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25 Marzo 2022 - Normativa

Tirocini – Chiarimenti – Nota n. 530/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 21 marzo 2022 | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 530 del 21 marzo 2022, ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in tema di tirocinio, istituto che è stato recentemente novellato dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Il tirocinio è definito come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, volto all’orientamento ed alla formazione professionale e nel caso in cui esso sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, esso viene identificato come curricolare.

Governo e Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – entro il 30 giugno 2022 – un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

L’INL precisa però che sino al recepimento, da parte della Conferenza Stato Regioni delle linee-guida sopracitate, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Tuttavia, la nota dell’Ispettorato Nazionale del 21 marzo 2022 conferma che dal 1 gennaio 2022 sono vigenti i seguenti precetti riguardanti:

- Indennità di partecipazione.

La mancata corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione prevista dalla legislazione regionale vigente comporta, a carico del trasgressore, l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 Euro ad un massimo di 6.000 Euro.

- Ricorso fraudolento al tirocinio.

L’INL ribadisce che il tirocinio non può costituire un rapporto di lavoro ed essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Pertanto, qualora il tirocinio venisse svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 Euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la facoltà del tirocinante di rivendicare in sede giudiziale la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

- Comunicazione al Centro per l’impiego.

L’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego riguarda esclusivamente i tirocini extracurricolari.

-Obblighi di sicurezza.

L’INL, in tema di disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex d.lgs. n 81/2008, parifica le tutele dovute dal soggetto ospitante a favore dei tirocinanti con quelle previste per i lavoratori subordinati.

 

07 Febbraio 2022 - Normativa

COVID-19 – pubblicato il decreto-legge in materia di allentamento delle restrizioni | ADLABOR

COVID-19 – pubblicato il decreto-legge in materia di allentamento delle restrizioni | ADLABOR

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022, il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022, con misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Segnaliamo in particolare che:

  • le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario;
  • sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato;
  • le disposizioni   sull'autosorveglianza  si  applicano  anche  in  caso  di  guarigione avvenuta  successivamente  al  completamento  del   ciclo   vaccinale primario.

Il decreto, in vigore dal 5 febbraio 2022,  prevede inoltre una serie di disposizioni per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Per consultare il testo, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-04&atto.codiceRedazionale=22G00014&elenco30giorni=true

 

07 Febbraio 2022 - Interpretazioni

Ammortizzatori sociali – Riforma – Consultazione sindacale preventiva | ADLABOR

Nella circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 (vedi nostra news del 3.2.2022), l’INPS, nel fare riferimento alle principali novità della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge di Bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021), anche alla luce delle correzioni contenute nel recente decreto Sostegni-ter (D.L. n.  4/2022), evidenzia che, con l’entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali, si preclude sostanzialmente la possibilità di ricorrere alle integrazioni salariali con causale COVID. Nulla dice però riguardo alla consultazione sindacale preventiva relativa alle sospensioni e riduzioni dell’attività lavorativa intervenute dal 1° gennaio 2022.

Nella sopra citata circolare n. 18/2022 l’INPS nell’affermare che “permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti quali, a titolo esemplificativo, l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione”, nulla dice riguardo alle sospensioni e riduzioni dell’attività lavorativa intervenute dal 1° gennaio 2022, che ben difficilmente potevano essere precedute dal confronto sindacale previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, che impone ai datori di lavoro di informare ex ante le rappresentanze sindacali della prevista riduzione o sospensione dell’attività e di consultarle, dando corso all’esame congiunto.

Si attende pertanto che il Ministero del Lavoro e l’INPS intervengano, in fase di prima applicazione della riforma, prorogando l’esonero dall’obbligo di consultazione sindacale preventiva per il datore di lavoro che richieda gli ammortizzatori sociali per le sospensioni decorrenti dal mese di gennaio 2022. Questa soluzione eviterebbe ai datori di lavoro la necessità di invocare quale extrema ratio il c.d. “evento oggettivamente non evitabile”, che li dispensa dall’obbligo della consultazione sindacale preventiva.

03 Febbraio 2022 - Normativa

Ammortizzatori Sociali – Riforma – linee guida INPS | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, illustra sia le novità introdotte dalla legge n. 234/2021 sull’impianto normativo in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, sia i contenuti delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, introdotti dall’articolo 7 del decreto-legge n. 4/2022, in favore dei datori di lavoro operanti in determinati e specifici settori di attività e si forniscono le relative modalità operative.

In particolare segnaliamo:

  • lavoratori destinatari delle integrazioni salariali: la legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei soggetti cui si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale che vengono estesi a categorie di lavoratori finora esclusi dalle tutele come i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia;
  • anzianità di effettivo lavoro: per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022 si riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (trattamenti straordinari) o all’INPS (trattamenti ordinari);
  • importo dei trattamenti di integrazione salariale: per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è previsto il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori;
  • computo dei dipendenti: ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. In conseguenza dell’estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;
  • contributo addizionale: circa il contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso ai trattamenti (ordinari e straordinari) di integrazione salariale, la legge di Bilancio 2022 introduce una riduzione del relativo ammontare;
  • cassa integrazione straordinaria (CIGS)-datori di lavoro interessati: la nuova normativa stabilisce che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015; b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 149/2013, convertito dalla legge 13/2014;
  • cassa integrazione straordinaria (CIGS)-causali di intervento: viene ampliata sia la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico e vengono modificate anche le disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, prevedendo che il recupero occupazionale si possa realizzare anche tramite la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze;
  • cassa integrazione straordinaria (CIGS)-ulteriori disposizioni: allo scopo di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la legge n. 234/2021 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria e cioè: l’accordo di transizione occupazionale finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e processi di riorganizzazione in situazioni di particolare difficoltà economica;
  • fondi di solidarietà bilaterali e fondo di integrazione salariale (FIS): la legge di Bilancio 2022 modifica sia il quadro normativo utile a identificare la misura di sostegno applicabile sia la disciplina in materia. Nel FIS vengono fatti rientrare dal 1 gennaio 2022 le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate nonché imprese del sistema aeroportuale; partiti e movimenti politici;

Per consultare la circolare, clicca qui:https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13700

02 Febbraio 2022 - Normativa

Minimali e massimali retributivi INPS 2022

L’INPS, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, pubblica, per l’anno 2022, i valori di retribuzione (minimali e massimali) che costituiscono la base contributiva dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per consultare la circolare INPS, clicca qui: circolare n. 15 del 28 gennaio 2022

31 Gennaio 2022 - Normativa

COVID-19 – decreto-legge in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici | ADLABOR

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21/2022 il decreto-legge  27 gennaio 2022, n. 4  che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il decreto, in vigore dal 27 gennaio 2022, interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato. Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali, discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo, sport

Vengono inoltre previsti interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili con:

  • 1,7 miliardi, mirati soprattutto a sostenere il mondo delle imprese;
  • l’azzeramento di oneri di sistema, per il primo trimestre 2022, per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
  • un contributo d’imposta per le imprese energivore a parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-27&atto.codiceRedazionale=22G00008&elenco30giorni=true

 

28 Gennaio 2022 - Interpretazioni

Lavoro occasionale – comunicazione – chiarimenti |ADLABOR

La legge 215/2021, ha introdotto, modificando precedente normativa, l’obbligo di preventiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, l’avvio della attività dei lavoratori autonomi occasionali. Con una prima circolare n. 29 dell'11 gennaio 2022 il Ministero del Lavoro (vedasi news del 17 gennaio 2022) aveva fornito indicazioni che però lasciavano aperte numerose questioni principalmente sulla tipologia di collaborazioni oggetto di comunicazione preventiva. Con successiva circolare numero 109 del 27 gennaio 2022 la direzione centrale del Ministero del Lavoro ha fornito, in forma di FAQ, alcune specificazioni in ordine alle prestazioni occasionali escluse dall’obbligo di comunicazione. In particolare è stato ribadito il concetto che l’obbligo di comunicazione “interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”, per cui restano escluse gli studi professionali non organizzati in forma di impresa.

Vengono escluse anche le aziende di vendita diretta a domicilio, le prestazioni rese dai procacciatori d’affari, i lavoratori autonomi impiegati in prestazioni di natura intellettuale, mentre per i lavoratori occasionali dello spettacolo si rinvia all’articolo 6 del DLCPS 708/1947.

Per consultare le circolari clicca qui:

25 Gennaio 2022 - Normativa

Green pass – attività ove non ne è richiesto il possesso | ADLABOR

La Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022 ha pubblicato il DPCM 21 gennaio 2022 concernente la “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19“.

Queste le attività che si svolgono al chiuso, per le quali non è richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19:

  • esigenze alimentari e di prima necessità: 1. Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  specializzati  e  non
  • specializzati di  prodotti  alimentari   e   bevande   (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.   Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.   3. Commercio al dettaglio di animali  domestici  e  alimenti  per animali domestici in esercizi specializzati.  4. Commercio al  dettaglio  di  carburante  per  autotrazione  in esercizi specializzati. 5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di  medicinali non soggetti a prescrizione medica). 7. Commercio al dettaglio di articoli medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati.  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica. 9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermi restando i limiti di legge per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  • esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  • esigenze di giustizia, per le quali e’ consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui e’ necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione

Per consultare il DPCM, clicca qui:https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/green-pass-attivita-ove-non-ne-e-richiesto-il-possesso-dpcm-21-1-2022/

17 Gennaio 2022 - Interpretazioni

COVID-19 – Trattamento dati nel contesto lavorativo | ADLABOR

Il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato alcune Faq relative al trattamento dei dati nel contesto lavorativo (pubblico e privato) nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

Queste le Faq pubblicate, con una sintesi delle risposte:

1>Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede?

In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali, non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione”, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

2 >L’amministrazione o l’impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID-19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro?

In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

  1. E’ possibile pubblicare sul sito istituzionale i contatti dei funzionari competenti per consentire al pubblico di prenotare servizi, prestazioni o appuntamenti presso le amministrazioni nella attuale emergenza epidemiologica?

Nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 5 Regolamento UE 2016/679) la finalità di fornire agli utenti recapiti utili a cui rivolgersi per assistenza o per essere ricevuti presso gli uffici, può essere utilmente perseguita pubblicando i soli recapiti delle unità organizzative competenti (numero di telefono e indirizzo PEC) e non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici. Ciò, anche in conformità agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

  1. Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?

In capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori, salvo casi di “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” e senza comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

  1. Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati?

I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.

  1. Può essere resa nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?

No. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

  1. Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?

Si, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test. Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro, salvo i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.

  1. Il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi?

Sebbene, di regola, i dati personali relativi alle specifiche patologie di cui sono affetti i lavoratori possano essere trattati solo da professionisti sanitari (es. medici di base, specialisti, medico competente) e non anche dal datore di lavoro, quest’ultimo, in taluni casi, nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica, può lecitamente venire a conoscenza dell’identità del dipendente affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus (ad esempio, quando ne venga informato direttamente dal dipendente, sul quale grava l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, oppure quando venga richiesto dalle autorità competenti per la ricostruzione degli eventuali contatti stretti con altre persone nel contesto lavorativo. In questi casi, dunque, il datore di lavoro può trattare i dati relativi ai sintomi o alla positività al Covid-19 del lavoratore per la finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o per adempire agli obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica.

  1. Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro sono disponibili applicativi che non trattano dati personali?

Sì, il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo di applicativi, allo stato disponibili sul mercato, che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. Ciò nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente (es. attraverso un codice o altra informazione), all’interessato né preveda la registrazione dei dati trattati.

Per consultare le risposte dettagliate contenute nelle FAQ, clicca qui:

https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq

 

 

17 Gennaio 2022 - Normativa

Tirocini formativi e alternanza scuola-lavoro|ADLABOR

La legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), all’art. 1, commi da 720 a 726, ha previsto di modificare le normative in vigore in materia, demandando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano il compito di definire entro il 30 giugno 2022 i vari aspetti concreti della nuova disciplina normativa. Il tirocinio è stato definito come “un percorso formativo di alternanza tra studio e   lavoro, finalizzato   all'orientamento   e   alla    formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e  offerta” ed il tirocinio curriculare è stato definito come il tirocinio “funzionale al conseguimento di  un  titolo  di studio  formalmente   riconosciuto”.

Il legislatore ha inoltre ribadito che il tirocinio:

  • non costituisce rapporto di lavoro;
  • non può essere  utilizzato  in  sostituzione  di  lavoro  dipendente (prevedendo sanzioni nel caso in cui  il tirocinio sia svolto in modo fraudolento, ivi compresa la possibilità di conversione del tirocinio in un rapporto di lavoro subordinato);
  • il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria prevista dalla legge 608/1996;
  • il soggetto ospitante è tenuto al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  ex D.Lgs. 81/2008  nei   confronti   dei tirocinanti, a propria cura e

Inoltre, il legislatore ha indicato i criteri ai quali debbono attenersi i componenti della Conferenza per definire la nuova normativa, e cioè:

  • circoscrivere l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • individuare gli elementi qualificanti: riconoscimento  di  una  congrua  indennità  di  partecipazione (con rilevanti sanzioni pecuniarie per l’ospitante nel caso di violazione);  fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali  rinnovi; limiti numerici di tirocini attivabili in relazione  alle  dimensioni d'impresa;
  • definire i livelli essenziali  della  formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  • definire forme e  modalità  di  contingentamento  per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  • prevedere azioni e  interventi  concreti volti  a  prevenire  e contrastare  un  uso  distorto  dell'istituto,  anche  attraverso  la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

 

 

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