 e Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 14 maggio 2014).

Per consultare la circolare del Ministero delle Finanze clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-01-15&atto.codiceRedazionale=098A0186&elenco30giorni=false

Per consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298879/Circolare+n9E+del+14+maggio+2014_CIR9e+14+05+14.pdf/ba924724-5684-aabb-143f-155a29f867a0

 

08 Novembre 2021 - Interpretazioni

Emergenza COVID-19 – Sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – credito d’imposta | Adlabor

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106.

Segnaliamo in particolare che il credito d’imposta:

  • compete ai soggetti esercenti attività di impresa; ai soggetti esercenti arti e professioni; agli  enti  non  commerciali,  compresi  gli  enti  del  Terzo  settore  e  gli  enti religiosi civilmente riconosciuti; alle  strutture  ricettive  extra-alberghiere  a  carattere  non  imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante  autocertificazione  in  merito  allo  svolgimento  dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
  • è pari al 30%  delle  spese sostenute  nei  mesi  di  giugno,  luglio  ed  agosto  2021  per  la  sanificazione  degli ambienti  e  degli  strumenti  utilizzati  e  per  l’acquisto  di  dispositivi  di  protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19;
  • spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930122/Circolare_13_02.11.2021.pdf/0e7e51e0-d04b-5352-494c-bc21aba0691c

05 Novembre 2021 - Normativa

COVID-19 – verifica Green pass – nuove funzionalità procedura “Greenpass50+” | Adlabor

COVID-19 – verifica Green pass – nuove funzionalità procedura “Greenpass50+” | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 3768 del 3 novembre 2021, informa dell’avvio di nuove funzionalità relative alla procedura “Greenpass50+” per il servizio di verifica della Certificazione verde Covid-19 (green pass).

A partire dal giorno 4 novembre 2021, l’Istituto, per venire incontro alle esigenze organizzative territoriali delle aziende, rende disponibile una nuova funzionalità, da attivare in fase di accreditamento, che permette di “assegnare” a ciascun “Verificatore” un insieme, ben definito, di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda e, solo per questi, il “Verificatore” potrà effettuare la verifica del possesso del green pass, con le medesime modalità e nelle stesse condizioni specificate nel precedente messaggio n. 3589/2021, ferma restando la loro presenza nei flussi UNIEMENS-POSAGRI-ListaPosPA dell’azienda.

Nel messaggio sono dettagliatamente indicate le fasi di inserimento dei dipendenti.

Per consultare il messaggio 3768/2021, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203768%20del%2003-11-2021.htm

Per consultare il messaggio 3589/2021, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13567

03 Novembre 2021 - Interpretazioni

Cassa integrazione – unificazione delle procedure | Adlabor

L’INPS con messaggio n°3727 del 29 ottobre 2021 ha fornito le istruzioni per l’unificazione delle procedure per la gestione della cassa integrazione (causale covid).

Per consultare il messaggio INPS e la domanda unica CIG (causale covid), clicca qui:

https://www.adlabor.it/interpretazioni/cassa-integrazione/domanda-unica-cig-causale-covid-messaggio-n-3727-del-29-10-2021/

 

Per agevolare l’individuazione dei trattamenti di integrazione salariale attualmente in vigore nel periodo emergenziale abbiamo pubblicato sul sito Adlabor (nella sezione schemi, cassa integrazione, cassa integrazione – Covid-19) uno schema riassuntivo sulla cassa integrazione - Covid -19.

Per consultare lo schema clicca qui:

https://www.adlabor.it/schemi/cassa-integrazione/cassa-integrazione-nel-periodo-emergenziale/

27 Ottobre 2021 - Normativa

Sicurezza nei cantieri – Accordo di costituzione osservatorio nazionale | Adlabor

Il Ministero delle Infrastrutture, per garantire la massima sicurezza nella realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività nei cantieri nel pieno rispetto delle norme, ha istituito, con accordo del 25 ottobre 2021, un Osservatorio Nazionale di cui fanno parte i rappresentanti del governo, delle principali stazioni appaltanti pubbliche (RFI, Anas, Autorità Portuali, ecc.) e delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore edile. L’accordo prevede un rafforzamento delle attività volte a garantire il pieno rispetto delle intese già sottoscritte l’11 dicembre 2020, il 22 gennaio 2021 e il 16 aprile 2021 con particolare attenzione alla promozione di nuova occupazione e dei migliori standard per la salute e la sicurezza.

Segnaliamo in particolare che il nuovo ente avrà anche il compito di verificare il rispetto:

  • del divieto di dumping contrattuale;
  • del ricorso a lavoro irregolare;
  • della parità di trattamento economico-normativo tra i lavoratori in appalto e quelli in subappalto, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle oggetto dell’appalto oppure riguardino lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente appaltatore principale

Per consultare l’accordo, clicca qui:

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-10/Verbale%20di%20accordo%20tra%20Ministero%20e%20sindacati%20edili.pdf

27 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Mobilità in deroga – COVID-19 – Aree crisi complessa – Sospensione della riduzione dei trattamenti | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 158 del 22 ottobre 2021, fornisce le istruzioni riguardo la sospensione dell’applicazione delle riduzioni applicabili agli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga collegati all’emergenza da COVID-19. Il provvedimento è riferito ai soli lavoratori che operano in aree di crisi complessa.

Per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi ai lavoratori suddetti:

  • non si applica l’abbattimento del 40% nei casi di terza e quarta proroga;
  • continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10% e del 30% nei casi di prima e seconda proroga.

L’Istituto applicherà d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte degli interessati, il beneficio di cui al presente paragrafo.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13570

26 Ottobre 2021 - Normativa

Cassa Integrazione- Proroga– novità – D.L. 146/2021 | Adlabor

L’art. 11 del D.L. 146/ 2021 ha introdotto le seguenti novità in materia di trattamenti di integrazione salariale:

  • I datori di lavoro che possono usufruire di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (per identificare le tipologie di aziende beneficiarie clicca https://www.adlabor.it/schemi/fis-fondo-di-integrazione-salariale/ambito-di-applicazione-dei-sistemi-di-integrazione-salariale-cig-cigs-cigd-fis/) che sospendono  o  riducono l’attività  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per  i  lavoratori  in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11, comma 1, D.L. 146/2021). Le ulteriori tredici settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 28 settimane di ammortizzatori COVID-19 previste dal D.L. 41/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 69/2021), presentando apposita domanda (Art. 11, comma 3, D.L. 146-2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021):
  • I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che sospendono o  riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per  i  lavoratori  in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale ( di cui agli  articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020) per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11,comma 2, D.L. 146/2021). Le ulteriori nove settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 17 settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 previste dall’art. 50-bis del D.L. 73/2021 n. 73, convertito dalla L. 106/2021, n. 106 (Art. 11, comma 3, D.L. 146/2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021);
  • Le domande di accesso ai sopracitati trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021).

Per consultare il decreto clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

 

 

 

25 Ottobre 2021 - Normativa

Assenze del lavoratore per quarantena o altri motivi riferiti al COVID-19 (news 25.10.21) | Adlabor

Assenze del lavoratore per quarantena o altri motivi riferiti al COVID-19 (news 25.10.21) | Adlabor

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Per quanto riguarda le assenze dei lavoratori dipendenti riferite al COVID-19, segnaliamo in particolare che l’art. 8, modificando l’art. 26 del Decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) precisa che, fino al 31 dicembre 2021:

  • l’assenza dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato viene equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;
  • l’assenza dal servizio dei lavoratori fragili, ovvero dipendenti pubblici e privati in situazioni di disabilità gravi oppure con rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita viene equiparata al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;

I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps avranno diritto, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica, ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo una tantum massimo pari a 600 euro per lavoratore per anno solare. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Si attendono dall’INPS le indicazioni operative sulle modalità di presentazione della richiesta.

Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

25 Ottobre 2021 - Normativa

Congedi straordinari parentali – novità | Adlabor

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Per quanto riguarda i congedi straordinari, segnaliamo in particolare che l’art. 9 proroga  al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire di congedi per tutta la durata di:

  • sospensione dell'attivita'  didattica  o  educativa  in presenza del figlio;
  • infezione da  SARS-CoV-2  contratta dal figlio;
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto;
  • chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio disabile.

I congedi spettano a:

  1. lavoratori subordinati genitori con figli conviventi minori di 14 anni (o di qualsiasi età, se disabile in situazione di gravità): per il congedo, che può essere usufruito in forma giornaliera od oraria, i lavoratori avranno diritto:
  • ad un’indennità pari al 50% della retribuzione;
  • alla contribuzione figurativa;
  • divieto di licenziamento
  • alla conservazione del posto di lavoro.

In caso di figli di età compresa fra 14  e  16  anni,  uno  dei genitori, alternativamente all'altro, ha invece il diritto di astenersi dal  lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo (oppure  non  svolge  alcuna  attività  lavorativa  oppure  è sospeso dal lavoro), l'altro genitore non  può  fruire  del  medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori  di  anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di  alcuna delle stesse misure.

  1. lavoratori genitori iscritti in via esclusiva  alla  Gestione separata: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori  di  anni 14 quattordici,  di uno specifico  congedo per  il quale  è  riconosciuta  una  indennità,   per   ciascuna   giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai  fini  del calcolo dell'indennità di maternità.
  2. lavoratori genitori autonomi iscritti all'INPS: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori di  anni 14 quattordici, di un’indennità  commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della  retribuzione convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente  dalla  legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto

Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

22 Ottobre 2021 - Normativa

Sicurezza sui luoghi di lavoro – modifiche al D.Lgs 81/2008 | Adlabor

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 che apporta alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro).

Segnaliamo in particolare all’art. 13 del decreto:

  • L’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro (comma 1, lettera c) 1 e comma1, lettera d) 3);
  • Il maggior presidio, su tutto il territorio nazionale delle strutture preposte ai controlli, con il Coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale (comma 1, lettera c) 3);
  • Il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) (comma 1, lettera b);
  • L’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni scatterà in presenza del 10% (e non più del 20% del personale “in nero”) (comma 1, lettera d);
  • Non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, sarà subito operativo a fronte di gravi violazioni di prevenzione (comma 1, lettera d);
  • L’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento di sospensione, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione (comma 2).

 

Per consultare il testo del decreto, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/salute-e-sicurezza/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

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