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24 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Incentivo assunzioni donne: prime indicazioni INPS | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, fornisce le prime indicazioni operative in merito all’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Sarà cura dell’Istituto, una volta ricevuta l’autorizzazione della Commissione europea, fornire, con apposito messaggio,  le istruzioni per la fruizione della misura, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio: tutti  i  datori  di  lavoro  privati,  anche  non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo:  “donne svantaggiate” e cioè:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di  qualsiasi  età,  residenti  in  regioni  ammissibili  ai  finanziamenti  nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.  Con  riferimento  a  tale  categoria,  si  precisa  che,  ai  fini  del  rispetto  del  requisito,  è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree sopra individuabili;
  • donne di  qualsiasi  età  che  svolgono  professioni  o  attività  lavorative  in  settori  economici caratterizzati  da  un’accentuata  disparità  occupazionale  di  genere  e  prive  di  un  impiego regolarmente  retribuito  da  almeno  sei  mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Al riguardo,  si  precisa che,  ai  fini  del  rispetto  del  requisito,  occorre considerare  il  periodo  di  24  mesi  antecedente  la  data  di  assunzione  e  verificare  che  in  quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto  di  durata  di  almeno  6  mesi  ovvero  un’attività  di  collaborazione  coordinata  e continuativa  o  altra  prestazione  di  lavoro assimilabile la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro  o,  ancora,  un’attività  di  lavoro  autonomo  tale  da  produrre  un  reddito  annuo  lordo superiore a 4.800 euro.

Rapporti di lavoro incentivati: l’incentivo in esame spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
  • anche in caso di part-time;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del  vincolo  associativo  stretto  con  una  cooperativa  di  lavoro

Misura dell’incentivo: l’incentivo, valevole per le sole assunzioni o trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari all’esonero  dal  versamento  del  100%  dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2032%20del%2022-02-2021.pdf

 

 

23 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Buoni pasto ai lavoratori agili: non concorrono alla formazione del reddito | Adlabor

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 123 del 22 febbraio 2021, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale dei servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile.

In particolare, ha ritenuto che con riferimento al caso in esame, che i buoni pasto non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del DPR 917/1986 e che, pertanto, il datore di lavoro non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in lavoro agile (smart-working), la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del   d.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.

Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_123_22.02.2021.pdf/419cc584-eb89-7565-a201-2cabb3e5a41a

 

23 Febbraio 2021 - Normativa

COVID-19 – proroga del divieto di spostamento tra Regioni sino al 27 marzo 2021 | Adlabor

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Segnaliamo in particolare che il decreto (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) dispone:

  • la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostamento tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
  • gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti;
  • nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.
22 Febbraio 2021 - Normativa

Decontribuzione per aziende che non richiedono la CIG | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, fornisce le istruzioni per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, previsto dall’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Evidenziamo che:

  • ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020;
  • l’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • l’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2030%20del%2019-02-2021.pdf

18 Febbraio 2021 - Interpretazioni

AMMORTIZZATORI SOCIALI – Circolare riassuntiva INPS | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, fornisce una sintesi dei principali interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021 e contenute nella legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020).

Ricordiamo preliminarmente che le domande di Cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario possono essere presentate per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 e per una durata massima di 12 settimane con la nuova causale “Covid - 19 L. 178/20”.

Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande rimane il 28 febbraio 2021.

L’INPS in particolare precisa che sono state prorogate:

  1. per gli anni 2021 e 2022, entro determinati limiti di spesa, la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi;
  2. per il biennio 2021-2022– la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all’articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015.

Cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario

Viene previsto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO). Tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

Viene differenziato l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti:

  1. per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;
  2. per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Per le domande inerenti alle 12 settimane tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “Covid - 19 L. 178/20”.

Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020

L’articolo 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA (cfr. il successivo paragrafo 11), previsti dalla legge di bilancio 2021, trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020).

L’INPS, effettuata la considerazione della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio e che il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, precisa che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione - in tutti i settori di attività – ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.

Trasmissione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di cassa integrazione speciale operai agricoli è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande rimane il 28 febbraio 2021.

Trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo

In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per consultare la Circolare n. 28/2021 INPS clicca qui:  https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2017-02-2021.htm

 

18 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Vaccinazione dipendenti contro il Covid-19: FAQ del Garante Privacy | ADLABOR

Il Garante per la privacy con le Faq pubblicate il 17 febbraio 2021 sul sito www.gpdp.it  ha fornito alcuni chiarimenti in tema di vaccinazione contro il Covid-19 e rapporto di lavoro. In particolare, il Garante per la privacy ha affermato che:

  • il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico aziendale competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali, non essendo consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Secondo il Garante, nemmeno il consenso del dipendente può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati.
  • il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.
  • in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni - nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279, comma 2, del d.lgs. N. 81/2008: “Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42”

  • solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

Per consultare le Faq del Garante per la privacy del 17.2.2021 clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid-19+nel+contesto+lavorativo+-+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0

18 Febbraio 2021 - Normativa

Cassa integrazione: domande di anticipo 40% | ADLABOR

Dal mese di giugno 2020, grazie a una disposizione introdotta con il decreto Rilancio, l’INPS può anticipare ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale COVID, a pagamento diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. Si tratta di una opportunità vantaggiosa, visto che consente al lavoratore di ottenere in breve tempo una disponibilità economica a titolo di acconto, senza dover attendere i tempi più lunghi necessari alla liquidazione dell’integrazione salariale, il cui saldo verrà corrisposto una volta completato l’intero iter amministrativo.

Per ottenere l’anticipo, è necessario che il datore di lavoro ne faccia espressa richiesta al momento della presentazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto.

Poiché la richiesta avviene in un momento antecedente rispetto a quello della effettiva sospensione, è importante che il datore di lavoro abbia fatto una programmazione accurata delle sospensioni che intende attuare, considerato che il 40% viene calcolato sulle ore di tutto il periodo richiesto.

Tuttavia, nella domanda di anticipo del 40%, è possibile anche indicare un numero di ore inferiore rispetto a quello inserito nella domanda principale, per evitare che l’acconto risulti, alla fine del periodo di sospensione, maggiore dell’importo dovuto a saldo.

L’Istituto mette a disposizione tre tutorial per accompagnare l’utente nella compilazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in Deroga e dell’Assegno Ordinario dei Fondi di Solidarietà bilaterali con causale Covid-19, per le quali viene richiesto l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento:

La materia è regolata dalla circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78, con la quale l’Istituto ha fornito istruzioni per il pagamento dell’anticipo delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD) presentate direttamente all’INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto.

Con il messaggio 18 novembre 2020, n. 4335 l’INPS ha fornito ulteriori dettagli in merito all’anticipo, nella misura del 40%, da parte dell’INPS del trattamento per le ore autorizzate nell’intero periodo, come previsto dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per consultare la circolare 78/2020, clicca qui

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2078%20del%2027-06-2020.pdf

Per consultare il messaggio 4335/2020, clicca qui

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204335%20del%2018-11-2020.pdf

16 Febbraio 2021 - Giurisprudenza

Decontribuzione Sud – agevolazione su tutta la tredicesima 2020 | Adlabor

Con sentenza n. 1652 del 13 febbraio 2021, il TAR del Lazio ha sospeso l’efficacia dei messaggi Inps n. 72/2021 e n. 170/2021 e di tutti gli atti amministrativi collegati, dando ragione al ricorso di alcuni datori di lavoro che avevano evidenziato la possibilità di ricevere l’agevolazione contributiva (cd. “Decontribuzione Sud“) su tutto l’imponibile derivante dalla tredicesima mensilità e non solo sui tre/dodicesimi, così come erroneamente stabilito dal Ministero del Lavoro ed attuato dall’INPS. Ora si attende un ulteriore messaggio dell’Istituto Previdenziale, che vada a rettificare i messaggi in questione, affinché le imprese possano procedere a godere pienamente dei benefici previsti dalla legge 104/2020.

16 Febbraio 2021 - Normativa

Lavoro agile (smart working) semplificato e COVID-19 – scadenze | Adlabor

Salvo provvedimenti legislativi di proroga di quelli fin qui adottati, ricordiamo che, in materia di lavoro agile, vi sono alcune misure, adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che scadranno nei prossimi mesi:

  • lavoratori fragili: dal 1° marzo 2021 verrà meno il diritto al lavoro agile per i dipendenti imunodepressi, malati oncologici o soggetti a terapie salvavita;
  • procedure semplificate: dal 1° aprile 2021 i datori di lavoro dovranno tornare ad applicare le regole ordinarie di comunicazione previste per l'attivazione del lavoro agile. Fino a tale data sarà ancora possibile:
  • applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
  • assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
  • ricorrere alla procedura semplificata.
  • genitori lavoratori di figli disabili gravi: dal 1° luglio 2021 i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, non avranno più il diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. Permane comunque ancora l’obbligo per i datori di lavoro di riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità;
  • genitori lavoratori di figli in DAD nelle zone rosse: nelle aree del territorio nazionale cd zone rosse, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza i lavoratori dipendenti genitori o affidatari di figli alunni delle scuole secondarie di primo grado possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o, in alternativa, possono chiedere il congedo straordinario COVID-19.
12 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Esonero versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono CIG | ADLABOR

L’INPS, con circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021, fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale (articolo 12 del D.L. 137/2020, n. 137, convertito dalla Legge 176/2020).

Segnaliamo in particolare che:

  • l'esonero contributivo può essere chiesto da tutti i datori di lavoro privati, anche se non imprenditori (eccezion fatta per quelli del settore agricolo e della pubblica Amministrazione) che:
  • identificati sulla base della matricola INPS, abbiano fruito degli ammortizzatori nel mese di giugno 2020, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020;
  • siano stati interamente autorizzati per l’ulteriore periodo di 9 settimane del decreto Agosto (articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020), scaduto il periodo autorizzato;
  • ovvero rientrino nei settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020;
  • al datore di lavoro che rinunci al residuo spettante in base al decreto Agosto (articolo 3 del citato D.L. n. 104/2020) e che non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale. La rinuncia può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio. Sul punto specifico, l'INPS rinvia a un successivo messaggio le indicazioni da seguire per presentare le domande di integrazione salariale attivate a seguito di rinuncia totale o parziale all’esonero contributivo.
  • qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19. La scelta tra l’esonero e i nuovi strumenti di integrazione salariale deve essere operata per singola unità produttiva;
  • le aziende che non chiedono la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 perdono il diritto all'esonero contributivo del decreto Ristori se non rispettano il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero, ossia fino al 31 gennaio 2021;
  • l’esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile;
  • è solo il datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito degli ammortizzatori nel mese di giugno 2020 il soggetto beneficiario e destinatario dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2024%20del%2011-02-2021.pdf

 

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