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25 Settembre 2020 - Interpretazioni

Procedure presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro effettuabili da remoto – Decreto Direttoriale INL 56/2020 | Adlabor

L’INL ha pubblicato il 22.09.2020 il Decreto Direttoriale n. 56/2020 che indica le procedure amministrative o conciliative di competenza dell’ispettorato del Lavoro effettuabili attraverso strumenti di comunicazione da remoto, ai sensi dell’art. 12 bis del Decreto Semplificazioni (Legge n. 120/2020).

In particolare, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto:

- attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;

- audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981;

- attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003;

- istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;

- audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

In riferimento alle modalità di svolgimento da remoto di tali procedure che, in ogni caso, dovranno consentire l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa, si attendono ulteriori provvedimenti.

Per consultare il Decreto Direttoriale, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/decreto-direttoriale-inl-n-56-del-22-09-2020-procedure-amministrative-o-conciliative-da-effettuare-da-remoto/

21 Settembre 2020 - Interpretazioni

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali in alternativa alla CIG – sino al 31.12.2020 | Adlabor

Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’INPS fornisce le prime indicazioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020).

Il beneficio spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale ed è applicabile per singola unità produttiva.

Possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano:

  • già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020;

Inoltre, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104/2020 ed in particolare:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 (fondi di solidarietà) e 29 (fondo di integrazione salariale) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
  • il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Il beneficio contributivo, che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2018-09-2020.htm

 

18 Settembre 2020 - Normativa

Distacco transnazionale – recepita la Direttiva UE sulle condizioni di lavoro

Distacco transnazionale – Con D.Lgs 122/2020 recepita la Direttiva UE

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17 Settembre 2020 - Interpretazioni / Normativa

Decreto “agosto” – D.L. n. 104/2020. Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro | Adlabor

L’INL, con nota n. 713 del 16 settembre 2020  fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni di principale  interesse lavoristico del  D.L. n. 104 del 14 agosto 2020.

Segnaliamo in particolare:

a) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: con l’art. 3 si prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione venga riconosciuto un esonero dal versamento contributivo, fermi restando l’obbligo di versamento dei premi e contributi all’INAIL, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.  Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio. Si  evidenzia  come  il  comma  2 condizioni  la  possibilità  di  beneficiare  della agevolazione è condizionata al rispetto  del divieto di licenziamento. Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro. Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

c) contratti a termine: tra i vari aspetti affrontati dall’INL, evidenziamo come si consente,fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto  del  termine  di  durata  massima  di  24  mesi, senza  necessità delle causali previste  dall’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015. In ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”.

d) licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o: viene confermato il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per i cinque mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso D.L. 18/2020 (17 marzo 2020) sospendendo, per  il medesimo  periodo,  quelle  avviate  dal  23 febbraio e pendenti al 17 marzo u.s. Il D.L. 104/2020 ha ulteriormente prorogato il divieto di licenziamento a fronte di specifiche condizioni . Divieti e sospensioni operano esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.;
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L.;
- cambio d’appalto senza riassunzione da parte del subentrante.
I divieti non si applicano ai licenziamenti:
- motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento  d'azienda  o  di  un  ramo  di  essa;
- intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- in caso di  accordo  collettivo aziendale,  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative  a  livello  nazionale,  di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

e) possibilità di revoca dei licenziamenti: la possibilità è condizionata alla contestuale richiesta del  trattamento  di  cassa  integrazione.

 

Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/D-L-104-2020-prot.pdf

 

10 Settembre 2020 - Normativa

Misure di contenimento della pandemia nelle attività industriali e commerciali – proroga al 07.10.2020 | Adlabor

Con vari D.P.C.M. sono state emanate disposizioni per impedire, anche nei luoghi di lavoro, il diffondersi del Covid-19.

In particolare l’articolo 2 del D.C.P.M. 7 agosto 2020, imponeva il rispetto del protocollo delle misure di contrasto sottoscritto il 24 aprile 2020 tra governo e parti sociali.

Le disposizioni di tale articolo sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 con D.P.C.M. del 7 settembre 2020.

09 Settembre 2020 - Normativa

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori di figli studenti in quarantena obbligatoria COVID-19 -|Adlabor

L’art. 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 nell’l’ipotesi in cui i figli studenti conviventi di età inferiore a 14 anni siano costretti alla quarantena obbligatoria per COVID-19 a seguito di contagio verificatosi all'interno del plesso scolastico, dispone che i genitori possono assentarsi dal lavoro.

In particolare, uno dei due genitori, lavoratore dipendente e alternativamente all'altro genitore, purché la misura della quarantena sia stata disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto potrà, fino a tutto il 31 dicembre 2020:

  • lavorare in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;
  • nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio usufruendo del congedo straordinario COVID-19. Durante tale periodo di congedo usufruirà, in luogo della retribuzione, di un'indennità pari al 50% della normale retribuzione stessa con contribuzione figurativa;
  • per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle agevolazioni sopra indicate ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Per consultare il testo del DL 111/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-111-2020-disposizioni-urgenti-per-far-fronte-a-indifferibili-esigenze-finanziarie-e-di-sostegno-per-lavvio-dellanno-scolastico-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19/

08 Settembre 2020 - Interpretazioni

Sorveglianza sanitaria lavoratrici e lavoratori fragili – COVID-19 | Adlabor

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero del Salute, ha emanato la circolare n. 13 del 4 settembre 2020, in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.

Segnaliamo in particolare che:

  • È opportuno che nell'identificazione dei lavoratori fragili sia coinvolto il medico competente ex D.Lgs. 81/2020;
  • Con riferimento all'età, il parametro da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. In particolare, non è rilevabile, dalla normativa, alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità. In tal contesto, la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di co-morbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
  • Ai lavoratori che sanno di essere portatori di patologie particolari (a solo titolo esemplificativo: malattie cardiovascolari, respiratorie, oncologiche, metaboliche) deve essere assicurata dal datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria.
  • Al medico competente (o alle eventuali altre strutture sanitarie coinvolte) il datore di lavoro dovrà fornire dettagliata descrizione delle mansioni svolte dai lavoratori e della postazione/ambiente di lavoro dove viene prestata l’attività.
  • Possono essere differite le visite mediche periodiche e quella di fine rapporto, previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf

04 Settembre 2020 - Normativa

Welfare aziendale – esente l’erogazione di beni e servizi fino ad Euro 516,46 per il 2020 | Adlabor

L’art. 51 TUIR prevede che non concorra a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore, se complessivamente di importo non superiore (nel periodo d'imposta) a Euro 258,23.

L’art. 112 d.l. 104/2020 ha previsto che, per il 2020, l’importo erogato dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di beni e/o servizi non concorrente a formare il reddito è elevato ad Euro 516,46.

01 Settembre 2020 - Normativa

Contratti a termine: proroghe e rinnovi – art. 8 d.l. 104/2020 | Adlabor

L’art. 8 lett. a) d.l. 104/2020*, prevede la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, stipulati in ogni tempo, senza apporre la causale (in deroga agli artt. 19 e 21 d.lgs. 81/2015), alle seguenti condizioni:

  • non siano superati in totale i 24 mesi di contratto a termine (sommando la durata di tutti i rapporti intercorsi, in essere, e del periodo rinnovato/prorogato);
  • la proroga o il rinnovo non abbiano durata superiore ai 12 mesi;
  • la proroga o il rinnovo avvengano una sola volta a partire dal 15.08.2020;
  • la proroga o il rinnovo siano stipulati entro il 31.12.2020.

Il comma 1bis dell’art. 93 d.l. 34/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020, rimasto in vigore tra il 19.07.2020 e il 14.08.2020, prevedeva una proroga automatica per tutti i contratti a termine e gli apprendistati di durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 8 lett. b) d.l. 104/2020. Però, le proroghe ex art. 93 comma 1bis d.l. 34/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020, comunicate dal 19.07.2020 (data di entrata in vigore della legge 77/2020) al 14.08.2020, sono da considerarsi valide.

Anche per questi contratti, oggetto di proroga automatica, secondo un’interpretazione corrente, potrà essere applicata la proroga prevista dall’art. 8 lett. a) d.l. 104/2020, sempre nel rispetto della durata complessiva dei 24 mesi (considerando tutti i rapporti) e del termine finale per la stipulazione del 31.12.2020.

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*  Art. 8 d.l. 104/2020: “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine All'articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  In  conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo  21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al  31  dicembre 2020, ferma restando la durata massima  complessiva  di  ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un  periodo  massimo  di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato  a tempo  determinato,  anche  in  assenza  delle  condizioni   di   cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  81.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.”

31 Agosto 2020 - Normativa

Indennità COVID 19 per i lavoratori introdotte dal DL 104/2020

L’INPS fornisce prime informazioni sulle misure e le indennità per i lavoratori introdotte dal decreto-legge n. 104/2020.

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