News

14 Maggio 2021 - Interpretazioni

Rimborso spese dipendenti in smart working – trattamento fiscale | ADLABOR

All’Agenzia delle Entrate veniva presentato un interpello con il quale si chiedeva se le somme eventualmente rimborsate ai propri dipendenti che svolgono le loro mansioni in smart working, nella misura forfettaria pari al 30% dei consumi effettivi addebitati al lavoratore nelle fatture periodiche emesse a suo nome o del coniuge convivente, i costi della connessione a internet e per l'utilizzo della corrente elettrica, dell'aria condizionata o del riscaldamento, possano essere non considerate come reddito di lavoro dipendente.

Con la risposta ad interpello n. 328 dell’11 maggio 2021, l’Agenzia, sostenendo che “al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente occorrerebbe adottare un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (quali ad esempio l'energia elettrica, la connessione internet, etc.), la quota di costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro”, ha ritenuto che i rimborsi spese forfettari oggetto dell’interpello non possano essere esclusi, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_328_11.05.2021.pdf/81e12093-38fa-51f2-5911-ff2d987d8cc5

 

13 Maggio 2021 - Interpretazioni

Contratti a termine e COVID-19 | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 762 del 12 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.

In particolare, l’INL, sulla base di quanto previsto dall’art. 19 bis del D.L n. 18/2020, (“Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”) e di quando disciplinato dalle successive norme di legge, ha precisato che è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021.

Per consultare la nota INL, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-12-maggio-2021-art-19-bis-D-L-18-2020-ambito-di-applicazione-prot.pdf

13 Maggio 2021 - Normativa

Lavoro agile, congedi e bonus baby sitter per lavoratori genitori | Adlabor

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio 2021, la Legge n. 61 del 6 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

Evidenziamo in particolare:

Lavoro agile

  • lavoratori con figli di età minore ai 16 anni: il lavoratore dipendente genitore  di  figlio  di età minore  di  16 anni,  in alternativa all'altro  genitore,  può   svolgere   la prestazione  di  lavoro   in   modalità   agile   per   un   periodo corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione dell'attività didattica o educativa in  presenza  del  figlio,  alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchè  alla  durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di  prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL)  territorialmente  competente  a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • lavoratori con figli disabili: la possibilità di ricorso al lavoro agile è riconosciuta a entrambi  i  genitori  di  figli  di  ogni  età  con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, con disturbi  specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi  speciali,  anche nel caso  in cui figli frequentino centri diurni  a  carattere  assistenziale  dei quali sia stata disposta la chiusura.
  • diritto alla disconnessione: è riconosciuto al lavoratore che svolge  l'attività  in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle  strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme  informatiche,  nel  rispetto  degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e  fatti  salvi  eventuali periodi di reperibilità concordati.  L'esercizio  del  diritto  alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Congedi per genitori con figli in DAD o in quarantena

  • congedo retribuito: nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa  non  possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore  dipendente  genitore di figlio convivente minore  di  anni  quattordici,  in alternativa all'altro  genitore,  può  astenersi  dal  lavoro  per  un   periodo corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione dell'attività didattica o educativa in  presenza  del  figlio,  alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchè  alla  durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità  in  situazione  di gravità accertata a prescindere dall'età  del  figlio,  anche nel caso in cui sia stata dispostala sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere  assistenziale  dei  quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria e per la sua durata è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della  retribuzione stessa nonchè la contribuzione figurativa;
  • congedo non retribuito: in caso di figli di età compresa fra 14 e  16  anni,  uno  dei genitori, in alternativa all'altro, ha diritto, al ricorrere  delle condizioni indicate nell’alinea precedente, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • trasformazione del congedo parentale in congedo retribuito: gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del decreto, possono essere convertiti a domanda, durante i periodi  di sospensione dell'attività didattica  o  educativa  in  presenza  del figlio,  o di durata della sua infezione da SARS-CoV-2 o della sua quarantena, nel congedo retribuito e non  sono  computati  nè  indennizzati  a  titolo  di  congedo parentale.

Bonus baby-sitting

  • i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso  INPS, i  lavoratori  autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa  e  soccorso  pubblico  e della  polizia   locale,   impiegato   per   le   esigenze   connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti  alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie,  degli  esercenti la professione di assistente sociale degli operatori  socio-sanitari, per i figli  conviventi  minori  di  anni  14,  possono  chiedere  la corresponsione di uno o più  bonus  per  l'acquisto  di  servizi  di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro  settimanali, mediante  il  libretto  Condizioni per la fruizione del bonus sono:  a) la non fruizione  del  bonus  asilo  nido; b) la non fruizione da parte dell’altro genitore  di altre tutele previste nel caso di  figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Le  modalità operative per accedere ai benefici in oggetto saranno stabilite dall'INPS.

04 Maggio 2021 - Interpretazioni

Tutela sostanziale dei lavoratori – utilizzo della “disposizione” da parte del personale ispettivo | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato, sul proprio sito internet, un comunicato stampa con il quale evidenzia l’utilizzo del potere di disposizione attribuito al personale ispettivo – ampliato a seguito dell’intervento normativo attuato con l’art. 12 bis del Decreto Legge n. 76/2020, che ha integralmente sostituito l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 124/2004 – al fine di tutelare la legalità dei rapporti di lavoro.

La “disposizione” è un ordine con il quale l’organo ispettivo intima al datore di lavoro di adempiere a un obbligo previsto dalla legge o dal CCNL applicato, attribuendo un termine di ampiezza variabile a seconda della criticità evidenziata.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo, ma se il datore di lavoro ottempera a quanto contenuto nel provvedimento con il ripristino della legalità secondo le modalità indicate, l’accertamento ispettivo si conclude senza alcuna conseguenza sanzionatoria.

I casi di più frequente utilizzo dello strumento hanno riguardato ipotesi di:

  • omesse e infedeli registrazioni sul LUL (Libro Unico del Lavoro) che non determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (articolo 39 del D.L. 112/2008 conv. con L. 133/2008);
  • imposizione di un sistema di rilevazione delle presenze;
  • mancata individuazione delle fasce orarie o dei turni di lavoro o mancato rispetto della collocazione oraria nei rapporti di lavoro a tempo parziale;
  • irregolarità relative al Regolamento delle società cooperative;
  • mancato rispetto della rotazione dei lavoratori da porre in CIG o in CIG in deroga;
  • adeguamento delle tutele alla qualificazione giuridica del rapporto.

Per consultare il comunicato stampa, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/2021-05-04-Comunicato-potere-dispositivo.pdf

30 Aprile 2021 - Interpretazioni

Cassa integrazione Covid-19 – domande e rettifiche per il 2021 | Adlabor

L’INPS illustra le novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021 in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali Covid (cassa integrazione e assegno ordinario) prorogate dal decreto Sostegni.

Con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, l’INPS analizza nel dettaglio le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di ammortizzatori sociali COVID-19 con riferimento alle settimane di integrazione salariale concesse ai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

Decorrenza: le nuove misure di intervento decorrono a partire dal 1° aprile 2021 e non si pongono in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, le cui 12 settimane di interventi sono terminate il 25 marzo 2021. Per questa ragione, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fa presente che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dal 29 marzo 2021.

Beneficiari: sono i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, fermo restando che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Presentazione della domanda: le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) devono riportare le seguenti causali:

  • “COVID 19 - DL 41/21” di CIGO, ASO e CIGD;
  • “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs” per le aziende in Cassa integrazione straordinaria che richiedono la Cig Covid;
  • “CISOA DL 41/2021” per i datori di lavoro agricolo;
  • “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
  • “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

Le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021 e quelle integrative devono essere presentate entro il 31 maggio 2021.

Trasmissione delle domande: le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di CISOA, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La prima scadenza è fissata al 31 maggio 2021, anche per le domande che includono i giorni dal 29 al 31 marzo. In caso di trasmissione di una domanda errata, è possibile trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio sono state estese a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, in alternativa a quello del pagamento diretto e indipendentemente dalla causale richiesta.

Modalità di esposizione a conguaglio: per la compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2072%20del%2029-04-2021.htm

 

27 Aprile 2021 - Normativa

Presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | Adlabor

Il Consiglio dei Ministri ha trasmesso, in data 25 aprile 2021, al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Piano italiano, che si inserisce all’interno del programma europeo Next Generation EU (NGEU) prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del NGEU e ulteriori 30,6 miliardi parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile.

Il totale degli investimenti previsti è pertanto di 222,1 miliardi di euro.

Il PNRR, che prevede di destinare il 27% alla digitalizzazione, il 40%  agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico, e più del 10% alla coesione sociale, è organizzato in sei missioni:

1 - “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura” (complessivamente 49,2 miliardi di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo) con i quali promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l’Italia, turismo e cultura, con:

  • fornitura di banda ultra-larga e connessioni veloci in tutto il Paese. Il Piano prevede incentivi per l’adozione di tecnologie innovative e competenze digitali nel settore privato, e rafforza le infrastrutture digitali della pubblica amministrazione, ad esempio facilitando la migrazione al cloud.
  • per turismo e cultura, sono previsti interventi di valorizzazione dei siti storici e di miglioramento delle strutture turistico-ricettive.

2 - “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” (complessivamente 68,6 miliardi di cui 59,3 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,3 miliardi dal Fondo), con i quali :

  • migliorare l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65% di riciclo dei rifiuti plastici e il 100% di recupero nel settore tessile;
  • rinnovare il trasporto pubblico locale, con l’acquisto di bus a bassa emissione, e parte della flotta di treni per il trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa;
  • incrementare l’efficienza energetica di edifici privati e pubblici;
  • realizzare importanti investimenti nelle fonti di energia rinnovabile (in particolare l’idrogeno semplificando le procedure di autorizzazione nel settore) nelle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di ridurre le perdite nelle reti per l’acqua potabile del 15% e nella riduzione del dissesto idrogeologico.

3 - “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile” (complessivamente 31,4 miliardi, di cui 25,1 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,3 miliardi dal Fondo) con i quali:

  • sviluppare un’infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese, con un importante investimento nei trasporti ferroviari ad alta velocità, soprattutto nel centro-sud e con la modernizzazione e il potenziamento delle linee ferroviarie regionali, sul sistema portuale e nella digitalizzazione della catena logistica.

4 - “Istruzione e Ricerca” (complessivamente 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo dal Fondo), con i quali:

  • rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico;
  • Incrementare gli asili nido, le scuole materne, i servizi di educazione e cura per l’infanzia;
  • risanare strutturalmente gli edifici scolastici;
  • riformare i programmi di dottorato e dei corsi di laurea;
  • sviluppare l’istruzione professionalizzante e rafforzare la filiera della ricerca e del trasferimento tecnologico.

5 - “Inclusione e Coesione” (complessivamente 22,4 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,6 miliardi dal Fondo) con i quali:

  • facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale, anche con lo sviluppo dei centri per l’impiego e nell’imprenditorialità femminile, con la creazione di un nuovo Fondo Impresa Donna;
  • rafforzare i servizi sociali e gli interventi per le vulnerabilità, ad esempio con interventi dei Comuni per favorire una vita autonoma alle persone con disabilità;
  • favorire investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali e interventi di rigenerazione urbana per le periferie delle città metropolitane.

6 - “Salute” (complessivamente 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo), con i quali:

  • rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure;
  • investire nell’assistenza di prossimità diffusa sul territorio e attiva 1.288 Case di comunità e 381 Ospedali di comunità;
  • potenziare l’assistenza domiciliare per raggiungere il 10% della popolazione con più di 65 anni, la telemedicina e l’assistenza remota, con l’attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali;
  • aggiornare il parco tecnologico e le attrezzature per diagnosi e cura, con l’acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature, e nelle infrastrutture ospedaliere, ad esempio con interventi di adeguamento antisismico;
  • rafforzare l’infrastruttura tecnologica per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati, inclusa la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il Piano, per facilitare la sua attuazione e contribuire alla modernizzazione del Paese e all’attrazione degli investimenti, prevede inoltre un ambizioso programma di riforme:

  • della Pubblica Amministrazione, affrontando i problemi dell’assenza di ricambio generazionale, di scarso investimento sul capitale umano e di bassa digitalizzazione, con investimenti in una piattaforma unica di reclutamento, in corsi di formazione per il personale e nel rafforzamento e monitoraggio della capacità amministrativa; con semplificazione per la concessione di permessi e autorizzazioni; sul codice degli appalti ,per garantire attuazione e massimo impatto agli investimenti
  • della Giustizia, con interventi sull’eccessiva durata dei processi per ridurre il forte peso degli arretrati giudiziari. Il Piano prevede assunzioni mirate e temporanee per eliminare il carico di casi pendenti e rafforza l’Ufficio del Processo; interventi di revisione del quadro normativo e procedurale, ad esempio un aumento del ricorso a procedure di mediazione e interventi di semplificazione sui diversi gradi del processo;
  • della concorrenza come strumento di coesione sociale e crescita economica.

I tempi di queste riforme, che vanno dai servizi pubblici locali a energia elettrica e gas, sono stati pensati tenendo conto delle attuali condizioni dovute alla pandemia.

Per consultare il documento integrale, clicca qui: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf

26 Aprile 2021 - Interpretazioni

Lavoratori fragili o in quarantena – COVID-19 – Tutele | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021, ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS. Segnaliamo in particolare:

Tutela per i lavoratori fragili: sono estese fino a tutto il 30 giugno 2021 le precedenti disposizioni normative relative ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dagli organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità  ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Pertanto, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione o con lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

Tutela della quarantena: la legge n. 178/2020 ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena (obbligo precedentemente previsto al comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020). Alla luce dei problemi emersi per le certificazioni relative al 2020, dovute all’eterogeneità delle disposizioni amministrative emanate dalle ASL, le strutture dell’INPS territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva (o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201667%20del%2023-04-2021.htm

23 Aprile 2021 - Normativa

Smartworking – proroga procedura semplificata fino al 31 luglio 2021 | ADLABOR

L’art. 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all' allegato 2, tra queste, al paragrafo 24 dell’allegato 2, ci sono anche le disposizioni in materia di lavoro agile (articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Quindi i datori di lavoro potranno utilizzare il lavoro agile con procedura semplificata fino al 31 luglio 2021.

22 Aprile 2021 - Normativa

MISURE PER LA RIPRESA | ADLABOR

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 21 aprile 2021, un decreto-legge (non ancora pubblicato in G.U.) che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In estrema sintesi, il testo prevede una serie di misure:

  • Crono programma: relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
  • Certificazioni verdi: introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
  • Zone gialle: Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal decreto.
  • Spostamenti: Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private nella zona rossa.
  • Scuola e università: dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.
  • Bar e ristoranti: dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  • Spettacoli aperti al pubblico: dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati ed a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.
  • Competizioni ed eventi sportivi: a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
  • Sport di squadra, piscine, palestre: dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.
  • Fiere, convegni e congressi: dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento: dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla tutte le loro attività.

 

19 Aprile 2021 - Interpretazioni

CIG COVID-19 dal 29 marzo al 4 aprile 2021 – periodo di copertura

CIG COVID-19 dal 29 marzo al 4 aprile 2021 – periodo di copertura

L’INPS, con un comunicato stampa, pubblicato il 16 aprile 2021, di cui riportiamo integralmente il testo più sotto, ha fornito i chiarimenti sul periodo di copertura CIG della settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

 

Chiarimenti sui periodi di copertura CIG - settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021

Sarà  a  breve  chiarito  in  una  circolare  Inps,  su  conforme  parere  del  Ministero  del Lavoro, che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1 gennaio -31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2021.

Il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato  il  4  gennaio  e  le  12  settimane decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021.

Dunque,  nella  prossima  circolare  in  corso  di  emanazione  da  parte  di  Inps  verrà chiarito, con parere conforme del Ministero del  lavoro, che  le 13 settimane del DL sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1 aprile.

Ciò significa che sono coperti dalla “Cig Covid” del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021.

Non  risultano  pertanto  periodi  di  scopertura  peri  lavoratori,  salvo  per  coloro  che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di “Cig Covid” terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021.

Per consultare il comunicato stampa, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/ComunicatiStampa/DownloadCS.aspx?ID_COMUNICATO=2853

 

error: Content is protected !!