16 Giugno 2021 - Interpretazioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 3 del 9 giugno 2021, risponde ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, in merito alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, ai sensi della legge n. 68/1999.
Il Ministero ritiene che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva sulla base delle seguenti considerazioni:
- i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Tale tassatività è stata sancita anche dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4 febbraio 2016 n. 2210;
- l’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale appare suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale (a titolo esemplificativo si veda l’articolo 20 del d.lgs. n. 148/2015 per l’erogazione del trattamento CIGS), che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.
Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:
https://www.adlabor.it/interpretazioni/collocamento-obbligatorio/interpello-del-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-n-3-2021/
03 Giugno 2021 - Interpretazioni
L’ANPAL ha aggiornato, al 1° giugno 2021, le Faq riguardanti il Fondo Nuove Competenze, fondo per l’innovazione rivolto ai datori di lavoro e ai lavoratori e che favorisce il rilancio delle politiche attive. Si tratta di Faq relative alla sezione progetto formativo e soggetti erogatori, in cui sono state aggiornate la faq n. 28 sui termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, la n. 29 sui lavoratori che non possono prendere parte alle attività per motivazioni differenti e la n. 30 sull’istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Disponibile online la nuova sezione delle faq relativa alla documentazione che le aziende devono inviare per richiedere il saldo del Fondo nuove competenze.
Per consultare il documento, clicca prima qui:
https://www.anpal.gov.it/faq
e quindi sull’alinea “Fnc - Fondo nuove competenze”
Per sottoporre all’ANPAL richieste di chiarimenti, è possibile scrivere a:
[email protected]
26 Maggio 2021 - Normativa
Il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), in vigore dal 26 maggio 2021, ha stabilito, all’art. 40, che resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale ordinaria fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Il decreto prevede in buona sostanza che, a partire dal 1° luglio 2021, le imprese manufatturiere e delle costruzioni che non ricorreranno alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.
Si applica il divieto di avviare le procedure o procedere a licenziamenti collettivi e/o per giustificato motivo oggettivo:
- fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro (D.L. 41/2021 art 8 comma 9);
- fino al 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro destinatari del FIS, CIGD, FSBA (D.L. 41/2021 art 8 comma 10);
- fino al 31 dicembre 2021, per le imprese che utilizzeranno la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio (il ricorso alla cassa è esonerato da contribuzione addizionale);
Non si applica il divieto di avviare le procedure o procedere a licenziamenti collettivi e/o per giustificato motivo oggettivo in caso di:
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione;
- licenziamenti disciplinari per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento entro il termine del periodo di prova;
- licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
- licenziamento del dirigente;
- licenziamento dei lavoratori domestici;
- licenziamento dell’apprendista al termine del periodo formativo;
- interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).
- licenziamento di lavoratori di imprese in appalto nel caso in cui il personale interessato dal recesso venga riassunto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in forza di disposizioni di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o clausole del contratto di appalto.
Conseguenze in caso di licenziamento illegittimo: i licenziamenti intimati in violazione del divieto sono nulli e comportano la reintegra in azienda del lavoratore interessato e la condanna, per il datore di lavoro, al risarcimento del danno subito per il periodo successivo al licenziamento e fino alla reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorrente fra il licenziamento e la reintegrazione, salvo la possibilità per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
24 Maggio 2021 - Normativa
È stata pubblicata, nel Suppl. Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Per quanto riguarda la materia degli ammortizzatori sociali Covid, la legge di conversione ha apportato alcune modifiche all’art. 8, che evidenziamo in grassetto qui di seguito riportando il nuovo testo:
Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
- I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e’ dovuto alcun contributo addizionale.
- I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e’ dovuto alcun contributo addizionale.
2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
- Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, e’ fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1°gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
Il testo integrale della legge 69/2021 è consultabile su:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/testo-coordinato-del-decreto-legge-21-maggio-2021-n-41/
21 Maggio 2021 - Interpretazioni
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 477 del 19 maggio 2021, ha chiarito che una società non può utilizzare i dati dei dipendenti trattati illecitamente attraverso un sistema informatico in uso.
Nel caso di specie, la società non aveva informato correttamente i lavoratori delle caratteristiche del sistema che aveva impiegato anche oltre i limiti stabiliti dall’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Per questi motivi dovrà pagare una sanzione e mettersi in regola con le misure correttive stabilite dal Garante per la privacy.
In particolare il Garante ha rilevato che:
- a differenza di quanto sostenuto dalla società, il sistema, che prevedeva l’inserimento di una password individuale sulla postazione di lavoro prima di iniziare la produzione, raccoglieva anche dati disaggregati e per finalità ulteriori rispetto a quelle dichiarate nelle informative;
- i dati sulla produzione erano riconducibili a lavoratori identificabili, attraverso l’utilizzo di ulteriori informazioni in possesso del datore di lavoro. E che i dati di un singolo dipendente fossero stati utilizzati per altre finalità, non previste dalle informative e non autorizzate dall’Ispettorato, è stato di fatto confermato, nell’ambito di un procedimento disciplinare, dalla verifica effettuata dal direttore delle risorse umane sui “fermi” della macchina alla quale il lavoratore era addetto;
- il sistema informatico coesisteva con la precedente modalità di organizzazione del lavoro, basata sulla compilazione di moduli cartacei nei quali il nominativo dei dipendenti è indicato in chiaro. Moduli che poi venivano conservati e registrati su un apposito software, ma senza alcuna separazione, tanto che i dati in essi contenuti sono stati utilizzati nel procedimento disciplinare. In questo modo la società contravveniva a quanto indicato nelle informative sul funzionamento del sistema e nell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato, che vietavano espressamente l’utilizzo dei dati raccolti a fini disciplinari;
- irregolarità sono state riscontrate anche nei tempi di conservazione dei dati dei lavoratori.
L’Autorità quindi, ritenuto illecito il trattamento effettuato, ha ordinato alla società di modificare le informative rese ai lavoratori, indicando nel dettaglio tutte le caratteristiche del sistema, e le ha ingiunto il pagamento di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa.
Per consultare il documento, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9586936
19 Maggio 2021 - Interpretazioni
L’INPS, con il messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021, chiarisce che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.
Pertanto, per poter riconoscere o meno l’esonero contributivo ai datori di lavoro che richiedono le integrazioni salariali a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale di questi trattamenti rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da Covid-19.
Il messaggio definisce, infine, le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, in alternativa alle integrazioni salariali previste dal decreto-legge 104/2020, e i limiti di compatibilità con i trattamenti fruiti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge.
In materia, l’INPS aveva fornito in precedenza indicazioni operative con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 e i messaggi n. 4254 del 13 novembre 2020 e n. 30 del 5 gennaio 2021.
Per consultare il messaggio 1956/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201956%20del%2017-05-2021.htm
Per consultare la circolare 105/2020, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20105%20del%2018-09-2020.htm
Per consultare il messaggio 30/2021, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2030%20del%2005-01-2021.pdf
18 Maggio 2021 - Interpretazioni
A poco più di un mese dalla sottoscrizione del protocollo tra istituzioni e parti sociali per il contrasto al COVID-19 (vedi nostra news dell’8 aprile 2021), è online un nuovo documento tecnico, elaborato dall’Inail insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza, che fornisce indicazioni operative per la somministrazione dei vaccini anti-Covid in azienda, utili anche a sciogliere alcuni dubbi emersi nelle ultime settimane.
In estrema sintesi:
- la vaccinazione anti-Covid in azienda rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, la cui responsabilità generale e supervisione rimane in capo al Servizio sanitario regionale;
- i piani aziendali di adesione, devono essere inviati alle aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le indicazioni ad interim approvate lo scorso 8 aprile dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- sulla base di specifici quesiti delle Regioni sono stati elaborati criteri quali-quantitativi che permetteranno loro di valutare le priorità per i piani aziendali sulla base della disponibilità dei vaccini;
- l’adesione dei datori di lavoro al piano può avvenire singolarmente o in forma aggregata. Nella nuova pubblicazione è riprodotto anche il modulo che deve essere utilizzato per la presentazione del piano di vaccinazione aziendale.
Per consultare il documento INAIL, clicca qui:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-documento-tecnico-vaccinazione-luoghi-di-lavoro_6443162042662.pdf
Per consultare il precedente documento INAIL 8 aprile 2021, clicca qui:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-indicazioni-ad-interim-vaccinazi-anti-sars-cov-2_6443160657765.pdf
Per consultare il protocollo di accordo tra le parti sociali 6 aprile 2021, clicca qui:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_0_file.PDF
17 Maggio 2021 - Interpretazioni
Il Garante per la privacy ha adottato, in data 13 maggio 2021, un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio. Per il Garante:
- la realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce un’iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimangono in capo al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati;
- anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- le principali attività di trattamento dati -dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione- devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato;
- non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute;
- non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.
Per consultare il documento, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Documento+di+indirizzo+-+Vaccinazione+nei+luoghi+di+lavoro+indicazioni+generali+per+il+trattamento+dei+dati+personali.pdf/6c626cd4-a43a-99b9-507c-ac9e048b8a61?version=3.0
14 Maggio 2021 - Interpretazioni
All’Agenzia delle Entrate veniva presentato un interpello con il quale si chiedeva se le somme eventualmente rimborsate ai propri dipendenti che svolgono le loro mansioni in smart working, nella misura forfettaria pari al 30% dei consumi effettivi addebitati al lavoratore nelle fatture periodiche emesse a suo nome o del coniuge convivente, i costi della connessione a internet e per l'utilizzo della corrente elettrica, dell'aria condizionata o del riscaldamento, possano essere non considerate come reddito di lavoro dipendente.
Con la risposta ad interpello n. 328 dell’11 maggio 2021, l’Agenzia, sostenendo che “al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente occorrerebbe adottare un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (quali ad esempio l'energia elettrica, la connessione internet, etc.), la quota di costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro”, ha ritenuto che i rimborsi spese forfettari oggetto dell’interpello non possano essere esclusi, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_328_11.05.2021.pdf/81e12093-38fa-51f2-5911-ff2d987d8cc5
13 Maggio 2021 - Interpretazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 762 del 12 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.
In particolare, l’INL, sulla base di quanto previsto dall’art. 19 bis del D.L n. 18/2020, (“Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”) e di quando disciplinato dalle successive norme di legge, ha precisato che è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021.
Per consultare la nota INL, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-12-maggio-2021-art-19-bis-D-L-18-2020-ambito-di-applicazione-prot.pdf