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14 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Green Pass – verifiche in ambito lavorativo e Garante Privacy – nuove modalità di verifica del green pass | Adlabor

Green Pass - verifiche in ambito lavorativo

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il 12 ottobre 2021 un DPCM con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto, non ancora pubblicato, interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati sia pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

 

Green Pass - Garante Privacy - nuove modalità di verifica del green pass

Il Garante per la protezione dei dati personali in data 12 ottobre 2021, ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato.

Evidenziamo in particolare:

  • l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate;
  • i dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa;
  • per quanto riguarda le funzionalità disponibili sulla piattaforma NoiPa e sul Portale Inps dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti. La verifica mediante interoperabilità applicativa sarà invece resa disponibile ai datori di lavori mediante un’apposita convenzione con il Ministero della salute.

 

13 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Green Pass – FAQ sui DPCM | Adlabor

In attesa della pubblicazione ufficiale del DPCM contenente le linee guida sulle modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) in ambito lavorativo privato, firmato il 12 ottobre 2021, sono state pubblicate sul sito del governo le risposte alle domande frequenti sui DPCM riguardanti Green Pass e ambito lavorativo. Sintetizziamo le FAQ:

  • Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori?
    Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento del possesso del green pass. Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

    • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
    • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.
  • Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
    I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo il personale esente, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente, non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
  • I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
    Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
  • Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
    Il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass (nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta). Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
    Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
  • Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione?
    I controlli devono essere effettuati sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
  • I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
    No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
  • È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
    Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
  • È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
    Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
  • Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
    Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Per consultare le FAQ clicca qui:

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223

 

 

12 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Vaccinazione anti-Covid-19 – Esenzione – Circolare Ministero della Salute n. 35309/2021 | Adlabor

Il Ministro della salute con la circolare n. 35309/2021 ha fornito indicazioni sul rilascio della certificazione d’esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19. Tale certificazione consente di accedere ai luoghi di lavoro senza Green Pass (ex art.  9-septies, comma 3, della L. 17 giugno 2021, n. 87).

Sintetizziamo i contenuti:

  • Chi rilascia la certificazione d’esenzione? : i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
  • Quando viene rilasciata la certificazione d’esenzione?: nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. In generale una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una controindicazione perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione.
  • In che forma viene rilasciata?: nelle more dell’adozione di un apposito DPCM che individui come trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, le certificazioni possono essere rilasciata anche in formato cartaceo.
  • Cosa deve contenere?:
    • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
    • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
    • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________”
    • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19
    • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
    • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore
  • Per quanto riguarda la gravidanza la circolare ha definito che: “la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione.
11 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Green Pass – sintesi aspetti gestionali | Adlabor

Il decreto Legge n. 127/2021 a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021, ha introdotto l’obbligo, per i lavoratori, di accedere al luogo di lavoro solo previa presentazione di un certificato verde Covid-19 (cd. Green pass).

Facendo seguito alle nostre precedenti news del 23, 27 e 28 settembre 2021 e del 4 e 7 ottobre 2021, proponiamo una sintesi dei principali aspetti gestionali

Quali sono i documenti che dovrà predisporre il datore di lavoro durante il periodo di validità della norma?

  • Regolamento che evidenzi le modalità organizzative per la verifica del Green pass nei locali aziendali;
  • Lettera ai lavoratori per comunicare l’avvio dei controlli dal 15 ottobre 2021. Nella lettera, il datore di lavoro potrà richiedere ai lavoratori privi di Green pass una comunicazione all’azienda, al fine di organizzare l’attività lavorativa;
  • Lettera di nomina dei soggetti delegati al controllo del Green pass, con l’informativa sulle modalità di controllo;
  • Lista dei lavoratori da controllare (qualora il controllo sia stato previsto “a campione”)
  • Lettera al lavoratore che viene allontanato dal luogo di lavoro in quanto privo di un Green pass in corso di validità. La medesima comunicazione dovrà essere inviata ai lavoratori che comunicheranno il mancato possesso di un Green pass valido;
  • Lettera di contestazione disciplinare in caso di accesso di un lavoratore all’interno dei locali aziendali senza il prescritto Green pass

Quali sono i soggetti da controllare?

  • Lavoratori dipendenti (esclusi lavoratori in smart-working, telelavoratori e lavoratori a domicilio)
  • Agenti e Rappresentanti
  • Collaboratori (co.co.co. – collaboratore occasionale)
  • Lavoratori somministrati
  • Lavoratori distaccati
  • Lavoratori in trasferta
  • Liberi professionisti
  • Stagisti – tirocinanti
  • Volontari
  • Titolari, legali rappresentanti, amministratori
  • Soci
  • Lavoratori della ditta appaltatrice

Chi è esente dal controllo?

  • Tuttii soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. La certificazione sarà cartacea fino al 30 novembre 2021, poi  probabilmente diverrà esclusivamente telematica, con QR Code. (Cfr. Circolari Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 e n. 43366 del 25 settembre 2021).

Quali sono le condizioni per avere un Green pass?

  • Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (sono valide le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute). Validità di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica);
  • Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. (validità fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
  • Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto. Validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
  • Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. Validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione
  • Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare). Validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2; validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Con che mezzi deve avvenire la verifica del Green pass?

  • La certificazione verde COVID-19 è identificata attraverso un codice univoco alfanumerico rappresentato da un codice a barre bidimensionale (QR code)
  • La verifica avverrà tramite l’applicazione (APP) VerificaC19 e potrà avvenire anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno)
  • L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica circa la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
  • Attenzione: l’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021)

Anomalie nel controllo del Green pass

  • In caso di anomalie all’ingresso dei luoghi di lavoro, impedire al lavoratore l’accesso o, se è entrato, allontanarlo immediatamente. In caso di rifiuto del lavoratore, informare le autorità di Pubblica Sicurezza (Prefetto, Polizia, Carabinieri), sanitarie (ASL competente per territorio) e del lavoro (Ispettorato del lavoro competente per territorio)
  • Lettera al lavoratore con l’indicazione delle ripercussioni normative, contrattuali ed economiche del mancato possesso del Green pass, invitandolo a rientrare in azienda solo in possesso di un Green pass in corso di validità
  • Comunicare l’esito del controllo all’Ufficio Risorse Umane, in quale effettuerà i dovuti interventi economico-retributivi per i giorni di assenza ingiustificata

Conseguenze per il lavoratore in caso di mancato possesso o di anomalie o di scadenza della certificazione verde

  • Il lavoratore verrà considerato assente ingiustificato e sospeso dal lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021;
  • Durante il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  • La sospensione non costituisce una sanzione disciplinare;
  • Il lavoratore mantiene comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro

Sanzioni per i lavoratori in caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione all’obbligo di possesso del Green pass

  • Sanzioni disciplinari
  • Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (irrogata dal Prefetto).

Sanzioni per il datore di lavoro in caso di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre e/o in caso di mancato controllo del Green pass

  • Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (irrogata dal Prefetto)

Per consultare la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, clicca qui:

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null

Per consultare la circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021, clicca qui:

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82933&parte=1%20&serie=null

 

 

 

08 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Esonero contributivo per assunzioni di under 36|ADLABOR

L’INPS - con Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389 - ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 10 a 15, legge 30 dicembre 2020, n. 178) per chi assume o stabilizza giovani di età inferiore a 36 anni, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

L’incentivo è riconosciuto:

  • nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non abbiano mai avuto nella loro vita lavorativa un contratto a tempo indeterminato né con il medesimo, né con altro datore di lavoro.
  • Non sono incentivabili i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico e, l’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

La durata dell’esonero contributivo è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi nei confronti dei datori di lavoro privati che effettuano o abbiano effettuato assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per visualizzare il messaggio INPS 7 ottobre 2021, n. 3389 clicca qui: Messaggio INPS 3389 del 7.10.2021

07 Ottobre 2021 - Normativa

GREEN PASS – misure di interesse generale per il mondo del lavoro | Adlabor

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 235/2021, la Legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Decreto “Green Pass”). Segnaliamo di specifico interesse per il mondo del lavoro:

  • lo slittamento al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni previste per i lavoratori fragili (articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto-legge n. 18/2020). Rammentando che i lavoratori fragili sono quei soggetti che si trovano in condizione di particolare rischio rispetto al contagio da COVID-19 a causa di pregresse gravi patologie croniche, di immunodepressione, disabilità gravi, comorbilità, essi hanno il diritto:
  1. a prestare la loro attività in modalità di lavoro agile, laddove tecnicamente possibile, anche con diversa mansione (ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi), o con svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
  2. all’equiparazione della quarantena o della permanenza domiciliare alla malattia ai fini del trattamento economico, con esclusione del computo ai fini del periodo di comporto.

Non ci sono però ancora conferme sulla disponibilità di risorse finanziarie in grado di prevedere anche un’indennità di malattia per gli eventi di quarantena ricadenti nel secondo semestre 2021, che in base agli ultimi provvedimenti di prassi INPS restano fuori dal pagamento del sussidio, pur con il riconoscimento della malattia e dell’esclusione ai fini del comporto. Su questo punto il Governo ha espresso la volontà di trovare una soluzione, ma manca ancora il provvedimento che ne dia concreta attuazione

  • l’obbligo vaccinale dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;
  • la durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare: validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2 e validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Per consultare il testo della legge 133/2021, clicca qui:

https://www.adlabor.it/contenuto/testo-coordinato-del-decreto-legge-6-agosto-2021-n-111/

07 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Divieto di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo – Ricorso ad ammortizzatori sociali COVID 19 – Scadenza | Adlabor

Premesso che il prossimo 31 ottobre 2021 verrà meno il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per quei datori di lavoro che stanno fruendo dell’assegno ordinario FIS e della Cassa integrazione in deroga nonché di quelli che rientrano nelle specifiche attività economiche Ateco2007 con codici 13,14 e 15, rammentiamo che dalla stessa data del 31 ottobre 2021 scadrà il termine/periodo utile per la fruizione degli specifici ammortizzatori sociali Covid 19 introdotti per il 2021 e cioè:

  • le 40 settimane totali previste dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2021) e dalla legge n. 69/2021 di conversione in legge del decreto 41/2021 (decreto Sostegni);
  • le 17 settimane introdotte dal decreto legge n. 99/2021 (abrogato dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e confluito nel decreto legge 73/2021 (decreto Sostegni bis) per i datori di lavoro che rientrano nelle attività economiche ATECO2007 con i codici 13,14 e 15.

Nel caso in cui dovesse protrarsi la situazione di crisi che non giustifica una piena ripresa dell’attività lavorativa, e non volendo procedere a licenziamenti individuali per GMO o licenziamenti collettivi, conservare l’occupazione, l’eventuale proroga, laddove possibile, degli ammortizzatori sociali al termine di quelli con specifica causale Covid 19 comporterà l’applicazione della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, con la conseguenza che l’ammortizzatore da utilizzare e applicare si differenzierà a seconda del settore economico e dal numero di dipendenti occupati.

 

05 Ottobre 2021 - Normativa

Disabili – contributo esonerativo e sanzioni – adeguamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, nella giornata del 30 settembre 2021, sono stati firmati due decreti in materia di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68). Alla data odierna del 5 ottobre 2021 i decreti, che riguardano in particolare gli articoli 5 e 15 della legge, non risultano ancora pubblicati

Con il primo provvedimento, viene decretato l’adeguamento a 39,21 euro dell’importo giornaliero del contributo esonerativo dovuto dai “datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività” per “essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato”. Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022.

Con il secondo decreto le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso di mancato invio “in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti” (previsto dall’art. 9, comma 6 della Legge 68/1999) sono state adeguate a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Per consultare il comunicato del Ministero del lavoro, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/diritto-al-lavoro-dei-disabili-il-ministro-orlando-ha-firmato-due-nuovi-decreti.aspx/

04 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Green pass: organizzazione delle verifiche in azienda

Facciamo seguito alle precedenti nostre news del 22, 23, 27 e 28 settembre 2021 per rammentare che dal prossimo 15 ottobre 2021 i datori di lavoro sono obbligati a:

- definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche;

- verificare dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 che tutti i lavoratori e collaboratori che accedono ai luoghi di lavoro possiedano ed esibiscano a richiesta la certificazione verde Covid-19 (“green pass”).

I datori di lavoro, nell’organizzare le verifiche,  dovranno tener presente il seguente quadro normativo di riferimento: Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127; Circolare Ministero della Salute 28 giugno 2021; D.P.C.M. 17 giugno 2021; Legge 17 giugno 2021 n. 87; Protocollo 24 aprile 2020 (aggiornato il 6 aprile 2021) sottoscritto da Governo e parti sociali per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro; D.lgs. n° 81 del 09/04/2008.

Verifica del green pass: il Governo ha lasciato alla discrezione aziendale la definizione di come organizzare dette verifiche, limitandosi a indicare che i controlli del green pass siano svolti prioritariamente e ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Ciò detto, è evidente che, qualsiasi siano le modalità organizzative adottate, esse dovranno essere sufficientemente efficaci per garantire il rispetto della finalità del D.L. 127/2021 , cioè che non accedano ai luoghi di lavoro soggetti privi di idonee certificazioni.

Riteniamo che la verifica effettuata all’ingresso per tutti i soggetti interessati (chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni) sia la modalità più idonea. I controlli a campione, infatti, non garantiscono l’efficacia delle verifiche.

Per quanto riguarda l’esibizione di green pass provvisori, ottenuti a seguito di tampone, evidenziamo che gli stessi hanno una validità oraria e non giornaliera, per cui occorrerà prevedere verifiche mirate sui soggetti in possesso di detti green pass provvisori.

Il controllo dovrà essere effettuato dal personale designato mediante l’app VerificaC19 (gratuita e disponibile per iOs, Android e Huawei Store. Cfr. il documento del Governo “App VerificaC19 - Informazioni per gli operatori” consultabile sul sito https://www.dgc.gov.it/web/app.html) che mostra graficamente al verificatore soltanto l’effettiva validità del green pass nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. I risultati possibili sono tre: schermata verde (se il certificato è valido in Italia e in Europa), azzurra (se solo in Italia) e rossa (se non è valida oppure è scaduta, come nel caso di green pass temporaneo rilasciato dopo tampone, o in caso di errore nella lettura). L’app non necessita di essere connessa a internet durante la verifica se non una volta al giorno tramite smartphone o (come accade in alcune aziende) integrando l’app in appositi totem posti all’ingresso dell’azienda.

Il controllo è istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato. Riteniamo pertanto quanto meno non opportuno richiedere la trasmissione online del green pass (o del QR code).

L'attività di verifica del green pass non deve comportare in alcun caso, la memorizzazione in  qualunque forma dei dati dell'intestatario (art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 17 giugno 2021).

Operatori incaricati delle verifiche del green pass: sono tutti quelli indicati formalmente nel documento che i datori di lavoro debbono predisporre entro il 15 ottobre 2021 contenente le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche (cfr art. 4, comma 5 del D.L. n. 127/21)

 

28 Settembre 2021 - Interpretazioni

Green pass – FAQ | Adlabor

Il 27 settembre 2021, il Governo ha emanato le ultime FAQ riguardanti il green pass.

Sintetizziamo i contenuti:

  • Anche il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda;
  • il libero professionista che accede ai luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa deve essere controllato dai soggetti individuati per i controlli del green pass;
  • chi lavora in modalità smart working non deve avere necessariamente il green pass se non accede ai luoghi di lavoro;
  • il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste dalle linee guida e protocolli vigenti (es. uso della mascherina e la regola del metro di distanziamento);
  • Le aziende che effettuano controlli a campione sul personale non incorreranno in sanzioni nel caso in cui un controllo da parte delle autorità riveli la presenza di lavoratori privi del green pass, se i controlli sono stati effettuati secondo modelli organizzativi adeguati, come previsto dal decreto legge n. 127 del 2021;
  • Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire il green pass
  • Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass.
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