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16 Novembre 2020 - Interpretazioni

Sospensione dei contributi – chiarimenti – Circolare INPS 129 del 13.11.2020 | Adlabor

Con la Circolare n. 129/2020, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito alla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dai Decreti Ristori (d.l. 137/2020) e Ristori Bis (d.l. 149/2020). In particolare:

  • Oggetto della sospensione: la sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le quote TFR da versare al fondo tesoreria ed esclusi i premi assicurativi INAIL e le rate in scadenza relative ai versamenti sospesi ai sensi del d.l. 9/2020 e d.l. 18/2020;
  • Destinatari della sospensione: sono beneficiari i datori di lavoro privati con sede operativa nel territorio nazionale che svolgono prevalentemente una della attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del d.l. 149/2020 o, se con sede operativa nelle “zone rosse” (Lombardia, Calabria, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Trento e Bolzano a venerdì 13 -11 - 2020), anche riferite ai codici ATECO dell’Allegato 2 del d.l. 149/2020;
  • Modalità della sospensione: Ai soggetti legittimati alla sospensione è automaticamente attribuito il nuovo codice di autorizzazione “4X”, che darà diritto alla sospensione e sarà visibile sul Cassetto Previdenziale aziendale. Se l’attribuzione non avviene automaticamente, l’azienda interessata può far richiesta di attribuzione del codice “tramite i canali in uso” (INPS) e l’istituto, verificati i requisiti, provvederà;
  • Nuova scadenza: i contributi sospesi ai sensi del d.l. 137/2020 e del d.l. 149/2020 dovranno essere versati in un’unica rata entro il 16.03.2021.

Per consultare il testo integrale della Circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20129%20del%2013-11-2020.pdf

16 Novembre 2020 - Interpretazioni

Esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione – Messaggio INPS n. 4254 del 13.11.2020 | Adlabor

L'INPS con messaggio n. 4254 del 13.11.2020 ha fornito, alle aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale, alcune indicazioni operative  per usufruire entro il 31 dicembre 2020 dell'esonero contributivo di 4 mesi che era stato  introdotto dall'art. 3 del  D.L. n. 104/2020, poi convertito nella legge n. 126/ 2020 del 13 ottobre 2020.

In primo luogo occorre rilevare che l'INPS, nel messaggio 4254, evidenzia  che coloro che si  avvalgono  dell’esonero contributivo non possono poi richiedere altre settimane di cassa integrazione Covid, salvo che per diversa unità produttiva.

L'INPS, dopo avere preliminarmente ribadito che tale misura è stata autorizzata dalla Commissione europea, ha precisato che  i datori di lavoro che vogliano usufruire dell’esonero contributivo devono inviare a INPS un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

Detta comunicazione per l’esonero contributivo va inoltrata tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”.

Nell'istanza per accedere all’esonero contributivo occorrerà autocertificare:

  •     le ore d’integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  •     la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  •     la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  •     l’importo dell’esonero.

L'Ente previdenziale  ha poi precisato che la richiesta di attribuzione del codice “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende richiedere l’esonero.  INPS, una vota verificati i dati trasmessi,  attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla specifica posizione contributiva, con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Importo dell’esonero contributivo

INPS specifica inoltre l'ammontare dell’importo dell’esonero contributivo per i  4 mesi previsti, chiarendo che:

  • questo è pari al doppio delle ore d’integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  •  la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  •  ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità;
  • l’effettivo  ammontare  dell’esonero  fruibile,  calcolato  sulla  base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà  superare  la  contribuzione  datoriale  dovuta  nelle  singole  mensilità  in  cui  ci  si  intenda avvalere  della  misura,  per  un  periodo  massimo  di  quattro  mesi,  fermo  restando  che  l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Per consultare il testo integrale del Messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204254%20del%2013-11-2020.pdf

12 Novembre 2020 - Normativa

Lavoratori fragili – tutele – COVID-19 | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, evidenzia la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2 e ss., dell’articolo 26 del D.L. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.

In particolare l’INPS ha precisato che:

  • per i soggetti riconosciuti disabili gravi o in condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
  • Il periodo si assenza sopra indicato va, allo stato degli atti, dal 17 marzo 2020 al 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore;
  • per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ex articolo 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti;
  • a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per effetto dell’art. 26, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla Legge 126/2020, per i lavoratori fragili l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche“attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. Ricordiamo che, ex art. 21 ter del citato D.L. 104/2020, i lavoratori genitori con figli con disabilità grave hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fino al 30 giugno 2021 , a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204157%20del%2009-11-2020.pdf

 

10 Novembre 2020 - Normativa

COVID-19 – Decreto “Ristori bis” – misure in materia lavoristica | Adlabor

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori bis“) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese , connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Segnaliamo in particolare:

  • Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11): la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’articolo 13, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 del Decreto Legge n. 149/2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del Decreto Legge n. 149/2020. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
  • Misure in materia di integrazione salariale (art. 12): sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020 e successive modificazioni e integrazioni), e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020, (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 149/2020).
  • Congedo straordinario per i genitori (art. 13) in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado: limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. 151/2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
  • Bonus baby-sitting (art. 14): dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piu’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e verrà erogato mediante il libretto famiglia (di cui all’articolo 54-bis del D.L. 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017). La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 232/2016.
  • Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 15): viene istituito il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-149-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-tutela-della-salute-sostegno-ai-lavoratori-e-alle-imprese-e-giustizia-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-decreto-ristori-bis/

05 Novembre 2020 - Normativa

Incentivo allo smart working e sorveglianza sanitaria – misure in materia lavoristica contenute nel D.P.C.M. del 03.11.2020 | Adlabor

Il D.P.C.M. del 03.11.2020 ha imposto nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. In materia lavoristica:

  • Raccomandazione per le attività produttive di: utilizzare al massimo delle possibilità il lavoro agile, Incentivare ferie e congedi retribuiti nonché ogni altro mezzo previsto dalla contrattazione collettiva, Assumere protocolli di sicurezza anti contagio fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di sicurezza, incentivare le operazioni di sanificazione nei locali aziendali (art. 1 lett. nn).
  • Continua ad essere vigente in materia di sicurezza il protocollo condiviso datato 24.04.2020 da applicare a tutti i luoghi di lavoro (art. 4);
  • Le pubbliche amministrazioni assicurano il più alto livello possibile di smart working (art. 5 co. 3);
  • Anche per i datori di lavoro privati è fortemente raccomandato il lavoro agile ex art. 90 d.l. 34/2020 (art. 5 co. 6);
  • I soggetti che hanno transitato nei 14 giorni precedenti al ritorno in Italia in uno dei paesi indicati alle lettere D, E ed F dall’Allegato 20 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica   è   stato   posto   in   quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine (art. 8 co. 5). Tali disposizioni non si applicano a: chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro; a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno  ingresso  in  Italia  per  comprovati motivi  di  lavoro; al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie; ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e  delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del sistema  di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana (art. 8 co. 8).

Per consultare il testo del D.P.C.M. clicca qui:  https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-03-11-2020-ulteriori-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-da-covid-19-adlabor/.

03 Novembre 2020 - Interpretazioni

Test sierologici ai dipendenti – non detraibilità delle spese relative

Spese per test sierologici ai dipendenti non ammissibili al credito d'imposta ex Decreto Rilancio

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30 Ottobre 2020 - Senza categoria

Permessi per i lavoratori genitori – Estensione per i figli dai 14 ai 16 anni – Misure per scuola e famiglia nel Decreto Ristori | Adlabor

Il d.l. 137/2020 all’art. 22, modifica l’art. 21 del Decreto Agosto (D.L.104/2020), come convertito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo in particolare:

  • estensione del diritto allo smart working per i genitori con figli conviventi in quarantena, dall’età fino a 14 anni, previsti nel previgente decreto agosto (art. 21 bis d.l. 104/2020), ai 16 anni di età;
  • estensione del diritto allo smart working per i genitori con figli sottoposti a didattica a distanza o con didattica sospesa, sempre se conviventi e sotto i 16 anni.
  • nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere fornita in modalità agile, estensione ai genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni del diritto di astenersi dal lavoro, tuttavia in questo caso senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (mentre per i genitori di figli sotto i 14 anni rimane vigente il Decreto Agosto che prevede all’art. 21bis c.4 un’indennità pari al 50% della retribuzione).

Per consultare il testo del decreto ristori, clicca qui:  https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-137-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-tutela-della-salute-sostegno-ai-lavoratori-e-alle-imprese-giustizia-e-sicurezza-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-adlabor/

 

 

29 Ottobre 2020 - Senza categoria

Emergenza COVID – Misure urgenti in materia di sostegno ai lavoratori e alle imprese – DL 137/2020 | Adlabor

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (cd. Decreto “Ristori”) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto entra in vigore il 29 ottobre 2020.
Per quanto riguarda le misure concernenti il mondo del lavoro, segnaliamo in particolare:

Cassa integrazione, ordinaria, in deroga e assegno ordinario – Art. 12 co. 1 - 4

  • Il decreto prevede altre 6 settimane di cassa integrazione, ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legati all’emergenza COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del d.l. 18/2020, da usufruire tra il 16 novembre 2010 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione dell’attività.
  • Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19;
  • Ai fini dell'accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti sulla base della autocertificazione allegata alla domanda e individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, pari al 9%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, e pari al 18% per i datori di lavoro  che  non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.
  • Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore  al  20%, dai datori di lavoro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura  o limitazione delle attivita' economiche e produttive disposta dalla Legge.

Blocco licenziamenti – Art. 12 co. 9 - 11

  • Fino al 31 gennaio 2021 restano precluse al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, sia l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo sia la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le relative procedure pendenti avviate successivamente alla data  del  23  febbraio  Sono fatte  salve  le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  già  impiegato nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
  • Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale,dell'attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso

Esonero dai contributi previdenziali – Art. 12 co. 14 - 15

  • È prevista la sospensione per quattro mesi (fruibili entro il 31 maggio 2021) del versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID. L’esonero è riservato appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al d.l. 137/2020.

 

Per consultare il decreto legge 137  clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-137-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-tutela-della-salute-sostegno-ai-lavoratori-e-alle-imprese-giustizia-e-sicurezza-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-adlabor/

23 Ottobre 2020 - Normativa

Regione Lombardia – COVID-19 – Provvedimenti

Il 21 ottobre 2020 è stata emanata da Ministro della Salute in concerto col Presidente di Regione Lombardia una nuova Ordinanza la quale, in relazione all'emergenza Covid-19, prevede che:

  • su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute;
  •  Viene comunque consentito in ogni caso  di fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
  • Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Tali  misure hanno efficacia dal 22 ottobre fino al 13 novembre 2020.

Inoltre, sempre in data 21 ottobre 2020, Regione Lombardia ha emanato l'Ordinanza n. 623,   valida dal 22 ottobre al 13 novembre 2020, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.

Tra le novità previste dall’Ordinanza n. 623 che ha  si evidenziano, in particolare:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

  •     grandi strutture di vendita,
  •     esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

  •     generi alimentari,
  •     alimenti e prodotti per animali domestici,
  •     prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
  •     prodotti per l’igiene della casa,
  •     piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre sono state inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA
​​​​Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive potranno essere adottate dai sindaci.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.

23 Ottobre 2020 - Normativa

Conversione permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro – d.l. 130/2020 | Adlabor

Il D.l. 130/2020, modificando il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 intitolato "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", amplia le possibilità di convertire permessi di soggiorno, ottenuti per diverse causali, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Possono essere convertiti, ove ne ricorrano i requisiti previsti dagli artt. 5 e 5-bis d.lgs. 286/1998, i seguenti permessi di soggiorno:

a) per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;

b) per calamità, di cui all'articolo 20-bis d.lgs. 286/1998;

c) per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del D.P.R. 394/1999;

d) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;

e) per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p) d.lgs. 286/1998;

f) per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o) d.lgs. 286/1998;

g) per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2 d.lgs. 286/1998;

h) per assistenza minori, di cui all'articolo 31, comma 3 d.lgs. 286/1998.

Per consultare il testo normativo, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/lavoratori-stranieri/d-l-130-2020-disposizioni-urgenti-in-materia-di-immigrazione-protezione-internazionale-e-complementare-adlabor/.

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