News

25 Novembre 2020 - Interpretazioni

Esonero contributivo per le nuove assunzioni – Precisazioni INPS – Circolare 133 del 24/11/2020 | Adlabor

Il d.l. 126/2020 ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto da tempo determinato ad indeterminato, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020 (art. 6 c. 1, 3 d.l. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 126/2020)

 L’INPS, con Circolare n. 133 del 24/11/2020, ho fornito in merito le seguenti indicazioni:

- Datori di lavoro che possono accedere al beneficio: possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo e domestico. Non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, ad eccezione di: enti pubblici economici; Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici.

- Lavoratori per i quali spetta l’esonero: L’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati o convertiti da tempo determinato ad indeterminato tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i part-time ed i contratti a scopo di somministrazione, ed esclusi i contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e intermittente.

- Assetto e misura dell’esonero: l’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (pertanto, al massimo pari a 671,66 euro, cioè € 8.060,00/12) per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Non sono oggetto di sgravio: premi e i contributi dovuti all’INAIL; contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; contributo ai “Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015” nonché al “Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015”; contributo al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016”; contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845; contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelli concepiti allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

- Condizioni di spettanza dell’esonero: possesso del documento unico di regolarità contributiva; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

- Compatibilità con altri incentivi: l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

- Procedimento di ammissione all’esonero: il datore di lavoro deve inviare il modulo DL104-ES predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, fornendo le seguenti informazioni: lavoratori nei cui confronti è chiesto l’esonero; codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato; l’importo della retribuzione mensile media; misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio. In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Per consultare la circolare, con ulteriori informazioni di carattere procedimentale-contabile, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20133%20del%2024-11-2020.pdf

23 Novembre 2020 - Interpretazioni

Congedi e permessi per lavoratori genitori – Chiarimenti INPS – Circ. 132/2020 | Adlabor

Con nostra news del 30.10.2020 avevamo già illustrato le novità introdotte dal cd “Decreto Ristori” in materia di permessi e congedi per i lavoratori genitori.
Con Circolare n. 132 del 20.11.2020, l’INPS specifica anche i termini e le modalità attuative di tali disposizioni. In particolare:

- congedo per quarantena del figlio convivente minore di anni 14: è necessario che la quarantena del figlio sia disposta dall’ASL competente, a seguito di un contatto con soggetto positivo avvenuto a scuola o durante l’esercizio di attività sportive. Tale congedo può essere fruito solo a partire dal 14.10.2020 (data di entrata in vigore della l. 126/2020) pertanto, per i periodi di quarantena disposti prima di tale data, i lavoratori potranno fruire di tale congedo solo per il periodo successivo al 14.10.2020 (art. 21bis d.l. 104/2020).

- congedo per sospensione dell’attività scolastica in presenza del figlio convivente minore di anni 14: è necessario che la sospensione dell’attività scolastica in presenza sia stata disposta dall’Autorità nazionale/regionale/provinciale. Tale congedo può essere fruito solo a partire dal 29.10.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 137/2020) (art. 21bis d.l. 104/2020).

- incompatibilità: i congedi di cui sopra sono incompatibili con (art. 21bis c.5 d.l. 104/2020):

  1. contemporaneo svolgimento (anche da parte dell’altro genitore) di lavoro in modalità agile;
  2. mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore;
  3. contemporanea fruizione (anche da parte dell’altro genitore) di congedo per quarantena del figlio o per sospensione dell’attività scolastica in presenza.

Non vi è incompatibilità se:

  1. uno dei genitori è anche genitore di altri figli minori avuti da altri soggetti che non siano in una delle condizioni di incompatibilità;
  2. il lavoratore è genitore anche di un figlio con disabilità grave riconosciuta, per cui è già in smart working.

- modalità di presentazione della domanda: (Circolare INPS n. 116/2020) la domanda per fruire dei congedi per quarantena del figlio è da presentare online attraverso uno dei seguenti canali:

  1. Sito INPS (accedendo tramite SPID, CIE, CNS);
  2. Contact Center: 803.164 – 06.164.164;
  3. Patronati.

Saranno successivamente indicate dall’INPS le modalità di presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza che potrà avere ad oggetto richiesta anche per periodi antecedenti, ma comunque decorrenti dal 29.10.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 137/2020).

Per consultare la circolare INPS, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20132%20del%2020-11-2020.pdf

 

 

19 Novembre 2020 - Normativa

Adeguamento ambienti di lavoro – credito d’imposta in scadenza | Adlabor

Istituito dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020, articolo 120), nel disegno di legge di Bilancio 2021, il beneficio fiscale non viene rinnovato e quindi, a meno di modifiche nel corso dell’esame parlamentare, terminerà al 31 dicembre 2020, con un periodo di fruizione utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Segnaliamo in particolare:

  • Chi può beneficiare del bonus: il credito di imposta previsto dall’articolo 120 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020) può essere fruito da:
  • soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in un luogo aperto al pubblico. Le attività ammissibili sono esclusivamente quelle individuate nell’allegato 2 del decreto Rilancio.;
  • associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Come precisato dalla circolare n. 20/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, tali soggetti possono beneficiare del credito di imposta anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività aperte al pubblico sopra indicate.
  • Limite di spesa detraibile: il credito di imposta è pari al 60% delle spese sostenute, per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a 80.000 euro, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro (Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E/2020).
  • Cosa finanzia: il bonus è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nel 2020 per:
    1. la realizzazione delle modifiche necessarie al rispetto delle prescrizioni sanitarie per il contenimento del virus (in particolare di carattere edilizio, come il rifacimento di spogliatoi e la realizzazione di spazi idonei, e per l’acquisto di acquisto di arredi che garantiscano le norme sanitarie). Secondo quanto chiarito nella citata circolare n. 20/E/2020 e nella risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 361/2020) tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali;
    2. gli investimenti per attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto termoscanner. Rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working (Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E/2020).
  • Per accedere al credito di imposta: è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità, il modello e le istruzioni sono definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854/2020

Per consultare la circolare 20/E/2020, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5

Per consultare la risposta ad interpello 361/2020 clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+361+del+16+settembre+2020.pdf/cd24e409-07f6-aa87-3fe2-1507a32d4972

Per consultare il provvedimento n. 259854/2020 clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020

19 Novembre 2020 - Interpretazioni

CIG – Richiesta di anticipo del 40% – COVID-19 | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 4335 del 17 novembre 2020, fornisce ulteriori chiarimenti di natura operativa e illustra le novità procedurali per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con causale COVID-19, per le quali è stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento (Articolo  71,  comma  1,  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n.  77).

Segnaliamo in particolare che, per presentare una domanda di CIGO con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, dal sito istituzionale www.inps.it, dopo l’autenticazione, a “Servizi per aziende e consulenti” e quindi per i vari tipi di prestazioni, accedere a:

  • “Prestazioni e Servizi” e selezionare “CIG Ordinaria”;
  • “Fondi di solidarietà” o “CIG in Deroga INPS”.

Seguono quindi tutte le istruzioni per quel che concerne l’inserimento dei dati di pagamento dell’anticipo propedeutici per la protocollazione della domanda e l’annullamento o la rinuncia all’anticipo.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204335%20del%2018-11-2020.pdf

 

 

16 Novembre 2020 - Interpretazioni

Sospensione dei contributi – chiarimenti – Circolare INPS 129 del 13.11.2020 | Adlabor

Con la Circolare n. 129/2020, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito alla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dai Decreti Ristori (d.l. 137/2020) e Ristori Bis (d.l. 149/2020). In particolare:

  • Oggetto della sospensione: la sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le quote TFR da versare al fondo tesoreria ed esclusi i premi assicurativi INAIL e le rate in scadenza relative ai versamenti sospesi ai sensi del d.l. 9/2020 e d.l. 18/2020;
  • Destinatari della sospensione: sono beneficiari i datori di lavoro privati con sede operativa nel territorio nazionale che svolgono prevalentemente una della attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del d.l. 149/2020 o, se con sede operativa nelle “zone rosse” (Lombardia, Calabria, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Trento e Bolzano a venerdì 13 -11 - 2020), anche riferite ai codici ATECO dell’Allegato 2 del d.l. 149/2020;
  • Modalità della sospensione: Ai soggetti legittimati alla sospensione è automaticamente attribuito il nuovo codice di autorizzazione “4X”, che darà diritto alla sospensione e sarà visibile sul Cassetto Previdenziale aziendale. Se l’attribuzione non avviene automaticamente, l’azienda interessata può far richiesta di attribuzione del codice “tramite i canali in uso” (INPS) e l’istituto, verificati i requisiti, provvederà;
  • Nuova scadenza: i contributi sospesi ai sensi del d.l. 137/2020 e del d.l. 149/2020 dovranno essere versati in un’unica rata entro il 16.03.2021.

Per consultare il testo integrale della Circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20129%20del%2013-11-2020.pdf

16 Novembre 2020 - Interpretazioni

Esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione – Messaggio INPS n. 4254 del 13.11.2020 | Adlabor

L'INPS con messaggio n. 4254 del 13.11.2020 ha fornito, alle aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale, alcune indicazioni operative  per usufruire entro il 31 dicembre 2020 dell'esonero contributivo di 4 mesi che era stato  introdotto dall'art. 3 del  D.L. n. 104/2020, poi convertito nella legge n. 126/ 2020 del 13 ottobre 2020.

In primo luogo occorre rilevare che l'INPS, nel messaggio 4254, evidenzia  che coloro che si  avvalgono  dell’esonero contributivo non possono poi richiedere altre settimane di cassa integrazione Covid, salvo che per diversa unità produttiva.

L'INPS, dopo avere preliminarmente ribadito che tale misura è stata autorizzata dalla Commissione europea, ha precisato che  i datori di lavoro che vogliano usufruire dell’esonero contributivo devono inviare a INPS un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

Detta comunicazione per l’esonero contributivo va inoltrata tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”.

Nell'istanza per accedere all’esonero contributivo occorrerà autocertificare:

  •     le ore d’integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  •     la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  •     la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  •     l’importo dell’esonero.

L'Ente previdenziale  ha poi precisato che la richiesta di attribuzione del codice “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende richiedere l’esonero.  INPS, una vota verificati i dati trasmessi,  attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla specifica posizione contributiva, con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Importo dell’esonero contributivo

INPS specifica inoltre l'ammontare dell’importo dell’esonero contributivo per i  4 mesi previsti, chiarendo che:

  • questo è pari al doppio delle ore d’integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  •  la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  •  ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità;
  • l’effettivo  ammontare  dell’esonero  fruibile,  calcolato  sulla  base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà  superare  la  contribuzione  datoriale  dovuta  nelle  singole  mensilità  in  cui  ci  si  intenda avvalere  della  misura,  per  un  periodo  massimo  di  quattro  mesi,  fermo  restando  che  l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Per consultare il testo integrale del Messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204254%20del%2013-11-2020.pdf

12 Novembre 2020 - Normativa

Lavoratori fragili – tutele – COVID-19 | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, evidenzia la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2 e ss., dell’articolo 26 del D.L. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.

In particolare l’INPS ha precisato che:

  • per i soggetti riconosciuti disabili gravi o in condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
  • Il periodo si assenza sopra indicato va, allo stato degli atti, dal 17 marzo 2020 al 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore;
  • per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ex articolo 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti;
  • a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per effetto dell’art. 26, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla Legge 126/2020, per i lavoratori fragili l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche“attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. Ricordiamo che, ex art. 21 ter del citato D.L. 104/2020, i lavoratori genitori con figli con disabilità grave hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fino al 30 giugno 2021 , a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204157%20del%2009-11-2020.pdf

 

10 Novembre 2020 - Normativa

COVID-19 – Decreto “Ristori bis” – misure in materia lavoristica | Adlabor

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori bis“) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese , connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Segnaliamo in particolare:

  • Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11): la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’articolo 13, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 del Decreto Legge n. 149/2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del Decreto Legge n. 149/2020. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
  • Misure in materia di integrazione salariale (art. 12): sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020 e successive modificazioni e integrazioni), e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020, (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 149/2020).
  • Congedo straordinario per i genitori (art. 13) in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado: limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. 151/2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
  • Bonus baby-sitting (art. 14): dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piu’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e verrà erogato mediante il libretto famiglia (di cui all’articolo 54-bis del D.L. 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017). La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 232/2016.
  • Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 15): viene istituito il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-149-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-tutela-della-salute-sostegno-ai-lavoratori-e-alle-imprese-e-giustizia-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-decreto-ristori-bis/

05 Novembre 2020 - Normativa

Incentivo allo smart working e sorveglianza sanitaria – misure in materia lavoristica contenute nel D.P.C.M. del 03.11.2020 | Adlabor

Il D.P.C.M. del 03.11.2020 ha imposto nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. In materia lavoristica:

  • Raccomandazione per le attività produttive di: utilizzare al massimo delle possibilità il lavoro agile, Incentivare ferie e congedi retribuiti nonché ogni altro mezzo previsto dalla contrattazione collettiva, Assumere protocolli di sicurezza anti contagio fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di sicurezza, incentivare le operazioni di sanificazione nei locali aziendali (art. 1 lett. nn).
  • Continua ad essere vigente in materia di sicurezza il protocollo condiviso datato 24.04.2020 da applicare a tutti i luoghi di lavoro (art. 4);
  • Le pubbliche amministrazioni assicurano il più alto livello possibile di smart working (art. 5 co. 3);
  • Anche per i datori di lavoro privati è fortemente raccomandato il lavoro agile ex art. 90 d.l. 34/2020 (art. 5 co. 6);
  • I soggetti che hanno transitato nei 14 giorni precedenti al ritorno in Italia in uno dei paesi indicati alle lettere D, E ed F dall’Allegato 20 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica   è   stato   posto   in   quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine (art. 8 co. 5). Tali disposizioni non si applicano a: chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro; a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno  ingresso  in  Italia  per  comprovati motivi  di  lavoro; al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie; ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e  delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del sistema  di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana (art. 8 co. 8).

Per consultare il testo del D.P.C.M. clicca qui:  https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-03-11-2020-ulteriori-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-da-covid-19-adlabor/.

03 Novembre 2020 - Interpretazioni

Test sierologici ai dipendenti – non detraibilità delle spese relative

Spese per test sierologici ai dipendenti non ammissibili al credito d'imposta ex Decreto Rilancio

 Leggi tutto...

error: Content is protected !!