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07 Ottobre 2021 - Normativa

GREEN PASS – misure di interesse generale per il mondo del lavoro | Adlabor

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 235/2021, la Legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Decreto “Green Pass”). Segnaliamo di specifico interesse per il mondo del lavoro:

  • lo slittamento al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni previste per i lavoratori fragili (articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto-legge n. 18/2020). Rammentando che i lavoratori fragili sono quei soggetti che si trovano in condizione di particolare rischio rispetto al contagio da COVID-19 a causa di pregresse gravi patologie croniche, di immunodepressione, disabilità gravi, comorbilità, essi hanno il diritto:
  1. a prestare la loro attività in modalità di lavoro agile, laddove tecnicamente possibile, anche con diversa mansione (ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi), o con svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
  2. all’equiparazione della quarantena o della permanenza domiciliare alla malattia ai fini del trattamento economico, con esclusione del computo ai fini del periodo di comporto.

Non ci sono però ancora conferme sulla disponibilità di risorse finanziarie in grado di prevedere anche un’indennità di malattia per gli eventi di quarantena ricadenti nel secondo semestre 2021, che in base agli ultimi provvedimenti di prassi INPS restano fuori dal pagamento del sussidio, pur con il riconoscimento della malattia e dell’esclusione ai fini del comporto. Su questo punto il Governo ha espresso la volontà di trovare una soluzione, ma manca ancora il provvedimento che ne dia concreta attuazione

  • l’obbligo vaccinale dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;
  • la durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare: validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2 e validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Per consultare il testo della legge 133/2021, clicca qui:

https://www.adlabor.it/contenuto/testo-coordinato-del-decreto-legge-6-agosto-2021-n-111/

07 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Divieto di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo – Ricorso ad ammortizzatori sociali COVID 19 – Scadenza | Adlabor

Premesso che il prossimo 31 ottobre 2021 verrà meno il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per quei datori di lavoro che stanno fruendo dell’assegno ordinario FIS e della Cassa integrazione in deroga nonché di quelli che rientrano nelle specifiche attività economiche Ateco2007 con codici 13,14 e 15, rammentiamo che dalla stessa data del 31 ottobre 2021 scadrà il termine/periodo utile per la fruizione degli specifici ammortizzatori sociali Covid 19 introdotti per il 2021 e cioè:

  • le 40 settimane totali previste dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2021) e dalla legge n. 69/2021 di conversione in legge del decreto 41/2021 (decreto Sostegni);
  • le 17 settimane introdotte dal decreto legge n. 99/2021 (abrogato dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e confluito nel decreto legge 73/2021 (decreto Sostegni bis) per i datori di lavoro che rientrano nelle attività economiche ATECO2007 con i codici 13,14 e 15.

Nel caso in cui dovesse protrarsi la situazione di crisi che non giustifica una piena ripresa dell’attività lavorativa, e non volendo procedere a licenziamenti individuali per GMO o licenziamenti collettivi, conservare l’occupazione, l’eventuale proroga, laddove possibile, degli ammortizzatori sociali al termine di quelli con specifica causale Covid 19 comporterà l’applicazione della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, con la conseguenza che l’ammortizzatore da utilizzare e applicare si differenzierà a seconda del settore economico e dal numero di dipendenti occupati.

 

05 Ottobre 2021 - Normativa

Disabili – contributo esonerativo e sanzioni – adeguamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, nella giornata del 30 settembre 2021, sono stati firmati due decreti in materia di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68). Alla data odierna del 5 ottobre 2021 i decreti, che riguardano in particolare gli articoli 5 e 15 della legge, non risultano ancora pubblicati

Con il primo provvedimento, viene decretato l’adeguamento a 39,21 euro dell’importo giornaliero del contributo esonerativo dovuto dai “datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività” per “essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato”. Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022.

Con il secondo decreto le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso di mancato invio “in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti” (previsto dall’art. 9, comma 6 della Legge 68/1999) sono state adeguate a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Per consultare il comunicato del Ministero del lavoro, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/diritto-al-lavoro-dei-disabili-il-ministro-orlando-ha-firmato-due-nuovi-decreti.aspx/

04 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Green pass: organizzazione delle verifiche in azienda

Facciamo seguito alle precedenti nostre news del 22, 23, 27 e 28 settembre 2021 per rammentare che dal prossimo 15 ottobre 2021 i datori di lavoro sono obbligati a:

- definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche;

- verificare dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 che tutti i lavoratori e collaboratori che accedono ai luoghi di lavoro possiedano ed esibiscano a richiesta la certificazione verde Covid-19 (“green pass”).

I datori di lavoro, nell’organizzare le verifiche,  dovranno tener presente il seguente quadro normativo di riferimento: Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127; Circolare Ministero della Salute 28 giugno 2021; D.P.C.M. 17 giugno 2021; Legge 17 giugno 2021 n. 87; Protocollo 24 aprile 2020 (aggiornato il 6 aprile 2021) sottoscritto da Governo e parti sociali per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro; D.lgs. n° 81 del 09/04/2008.

Verifica del green pass: il Governo ha lasciato alla discrezione aziendale la definizione di come organizzare dette verifiche, limitandosi a indicare che i controlli del green pass siano svolti prioritariamente e ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Ciò detto, è evidente che, qualsiasi siano le modalità organizzative adottate, esse dovranno essere sufficientemente efficaci per garantire il rispetto della finalità del D.L. 127/2021 , cioè che non accedano ai luoghi di lavoro soggetti privi di idonee certificazioni.

Riteniamo che la verifica effettuata all’ingresso per tutti i soggetti interessati (chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni) sia la modalità più idonea. I controlli a campione, infatti, non garantiscono l’efficacia delle verifiche.

Per quanto riguarda l’esibizione di green pass provvisori, ottenuti a seguito di tampone, evidenziamo che gli stessi hanno una validità oraria e non giornaliera, per cui occorrerà prevedere verifiche mirate sui soggetti in possesso di detti green pass provvisori.

Il controllo dovrà essere effettuato dal personale designato mediante l’app VerificaC19 (gratuita e disponibile per iOs, Android e Huawei Store. Cfr. il documento del Governo “App VerificaC19 - Informazioni per gli operatori” consultabile sul sito https://www.dgc.gov.it/web/app.html) che mostra graficamente al verificatore soltanto l’effettiva validità del green pass nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. I risultati possibili sono tre: schermata verde (se il certificato è valido in Italia e in Europa), azzurra (se solo in Italia) e rossa (se non è valida oppure è scaduta, come nel caso di green pass temporaneo rilasciato dopo tampone, o in caso di errore nella lettura). L’app non necessita di essere connessa a internet durante la verifica se non una volta al giorno tramite smartphone o (come accade in alcune aziende) integrando l’app in appositi totem posti all’ingresso dell’azienda.

Il controllo è istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato. Riteniamo pertanto quanto meno non opportuno richiedere la trasmissione online del green pass (o del QR code).

L'attività di verifica del green pass non deve comportare in alcun caso, la memorizzazione in  qualunque forma dei dati dell'intestatario (art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 17 giugno 2021).

Operatori incaricati delle verifiche del green pass: sono tutti quelli indicati formalmente nel documento che i datori di lavoro debbono predisporre entro il 15 ottobre 2021 contenente le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche (cfr art. 4, comma 5 del D.L. n. 127/21)

 

28 Settembre 2021 - Interpretazioni

Green pass – FAQ | Adlabor

Il 27 settembre 2021, il Governo ha emanato le ultime FAQ riguardanti il green pass.

Sintetizziamo i contenuti:

  • Anche il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda;
  • il libero professionista che accede ai luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa deve essere controllato dai soggetti individuati per i controlli del green pass;
  • chi lavora in modalità smart working non deve avere necessariamente il green pass se non accede ai luoghi di lavoro;
  • il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste dalle linee guida e protocolli vigenti (es. uso della mascherina e la regola del metro di distanziamento);
  • Le aziende che effettuano controlli a campione sul personale non incorreranno in sanzioni nel caso in cui un controllo da parte delle autorità riveli la presenza di lavoratori privi del green pass, se i controlli sono stati effettuati secondo modelli organizzativi adeguati, come previsto dal decreto legge n. 127 del 2021;
  • Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire il green pass
  • Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass.
27 Settembre 2021 - Normativa

Green pass – validità | Adlabor

Sul sito, nella sezione schemi, è stato pubblicato uno schema sulla validità del green pass.

Per conultare lo schema, clicca qui:

https://www.adlabor.it/schemi/emergenze/green-pass-validita-adlabor/

23 Settembre 2021 - Normativa

Green pass – prima dose di vaccino – lavoratore che non ha mai contratto il virus | Adlabor

Il legislatore con il D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera c) ha disposto che la certificazione verde Covid-19 (green pass) rilasciata contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 non è più valida dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, ma dal giorno della somministrazione. Tuttavia, tale decreto non ha previsto l’efficacia immediata della certificazione ottenuta contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino per i soggetti che non hanno mai contratto l’infezione da SARS-CoV-2. Per quest’ultimi il certificato continua ad essere valido (ai sensi dell’art 9, comma 3, secondo periodo del D.L. 52/2021, convertito dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino. Alla luce di tali disposizioni, il lavoratore che non ha mai contratto l’infezione da Covid-19 dovrà assumere la prima dose di vaccino entro il 30 settembre 2021, se non lo farà, dal 15 ottobre 2021, non potrà accedere ai luoghi di lavoro se non esibendo il green pass ottenuto a seguito di un test antigenico rapido o molecolare negativo. Successivamente al 15 ottobre 2021 il lavoratore potrà accedere ai luoghi di lavoro con green pass solo dopo 15 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino, ovvero sempre con un test effettuato entro le 48 ore precedenti.

23 Settembre 2021 - Normativa

Green Pass -Decreto legge 127/2021 – Obblighi e sanzioni per il datore di lavoro | Adlabor

Facciamo seguito alla nostra news del 22 settembre 2021, ed in attesa di ulteriori chiarimenti/circolari, per evidenziare come gli articoli 1 e 3 del Decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 prevedono che, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, è obbligatorio essere in possesso e mostrare su richiesta la certificazione verde Covid-19 (“Green Pass”), sia nei luoghi di lavoro pubblici, che in quelli privati. Spetta al datore di lavoro sia pubblico, sia privato organizzare l’attività aziendale e controllare che siano rispettate tutte le misure idonee ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro. A tal fine, il datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021 deve aver definito le modalità per lo svolgimento delle verifiche per verificare che i soggetti sopra indicati (tra cui, evidentemente, tutti i lavoratori subordinati e autonomi) che accedono nei luoghi dove prestano la loro attività siano in possesso di detta certificazione, condizione necessaria per accedere ai luoghi di lavoro.

Gli specifici obblighi per i datori di lavoro derivanti dalla citata norma di legge sono i seguenti:

  • individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione per le eventuali violazioni;
  • effettuare “ove possibile” i “controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. La formulazione della norma non esclude la possibilità di eseguire i prescritti controlli in un momento successivo rispetto all’accesso in sede da parte dei lavoratori, ma è evidente che il controllo all’ingresso appare il metodo migliore in quanto, ove un lavoratore dovesse risultare positivo al Covid-19, sarà indubbiamente più semplice per il datore di lavoro provare agli enti preposti la propria estraneità rispetto al momento del contagio;
  • verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori con modalità compatibili con l’organizzazione aziendale e il numero dei lavoratori (solo a mo’ d’esempio, con un’implementazione del sistema di rilevazione elettronica della presenza; oppure con la scansione del codice QR tramite l’app ministeriale). La verifica potrebbe riguardare tutti i lavoratori oppure soltanto alcuni a campione (in quest’ultimo caso sarebbe opportuno definirne le specifiche modalità per procedere con controlli di tipo casuale automatico).

Per i datori di lavoro le sanzioni possono essere le seguenti:

  • mancata predisposizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalità di verifica del green pass e mancata effettuazione delle verifiche sui lavoratori: sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
  • mancata osservanza di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva  dell'uomo: arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000;

Per consultare il testo del decreto, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/green-pass-in-ambito-lavorativo-privato-decreto-legge-21-settembre-2021-n-127/

 

22 Settembre 2021 - Normativa

Green pass in ambito lavorativo privato – D.L. 21 settembre 2021, n. 127 | Adlabor

Il decreto legge in oggetto ha esteso al settore del lavoro privato l’obbligo del green pass. Sintetizziamo i contenuti.

Soggetti interessati all’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 (“green pass”): chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Soggetti esenti dall’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 (“green pass”): tutti coloro esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Contenuto dell’obbligo: possedere e di esibire, su richiesta, ai fini dell'accesso ai luoghi dove viene svolta l’attività, la certificazione verde COVID-19.

Durata dell’obbligo: dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Verifica del rispetto dell’obbligo: compete a tutti i datori di lavoro privati. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi in cui l’attività lavorativa nel settore privata è svolta, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del D.L. 127/2021 (possedere e di esibire, su richiesta, ai fini dell'accesso ai luoghi dove viene svolta l’attività, la certificazione verde COVID-19) è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.

Datori di lavoro privati interessati: tutti i datori di lavoro e i committenti e gli utilizzatori dei soggetti interessati all’obbligo del possesso del green pass debbono:

  • verificare il rispetto dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 (“green pass”) da parte dei soggetti che svolgono attività presso di loro;
  • definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale (cioè scritto) i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.  Le verifiche   delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le procedure da adottare con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9, comma 10 della L. 87/2021.

Sostituzione lavoratori assenti per mancato possesso della certificazione verde COVID-19 (“green pass”): per le sole imprese con meno di quindici dipendenti, il  datore  di lavoro, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore (così è considerata l’assenza di green pass),  può sostituirlo con altro lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, sospendendo il lavoratore senza certificazione verde COVID-19 per la durata  corrispondente  a quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione.

Sanzioni per i lavoratori:

  • nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  • nel caso in cui accedano ai luoghi di lavoro in violazione dei loro obblighi sono puniti con la sanzione amministrativa di euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo le discipline di settore.

Sanzioni per i datori di lavoro:

Il datore di lavoro che non rispetta le prescrizioni del decreto è punito con la sanzione amministrativa di euro da 400 a 1.000. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Per consultare il decreto, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/green-pass-in-ambito-lavorativo-privato-decreto-legge-21-settembre-2021-n-127/

15 Settembre 2021 - Interpretazioni

Contratto a tempo determinato – modifica alla disciplina delle causali

La Direzione centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 1363 del 14 settembre 2021, fornisce, ai propri ispettori, alcune indicazioni operative in merito alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato ex art. 41 bis Decreto Legge n. 73/2021 (convertito in Legge 106/2021).

Segnaliamo in particolare:

  • Con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis è stata demandata alla contrattazione collettiva di (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi). In altri termini, ai contratti collettivi dell’art. 51 è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi. La norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali richiedendo, tuttavia, che tali esigenze siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.
  • Con le modifiche introdotte con il decreto Sostegni bis, è altresì possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva.
  • Con la lett. b) del medesimo comma 1 dell’art. 41 bis è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all’art. 19, il quale prevede espressamente che il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro ma solo fino al 30 settembre 2022. Tale temine va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19.

Per consultare la nota, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-Nota-14-settembre-2021-sostegni-bis-e-causali-termine.pdf

 

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