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01 Febbraio 2021 - Normativa

Fringe benefit e stock option erogati al personale cessato nel 2020 | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 416 del 29 gennaio 2021, fornisce indicazioni operative circa la trasmissione, da parte dei datori di lavoro, dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. In particolare:

  • la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica all’Istituto entro e non oltre il 22 febbraio 2021;
  • per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Servizi on line” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20416%20del%2029-01-2021.pdf

22 Gennaio 2021 - Interpretazioni

Trattamenti assistenziali in vigore dal 1° gennaio 2021 | Adlabor

L’INPS, con circolare 21 gennaio 2021 n. 7 comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive sono i seguenti:

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)                          Tetto         Importo lordo (euro)     Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.159,48         Basso                      998,18                         939,89

Superiore a 2.159,48                         Alto                       1.199,72                      1.129,66

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)                           Tetto          Importo lordo (euro)    Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.159,48           Basso                     1.197,82                       1.127,87

Superiore a 2.159,48                            Alto                      1.439,66                       1.355,58

FONDO CREDITO

Massimali assegno ordinario

Retribuzione mensile lorda (euro)          Massimale (euro)

Inferiore a 2.184,24                                           1.186,29

Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74                  1.367,35

Superiore a 3.452,74                                          1.727,41

Massimali assegno emergenziale

Retribuzione tabellare                              Importo al lordo                     Importo al netto

annua lorda (euro)                                della riduzione del 5,84     della riduzione del 5,84% (euro)

Inferiore a 41.829,33                                        2.443,35                                  2.300,66

Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77            2.752,41

Superiore a 55.037,77                                       3.852,34

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

La circolare riporta inoltre la misura dei trattamenti di integrazione salariale per:

  • FONDO CREDITO COOPERATIVO (Assegno emergenziale);
  • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
  • ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.adlabor.it/contenuto/circolare-inps-numero-7-del-21-01-2021-trattamenti-assistenziali-in-vigore-dal-1-gennaio-2021/

21 Gennaio 2021 - Normativa

Disabili – Prospetto informativo 2021 – obbligo di invio | Adlabor

La sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità per le imprese in crisi, comprese quelle che fruiscono della CIG ordinaria e in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale per Covid-19, non esonera i datori di lavoro dall’obbligo di invio del prospetto informativo disabili previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999.

Tale adempimento, da effettuarsi entro il prossimo 1° febbraio è obbligatorio per i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti.

Compilazione e invio della comunicazione non sono obbligatori nel caso in cui non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (gennaio 2020). Ciò ad eccezione delle aziende interessate da compensazioni infragruppo, sempre obbligate alla presentazione del prospetto.

Per l’anno 2021, il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va quindi effettuato alla data del 31 dicembre 2020.

Qualora l’azienda non proceda all’adempimento comunicativo alla data prestabilita, sarà soggetta ad una sanzione amministrativa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 1° febbraio 2021.

21 Gennaio 2021 - Formazione

Partnership ISPER/ADLABOR

La formazione è una componente essenziale della gestione e dell’evoluzione delle risorse umane. Il Gruppo ISPER è leader di settore. Adlabor e Studio Goffredo&Associati hanno instaurato una collaborazione con ISPER per offrire alle aziende sempre più efficaci strumenti di gestione delle risorse umane.

20 Gennaio 2021 - Normativa

Attività produttive – Protocolli da rispettare – DPCM 14 gennaio 2021

Il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio 2021, manterrà la sua efficacia fino al 5 marzo 2021. Durante questo periodo, al fine di contenere il contagio e per la svolgimento delle attività in sicurezza, tutte le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale devono continuare a rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19:

Inoltre, continua ad essere fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile.

18 Gennaio 2021 - Normativa

CIGS – Deroghe ai limiti per l’approvazione del programma di crisi aziendale fino al 30.04.2021 | Adlabor

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.12.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.01.2021, è stato stabilito che, per le aziende che fino al termine dell’emergenza sanitaria facciano ricorso alla cassa integrazione straordinaria al fine di attuare una riorganizzazione aziendale, queste, in deroga alla normativa ordinaria[1], ferma restando la salvaguardia occupazionale, potranno ottenere l'approvazione del programma di crisi aziendale:
- anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 94033/2016;
- con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato, previsto dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva.

Per consultare il Decreto, clicca qui: https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DM-15dicembre2020.pdf

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[1] art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e all'art. 1 del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.

13 Gennaio 2021 - Interpretazioni

Ispettori del lavoro – ampliamento dei poteri | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota 15/12/2020, n. 4539, ha fornito le prime indicazioni operative, al proprio personale ispettivo, in merito all’ambito di applicazione del potere di disposizione dopo le modifiche all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 124/2004, fatte dall’articolo 12-bis del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 (c.d. “decreto Semplificazioni 2020”).

In estrema sintesi, queste le novità:

  • Nuovo potere di disposizione: la nuova formulazione dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004, prevede l’ampliamento degli ambiti di applicazione del potere di disposizione degli ispettori del lavoro, con la “possibilità” di adottare disposizioni sanzionatorie in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione;
  • Ambito di applicazione: la disposizione potrà essere adottata in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette ad apposite sanzioni penali o amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi contrattuali, si dovrà fare riferimento sia alla parte normativa che a quella economica del CCNL applicato, anche di fatto, dal datore di lavoro. L’applicazione è possibile anche in relazione a comportamenti pregressi, allorquando la condotta richiesta possa:
    - materialmente sanare la violazione dell’obbligo;
    - essere funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro.

In tali casi l’ispettore del lavoro - unico estensore del potere di disposizione tra gli organi di vigilanza – dovrà, all’interno del verbale, indicare un termine entro il quale il datore di lavoro dovrà uniformarsi adottando tutte le prescrizioni impartite. Detto termine potrà variare e superare l’ordinario limite dei trenta giorni qualora vi sia una ragione legata alla natura della violazione.

La nota contiene anche l’ elenco (non esaustivo) di ipotesi applicative.

Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/ispezioni/nota-inl-n-4539-2020-ispettori-del-lavoro-ampliamento-dei-poteri/

12 Gennaio 2021 - Normativa

COVID-19 – sorveglianza sanitaria eccezionale – proroga dei termini

L’Inail informa che, ex art. 19 D.L. 183/2020 (cd. decreto Milleproroghe), sono state prorogate, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

Tali disposizioni traggono origine dall’articolo 83, comma 1, del decreto-legge 34/2020, convertito in legge  77/2020,  in base al quale, fermo  restando quanto  previsto  dall'articolo  41  del  D.Lgs 81/2008,  per garantire  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle  attività  produttive  e  commerciali  in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2  fino alla data di cessazione dello stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  territorio  nazionale,  i  datori  di  lavoro pubblici  e  privati  debbono assicurare  la  sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei  lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  terapie  salvavita  o  comunque  da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 31 marzo 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online. Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Per consultare la circolare 44/2020, clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-44-del-11-dicembre-2020.pdf

07 Gennaio 2021 - Normativa

Interventi in materia di lavoro della Legge di Bilancio 2021 | Adlabor

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali elenca gli interventi in materia di lavoro contenuti all’art. 1 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID- 19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese:

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (commi 10-19): al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.  Analogo incentivo è previsto per l’assunzione di donne che comporti un incremento occupazionale netto.

Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (commi 23-26):  lncremento pari a 50 milioni di euro del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio. Per il padre lavoratore, introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (comma 36): sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara relativamente alle scadenze di gennaio e febbraio 2021.

Fondo per le piccole e medie imprese creative (commi 109-115):  è prevista la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con la dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse del Fondo sono destinate alle attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (comma 160): al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279): è prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;

– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (comma 290): è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l’anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria;

Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania (comma 291): è ampliata la platea dei beneficiari dell’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.

Estensione dei trattamenti di integrazione salariale (commi 300-306): ì datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308): ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con  esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Blocco dei licenziamenti (commi 309-311): esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (commi 324-325): è istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

Contratto di espansione interprofessionale (comma 349): implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

Misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto (commi 356-358): riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all’amianto attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10.000 euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.

Proroga APe Sociale (commi 360-361): è estesa al 31 dicembre 2021 l’indennità a carico dell’INPS di anticipazione del trattamento pensionistico.

Congedo obbligatorio di paternità (comma 363): incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

Indennità di continuità reddituale e operativa (commi 386-401): è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi della Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull’attività dei lavoratori autonomi.

Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (comma 481): sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni,  in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smartworking anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Anticipo utilizzo credito d’imposta per adeguamento ambiente di lavoro (commi 1099-1100): il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio) è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Si tratta del credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore (comma 1135): è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, e a sostenere tali attività colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all’epidemia di COVID-19.

 

07 Gennaio 2021 - Normativa

Lavoro agile – procedure semplificate – proroga al 31 marzo 2021 | Adlabor

L’allegato 1 al Decreto Legge 183/2020 ha prorogato al 31 marzo 2021 le procedure semplificate per il ricorso al lavoro agile/smart working (si vedano le precedenti nostre news del 15 dicembre 2020, 5 novembre 2020, 30 ottobre 2020, 9 ottobre 2020, 9 settembre 2020, 27 luglio 2020). Di conseguenza, fino alla suddetta data del 31 marzo 2021 il ricorso a questo strumento di flessibilità lavorativa:

  • può essere applicato dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato;
  • può essere applicato dai datori di lavoro privati anche in assenza degli accordi individuali;
  • prevede che gli obblighi di informativa previsti dall’art. 22 della legge n. 81 del 2017, siano assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL;
  • prevede che i datori di lavoro del settore privato comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro;
  • prevede che la prestazione lavorativa in lavoro agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro

Inoltre, rammentiamo che, sempre fino alla data del 31 marzo 2021, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Per consultare il testo del DL 183/2020 e dell’allegato, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-183-2020-decreto-legge-milleproproghe/

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