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05 Gennaio 2021 - Interpretazioni

Assunzione disabili – Sospesi gli obblighi per le aziende che fruiscono di uno strumento di integrazione salariale Covid-19

Il Ministero del Lavoro con Circolare n. 19 del 21.12.2020 ha precisato che la sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili prevista dall’art. 3, comma 5 della L. 68/99 per le aziende che ricorrono:

alla cassa integrazione straordinaria; ai contratti di solidarietà; al licenziamento collettivo; sottoscrizione di accordi aziendali e attivazione di procedure di incentivo all'esodo per lavoratori prossimi alla pensione;

è estesa anche alle imprese che fruiscono degli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (artt. 19-22 D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020): e quindi alla cassa integrazione ordinaria, alla cassa integrazione in deroga, al fondo integrazione salariale o ai fondi di solidarietà bilaterale considerata la situazione di crisi in cui si trovano le imprese  e la conseguente impossibilità di adempiere a tale obbligo.

L'obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale relativo all'unità produttiva interessata in caso di CIGS e CIG in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.

L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si considera  ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid – 19.

23 Dicembre 2020 - Normativa

Le novità della Legge di Bilancio 2021 in materia di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attesa dell’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021, ha fornito un riepilogo delle disposizioni riguardanti la materia di lavoro e finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID-19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese.

Estensione dei trattamenti di integrazione salariale: i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane.

Blocco dei licenziamenti: estensione al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.

Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali lavoratori autonomi e dai professionisti: istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, del Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Sempre per le partite IVA è stato introdotto, in via sperimentale per il triennio 2021/2023, un ammortizzatore sociale che sarà erogato dall’INPS in linea con la proposta redatta dalla commissione di esperti per la riforma degli ammortizzatori sociali.

Misure a favore del lavoro giornalistico: estensione degli incentivi alla salvaguardia dell’occupazione dei dipendenti iscritti all’INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Contratto di espansione interprofessionale: implementazione del finanziamento per consentire alle imprese con almeno 500 unità lavorative di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL): istituzione del programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili: incremento del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio. Oltre agli sgravi contributivi al 100% per chi assume donne disoccupate si affiancano ora due importanti misure: la prima prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per misure che favoriscano il rientro al lavoro delle madri dopo il parto; la seconda prevede un assegno mensile di 500 euro per madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%. Per il padre lavoratore, introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

Congedo di paternità: incremento da 7 a 10 giorni della durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021.

Sospensione dei versamenti contributivi per associazioni sportive: sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere: istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa: istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l’anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

Sistema duale: finanziamento di 55 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per il 2022 per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.

Misure in materia di cassa integrazione in deroga: introduzione di disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga con utilizzo di risorse residue delle Regioni per finanziare la proroga di ulteriori periodi di cassa integrazione in deroga.

Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania: ampliamento della platea dei beneficiari dell’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.

Misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto: riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all’amianto attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10mila euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.

Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore: istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all’epidemia di COVID-19.

Indennità di continuità reddituale e operativa: istituzione sperimentale per il triennio 2021-2023 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi alla Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull’attività dei lavoratori autonomi.

Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave: estensione sino al 28 febbraio 2021 delle misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Misure a sostegno del settore aeroportuale: erogazione di prestazione integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore aeroportuale.

Misure in materia di lavoratori socialmente utili: possibilità per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori socialmente utili impiegati al 31 dicembre 2016.

Misure a favore dei lavoratori della pesca: Introduzione di disposizioni finalizzate a sostenere i lavoratori della pesca che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nona salvaguardia dei lavoratori esodati: estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze pensionistiche antecedenti l’entrata in vigore della legge Fornero.

Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali: stanziamento di 180 milioni di euro per finanziare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali.

Fondo per i caregiver (persona che si occupa di un familiare anziano, con disabilità o difficoltà) familiari: istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

Proroga Ape Sociale: estensione dell’Ape Sociale al 31 dicembre 2021.

22 Dicembre 2020 - Normativa

Misure di contenimento per il periodo natalizio – D.L. 18 Dicembre 2020, N. 172 | Adlabor

Con il D.l. 172/2020 sono state dettate le regole di comportamento per il periodo natalizio. In particolare, con applicazione sull’intero territorio nazionale, è stato determinato quanto segue:

  • Dal 21 DICEMBRE 2020 al 06 GENNAIO 2021
    VIETATO: ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde case.
  • 24,25,26,27,31 DICEMBRE e 1, 2, 3, 5, 6 GENNAIO
    VIETATO: ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento; chiusi i negozi - Centri estetici - Bar e Ristoranti (tranne che per asporto o consegna a domicilio);
    CONSENTITO: spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità; dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti (massimo 2 persone per volta, esclusi i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti); l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e solo in forma individuale; ristorazione da asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni); aperti Supermercati - Beni alimentari e Prima necessità Farmacie e Parafarmacie Edicole - Tabaccherie - Lavanderie - Parrucchieri – Barbieri.
  • 28, 29, 30 DICEMBRE e 4 GENNAIO
    VIETATO: chiusi Bar e Ristoranti; ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde case;
    CONSENTITO: spostamenti dell’interno del proprio comune e dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia; Consentita ristorazione da asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni); negozi aperti fino alle ore 21.

Per consultare il testo del Decreto Legge, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-172-2020-misure-urgenti-per-le-festivita-natalizie-e-di-inizio-anno-nuovo-adlabor/

17 Dicembre 2020 - Interpretazioni

Padre lavoratore – Dimissioni – Convalida | Adlabor

L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 749/2020, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che, analogamente a quanto previsto per il caso di dimissioni o risoluzione consensuale della lavoratrice madre durante i primi tre anni di vita del bambino, anche per il lavoratore padre le dimissioni o risoluzione consensuale durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-PROT.749-DEL-25-SETTEMBRE-2020.pdf

15 Dicembre 2020 - Normativa

Lavoro agile semplificato – proroga fino al 31.01.2021 – L. 159/2020 di conv. del. D.l. 125/2020 | Adlabor

L’art. 1 co. 3 n. 6bis) del d.l. 125/2020, così come modificato dalla legge di conversione 159/2020, in vigore dal 3 dicembre 2020, tra le altre, modifica l'articolo 90, commi 3 e 4, del d.l. 34/2020, prorogando fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza la possibilità per il datore di lavoro di fare ricorso al lavoro agile in forma semplificata.

Per consultare il testo coordinato del d.l. 125/2020 con L. conv. 159/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/testo-coordinato-d-l-125-2020-con-l-conv-159-2020/

09 Dicembre 2020 - Senza categoria

Portali Ministero del lavoro – indisponibili il 15 e 16 dicembre per manutenzione | Adlabor

​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che martedì 15 e mercoledì 16 dicembre si svolgeranno interventi di manutenzione programmata sui portali del Ministero del Lavoro, Cliclavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Pertanto, nel corso delle giornate, secondo orari e modalità legate alla natura delle attività tecniche, i tre portali non saranno disponibili per la navigazione.

La prima manutenzione interesserà il sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Cliclavoro, martedì 15 dicembre, dalle 14.30. Se necessario, le attività tecniche potranno proseguire nel corso della mattinata seguente.

Mercoledì 16 dicembre, sempre dalle 14.30, gli interventi si svolgeranno sul portale istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Eventualmente, la manutenzione potrà protrarsi alla mattinata successiva.

Le attività di manutenzione non avranno alcun impatto sull’accesso alle procedure telematiche che è sempre disponibile collegandosi a https://servizi.lavoro.gov.it.

09 Dicembre 2020 - Interpretazioni

Ammortizzatori sociali con causale COVID-19 – Decreto “Ristori” – Chiarimenti INPS | Adlabor

L’INPS, con circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, illustra le ulteriori misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto legge n. 137/2020 (cd. Decreto “Ristori“) e fornisce le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

Segnaliamo in particolare:

  • Modifiche in materia di trattamenti di CIG: l’articolo 12 del L. 137/2020 del 28.10.2020 ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane. Tuttavia, si osserva che l’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 12 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020. Ciò significa, ad esempio, che, se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.
  • Contributo addizionale: il citato articolo 12,  stabilisce che, in presenza di determinati presupposti, i datori di lavoro che   presentano   domanda   di   accesso   ai   trattamenti   di   cassa   integrazione   salariale   (cassa integrazione  ordinaria  e  in  deroga  e  assegno  ordinario)  per  le sei  settimane  sono  tenuti  al  versamento  di  un  contributo  addizionale,  calcolato  sulla  retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:
  • 9% per  le  imprese  che,  sulla  base  del  raffronto  tra  il  fatturato  aziendale  del  primo  semestre del  2020  e  quello  del  corrispondente  periodo  del  2019,  hanno  avuto  una  riduzione  del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% per  le  imprese  che,  dal  raffronto  operato  sul  medesimo  arco  temporale  sopra  definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato. Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro a  una  perdita  del  fatturato  pari  o  superiore  al  20%  ovvero  quelli  che  hanno  avviato  l’attività  d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019. La  medesima  esenzione  è  altresì  stabilita  in  favore  dei  datori  di  lavoro  appartenenti  ai  settori interessati  riportati  negli  allegati  1  e  2  al  decreto-legge  9  novembre 2020,  n.  149,  a  prescindere  dall’ubicazione  territoriale  dell’unità  produttiva  per  cui  si  richiede  il trattamento.
  • Nuova causale: per la richiesta del nuovo periodo di trattamenti di 6 settimane da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16.11.2020 – 31.01.2021 - tutti i datori di lavoro, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste dal decreto–legge n. 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dovranno utilizzare la nuova causale “COVID -19 DL 137”.
  • CIGO anche per le aziende in CIGS al 16.11.2020: anche le imprese che alla data del 16.11.2020 si trovano in CIGS, e devono interrompere ulteriormente l’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere alla CIGO, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16.11.20 al 31.1.21, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. In questo caso la domanda deve essere presentata con la nuova causale “COVID -19 DL 137-sospensione Cigs”.
  • Possibilità di assegno ordinario anche per i lavoratori con assegno di solidarietà in corso: possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data del 16.11.2020, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 6 settimane (16.11.2020 – 31.1.2021) al pari di quanto previsto dal decreto-legge n. 137/2020 per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all’emergenza da COVID–19.
  • CIGD: il d.l. 137/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, quindi, la domanda di CIGD è da inviare esclusivamente all’INPS e dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione degli accordi sindacali esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.
  • Modalità di pagamento della prestazione: rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. La presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per le aziende in CIGD, invece, è previsto esclusivamente il pagamento diretto, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che, in forza di quanto previsto dall’articolo 22, comma 6- bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, potranno essere interessate dal sistema del conguaglio.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20139%20del%2007-12-2020.pdf

 

 

 

09 Dicembre 2020 - Interpretazioni

Videosorveglianza: FAQ del Garante privacy | Adlabor

L’Ufficio del Garante per il trattamento dei dati personali ha ritenuto opportuno rispondere ad alcune delle domande più frequenti  (FAQ) che gli pervengono in materia di videosorveglianza, anche perché si sono resi necessari chiarimenti in seguito all’applicazione dal Regolamento 2016/679. Le FAQ tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell'esempio proposto dall'EDPB.

Nell’indicare in calce a queste note il link per poter accedere a tutte le risposte alle FAQ, evidenziamo qui di seguito alcuni principi generali di particolare interesse per le imprese enunciati dal Garante, premettendo comunque che, come confermato alla FAQ n. 9, il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro, esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970):

  • l'attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione  dell'impianto;
  • i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
  • spetta al titolare del trattamento (un'azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, …) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  • compete allo stesso titolare del trattamento valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento;
  • circa l’informativa agli interessati, il Garante ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (esempio un semplice cartello) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell'area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera;
  • in merito alla conservazione delle immagini registrate, salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo, per il Garante i dati personali dovrebbero essere - nella maggior parte dei casi - cancellati dopo pochi giorni e quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

Per consultare le FAQ, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

Per scaricare il modello semplificato del cartello di videosorveglianza, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244

 

04 Dicembre 2020 - Normativa

Spostamenti – Limitazioni e deroghe durante il periodo 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021

01 Dicembre 2020 - Normativa

Lavoratori assunti sino al 09.11.2020 – Estensione CIG ed altre misure di sostegno in favore di lavoratori e imprese – D.l. 157/2020 “Ristori-quater” | Adlabor

Il d.l. del 30 novembre 2020 n. 157 (c.d. DL Ristori-quater) prevede un rafforzamento delle misure già vigenti, oltre che diverse novità. In particolare, per quanto di interesse:

  • Indennità una tantum: è prevista un’indennità di 1.000 Euro per i lavoratori che abbiano cessato o sospeso nel periodo emergenziale la propria attività, ed in particolare per:
  1. intermittenti, purché abbiano lavorato almeno 30 giorni tra il 01.01.2019 ed il 30.11.2020;
  2. autonomi privi di p. iva, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 30.11.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 c.c. e che non abbiano al 30.11.2020 un contratto in essere;
  3. incaricati di vendite a domicilio, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA;
  4. stagionali appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
    La domanda volta all’ottenimento dell’indennità è presentata all’INPS entro il 15.12.2020. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito (art. 9);
  • Cassa integrazione: i trattamenti di cassa integrazione previsti dal Decreto Agosto sono estesi anche ai lavoratori assunti sino al 09.11.2020 (art. 13).

Per consultare il testo completo del Decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-157-2020-ulteriori-misure-urgenti-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-adlabor/

 

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