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11 Marzo 2021 - Interpretazioni

Cassa integrazione – proroga termini di decadenza

La legge 26 febbraio 2021, n. 21, ( c.d. milleproroghe) ai commi 10-bis e 10-ter all’articolo 11 prevede un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L’INPS, con Messaggio n° 1008 del 09/03/2021 ha fornito chiarimenti:

I trattamenti oggetto del differimento dei termini al 31 marzo 2021 sono:

  • tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.

Si tratta delle domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.

  • le trasmissioni dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati, riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata a mezzo PEC all’azienda entro il 1° dicembre 2020.

Le modalità operative sono:

  • Le domande di accesso ai trattamenti e i modelli “SR41” e “SR43” semplificati debbono essere trasmessi all’Istituto entro il 31 marzo 2021.
  • I datori di lavoro non dovranno riproporre la trasmissione delle domande già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domande.
  • I datori di lavoro non dovranno riproporre l’invio dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza.
  • Le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, dovranno essere trasmesse esclusivamente per i periodi oggetto del differimento dei termini.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201008%20del%2009-03-2021.htm

 

02 Marzo 2021 - Normativa

“Milleproroghe” – Decreto convertito in legge | Adlabor

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 183/2020 (cd. Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione 2020/2053 del 14 dicembre 2020 del Consiglio UE, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Segnaliamo di specifico interesse per il mondo del lavoro:

  • trattamenti di  integrazione  salariale: differiti al 31 marzo 2021 sia i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di  integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia i termini  di  trasmissione  dei  dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti  di  integrazione  salariale  collegati  all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 10, comma 10-bis);
  • lavoro agile (smart working) “semplificato”: prorogata fino alla data  di  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 -e comunque non oltre il 30 aprile 2021- la validità delle disposizioni normative sul lavoro agile (smart working) “semplificato” (art. 19 e punto 32 dell’allegato 1);
  • sorveglianza sanitaria: prorogata fino alla data  di  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 -e comunque non oltre il 30 aprile 2021- la validità delle disposizioni normative sulla sorveglianza sanitaria delle persone fragili sul luogo di lavoro (art. 19 e punto 13 dell’allegato 1).
01 Marzo 2021 - Normativa

Assegni familiari per lavoratori in Cassa Integrazione | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021, fornisce chiarimenti sulla modalità di presentazione della domanda di ANF per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio, e illustra le disposizioni necessarie a verificare il diritto e la misura della prestazione.

Queste disposizioni sono volte, in particolare, alla corretta gestione dei pagamenti diretti per i periodi in cui sono riconosciute ai lavoratori prestazioni sostitutive della retribuzione, quali Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20833%20del%2025-02-2021.pdf

24 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Decontribuzione Sud: istruzioni operative | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, fornisce le istruzioni operative per l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, che attualmente vale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Segnaliamo in particolare:

  • Datori di lavoro che possono accedere al beneficio: i datori  di  lavoro  privati,  anche  non  imprenditori che abbiano sede di lavoro in una delle Regioni meridionali. Per “sede di lavoro” si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Sono esclusi quelli del  settore agricolo, del lavoro domestico, degli enti pubblici economici e di tutti gli enti ed istituti trasformati  in enti  pubblici economici o in società  di  capitali,  ancorché  a  capitale  interamente  pubblico, privatizzati, compresi consorzi di bonifica, consorzi industriali, enti morali ed enti ecclesiastici, nonché anche le imprese operanti nel settore finanziario;
  • Rapporti di lavoro interessati alla decontribuzione: tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro  agricolo e domestico,  purché  sia  rispettato  il requisito geografico della sede di lavoro;
  • Misura del beneficio: l’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021 ( legge n. 178 del 30 dicembre 2020), nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029 (previa approvazione comunitaria), prevede una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
    • al 30% fino al 31 dicembre 2025;
    • al 20% per gli anni 2026 e 2027;
    • al 10% per gli anni 2028 e 2029.
  • Regioni che rientrano nel beneficio: sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia;
  • Ulteriori condizioni per la fruizione del beneficio: il beneficio contributivo  è inoltre subordinato:
    • al possesso  del documento  unico  di  regolarità  contributiva (DURC):
    • all’assenza di  violazioni  delle  norme  fondamentali  a  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  e rispetto degli altri obblighi di legge;
    • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti  dalle  Organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2033%20del%2022-02-2021.pdf

 

 

24 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Incentivo assunzioni donne: prime indicazioni INPS | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, fornisce le prime indicazioni operative in merito all’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Sarà cura dell’Istituto, una volta ricevuta l’autorizzazione della Commissione europea, fornire, con apposito messaggio,  le istruzioni per la fruizione della misura, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio: tutti  i  datori  di  lavoro  privati,  anche  non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo:  “donne svantaggiate” e cioè:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di  qualsiasi  età,  residenti  in  regioni  ammissibili  ai  finanziamenti  nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.  Con  riferimento  a  tale  categoria,  si  precisa  che,  ai  fini  del  rispetto  del  requisito,  è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree sopra individuabili;
  • donne di  qualsiasi  età  che  svolgono  professioni  o  attività  lavorative  in  settori  economici caratterizzati  da  un’accentuata  disparità  occupazionale  di  genere  e  prive  di  un  impiego regolarmente  retribuito  da  almeno  sei  mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Al riguardo,  si  precisa che,  ai  fini  del  rispetto  del  requisito,  occorre considerare  il  periodo  di  24  mesi  antecedente  la  data  di  assunzione  e  verificare  che  in  quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto  di  durata  di  almeno  6  mesi  ovvero  un’attività  di  collaborazione  coordinata  e continuativa  o  altra  prestazione  di  lavoro assimilabile la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro  o,  ancora,  un’attività  di  lavoro  autonomo  tale  da  produrre  un  reddito  annuo  lordo superiore a 4.800 euro.

Rapporti di lavoro incentivati: l’incentivo in esame spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
  • anche in caso di part-time;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del  vincolo  associativo  stretto  con  una  cooperativa  di  lavoro

Misura dell’incentivo: l’incentivo, valevole per le sole assunzioni o trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari all’esonero  dal  versamento  del  100%  dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2032%20del%2022-02-2021.pdf

 

 

23 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Buoni pasto ai lavoratori agili: non concorrono alla formazione del reddito | Adlabor

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 123 del 22 febbraio 2021, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale dei servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile.

In particolare, ha ritenuto che con riferimento al caso in esame, che i buoni pasto non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del DPR 917/1986 e che, pertanto, il datore di lavoro non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in lavoro agile (smart-working), la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del   d.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.

Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_123_22.02.2021.pdf/419cc584-eb89-7565-a201-2cabb3e5a41a

 

23 Febbraio 2021 - Normativa

COVID-19 – proroga del divieto di spostamento tra Regioni sino al 27 marzo 2021 | Adlabor

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Segnaliamo in particolare che il decreto (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) dispone:

  • la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostamento tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
  • gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti;
  • nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.
22 Febbraio 2021 - Normativa

Decontribuzione per aziende che non richiedono la CIG | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, fornisce le istruzioni per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, previsto dall’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Evidenziamo che:

  • ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020;
  • l’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • l’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2030%20del%2019-02-2021.pdf

18 Febbraio 2021 - Interpretazioni

AMMORTIZZATORI SOCIALI – Circolare riassuntiva INPS | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, fornisce una sintesi dei principali interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021 e contenute nella legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020).

Ricordiamo preliminarmente che le domande di Cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario possono essere presentate per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 e per una durata massima di 12 settimane con la nuova causale “Covid - 19 L. 178/20”.

Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande rimane il 28 febbraio 2021.

L’INPS in particolare precisa che sono state prorogate:

  1. per gli anni 2021 e 2022, entro determinati limiti di spesa, la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi;
  2. per il biennio 2021-2022– la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all’articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015.

Cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario

Viene previsto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO). Tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

Viene differenziato l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti:

  1. per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;
  2. per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Per le domande inerenti alle 12 settimane tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “Covid - 19 L. 178/20”.

Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020

L’articolo 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA (cfr. il successivo paragrafo 11), previsti dalla legge di bilancio 2021, trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020).

L’INPS, effettuata la considerazione della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio e che il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, precisa che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione - in tutti i settori di attività – ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.

Trasmissione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di cassa integrazione speciale operai agricoli è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande rimane il 28 febbraio 2021.

Trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo

In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per consultare la Circolare n. 28/2021 INPS clicca qui:  https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2017-02-2021.htm

 

18 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Vaccinazione dipendenti contro il Covid-19: FAQ del Garante Privacy | ADLABOR

Il Garante per la privacy con le Faq pubblicate il 17 febbraio 2021 sul sito www.gpdp.it  ha fornito alcuni chiarimenti in tema di vaccinazione contro il Covid-19 e rapporto di lavoro. In particolare, il Garante per la privacy ha affermato che:

  • il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico aziendale competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali, non essendo consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Secondo il Garante, nemmeno il consenso del dipendente può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati.
  • il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.
  • in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni - nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279, comma 2, del d.lgs. N. 81/2008: “Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42”

  • solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

Per consultare le Faq del Garante per la privacy del 17.2.2021 clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid-19+nel+contesto+lavorativo+-+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0

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