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14 Gennaio 2022 - Normativa

Attrezzature di lavoro – Verifiche periodiche – Elenco soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022, ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, elenco che sostituisce integralmente il precedente del 26 ottobre 2021.

Per consultare decreto ed elenco, clicca qui:https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-1-del-13012022-29mo-elenco-soggetti-abilitati-verifiche-periodiche.pdf

13 Gennaio 2022 - Interpretazioni

Sorveglianza sanitaria eccezionale – Proroga | ADLABOR

Rammentando che l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità, informiamo che sono stati prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.

Per consultare le istruzioni e la documentazione INAIL, clicca qui:https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html

12 Gennaio 2022 - Interpretazioni

Prestazioni occasionali-Obbligo di comunicazione|ADLABOR

La legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo di preventiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio ove viene resa la prestazione delle attività di lavoro autonomo occasionale. L’ispettorato del lavoro ha emanato la nota esplicativa numero 29 dell’11 gennaio 2022.

L’obbligo riguarda i committenti che operano nell’esercizio di impresa e la comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione. In attesa di introduzione di specifici applicativi la comunicazione deve avvenire mediante SMS o posta elettronica (si richiamano i canali utilizzati per i rapporti di lavoro intermittente).

La comunicazione dovrà contenere almeno i seguenti dati:

  • dati del committente e del prestatore
  • luogo della prestazione
  • sintetica descrizione dell’attività
  • data inizio prestazione presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera di servizio
  • l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico

E’ fatta salva la possibilità di annullare o modificare la comunicazione.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le collaborazioni rese nell’ambito delle professioni intellettuali (che usualmente presuppongono l’iscrizione ad un albo o a un registro) e in genere le attività autonome esercitare in maniera abituale assoggettate al regime Iva.

È prevista la sanzione da euro € 500 a € 2500 per ogni lavoratore occasionale per il quale sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

Per consultare la circolare clicca qui: circolare n. 29 dell'11 gennaio 2022

10 Gennaio 2022 - Senza categoria

COVID-19 – misure urgenti nei luoghi di lavoro e nelle scuole | ADLABOR

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, in vigore dall’8 gennaio 2022, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Segnaliamo in particolare le seguenti misure che interessano specificamente il mondo del lavoro:

obbligo vaccinale: viene introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età. L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022;

green pass rafforzato: dal 15 febbraio prossimo sarà necessario per tutti i lavoratori pubblici e privati il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro;

controlli: sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni tutti i datori di lavoro pubblici e privati, nonché i responsabili della sicurezza delle strutture giudiziarie, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche riguardano i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro e saranno effettuate con le modalità previste dal decreto-legge n. 52/2021.

conseguenze e sanzioni in caso di mancato rispetto delle nuove norme: i lavoratori non in possesso del Green Pass al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro:

  • non potranno accedere ai luoghi di lavoro;
  • saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

green pass ordinario: è esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Il decreto disciplina anche le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole.

Qui di seguito riassumiamo date e scadenze che riguardano direttamente o indirettamente il mondo del lavoro:

  • dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022 > obbligo vaccinale  vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022;
  • dal 10 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (cessazione dello stato di emergenza) > green pass rafforzato necessario per accedere ai seguenti servizi e attività (alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; sagre e fiere; convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto; mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale);
  • dal 20 gennaio 2022 al 31 Marzo 2022 (cessazione dello stato di emergenza) > green pass base necessario per accedere ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.);
  • dal 1° febbraio 2022 > sanzione pecuniaria di 100 euro per coloro che non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19;
  • dal 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico DPCM) al 31 marzo 2022 (cessazione dello stato di emergenza) > green pass base necessario per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali;
  • dal 15 febbraio 2022 > green pass rafforzato necessario, per tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti al nuovo obbligo vaccinale, esibirlo per accedere al luogo di lavoro. La violazione è punita con una sanzione da euro 600 a euro 1.500;
  • 31 marzo 2022 > tutte le aziende dopo 5 giorni di assenza ingiustificata del lavoratore possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022;

Il testo del decreto è consultabile su:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/covid-19-misure-urgenti-nei-luoghi-di-lavoro-e-nelle-scuole-d-l-1-2022/

 

10 Gennaio 2022 - Normativa

Lavoro agile emergenziale| ADLABOR

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ in materia di lavoro agile (smart working) a seguito delle novità intervenute nel decreto-legge n. 221/2021.

Le FAQ chiariscono la posizione del Ministero in particolare circa:

  • la procedura semplificata e avvio dello lavoro agile;
  • le misure per i lavoratori fragili;
  • il possesso del Green pass e la prestazione di lavoro in lavoro agile

Sul lavoro agile, i ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro hanno firmato una circolare congiunta rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

Per consultare le FAQ, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx

Per consultare la circolare congiunta, clicca qui:

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/circolare_lavoro_agile.pdf

05 Gennaio 2022 - Normativa

Ammortizzatori sociali – Linee di indirizzo del Ministero del Lavoro | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, fornisce le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022, che ha modificato il decreto legislativo n. 148/2015.

Le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022 si riferiscono ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021–2022, in cui la riduzione /sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-1-del-03012022.pdf

03 Gennaio 2022 - Normativa

Tabella costi chilometrici auto e motoveicoli per l’anno 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.

Per poterla consultare, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0748100000010110001&dgu=2021-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-28&art.codiceRedazionale=21A07481&art.num=1&art.tiposerie=SG

 

03 Gennaio 2022 - Normativa

Legge di Bilancio 2022 e misure in materia di lavoro | Adlabor

È stata pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

La legge contiene numerose disposizioni in tema di lavoro, ammortizzatori sociali e previdenza. Qui di seguito le principali materie.

Reddito di cittadinanza: rifinanziato per il 2022, rafforzando però i controlli da parte dell’INPS (in particolare sui requisiti patrimoniali e i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza), rendendo più stringenti le condizioni per la sua fruizione e prevedendo per i datori di lavoro privati che assumono i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali);

Ammortizzatori sociali: viene riordinato il sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare:

-     estendendo  dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio, a tutti i contratti di apprendistato e ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni (finora erano richiesti 90 giorni);

-     prevedendo un unico massimale di trattamento d’integrazione, pari a 1.199,72 euro

-     eliminando il divieto assoluto di lavoro durante la percezione della cassa integrazione;

-     prevedendo l’obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni);

-     modificando la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale;

-     estendendo per la CIGS, dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, indipendentemente dal settore di appartenenza;

-     riordinando le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie;

-     ampliando i limiti di utilizzo dei contratti di solidarietà;

Contratto di espansione: viene prorogato per gli anni 2022-2023, abbassando la soglia di accesso allo strumento da 100 a 50 dipendenti;

Sgravi contributivi: sono previste varie misure di agevolazione, tra le quali, in particolare:

-     un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica;

-     uno sconto contributivo a favore dei lavoratori dipendenti;

-     l’esonero in via sperimentale, per l’anno 2022, dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato;

-     è riconosciuto, per l’anno 2022, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100%, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022;

Congedo paternità: Viene reso strutturale, a partire dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermando la durata di 10 giorni, come previsto per il 2021. Inoltre, viene disposto che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;

NASpI e DIS-COLL: vengono apportate modifiche alla disciplina della NASpI, prevedendo in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022:

-     l’estensione agli operai agricoli a tempo indeterminato;

-     eliminando, per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2022, delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto ai fini del riconoscimento dell’indennità;

-     la riduzione della NASpI del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal terzo);

-     la riduzione della DIS-COLL del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese);

-     la corresponsione della DIS-COLL per un numero di mesi pari al numero di mesi di contribuzione versata (anziché la metà dei mesi di contribuzione versata), con durata massima che non può in ogni caso superare 12 mesi (anziché 6 mesi) e con riconoscimento per i periodi di fruizione della indennità dei i contributi figurativi.

Cessazione attività produttiva: i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50:

-     sono tenuti, almeno 90 giorni prima, a comunicare per iscritto l’avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'ANPAL;

-     devono presentare alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL, nei 60 giorni successivi alla suddetta comunicazione, un piano (avente una durata non superiore a 12 mesi) per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento di contributi in favore dell’INPS.

Tirocinio: viene riordinata la disciplina sul tirocinio, definendolo come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare” e distinguendo tra curricolare ed extracurriculare. Si rinvia ad un accordo tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

Novità in ambito previdenziale: le misure riguardano in particolare:

  • l’accesso al pensionamento con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, per il solo anno 2022 (Quota 102);
  • la modifica dell disciplina dell’Ape sociale, prevedendo in particolare la conferma per tutto il 2022; l’eliminazione, ai fini dell’accesso alla misura, della condizione che richiedeva che fossero passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI); estendendo la misura ad altre categorie professionali; riducendo da 36 a 32 anni il requisito dell'anzianità contributiva per l’accesso alla misura per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta;
  • la proroga dell’Opzione donna per l’anno 2022 nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (art. 1, comma 94).

Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul suo sito delle slides esplicative.

Forniremo informazioni più dettagliate non appena saranno fornite istruzioni operative da parte dei vari Enti competenti.

Per consultare la legge di bilancio 2022 clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/0/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20211231&numeroGazzetta=310&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=49&progressivo=0&numPagina=1&edizione=0&elenco30giorni=true

Per consultare le slides del Ministero del lavoro, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Misure-per-il-Lavoro-MLPS-LdB.pdf

27 Dicembre 2021 - Normativa

Stato di emergenza per COVID-19 – smart working – proroga al 31 marzo 2022 | Adlabor

Il 24 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge n. 221/2021 che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Per effetto del provvedimento:

  • fino al 31 gennaio 2022: è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, anche nei luoghi all'aperto e in zona bianca (art. 4);
  • dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass (da vaccinazione) verrà modificata da 9 a 6 mesi (art. 3);
  • fino al 28 febbraio 2022: i lavoratori fragili svolgeranno la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17);
  • fino al 31 marzo 2022:
    • sono prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica;
    • restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato (art. 8);
    • è obbligatorio indossare le mascherine FFP2 anche sui mezzi di trasporto;
    • è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per partecipare a spettacoli aperti al pubblico (sia al chiuso sia all'aperto) che si svolgono nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché in occasione di eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto (art. 4);
    • chiunque svolga la prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro privati (con le disposizioni correlate previste dall’art. 9-septies del D.L. 52/2021, come modificate dall’art. 3, comma 1 D.L. 127/2021) deve possedere il Green pass di base;
    • il Green Pass “rafforzato” è previsto anche per la consumazione di cibi e bevande al banco, se al chiuso (salvo le categorie esentate) (art. 5);
    • è previsto il Green Pass di base (Green pass ottenuto a seguito tampone negativo) per l’accesso a corsi di formazione privati svolti in presenza (art. 8);
    • sono prorogati i termini per poter usufruire dello smart working con la procedura semplificata (art.16);
    • in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza è possibile beneficiare, per i genitori con figli conviventi minori di anni 14, della disciplina (art. 9 D.L. 146/2021) sui congedi parentali e dell’indennità sostitutiva (art. 17);
    • i genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, in alternanza fra loro, possono astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (art.17).

Il testo del decreto-legge, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/proroga-stato-demergenza-fino-al-31-03-2022-d-l-24-dicembre-2021-n-221/

22 Dicembre 2021 - Normativa

Whistleblowing – Direttiva (UE) 2019/1937 – 17 dicembre 2021 | Adlabor

La Direttiva (UE) 2019/1937 prevede, dal 17 dicembre 2021, nuovi obblighi, imposti dalla normativa comunitaria e nazionale di recepimento, in capo alle imprese con più di 50 dipendenti. La Direttiva stabilisce norme e procedure atte a garantire una protezione efficace degli “informatori”, persone che segnalano informazioni acquisite in ambito professionale sulle violazioni del diritto dell’Unione in settori chiave. Le violazioni comprendono tanto atti od omissioni illeciti quanto le pratiche abusive. La direttiva copre una vasta tipologia di persone segnalanti che lavorano nel settore privato, comprese le persone che forniscono segnalazioni dopo che il loro rapporto di lavoro è terminato:

  • dipendenti, lavoratori autonomi, azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti e i candidati all’impiego;
  • persone che assistono gli informatori in modo riservato, persone connesse alle persone segnalanti che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo e soggetti giuridici connessi alla persona segnalante.

La direttiva impone alle aziende con più di 50 dipendenti di attivarsi per:

  • prevedere più canali interni ed esterni di segnalazione idonei a garantire la riservatezza del segnalante;
  • prevedere disciplinari che vietino atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti verso il segnalante, impongano sanzioni a chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate e impongano sanzioni a chi viola le misure di tutela del segnalante;
  • prevedere sistemi di segnalazione all’INL delle misure discriminatorie;
  • implementare procedure per dare corso alla segnalazione tutelando la riservatezza del segnalante;
  • vietare atti ritorsivi nei confronti del segnalante.

La direttiva, tuttavia, stabilisce che il lavoratore, per poter beneficiare della protezione legale, deve:

  • avere fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nella legislazione e siano vere al momento della segnalazione;
  • segnalare la violazione alle autorità competenti utilizzando i canali interni o esterni previsti. Gli informatori sono incoraggiati a comunicare le segnalazioni dapprima mediante i canali interni (all’interno dell’organizzazione) ove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e ove ritengano che non vi siano rischi di ritorsione. Altrimenti possono scegliere se riferire la segnalazione dapprima internamente o se segnalare direttamente tramite canali esterni alle autorità competenti.

Per consultare la Direttiva (UE) 2019/1937, clicca qui:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1937

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