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12 Febbraio 2025 - Normativa

Lavoratori all’estero – Retribuzioni convenzionali 2025 | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2025, il Decreto 16 gennaio 2025, con la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori all’estero.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2025 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2025, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle, che costituiscono parte integrante del decreto.

Per consultare le tabelle, clicca qui: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-02-11&atto.codiceRedazionale=25A00820&elenco30giorni=false

 

10 Febbraio 2025 - Normativa

Fondo Nuove Competenze 3 – Domande dal 10 febbraio | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che il 10 febbraio 2025, alle ore 10.00, si apre la finestra temporale durante la quale è possibile chiedere il contributo del Fondo nuove competenze.

Le domande possono essere inviate fino al 10 aprile 2025.

Per accedere alla piattaforma di presentazione delle istanze, da lunedì 10 febbraio 2025 sarà disponibile nella pagina “Materiali utili“, alla voce “Piattaforma Fnc3“, il seguente link: https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/operazioni-di-importanza-strategica/fondo-nuove-competenze/materiali-utili,  dove è già consultabile il manuale d’uso per le aziende.

Lo stesso link servirà anche per gestire le fasi immediatamente successive della procedura.

05 Febbraio 2025 - Normativa

CYBERSECURITY – Direttiva Europea | ADLABOR

Direttiva NIS 2: cos’è, a chi si applica e come ottenere la conformità

Ambito di applicazione

Organizzazioni Interessate

Cos’è?

Nell'era digitale attuale, in cui le minacce informatiche si evolvono con una rapidità sorprendente, la cybersecurity è diventata un imperativo per ogni organizzazione. La nuova direttiva NIS2 mira a stabilire una strategia comune di cybersecurity per tutti gli Stati membri, elevando i livelli di sicurezza dei servizi digitali su scala europea. Si integra con altre normative e linee guida sulla protezione dei dati e della privacy, come il GDPR, il Regolamento DORA, e il Cyber Resilience Act, per affrontare le minacce informatiche sempre più sofisticate e invasive.

A chi si applica

NIS2 riguarda tutti i soggetti che forniscono servizi essenziali o importanti per l’economia e per le società europee, comprese le imprese e i fornitori delle aziende coinvolte.

Quando è entrata in vigore?

Entrata in vigore dallo scorso 17 gennaio 2023 recepita in Italia con il D.Lgs. n. 138 del 4 Settembre 2024 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 01/10/2024 n. 230).

Alla luce di tali adempimenti, la NIS 2 sarà operativa dal 17 aprile 2025.

Quali sono i requisiti richiesti?

La direttiva NIS 2 stabilisce una serie di requisiti principali che le organizzazioni devono soddisfare per garantire un elevato livello di sicurezza informatica. Questi requisiti includono:

  • Politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informatici
  • Gestione degli incidenti
  • Continuità operativa
  • Sicurezza della catena di approvvigionamento
  • Sicurezza dell’acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici e di rete
  • Strategie e procedure per valutare l’efficacia delle misure di gestione dei rischi di cybersecurity

Pratiche di igiene digitale di base e formazione in materia di cybersicurezza

  • Politiche e procedure relative all’uso della crittografia

Sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell’accesso e gestione degli attivi (hardware,     software, dati)

  • Uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua

Quali sono le sanzioni?

Le Autorità competenti dovranno vigilare sui soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della NIS2

 

A cura di Giovanni Galatioto: [email protected]

 

31 Gennaio 2025 - Normativa

La Legge di Bilancio 2025: Per chi aderisce ai fondi pensione c’è la pensione anticipata | ADLABOR

È stata introdotta una significativa novità nel panorama previdenziale italiano: la possibilità di accedere alla pensione anticipata cumulando i contributi della previdenza pubblica con quelli della previdenza complementare. Questa misura rappresenta un cambiamento rilevante nel rapporto tra previdenza obbligatoria e complementare, riconoscendo il ruolo sempre più centrale di quest'ultima.

La nuova norma prevede che il lavoratore possa andare in pensione anticipatamente, a condizione che soddisfi i seguenti criteri:

  • Età minima di 64 anni;
  • Almeno 25 anni di contributi, che diventeranno 30 a partire dal 2030 (invece dei 20 anni normalmente previsti);
  • Appartenenza al regime contributivo puro, quindi essere iscritti alla previdenza pubblica dal 1° gennaio 1996;
  • Assegno pensionistico maturato pari ad almeno:
    • 3 volte il trattamento minimo per gli uomini,
    • 2,8 volte per le donne con un figlio,
    • 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Per i lavoratori che non aderiscono alla previdenza complementare, invece, i requisiti restano quelli previsti dalla Legge Fornero: 64 anni di età e 20 anni di contributi.

Questa misura rafforza il valore strategico dei fondi pensione come strumento per garantire una maggiore sicurezza economica nella terza età. I lavoratori che hanno versato contributi alla previdenza complementare potranno quindi contare su un’opzione in più per anticipare il pensionamento, riducendo la dipendenza esclusiva dal sistema pubblico.

 

A cura di Nicolo’ Federico D’Oria

https://nicolofedericodoria.consulentefinecobank.com/

 

27 Gennaio 2025 - Normativa

Ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito e alle famiglie – Normativa – Quadro riepilogativo anno 2025 | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2025.

In particolare, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la circolare fornisce informazioni circa:

a. ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal Collegato Lavoro 2024:

  • sospensione della prestazione di cassa integrazione;
  • modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali;
  • norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.

b. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori previsti dalla legge n. 199/2024:

  • destinatari e durata della misura di sostegno al reddito.

c. Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previsti dalla legge di Bilancio 2025:

  • trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
  • trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività;
  • proroga dell’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti del gruppo ILVA;
  • proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi;
  • misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
  • ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica;
  • altri trattamenti di sostegno al reddito;
  • trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario;
  • ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
  • intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale;
  • disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;
  • requisiti per la fruizione della NASpI.

d. Congedo parentale.

e. Indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS).

23 Gennaio 2025 - Normativa

Spese di trasferta e rappresentanza – Deducibilità – Solo se tracciabili | ADLABOR

La Legge di Bilancio 2025, all’art. 1, comma 81, modificando il testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), introduce importanti novità riguardo alla tracciabilità delle spese per le trasferte aziendali.

In particolare, segnaliamo che i costi sostenuti:

  • per vitto, alloggio, viaggio e trasporto dai lavoratori dipendenti durante la trasferta
  • per spese di rappresentanza

saranno fiscalmente rilevanti a condizione che avvengano con pagamenti tracciabili.

La nuova disciplina modifica l’art. 51, comma 5 del TUIR e stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025, i suddetti rimborsi non concorrano a formare il reddito del dipendente, a condizione che tali spese siano sostenute con strumenti di pagamento tracciabili, come, ad esempio carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari.

Anche per quanto concerne le spese di rappresentanza, la Legge di Bilancio modifica l’art. 108 del TUIR, introducendo l’obbligo di tracciabilità per la deducibilità delle spese di rappresentanza, che devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.lgs. n. 241/1997.

Le spese effettuate da lavoratori autonomi e relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, sono deducibili se effettuate con sistemi di tracciabilità.

Questo il testo integrale dell’art. 1, comma 81 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207:

81. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

b) all'art. 54, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

c) all'art. 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

d) all'art. 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».”

22 Gennaio 2025 - Normativa

Fondo Nuove Competenze 2024 (terza edizione) | ADLABOR

Il Fondo Nuove Competenze, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 e ora denominato “Competenze per le innovazioni”, ha l'obiettivo di supportare i datori di lavoro nella transizione digitale ed ecologica, promuovendo nuove opportunità occupazionali. Il FNC mira a sviluppare un capitale umano capace di rispondere alla crescente domanda di digitalizzazione, sostenibilità e innovazione, offrendo ai lavoratori la possibilità di acquisire nuove competenze.

Beneficiari:
Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, comprese le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi per la rimodulazione dell'orario di lavoro per la formazione. I datori devono essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi e non trovarsi in situazioni di crisi.

Contributo:
Il FNC finanzia parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi:
- 60% della retribuzione oraria per i lavoratori in formazione.
- 80% per interventi di sistemi formativi o filiere formative.
- 100% per disoccupati da almeno 12 mesi assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato dopo il 10 ottobre 2024.
- Bonus di 800 euro per ogni disoccupato assunto dopo la formazione, se almeno il 70% dei partecipanti è assunto.
- Bonus di 300 euro per assunzioni di disoccupati in contratti stagionali nei settori turismo e agricoltura.

Tempistiche:
- Apertura Bando: 10 febbraio 2025
- Chiusura Bando: 10 aprile 2025
Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma MyANPAL, con registrazione obbligatoria. Le informazioni richieste includono dati anagrafici del datore di lavoro, accordi di rimodulazione, progetti formativi e dettagli sui lavoratori coinvolti.

Aree Tematiche:
Le ore di formazione devono variare tra 30 e 150 e possono riguardare:
- Sistemi tecnologici e digitali
- Intelligenza artificiale
- Sostenibilità e impatto ambientale
- Economia circolare
- Transizione ecologica
- Efficientamento energetico
- Welfare aziendale e benessere organizzativo

 

A cura di: Giovanni Galatioto - [email protected]

21 Gennaio 2025 - Senza categoria

Interessi legali INPS dal 1° gennaio 2025 | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2025, comunica che, in base al decreto 10 dicembre 2024 del Ministero dell’Economia, dal 1° gennaio 2025 saggio di interesse legale è al 2% in ragione d’anno.

In considerazione di ciò, l’Istituto evidenzia i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, in particolare:

  • l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista pe gli interessi legali, a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti;
  • in relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura del 2% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025. Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze;
  • la medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dalla legge n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dal decreto-legge 19/2024, n. 19, convertito dalla legge 56/2024, a decorrere dal 1° settembre 2024, dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto;
  • come precisato con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Inoltre, il decreto di variazione del saggio di interesse legale produce effetti anche con riferimento agli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Indichiamo qui di seguito l’andamento del saggio di interesse legale dal 1990

Periodo di validità     Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990                 5%

16.12.1990 – 31.12.1996    10%

01.01.1997 – 31.12.1998      5%

01.01.1999 – 31.12.2000   2,5 %

01.01.2001 – 31.12.2001    3,5 %

01.01.2002 – 31.12.2003     3 %

01.01.2004 – 31.12.2007     2,5 %

01.01.2008 – 31.12.2009     3 %

01.01.2010 – 31.12.2010       1 %

01.01.2011 – 31.12.2011       1,5 %

01.01.2012 – 31.12.2013      2,5 %

01.01.2014 – 31.12.2014        1 %

01.01.2015 – 31.12.2015      0,5 %

01.01.2016 – 31.12.2016      0,2 %

01.01.2017 – 31.12.2017       0,1 %

01.01.2018 – 31.12.2018       0,3%

01.01.2019 – 31.12.2019      0,8%

01.01.2020 – 31.12.2020     0,05%

01.01.2021 – 31.12.2021       0,01%

01.01.2022 – 31.12.2022       1,25%

01.01.2023 – 31.12.2023         5%

01.01.2024 – 31.12.2024        2,5%

01.01.2025 – …………………….2%

20 Gennaio 2025 - Normativa

Certificati per l’assenza dal lavoro – Dati sulla salute – Divieti | ADLABOR

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 530 del 23 dicembre 2024, chiarisce che le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare ad un concorso, non devono riportare:

  • le indicazioni del reparto/struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria;
  • il timbro con la specializzazione del medico;
  • qualsiasi informazione che possa far risalire allo stato di salute.

Le certificazioni debbono invece:

  • rispettare gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali;
  • essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
  • prevedere, fin dalla progettazione, misure tecniche ed organizzative aziendali adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.
17 Gennaio 2025 - Normativa

Certificazione parità di genere 2024 – Domanda di esonero contributivo | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, comunica di aver avviato la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati. Segnaliamo in particolare che:

  • detti datori di lavoro debbono aver conseguito la “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46-bis del D.lgs. 198/2006, n. 198 entro il 31 dicembre 2024;
  • l’esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, è previsto a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della suddetta certificazione;
  • i datori di lavoro privati che hanno conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il termine del 31 dicembre 2024, possono presentare all’INPS, fino al 30 aprile 2025, attraverso lo specifico modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione;
  • le domande volte al riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2025);
  • i datori di lavoro privati che abbiano già ricevuto l’accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
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