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27 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Mobilità in deroga – COVID-19 – Aree crisi complessa – Sospensione della riduzione dei trattamenti | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 158 del 22 ottobre 2021, fornisce le istruzioni riguardo la sospensione dell’applicazione delle riduzioni applicabili agli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga collegati all’emergenza da COVID-19. Il provvedimento è riferito ai soli lavoratori che operano in aree di crisi complessa.

Per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi ai lavoratori suddetti:

  • non si applica l’abbattimento del 40% nei casi di terza e quarta proroga;
  • continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10% e del 30% nei casi di prima e seconda proroga.

L’Istituto applicherà d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte degli interessati, il beneficio di cui al presente paragrafo.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13570

26 Ottobre 2021 - Normativa

Cassa Integrazione- Proroga– novità – D.L. 146/2021 | Adlabor

L’art. 11 del D.L. 146/ 2021 ha introdotto le seguenti novità in materia di trattamenti di integrazione salariale:

  • I datori di lavoro che possono usufruire di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (per identificare le tipologie di aziende beneficiarie clicca https://www.adlabor.it/schemi/fis-fondo-di-integrazione-salariale/ambito-di-applicazione-dei-sistemi-di-integrazione-salariale-cig-cigs-cigd-fis/) che sospendono  o  riducono l’attività  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per  i  lavoratori  in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11, comma 1, D.L. 146/2021). Le ulteriori tredici settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 28 settimane di ammortizzatori COVID-19 previste dal D.L. 41/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 69/2021), presentando apposita domanda (Art. 11, comma 3, D.L. 146-2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021):
  • I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che sospendono o  riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per  i  lavoratori  in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale ( di cui agli  articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020) per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11,comma 2, D.L. 146/2021). Le ulteriori nove settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 17 settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 previste dall’art. 50-bis del D.L. 73/2021 n. 73, convertito dalla L. 106/2021, n. 106 (Art. 11, comma 3, D.L. 146/2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021);
  • Le domande di accesso ai sopracitati trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021).

Per consultare il decreto clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

 

 

 

25 Ottobre 2021 - Normativa

Assenze del lavoratore per quarantena o altri motivi riferiti al COVID-19 (news 25.10.21) | Adlabor

Assenze del lavoratore per quarantena o altri motivi riferiti al COVID-19 (news 25.10.21) | Adlabor

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Per quanto riguarda le assenze dei lavoratori dipendenti riferite al COVID-19, segnaliamo in particolare che l’art. 8, modificando l’art. 26 del Decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) precisa che, fino al 31 dicembre 2021:

  • l’assenza dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato viene equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;
  • l’assenza dal servizio dei lavoratori fragili, ovvero dipendenti pubblici e privati in situazioni di disabilità gravi oppure con rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita viene equiparata al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;

I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps avranno diritto, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica, ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo una tantum massimo pari a 600 euro per lavoratore per anno solare. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Si attendono dall’INPS le indicazioni operative sulle modalità di presentazione della richiesta.

Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

25 Ottobre 2021 - Normativa

Congedi straordinari parentali – novità | Adlabor

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Per quanto riguarda i congedi straordinari, segnaliamo in particolare che l’art. 9 proroga  al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire di congedi per tutta la durata di:

  • sospensione dell'attivita'  didattica  o  educativa  in presenza del figlio;
  • infezione da  SARS-CoV-2  contratta dal figlio;
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto;
  • chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio disabile.

I congedi spettano a:

  1. lavoratori subordinati genitori con figli conviventi minori di 14 anni (o di qualsiasi età, se disabile in situazione di gravità): per il congedo, che può essere usufruito in forma giornaliera od oraria, i lavoratori avranno diritto:
  • ad un’indennità pari al 50% della retribuzione;
  • alla contribuzione figurativa;
  • divieto di licenziamento
  • alla conservazione del posto di lavoro.

In caso di figli di età compresa fra 14  e  16  anni,  uno  dei genitori, alternativamente all'altro, ha invece il diritto di astenersi dal  lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo (oppure  non  svolge  alcuna  attività  lavorativa  oppure  è sospeso dal lavoro), l'altro genitore non  può  fruire  del  medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori  di  anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di  alcuna delle stesse misure.

  1. lavoratori genitori iscritti in via esclusiva  alla  Gestione separata: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori  di  anni 14 quattordici,  di uno specifico  congedo per  il quale  è  riconosciuta  una  indennità,   per   ciascuna   giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai  fini  del calcolo dell'indennità di maternità.
  2. lavoratori genitori autonomi iscritti all'INPS: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori di  anni 14 quattordici, di un’indennità  commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della  retribuzione convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente  dalla  legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto

Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

22 Ottobre 2021 - Normativa

Sicurezza sui luoghi di lavoro – modifiche al D.Lgs 81/2008 | Adlabor

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 che apporta alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro).

Segnaliamo in particolare all’art. 13 del decreto:

  • L’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro (comma 1, lettera c) 1 e comma1, lettera d) 3);
  • Il maggior presidio, su tutto il territorio nazionale delle strutture preposte ai controlli, con il Coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale (comma 1, lettera c) 3);
  • Il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) (comma 1, lettera b);
  • L’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni scatterà in presenza del 10% (e non più del 20% del personale “in nero”) (comma 1, lettera d);
  • Non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, sarà subito operativo a fronte di gravi violazioni di prevenzione (comma 1, lettera d);
  • L’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento di sospensione, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione (comma 2).

 

Per consultare il testo del decreto, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/salute-e-sicurezza/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

21 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Greenpass50+ – Aziende con più 50 dipendenti – verifica automatizzata Green Pass – INPS | Adlabor

L’Inps sul proprio sito istituzionale ha pubblicato per le aziende private con più di 50 dipendenti la procedura “Greenpass50+”: il servizio che consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Per consultare le funzionalità del servizio, clicca qui:

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/verifica-del-green-pass-per-laccesso-ai-luoghi-di-lavoro

 

21 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Distacco transnazionale dei lavoratori | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 2 del 19 ottobre 2021 ha fornito chiarimenti operativi in merito alle novità contenute nel Decreto Legislativo n. 122/2020 in materia di distacco transnazionale dei lavoratori.

La circolare precisato dapprima che:

  • per “distacco a catena in entrata in Italia” si intende il distacco in cui il lavoratore è prima distaccato da una agenzia di somministrazione (impresa A) ad una impresa utilizzatrice (impresa B) aventi sede in uno stesso Stato membro o in Stati membri diversi, in ogni caso differenti dall’Italia (primo anello della catena) e successivamente viene inviato in Italia in virtù di un rapporto commerciale intercorrente tra l’impresa utilizzatrice straniera (B) e una impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in  Italia  (impresa  destinataria  C). Tale  rapporto  commerciale  non  può  consistere  a  sua  volta  in  una somministrazione di lavoratori, ma può integrare un contratto di appalto o un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice (B) avente sede in Italia. (secondo anello della catena);
  • per “distacco a catena in uscita dall’Italia” si intende il distacco  del  lavoratore  in  Italia  in  esecuzione  di  una prestazione di servizi di somministrazione tra una agenzia di somministrazione distaccante (impresa A) con sede in uno Stato diverso dall’Italia e una impresa utilizzatrice (impresa B) avente sede in Italia (primo  anello  della  catena) seguito dall’invio da parte dell’impresa utilizzatrice avente sede in Italia (impresa B) del lavoratore distaccato presso un’altra impresa avente sede in altro Stato (impresa destinataria C) in ragione di un rapporto commerciale diverso dalla somministrazione di manodopera, ad es. appalto o distacco infragruppo (secondo  anello  della  catena)

Successivamente la circolare specifica;

  • i vari adempimenti a carico delle agenzie di somministrazione e dell’impresa utilizzatrici, sia straniere sia aventi sede in Italia;
  • le sanzioni in caso di mancato adempimento. In caso di riscontrata natura  fraudolenta  del  distacco  a  catena la responsabilità sarà addebitata, con l’applicazione delle previste sanzioni, a  tutti i soggetti coinvolti (agenzia di somministrazione, impresa intermedia, impresa destinataria);
  • la necessità di garantire al lavoratore straniero distaccato in Italia “le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste (...) per lavoratori  che  effettuano  prestazioni  lavorative subordinate  analoghe  nel  luogo  in  cui  si  svolge  il  distacco”, identificando tali condizioni in quelle “disciplinate  da  disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali”;
  • le caratteristiche di liceità del c.d. “distacco di lunga durata”;
  • l’esclusione dall’applicazione del D.L. n. 122/2020 per il settore del trasporto internazionale su strada fino al 2 febbraio 2022, data entro la quale gli Stati membri devono provvedere al recepimento della Direttiva UE 2020/1057 del 15 luglio 2020.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Personale/Documents/INL-circ-n-2-2021-modifica-discilpina-distacco-transnazionale.pdf

 

20 Ottobre 2021 - Normativa

Green Pass – Comunicazione di non possesso al datore di lavoro | Adlabor

La legge 87/2021 impone l’obbligo del Green pass per chiunque acceda ai luoghi di lavoro. Per agevolare l’organizzazione produttiva l’articolo 3 del decreto-legge 139/2021 ha stabilito che I datori di lavoro, per soddisfare specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, possono richiedere ai lavoratori che non possiedono il Green Pass di comunicare con preavviso, necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative, di non possederlo. Nulla si dice sulle modalità di tale comunicazione e sulla durata dell’assenza. Per evitare problemi organizzativi quali la presentazione in azienda senza preavviso di lavoratori originariamente sprovvisti di Green pass potrebbe essere consigliabile adottare un’idonea procedura di comunicazione che preveda un congruo preavviso per il rientro al lavoro dei dipendenti sprovvisti di certificazione verde.

 

 

D.L. 139/2021: Art. 3 - Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato

 “1.  Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87, dopo l’articolo 9-septies e' inserito il seguente:

    "Art.  9-octies (Modalita’ di verifica del   possesso   delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui   al   comma   6 dell'articolo 9-quinquies[1] e al comma 6 dell'articolo 9-septies[2] con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.".

 

Per consultare il decreto clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/green-pass-decreto-legge-8-ottobre-2021-n-139/

 

 

[1] comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87: La disposizione si riferisce all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari.

[2] comma 6 dell'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87: “6. Il personale di cui al comma 1 [chiunque  svolge un’attività lavorativa nel settore privato ed accede ai luoghi in cui la predetta  attività  è  svolta], nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della  certificazione  verde  COVID-19  o  qualora risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.”. La disposizione si riferisce all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.

 

Comma 1 dell’art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87: “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31  dicembre  2021,  termine  di cessazione  dello  stato  di  emergenza,  al  fine  di  prevenire  la diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque  svolge  una attività lavorativa nel settore privato e' fatto  obbligo,  ai  fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta  attività  è  svolta,  di

possedere  e  di  esibire,  su  richiesta,  la  certificazione  verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto  previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e  dagli articoli  4  e  4-bis  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”

 

19 Ottobre 2021 - Interpretazioni

COVID-19 – indennità per alcune categorie di lavoratori | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 3530 del 18 ottobre 2021 (che fa seguito alla circolare n. 90 del 29 giugno 2021, alla quale rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori), fornisce alle proprie strutture alcune indicazioni per la gestione delle istruttorie relative alle indennità COVID-19, previste dagli articoli 42 e 69 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis) e cioè

a) alla concessione di un’indennità pari a 1.600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori (art. 42):

  • dipendenti stagionali;
  • in somministrazione;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

b) alla concessione di un’indennità una tantum pari a 800 euro in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell’anno 2020 (articolo 69).

c) alla concessione di un’indennità una tantum pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.

Per consultare il messaggio 3530/2021, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203530%20del%2018-10-2021.htm

Per consultare la circolare 90/2021, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2090%20del%2029-06-2021.htm

15 Ottobre 2021 - Normativa

GREEN PASS -STRUMENTI E MODALITÀ DI RILEVAZIONE| ADLABOR

Con DPCM 12 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021, sono state emanate disposizioni per l’integrazione del sistema di lettura e verifica dei Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. In particolare per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti (allegato H) non risultano ancora rilasciate modalità attuative.

Per consultare il DPCM clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/protezioni-covid-19/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-12-ottobre-2021/

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