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18 Febbraio 2021 - Normativa

Cassa integrazione: domande di anticipo 40% | ADLABOR

Dal mese di giugno 2020, grazie a una disposizione introdotta con il decreto Rilancio, l’INPS può anticipare ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale COVID, a pagamento diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. Si tratta di una opportunità vantaggiosa, visto che consente al lavoratore di ottenere in breve tempo una disponibilità economica a titolo di acconto, senza dover attendere i tempi più lunghi necessari alla liquidazione dell’integrazione salariale, il cui saldo verrà corrisposto una volta completato l’intero iter amministrativo.

Per ottenere l’anticipo, è necessario che il datore di lavoro ne faccia espressa richiesta al momento della presentazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto.

Poiché la richiesta avviene in un momento antecedente rispetto a quello della effettiva sospensione, è importante che il datore di lavoro abbia fatto una programmazione accurata delle sospensioni che intende attuare, considerato che il 40% viene calcolato sulle ore di tutto il periodo richiesto.

Tuttavia, nella domanda di anticipo del 40%, è possibile anche indicare un numero di ore inferiore rispetto a quello inserito nella domanda principale, per evitare che l’acconto risulti, alla fine del periodo di sospensione, maggiore dell’importo dovuto a saldo.

L’Istituto mette a disposizione tre tutorial per accompagnare l’utente nella compilazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in Deroga e dell’Assegno Ordinario dei Fondi di Solidarietà bilaterali con causale Covid-19, per le quali viene richiesto l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento:

La materia è regolata dalla circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78, con la quale l’Istituto ha fornito istruzioni per il pagamento dell’anticipo delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD) presentate direttamente all’INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto.

Con il messaggio 18 novembre 2020, n. 4335 l’INPS ha fornito ulteriori dettagli in merito all’anticipo, nella misura del 40%, da parte dell’INPS del trattamento per le ore autorizzate nell’intero periodo, come previsto dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per consultare la circolare 78/2020, clicca qui

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2078%20del%2027-06-2020.pdf

Per consultare il messaggio 4335/2020, clicca qui

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204335%20del%2018-11-2020.pdf

16 Febbraio 2021 - Giurisprudenza

Decontribuzione Sud – agevolazione su tutta la tredicesima 2020 | Adlabor

Con sentenza n. 1652 del 13 febbraio 2021, il TAR del Lazio ha sospeso l’efficacia dei messaggi Inps n. 72/2021 e n. 170/2021 e di tutti gli atti amministrativi collegati, dando ragione al ricorso di alcuni datori di lavoro che avevano evidenziato la possibilità di ricevere l’agevolazione contributiva (cd. “Decontribuzione Sud“) su tutto l’imponibile derivante dalla tredicesima mensilità e non solo sui tre/dodicesimi, così come erroneamente stabilito dal Ministero del Lavoro ed attuato dall’INPS. Ora si attende un ulteriore messaggio dell’Istituto Previdenziale, che vada a rettificare i messaggi in questione, affinché le imprese possano procedere a godere pienamente dei benefici previsti dalla legge 104/2020.

16 Febbraio 2021 - Normativa

Lavoro agile (smart working) semplificato e COVID-19 – scadenze | Adlabor

Salvo provvedimenti legislativi di proroga di quelli fin qui adottati, ricordiamo che, in materia di lavoro agile, vi sono alcune misure, adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che scadranno nei prossimi mesi:

  • lavoratori fragili: dal 1° marzo 2021 verrà meno il diritto al lavoro agile per i dipendenti imunodepressi, malati oncologici o soggetti a terapie salvavita;
  • procedure semplificate: dal 1° aprile 2021 i datori di lavoro dovranno tornare ad applicare le regole ordinarie di comunicazione previste per l'attivazione del lavoro agile. Fino a tale data sarà ancora possibile:
  • applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
  • assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
  • ricorrere alla procedura semplificata.
  • genitori lavoratori di figli disabili gravi: dal 1° luglio 2021 i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, non avranno più il diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. Permane comunque ancora l’obbligo per i datori di lavoro di riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità;
  • genitori lavoratori di figli in DAD nelle zone rosse: nelle aree del territorio nazionale cd zone rosse, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza i lavoratori dipendenti genitori o affidatari di figli alunni delle scuole secondarie di primo grado possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o, in alternativa, possono chiedere il congedo straordinario COVID-19.
12 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Esonero versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono CIG | ADLABOR

L’INPS, con circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021, fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale (articolo 12 del D.L. 137/2020, n. 137, convertito dalla Legge 176/2020).

Segnaliamo in particolare che:

  • l'esonero contributivo può essere chiesto da tutti i datori di lavoro privati, anche se non imprenditori (eccezion fatta per quelli del settore agricolo e della pubblica Amministrazione) che:
  • identificati sulla base della matricola INPS, abbiano fruito degli ammortizzatori nel mese di giugno 2020, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020;
  • siano stati interamente autorizzati per l’ulteriore periodo di 9 settimane del decreto Agosto (articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020), scaduto il periodo autorizzato;
  • ovvero rientrino nei settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020;
  • al datore di lavoro che rinunci al residuo spettante in base al decreto Agosto (articolo 3 del citato D.L. n. 104/2020) e che non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale. La rinuncia può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio. Sul punto specifico, l'INPS rinvia a un successivo messaggio le indicazioni da seguire per presentare le domande di integrazione salariale attivate a seguito di rinuncia totale o parziale all’esonero contributivo.
  • qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19. La scelta tra l’esonero e i nuovi strumenti di integrazione salariale deve essere operata per singola unità produttiva;
  • le aziende che non chiedono la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 perdono il diritto all'esonero contributivo del decreto Ristori se non rispettano il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero, ossia fino al 31 gennaio 2021;
  • l’esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile;
  • è solo il datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito degli ammortizzatori nel mese di giugno 2020 il soggetto beneficiario e destinatario dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2024%20del%2011-02-2021.pdf

 

11 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Risoluzione del rapporto di lavoro e aspetti contributivi

L’INPS, con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento (previsto dall’articolo 14, del decreto-legge 104/2020, n. 104, convertito dalla legge 126/2020).

Codice di comunicazione: le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con un accordo individuale, preceduto da un accordo sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 14, del decreto Agosto, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”. I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso da quello sopra indicato, dovranno procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.

Versamento del c.d. ticket di licenziamento:  il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento, indipendentemente dal fatto che l’accordo preveda una risoluzione consensuale e non un licenziamento.

Revoca di licenziamento: circa la revoca di licenziamento, intervenuta nel periodo 15 agosto-13 ottobre 2020, il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

A seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato. Per il recupero del c.d. ticket di licenziamento eventualmente versato, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20528%20del%2005-02-2021.pdf

 

10 Febbraio 2021 - Interpretazioni

Lavoro intermittente e ruolo della contrattazione collettiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, ha fornito importanti indicazioni in ordine al campo di applicazione del lavoro intermittente, anche in ragione delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Una prima indicazione riguarda il ruolo della contrattazione collettiva che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015, è chiamata ad individuare le esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale “anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019, ha evidenziato che alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole “esigenze” che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale ed anche il Ministero del lavoro ha posto in rilievo come “alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato”.

Ne consegue dunque la necessità per gli ispettori di conformarsi alla pronuncia della Suprema Corte, nel senso di non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente. Resta comunque ferma la possibilità di verificare il rispetto delle condizioni c.d. soggettive, ossia se il contratto sia stato stipulato “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

Una seconda indicazione riguarda il lavoro intermittente e il settore dell’autotrasporto.

Il Ministero del lavoro ha al riguardo chiarito che l’attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine alla individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente. Di conseguenza –ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive– si deve fare riferimento alla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”. Stante la formulazione della disposizione (e la punteggiatura in essa utilizzata) il Ministero ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/Circolare-INL-n-1-2021-indicazioni-sul-lavoro-intermittente.pdf

09 Febbraio 2021 - Normativa

Contributi gestione separata INPS 2021 – aliquote, massimali e minimali di reddito per professionisti e collaboratori. | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

Entra nei contributi previdenziali la quota aggiuntiva di finanziamento dell'ISCRO, la cassa integrazione per le partite IVA, novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. La nuova aliquota dello 0,26% è dovuta esclusivamente dai professionisti che esercitano l’attività di lavoro autonomo in via abituale ed iscritti alla Gestione separata INPS, che autofinanziano la cassa integrazione sperimentale prevista per le partite IVA.

L’aliquota ISCRO passerà poi allo 0,51% per il 2022 e per il 2023, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

  1. Aliquote

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate:

  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 34,23% (33,00 IVS+0,72+0,51 aliquote aggiuntive);
  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (33,00 IVS+0,72 aliquota aggiuntiva);
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%

Professionisti:

  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro);
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%
  1. Massimale e minimale di reddito

Massimale: per  l’anno  2021  il  massimale  di  reddito  previsto  dall’articolo  2,  comma  18,  della  legge  n.335/1995  è  pari  a  €  103.055,00.

Minimale: per  l’anno  2021  il  minimale  di  reddito  previsto  dall’articolo  1,  comma  3,  della  legge  n.233/1990, n. 233, è pari a € 15.953,00.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2012%20del%2005-02-2021.pdf

08 Febbraio 2021 - Senza categoria

Metalmeccanici: firmata l’ipotesi di accordo per il CCNL | Adlabor

E’ stata sottoscritta, nella giornata del 5 febbraio 2021, l’ipotesi di accordo per il CCNL dei metalmeccanici e degli installatori di impianti, per il periodo gennaio 2021 – giugno 2024.

E’ stato definito un aumento salariale di 100 euro per il terzo livello e di 112 euro per il quinto livello sui minimi contrattuali per il periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2024. Le tranches saranno erogate a giugno 2021 per 25 euro, a giugno 2022 per 25 euro, a giugno 2023 per 27 euro, e a giugno 2024 per 35 euro.

Sono confermati per ogni anno di vigenza del contratto 200 euro di flexible benefit istituiti con il Ccnl del 26 novembre 2016. Il 2020 è stato coperto con l’incremento di 12 euro sui minimi percepiti dalla mensilità di giugno e con 200 euro di flexible benefit per effetto dell’ultrattività della struttura del precedente contratto.

Segnaliamo alcuni punti di particolare interesse:

Queste le caratteristiche del rinnovo:

Inquadramento:

  • nove livelli di inquadramento ricompresi in quattro campi di responsabilità di ruolo;
  • passaggio dal concetto di mansione a quello di ruolo;
  • sei criteri di professionalità: autonomia-responsabilità gerarchico funzionale, competenza tecnico-specifica, competenze trasversali, polivalenza, polifunzionalità, miglioramento continuo ed innovazionae correlati ai nuovi sistemi integrati di gestione.

Garanzie salariali e riconoscimento del valore del lavoro

  • conferma del sistema di calcolo dell’inflazione ex post (IPCA);
  • valorizzazione del lavoro legata alla riforma dell’inquadramento;
  • incrementi retributivi mensili medi complessivi pari a 25 euro lordi nel giugno 2021; 25 euro lordi nel giugno 2022; 27 euro lordi nel giugno 2023; 35 euro lordi nel giugno 2024.

Previdenza complementare:

  • aumento del contributo aziendale al Fondo Cometa per i neo iscritti under 35. (il contributo passerà dall’attuale 2% al 2,2% dei minimi contrattuali).

Formazione:

  • contributo una tantum di 1,5 euro a carico delle aziende;
  • obiettivo importante l’“alfabetizzazione digitale”.

Sicurezza del lavoro: obiettivi particolari:

  • promuovere di break formativi;
  • condivisione di esperienze virtuose;
  • mettere a fattor comune le buone pratiche;
  • analizzare le cause dei rischi alla radice per la prevenzione degli infortuni.

Per consultare il testo dell’accordo, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/contrattazione-sindacale/accordo-di-rinnovo-5-febbraio-2021-ccnl-metalmeccanici/

 

 

 

02 Febbraio 2021 - Normativa

CIG e assegno ordinario- ulteriore periodo per COVID-19 | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, fornisce le prime informazioni sulle novità normative apportate in materia dalla legge di bilancio 2021 e fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande, rimandando a una successiva circolare tutti i dettagli.

Segnaliamo in particolare:

  • Trattamenti di Cassa integrazione salariale, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario: la legge di bilancio 2021 prevede un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo 1, comma 300, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. L’ultimo periodo del medesimo comma 300 stabilisce che i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA previsti dalla legge di bilancio 2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino, al 1° gennaio 2021, alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
  • Contributo addizionale: diversamente da quanto stabilito dalle precedenti norme di legge, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale.
  • Modalità di trasmissione delle domande: per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”. Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), si ricorda che, in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”. Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa. Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).

Il messaggio fornisce inoltre informazioni sulla Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA).

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20406%20del%2029-01-2021.pdf

 

01 Febbraio 2021 - Normativa

Minimali e massimali retributivi INPS 2021 | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, pubblica, per l’anno 2021, i valori di retribuzione (minimali e massimali) che costituiscono la base contributiva dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La circolare indica:

i minimali di retribuzione giornaliera per:

  • la generalità dei lavoratori dipendenti (limiti ragguagliati al trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti  in  vigore  al  1°  gennaio  2021 e cioè € 48,98 giornalieri e €  515,58 mensili);
  • il personale iscritto al Fondo volo.

le retribuzioni convenzionali

  • in genere (limite minimo  di retribuzione giornaliera per l’anno 2021: € 27,21);
  • per gli equipaggi delle navi da pesca e per i  pescatori  della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque interne associati in cooperativa;
  • per i lavoratori a domicilio;
  • per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (per l’anno 2021: € 055,49, arrotondato  a € 103.055,00)

il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto:

-      rese in formato cartaceo

-      rese in forma elettronica

 

4,00

8,00

Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione  

5,29

Fringe benefit (tetto) 258,23
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83

la rivalutazione dell’importo  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  prestazioni  di  maternità obbligatoria

per i lavoratori dello  spettacolo e per gli sportivi professionisti i valori  per  il  calcolo di vari tipi di contributi;

il massimale contributivo  previsto  per  i  direttori  generali,  amministrativi  e  sanitari  delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2010%20del%2029-01-2021.pdf

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