News

25 Agosto 2020 - Normativa

Blocco licenziamenti – Proroga – Condizioni e limiti

"Decreto Agosto" - Proroga del blocco dei licenziamenti Leggi tutto...

25 Agosto 2020 - Giurisprudenza

Buoni pasto revocabili unilateralmente – condizioni

La Corte di Cassazione, con ordinanza 28 luglio 2020, n. 16135, confermando le sentenze dei Giudici di merito, ha ritenuto che i buoni pasto non costituiscano un elemento della retribuzione normale, ma siano un’agevolazione di carattere assistenziale.

Di conseguenza, in assenza di un accordo sindacale (ma anche individuale) che consideri l’erogazione di tale beneficio un obbligo per il datore di lavoro, il beneficio stesso può essere unilateralmente revocato anche se la sua erogazione è stata effettuata come “prassi” per significativi periodi di tempo.

Per consultare l’ordinanza, clicca qui:

https://www.adlabor.it/giurisprudenza/retribuzione/buoni-pasto-revocabili-unilateralmente-condizioni/

 

07 Agosto 2020 - Normativa

Emergenza – Decreto Legge Agosto | Adlabor

È in emanazione un nuovo decreto legge che sembrerebbe contenere alcune novità:

- CIG: con decorrenza dal 13 luglio 2020 sono previste ulteriori 18 settimane di cassa integrazione/cassa in deroga/FIS o - in alternativa - di decontribuzione per le aziende che scelgono di fare rientrare i lavoratori dalla CIGO/CIGD/FIS. Le settimane di integrazione salariale "extra" possono essere richieste tutte insieme oppure scaglionate nel tempo.

- Licenziamenti e CIG: sembrerebbe che non verrà fissata nel nuovo decreto una data precisa entro la quale non sarà possibile licenziare (ad oggi è stabilita al 17 agosto 2020). Per le imprese che utilizzano la CIGO/CIGD/FIS per le ulteriori 18 settimane, sarà possibile procedere ai licenziamenti solo al termine del trattamento. In ogni caso, anche per chi non dovesse utilizzare la cassa integrazione, il divieto di licenziamento resterebbe in vigore per tutte le 18 settimane (dal 13 luglio) in cui è possibile chiedere la CIGO/CIGD/FIS, cioè, a quanto sembrerebbe, fino al 15 novembre 2020. Dal blocco dei licenziamenti sono tuttavia esclusi quelli per cessazione d’attività d’impresa, liquidazione e frutto degli accordi collettivi aziendali con i sindacati. Le aziende che non faranno ricorso alla CIGO/CIGD/FIS, ma che l’hanno utilizzata a maggio e giugno, avranno un esonero contributivo al 100% fino ad un massimo di 4 mesi, durante i quali non potranno licenziare.

- Contratti a termine: sembrerebbe ampliato l’ambito di applicazione delle proroghe/rinnovi senza causale e oltre il limite massimo dei 12 mesi dai soli contratti già in essere al 23/02/2020 a tutti i contratti a termine, anche quelli eventualmente stipulati successivamente rispetto a tale data. La proroga (e non il rinnovo) sembrerebbe possibile al massimo per una sola volta e da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020.

 

Lo studio chiude per ferie dal 10 al 23 agosto. Alla ripresa forniremo informazioni più precise.

03 Agosto 2020 - Normativa

Misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19: ordinanza 1 agosto 2020 | Adlabor

Il Ministro della salute, con ordinanza 1 agosto 2020, ha prorogato fino alla data di emanazione di un nuovo decreto legge - e comunque non oltre il 5 agosto 2020 - l’obbligo, in tutti i luoghi chiusi o aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, del distanziamento di almeno un metro e quello di indossare le mascherine. Tali obblighi sono derogabili soltanto con protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico.

Per consultare l’ordinanza, clicca qui: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75402&parte=1%20&serie=null

31 Luglio 2020 - Normativa

Emergenza – proroga misure urgenti – D.l. 30 luglio 2020 n. 83 | Adlabor

Alcune delle numerose disposizioni emanate nel periodo emergenziale sono state prorogate al 15 ottobre 2020 dal decreto legge 83/2020. Specifiche sullo smart working:

  • Proroga fino al 15 ottobre 2020 della possibilità per i datori di lavoro privati di utilizzare il lavoro agile semplificato -(anche senza accordo del lavoratore)- (comma 4 articolo 90 D.l. 34 convertito con legge 77/2020);
  • Proroga fino al 15 ottobre 2020 del diritto al lavoro agile per i lavoratori riconosciuti maggiormente esposti a rischio contagio accertato dal medico competente (comma 1 secondo periodo articolo 90 D.l. 34 convertito con legge 77/2020);
  • Proroga fino al 14 settembre 2020 del diritto al lavoro agile per i genitori lavoratori del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni (comma 1 primo periodo articolo 90 D.l. 34 convertito con legge 77/2020).
  • Non risulta prorogato il secondo comma dell’articolo 90 d.l. 34/2020 convertito con l. 77/2020 che prevedeva la prestazione lavorativa agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del lavoratore.
  • Proroga fino al 15 ottobre 2020 del lavoro agile dei disabili o di familiari di disabili o immunodepressi (articolo 39 D.l. 18 convertito con legge 27/2020);

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Art. 90 d.l. 34/2020 conv. L. 77/2020

1.Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 39 d.l. 18/2020 conv. L. 27/2020

1.Fino alla data del 30  aprile  2020,  i  lavoratori  dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel  proprio  nucleo  familiare una persona con disabilita' nelle condizioni di cui  all'articolo  3, comma 3, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  hanno  diritto  a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai  sensi  dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  a  condizione che tale modalita'  sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e  comprovate patologie  con  ridotta  capacita'  lavorativa  e'  riconosciuta   la priorita'  nell'accoglimento  delle  istanze  di  svolgimento   delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli  da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

31 Luglio 2020 - Interpretazioni

Fondo Integrazione Salariale FIS: niente obbligo di accordo sindacale | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 2981 del 28 luglio 2020, facendo seguito alla sua circolare n. 84/2020, ribadisce che all'assegno ordinario con causale COVID-19, erogato dal Fondo di integrazione salariale, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale.

Per contro, come già specificato nella citata circolare n. 84/2020, l’accordo è richiesto esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti subordinano l’accesso all'assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale. In tali casi, infatti, la vigente disciplina non esonera espressamente le aziende dall'obbligo dell’accordo.

Per consultare il messaggio 2981/2020, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202981%20del%2028-07-2020.pdf

Per consultare la circolare 84/2020, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.pdf

30 Luglio 2020 - Interpretazioni

Smartworking semplificato – possibile proroga sino al 15.10.2020 | Adlabor

Con nostra news del 27 luglio 2020 avevamo segnalato la scadenza, al 31 luglio 2020, della possibilità di attivare il lavoro agile anche senza il consenso del lavoratore. Da notizie di stampa parrebbe che il periodo emergenziale venga prorogato al 15 ottobre 2020 e con esso anche la possibilità di attivare o proseguire lo smart working semplificato.Unico adempimento sarà quello di comunicare agli enti competenti i dati dei lavoratori che proseguono, dopo il 31 luglio, lo smart working.

30 Luglio 2020 - Interpretazioni

Apprendistato – CIG e formazione e-learning | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020, rispondendo ad un parere dell’Ispettorato interregionale del lavoro di Milano in materia di formazione in modalità e-learning o FAD, per apprendisti con contratto professionalizzante, durante il periodo di CIG ha precisato che, stante l’impossibilità di far svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, risultando sospeso nel suddetto periodo sia il rapporto di lavoro sia l’obbligo formativo, quest’ultimo potrà essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, commi 1 e 4, D.L.vo n. 148/2015 in forza dei quali, tra i destinatari degli ammortizzatori sociali, la legge contempla anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante, rispetto ai quali “alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite” (art. 2, comma 4).

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-Dc-Giuridica-prot-527-del-29072020.pdf

 

28 Luglio 2020 - Interpretazioni

FAQ del Ministero del Lavoro | Adlabor

27 Luglio 2020 - Interpretazioni

Smartworking semplificato – scadenza 31/07/2020 | Adlabor

Il lavoro agile nel periodo emergenziale, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 34/2020 convertito con legge 77/2020, può essere attuato, anche in assenza di accordi individuali e con la procedura semplificata sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020).

Pertanto, allo stato attuale, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino al 31 luglio 2020. Oltre la data del 31 luglio 2020, in assenza di nuove disposizioni normative, sarà necessario stipulare un accordo con il Lavoratore, che sarà conservato dal datore di lavoro onde poterlo esibire per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

La comunicazione di cui all'articolo 23 della Legge 81/2017 sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Di seguito le FAQ del Ministero in materia:

 

D: fino a quando è utilizzabile la procedura "semplificata" per la comunicazione di smart working prevista dall'articolo 90 del D.L. n. 34/2020?

R: L'articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura "semplificata" attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino al 31 luglio 2020. Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza.

Resta inteso che sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

 

D: Come vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall'articolo 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020?

R: L'articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura "semplificata" attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.

Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e l'accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all'Inail e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

 

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Per raccogliere il consenso del lavoratore alla prosecuzione del lavoro agile dopo il 31 luglio 2020 può essere sufficiente uno scambio di mail da cui risulti l’esplicita accettazione del lavoratore alla prosecuzione della prestazione in modalità lavoro agile, con una comunicazione che potrebbe essere del seguente tenore:

Caro Collega, in relazione al perdurare dell’emergenza che ha portato a configurare la Sua prestazione con le modalità del lavoro agile, si rende necessaria la prosecuzione di tale modalità anche oltre il 31 luglio 2020. La invitiamo quindi a volerci comunicare, anche tramite posta elettronica, il Suo assenso alla prosecuzione della Sua attività in smart working, alle stesse condizioni e modalità sinora adottate sino alla data del __________. La Sua risposta sarà considerata accettazione e accordo sulla prosecuzione della prestazione in modalità lavoro agile. Ove invece non intendesse proseguire la prestazione da remoto, dovrà contattare immediatamente la direzione (del personale) per verificare termini e condizioni per il Suo reinserimento nei locali aziendali. Tutto ciò salvo esigenze organizzative e produttive aziendali ovvero diverse disposizioni che potessero intervenire.

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