News

29 Ottobre 2020 - Senza categoria

Emergenza COVID – Misure urgenti in materia di sostegno ai lavoratori e alle imprese – DL 137/2020 | Adlabor

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (cd. Decreto “Ristori”) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto entra in vigore il 29 ottobre 2020.
Per quanto riguarda le misure concernenti il mondo del lavoro, segnaliamo in particolare:

Cassa integrazione, ordinaria, in deroga e assegno ordinario – Art. 12 co. 1 - 4

  • Il decreto prevede altre 6 settimane di cassa integrazione, ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legati all’emergenza COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del d.l. 18/2020, da usufruire tra il 16 novembre 2010 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione dell’attività.
  • Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19;
  • Ai fini dell'accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti sulla base della autocertificazione allegata alla domanda e individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, pari al 9%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, e pari al 18% per i datori di lavoro  che  non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.
  • Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore  al  20%, dai datori di lavoro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura  o limitazione delle attivita' economiche e produttive disposta dalla Legge.

Blocco licenziamenti – Art. 12 co. 9 - 11

  • Fino al 31 gennaio 2021 restano precluse al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, sia l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo sia la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le relative procedure pendenti avviate successivamente alla data  del  23  febbraio  Sono fatte  salve  le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  già  impiegato nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
  • Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale,dell'attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso

Esonero dai contributi previdenziali – Art. 12 co. 14 - 15

  • È prevista la sospensione per quattro mesi (fruibili entro il 31 maggio 2021) del versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID. L’esonero è riservato appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al d.l. 137/2020.

 

Per consultare il decreto legge 137  clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-137-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-tutela-della-salute-sostegno-ai-lavoratori-e-alle-imprese-giustizia-e-sicurezza-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-adlabor/

23 Ottobre 2020 - Normativa

Regione Lombardia – COVID-19 – Provvedimenti

Il 21 ottobre 2020 è stata emanata da Ministro della Salute in concerto col Presidente di Regione Lombardia una nuova Ordinanza la quale, in relazione all'emergenza Covid-19, prevede che:

  • su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute;
  •  Viene comunque consentito in ogni caso  di fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
  • Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Tali  misure hanno efficacia dal 22 ottobre fino al 13 novembre 2020.

Inoltre, sempre in data 21 ottobre 2020, Regione Lombardia ha emanato l'Ordinanza n. 623,   valida dal 22 ottobre al 13 novembre 2020, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.

Tra le novità previste dall’Ordinanza n. 623 che ha  si evidenziano, in particolare:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

  •     grandi strutture di vendita,
  •     esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

  •     generi alimentari,
  •     alimenti e prodotti per animali domestici,
  •     prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
  •     prodotti per l’igiene della casa,
  •     piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre sono state inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA
​​​​Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive potranno essere adottate dai sindaci.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.

23 Ottobre 2020 - Normativa

Conversione permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro – d.l. 130/2020 | Adlabor

Il D.l. 130/2020, modificando il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 intitolato "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", amplia le possibilità di convertire permessi di soggiorno, ottenuti per diverse causali, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Possono essere convertiti, ove ne ricorrano i requisiti previsti dagli artt. 5 e 5-bis d.lgs. 286/1998, i seguenti permessi di soggiorno:

a) per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;

b) per calamità, di cui all'articolo 20-bis d.lgs. 286/1998;

c) per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del D.P.R. 394/1999;

d) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;

e) per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p) d.lgs. 286/1998;

f) per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o) d.lgs. 286/1998;

g) per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2 d.lgs. 286/1998;

h) per assistenza minori, di cui all'articolo 31, comma 3 d.lgs. 286/1998.

Per consultare il testo normativo, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/lavoratori-stranieri/d-l-130-2020-disposizioni-urgenti-in-materia-di-immigrazione-protezione-internazionale-e-complementare-adlabor/.

21 Ottobre 2020 - Normativa

Covid-19 – accesso diretto a tutti i servizi dell’INPS

Accesso diretto a tutti i servizi dell’INPS connessi alla pandemia COVID-19

 Leggi tutto...

20 Ottobre 2020 - Normativa

INAIL: accesso ai servizi in rete solo tramite le identità digitali | Adlabor

INAIL: accesso ai servizi in rete solo tramite le identità digitali: piano di progressiva transizione

 Leggi tutto...

19 Ottobre 2020 - Normativa

D.P.C.M. 18 ottobre 2020 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - DPCM 18 ottobre 2020 | Adlabor

 Leggi tutto...

15 Ottobre 2020 - Normativa

Misure emergenziali – convertito il c.d. Decreto agosto con legge 126/2020 | Adlabor

La conversione del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020 ha, sostanzialmente, confermato le misure ivi previste che abbiamo sintetizzato in precedenti news.

Per quanto riguarda gli aspetti lavoristici si rammenta:

  • confermata la durata massima di 18 settimane per la cassa integrazione con causale Covid-19 da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 (art. 1);
  • esonero contributivo di sei mesi per assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo il 15 agosto 2020, per un importo massimo di euro 8.060 annui riproporzionato (art. 6);
  • possibilità di prorogare o rinnovare, entro il 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a termine senza indicare la causale rispettando la durata complessiva di 24 mesi (art. 8);
  • confermato il divieto di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo fintantoché è possibile utilizzare la cassa integrazione per Covid-19 ovvero l’esonero contributivo (art. 14);
  • lavoro agile o congedo straordinario per i genitori di figli conviventi minori di anni 14 in quarantena obbligatoria disposta dalla Asl per contatti avvenuti all’interno del plesso scolastico o per lo svolgimento di attività sportive per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020 (art. 21 bis);
  • diritto al lavoro agile per i genitori di figli disabili fino al 30 giugno 2021 (art. 21 ter);
  • i lavoratori fragili hanno diritto a svolgere l’attività in smart working, anche con mansioni diverse ma equivalenti, sino al 31 dicembre 2020 (art. 26 comma 2-bis);
  • confermato il raddoppio a euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (art. 112).

Per consultare il testo coordinato del d.l. 104/2020, convertito con l. 126/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/l-126-2020-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-recante-misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-delleconomia-adlabor/.

Si ricorda che lo smart working in forma semplificata (senza accordo) è stato prorogato al 31 dicembre 2020 dall’articolo 1 comma 3 del d.l. 125/2020 del 7 ottobre 2020.

 

12 Ottobre 2020 - Interpretazioni

COVID-19, quarantena, CIG e malattia | Adlabor

COVID-19, quarantena, CIG e malattia: chiarimenti INPS

 Leggi tutto...

09 Ottobre 2020 - Schemi

Smart working – Categorie di lavoratori interessate e termini | Adlabor

Il lavoro agile, introdotto nel 2017, è diventato uno strumento particolarmente efficace nel periodo emergenziale. Le normative al riguardo si sono affastellate in questi mesi. Abbiamo ricostruito l'iter delle varie discipline e i  termini della loro validità che abbiamo sintetizzato in uno schema consultabile su Adlabor: https://www.adlabor.it/schemi/emergenze/lavoro-agile-excursus-normativo-e-termini-emergenziali-adlabor/ .

08 Ottobre 2020 - Normativa

Misure emergenziali – proroghe | Adlabor

Il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 ha prorogato alcune misure emergenziali:

  • proroga al 31 gennaio 2021 della possibilità di adottare misure di limitazione della circolazione delle persone, e di avere sempre con sé dispositivi di protezione;
  • potere delle regioni di introdurre solo misure più restrittive;
  • proroga al 31 gennaio 2021 dei divieti di assembramenti, e altre misure restrittive;
  • proroga al 31 dicembre 2020, delle tutele per i lavoratori maggiormente esposti a rischi, diritto al lavoro agile per i genitori di figli minori di 14 anni e per i lavoratori di disabili, familiari di disabili o immunodepressi;
  • proroga al 31 ottobre 2020 dei termini per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione originariamente fissati al 31 luglio 2020 e dei termini per l’invio delle domande di accesso per i trattamenti che si collocano fra il 1° e il 31 agosto 2020.

Per consultare i testi normativi aggiornati:

error: Content is protected !!