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11 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Risoluzione del rapporto di lavoro e aspetti contributivi

L’INPS, con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento (previsto dall’articolo 14, del decreto-legge 104/2020, n. 104, convertito dalla legge 126/2020).

Codice di comunicazione: le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con un accordo individuale, preceduto da un accordo sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 14, del decreto Agosto, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”. I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso da quello sopra indicato, dovranno procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.

Versamento del c.d. ticket di licenziamento:  il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento, indipendentemente dal fatto che l’accordo preveda una risoluzione consensuale e non un licenziamento.

Revoca di licenziamento: circa la revoca di licenziamento, intervenuta nel periodo 15 agosto-13 ottobre 2020, il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

A seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato. Per il recupero del c.d. ticket di licenziamento eventualmente versato, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20528%20del%2005-02-2021.pdf

 

10 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Lavoro intermittente e ruolo della contrattazione collettiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, ha fornito importanti indicazioni in ordine al campo di applicazione del lavoro intermittente, anche in ragione delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Una prima indicazione riguarda il ruolo della contrattazione collettiva che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015, è chiamata ad individuare le esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale “anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019, ha evidenziato che alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole “esigenze” che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale ed anche il Ministero del lavoro ha posto in rilievo come “alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato”.

Ne consegue dunque la necessità per gli ispettori di conformarsi alla pronuncia della Suprema Corte, nel senso di non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente. Resta comunque ferma la possibilità di verificare il rispetto delle condizioni c.d. soggettive, ossia se il contratto sia stato stipulato “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

Una seconda indicazione riguarda il lavoro intermittente e il settore dell’autotrasporto.

Il Ministero del lavoro ha al riguardo chiarito che l’attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine alla individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente. Di conseguenza –ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive– si deve fare riferimento alla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”. Stante la formulazione della disposizione (e la punteggiatura in essa utilizzata) il Ministero ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/Circolare-INL-n-1-2021-indicazioni-sul-lavoro-intermittente.pdf

09 Febbraio 2021 - Normativa

Contributi gestione separata INPS 2021 – aliquote, massimali e minimali di reddito per professionisti e collaboratori. | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

Entra nei contributi previdenziali la quota aggiuntiva di finanziamento dell'ISCRO, la cassa integrazione per le partite IVA, novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. La nuova aliquota dello 0,26% è dovuta esclusivamente dai professionisti che esercitano l’attività di lavoro autonomo in via abituale ed iscritti alla Gestione separata INPS, che autofinanziano la cassa integrazione sperimentale prevista per le partite IVA.

L’aliquota ISCRO passerà poi allo 0,51% per il 2022 e per il 2023, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

  1. Aliquote

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate:

  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 34,23% (33,00 IVS+0,72+0,51 aliquote aggiuntive);
  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (33,00 IVS+0,72 aliquota aggiuntiva);
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%

Professionisti:

  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro);
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%
  1. Massimale e minimale di reddito

Massimale: per  l’anno  2021  il  massimale  di  reddito  previsto  dall’articolo  2,  comma  18,  della  legge  n.335/1995  è  pari  a  €  103.055,00.

Minimale: per  l’anno  2021  il  minimale  di  reddito  previsto  dall’articolo  1,  comma  3,  della  legge  n.233/1990, n. 233, è pari a € 15.953,00.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2012%20del%2005-02-2021.pdf

08 Febbraio 2021 - Senza categoria

Metalmeccanici: firmata l’ipotesi di accordo per il CCNL | Adlabor

E’ stata sottoscritta, nella giornata del 5 febbraio 2021, l’ipotesi di accordo per il CCNL dei metalmeccanici e degli installatori di impianti, per il periodo gennaio 2021 – giugno 2024.

E’ stato definito un aumento salariale di 100 euro per il terzo livello e di 112 euro per il quinto livello sui minimi contrattuali per il periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2024. Le tranches saranno erogate a giugno 2021 per 25 euro, a giugno 2022 per 25 euro, a giugno 2023 per 27 euro, e a giugno 2024 per 35 euro.

Sono confermati per ogni anno di vigenza del contratto 200 euro di flexible benefit istituiti con il Ccnl del 26 novembre 2016. Il 2020 è stato coperto con l’incremento di 12 euro sui minimi percepiti dalla mensilità di giugno e con 200 euro di flexible benefit per effetto dell’ultrattività della struttura del precedente contratto.

Segnaliamo alcuni punti di particolare interesse:

Queste le caratteristiche del rinnovo:

Inquadramento:

  • nove livelli di inquadramento ricompresi in quattro campi di responsabilità di ruolo;
  • passaggio dal concetto di mansione a quello di ruolo;
  • sei criteri di professionalità: autonomia-responsabilità gerarchico funzionale, competenza tecnico-specifica, competenze trasversali, polivalenza, polifunzionalità, miglioramento continuo ed innovazionae correlati ai nuovi sistemi integrati di gestione.

Garanzie salariali e riconoscimento del valore del lavoro

  • conferma del sistema di calcolo dell’inflazione ex post (IPCA);
  • valorizzazione del lavoro legata alla riforma dell’inquadramento;
  • incrementi retributivi mensili medi complessivi pari a 25 euro lordi nel giugno 2021; 25 euro lordi nel giugno 2022; 27 euro lordi nel giugno 2023; 35 euro lordi nel giugno 2024.

Previdenza complementare:

  • aumento del contributo aziendale al Fondo Cometa per i neo iscritti under 35. (il contributo passerà dall’attuale 2% al 2,2% dei minimi contrattuali).

Formazione:

  • contributo una tantum di 1,5 euro a carico delle aziende;
  • obiettivo importante l’“alfabetizzazione digitale”.

Sicurezza del lavoro: obiettivi particolari:

  • promuovere di break formativi;
  • condivisione di esperienze virtuose;
  • mettere a fattor comune le buone pratiche;
  • analizzare le cause dei rischi alla radice per la prevenzione degli infortuni.

Per consultare il testo dell’accordo, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/contrattazione-sindacale/accordo-di-rinnovo-5-febbraio-2021-ccnl-metalmeccanici/

 

 

 

02 Febbraio 2021 - Normativa

CIG e assegno ordinario- ulteriore periodo per COVID-19 | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, fornisce le prime informazioni sulle novità normative apportate in materia dalla legge di bilancio 2021 e fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande, rimandando a una successiva circolare tutti i dettagli.

Segnaliamo in particolare:

  • Trattamenti di Cassa integrazione salariale, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario: la legge di bilancio 2021 prevede un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo 1, comma 300, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. L’ultimo periodo del medesimo comma 300 stabilisce che i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA previsti dalla legge di bilancio 2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino, al 1° gennaio 2021, alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
  • Contributo addizionale: diversamente da quanto stabilito dalle precedenti norme di legge, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale.
  • Modalità di trasmissione delle domande: per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”. Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), si ricorda che, in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”. Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa. Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).

Il messaggio fornisce inoltre informazioni sulla Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA).

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20406%20del%2029-01-2021.pdf

 

01 Febbraio 2021 - Normativa

Minimali e massimali retributivi INPS 2021 | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, pubblica, per l’anno 2021, i valori di retribuzione (minimali e massimali) che costituiscono la base contributiva dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La circolare indica:

i minimali di retribuzione giornaliera per:

  • la generalità dei lavoratori dipendenti (limiti ragguagliati al trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti  in  vigore  al  1°  gennaio  2021 e cioè € 48,98 giornalieri e €  515,58 mensili);
  • il personale iscritto al Fondo volo.

le retribuzioni convenzionali

  • in genere (limite minimo  di retribuzione giornaliera per l’anno 2021: € 27,21);
  • per gli equipaggi delle navi da pesca e per i  pescatori  della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque interne associati in cooperativa;
  • per i lavoratori a domicilio;
  • per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (per l’anno 2021: € 055,49, arrotondato  a € 103.055,00)

il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto:

-      rese in formato cartaceo

-      rese in forma elettronica

 

4,00

8,00

Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione  

5,29

Fringe benefit (tetto) 258,23
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83

la rivalutazione dell’importo  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  prestazioni  di  maternità obbligatoria

per i lavoratori dello  spettacolo e per gli sportivi professionisti i valori  per  il  calcolo di vari tipi di contributi;

il massimale contributivo  previsto  per  i  direttori  generali,  amministrativi  e  sanitari  delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2010%20del%2029-01-2021.pdf

01 Febbraio 2021 - Normativa

Fringe benefit e stock option erogati al personale cessato nel 2020 | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 416 del 29 gennaio 2021, fornisce indicazioni operative circa la trasmissione, da parte dei datori di lavoro, dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. In particolare:

  • la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica all’Istituto entro e non oltre il 22 febbraio 2021;
  • per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Servizi on line” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20416%20del%2029-01-2021.pdf

22 Gennaio 2021 - Interpretazioni

Trattamenti assistenziali in vigore dal 1° gennaio 2021 | Adlabor

L’INPS, con circolare 21 gennaio 2021 n. 7 comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive sono i seguenti:

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)                          Tetto         Importo lordo (euro)     Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.159,48         Basso                      998,18                         939,89

Superiore a 2.159,48                         Alto                       1.199,72                      1.129,66

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)                           Tetto          Importo lordo (euro)    Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.159,48           Basso                     1.197,82                       1.127,87

Superiore a 2.159,48                            Alto                      1.439,66                       1.355,58

FONDO CREDITO

Massimali assegno ordinario

Retribuzione mensile lorda (euro)          Massimale (euro)

Inferiore a 2.184,24                                           1.186,29

Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74                  1.367,35

Superiore a 3.452,74                                          1.727,41

Massimali assegno emergenziale

Retribuzione tabellare                              Importo al lordo                     Importo al netto

annua lorda (euro)                                della riduzione del 5,84     della riduzione del 5,84% (euro)

Inferiore a 41.829,33                                        2.443,35                                  2.300,66

Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77            2.752,41

Superiore a 55.037,77                                       3.852,34

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

La circolare riporta inoltre la misura dei trattamenti di integrazione salariale per:

  • FONDO CREDITO COOPERATIVO (Assegno emergenziale);
  • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
  • ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.adlabor.it/contenuto/circolare-inps-numero-7-del-21-01-2021-trattamenti-assistenziali-in-vigore-dal-1-gennaio-2021/

21 Gennaio 2021 - Normativa

Disabili – Prospetto informativo 2021 – obbligo di invio | Adlabor

La sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità per le imprese in crisi, comprese quelle che fruiscono della CIG ordinaria e in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale per Covid-19, non esonera i datori di lavoro dall’obbligo di invio del prospetto informativo disabili previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999.

Tale adempimento, da effettuarsi entro il prossimo 1° febbraio è obbligatorio per i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti.

Compilazione e invio della comunicazione non sono obbligatori nel caso in cui non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (gennaio 2020). Ciò ad eccezione delle aziende interessate da compensazioni infragruppo, sempre obbligate alla presentazione del prospetto.

Per l’anno 2021, il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va quindi effettuato alla data del 31 dicembre 2020.

Qualora l’azienda non proceda all’adempimento comunicativo alla data prestabilita, sarà soggetta ad una sanzione amministrativa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 1° febbraio 2021.

21 Gennaio 2021 - Formazione

Partnership ISPER/ADLABOR

La formazione è una componente essenziale della gestione e dell’evoluzione delle risorse umane. Il Gruppo ISPER è leader di settore. Adlabor e Studio Goffredo&Associati hanno instaurato una collaborazione con ISPER per offrire alle aziende sempre più efficaci strumenti di gestione delle risorse umane.

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