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06 Ottobre 2020 - Normativa

CIGO, CIGD e Assegno ordinario – causale “COVID 19 con fatturato“.

Domanda CIGO, CIGD e Assegno ordinario - causale “COVID 19 con fatturato“ - istruzioni INPS

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01 Ottobre 2020 - Interpretazioni

Cassa integrazione “decreto Agosto”: domande fino al 31 ottobre | Adlabor

L’INPS, con circolare n 115 del 30 settembre 2020, fornisce ai datori di lavoro le istruzioni per la presentazione della domanda di concessione dei trattamenti di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per un periodo aggiuntivo di durata pari 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020.

Segnaliamo in particolare che:

  • slitta al 31 ottobre 2020 (originariamente previsto al 30 settembre) il termine per la presentazione delle nuove domande per la concessione di un periodo aggiuntivo di durata pari 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020.
  • le nuove domande devono essere presentate con, in allegato, l’autocertificazione che attesti l’eventuale riduzione di fatturato subita dal datore di lavoro.
  • la richiesta dei trattamenti va inviata con due distinte istanze da trasmettere in due tempi: per un primo periodo pari a 9 settimane e per un secondo periodo di ulteriori 9 settimane, concedibili però esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane
  • resta confermata la necessità di eseguire la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
  • l'accesso al secondo periodo di 9 settimane di CIG è consentito gratuitamente solo ai datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20%. Qualora la riduzione di fatturato sia stata registrata ma in misura inferiore, sarà dovuto un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività. Nel caso in cui, invece, non si registri alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale dovuto è pari al 18% di detta retribuzione globale.
  • al fine di consentire l’individuazione dell’aliquota del contributo addizionale e la rilevazione delle aziende che non sono tenute all’obbligo contributivo, i datori di lavoro richiedenti devono completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità, nella quale autocertificano alternativamente:
    1. la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato;
    2. il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata in data successiva al 1° gennaio 2019.
  • oltre che dei termini per l’invio delle domande dei trattamenti di integrazione salariale, il 31 ottobre 2020 rappresenta anche il termine per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che si collocano tra il 1° agosto e il 31 agosto 2020.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20115%20del%2030-09-2020.htm

30 Settembre 2020 - Senza categoria

Proroga NASpI e DIS-COLL e accordi aziendali per superare il divieto di licenziamento | Adlabor

Istruzioni INPS su proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e accesso alla NASpI dopo risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale

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25 Settembre 2020 - Interpretazioni

Procedure presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro effettuabili da remoto – Decreto Direttoriale INL 56/2020 | Adlabor

L’INL ha pubblicato il 22.09.2020 il Decreto Direttoriale n. 56/2020 che indica le procedure amministrative o conciliative di competenza dell’ispettorato del Lavoro effettuabili attraverso strumenti di comunicazione da remoto, ai sensi dell’art. 12 bis del Decreto Semplificazioni (Legge n. 120/2020).

In particolare, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto:

- attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;

- audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981;

- attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003;

- istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;

- audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

In riferimento alle modalità di svolgimento da remoto di tali procedure che, in ogni caso, dovranno consentire l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa, si attendono ulteriori provvedimenti.

Per consultare il Decreto Direttoriale, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/decreto-direttoriale-inl-n-56-del-22-09-2020-procedure-amministrative-o-conciliative-da-effettuare-da-remoto/

21 Settembre 2020 - Interpretazioni

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali in alternativa alla CIG – sino al 31.12.2020 | Adlabor

Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’INPS fornisce le prime indicazioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020).

Il beneficio spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale ed è applicabile per singola unità produttiva.

Possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano:

  • già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020;

Inoltre, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104/2020 ed in particolare:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 (fondi di solidarietà) e 29 (fondo di integrazione salariale) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
  • il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Il beneficio contributivo, che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2018-09-2020.htm

 

18 Settembre 2020 - Normativa

Distacco transnazionale – recepita la Direttiva UE sulle condizioni di lavoro

Distacco transnazionale – Con D.Lgs 122/2020 recepita la Direttiva UE

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17 Settembre 2020 - Interpretazioni / Normativa

Decreto “agosto” – D.L. n. 104/2020. Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro | Adlabor

L’INL, con nota n. 713 del 16 settembre 2020  fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni di principale  interesse lavoristico del  D.L. n. 104 del 14 agosto 2020.

Segnaliamo in particolare:

a) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: con l’art. 3 si prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione venga riconosciuto un esonero dal versamento contributivo, fermi restando l’obbligo di versamento dei premi e contributi all’INAIL, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.  Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio. Si  evidenzia  come  il  comma  2 condizioni  la  possibilità  di  beneficiare  della agevolazione è condizionata al rispetto  del divieto di licenziamento. Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro. Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

c) contratti a termine: tra i vari aspetti affrontati dall’INL, evidenziamo come si consente,fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto  del  termine  di  durata  massima  di  24  mesi, senza  necessità delle causali previste  dall’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015. In ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”.

d) licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o: viene confermato il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per i cinque mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso D.L. 18/2020 (17 marzo 2020) sospendendo, per  il medesimo  periodo,  quelle  avviate  dal  23 febbraio e pendenti al 17 marzo u.s. Il D.L. 104/2020 ha ulteriormente prorogato il divieto di licenziamento a fronte di specifiche condizioni . Divieti e sospensioni operano esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.;
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L.;
- cambio d’appalto senza riassunzione da parte del subentrante.
I divieti non si applicano ai licenziamenti:
- motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento  d'azienda  o  di  un  ramo  di  essa;
- intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- in caso di  accordo  collettivo aziendale,  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative  a  livello  nazionale,  di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

e) possibilità di revoca dei licenziamenti: la possibilità è condizionata alla contestuale richiesta del  trattamento  di  cassa  integrazione.

 

Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/D-L-104-2020-prot.pdf

 

10 Settembre 2020 - Normativa

Misure di contenimento della pandemia nelle attività industriali e commerciali – proroga al 07.10.2020 | Adlabor

Con vari D.P.C.M. sono state emanate disposizioni per impedire, anche nei luoghi di lavoro, il diffondersi del Covid-19.

In particolare l’articolo 2 del D.C.P.M. 7 agosto 2020, imponeva il rispetto del protocollo delle misure di contrasto sottoscritto il 24 aprile 2020 tra governo e parti sociali.

Le disposizioni di tale articolo sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 con D.P.C.M. del 7 settembre 2020.

09 Settembre 2020 - Normativa

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori di figli studenti in quarantena obbligatoria COVID-19 -|Adlabor

L’art. 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 nell’l’ipotesi in cui i figli studenti conviventi di età inferiore a 14 anni siano costretti alla quarantena obbligatoria per COVID-19 a seguito di contagio verificatosi all'interno del plesso scolastico, dispone che i genitori possono assentarsi dal lavoro.

In particolare, uno dei due genitori, lavoratore dipendente e alternativamente all'altro genitore, purché la misura della quarantena sia stata disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto potrà, fino a tutto il 31 dicembre 2020:

  • lavorare in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;
  • nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio usufruendo del congedo straordinario COVID-19. Durante tale periodo di congedo usufruirà, in luogo della retribuzione, di un'indennità pari al 50% della normale retribuzione stessa con contribuzione figurativa;
  • per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle agevolazioni sopra indicate ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Per consultare il testo del DL 111/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-111-2020-disposizioni-urgenti-per-far-fronte-a-indifferibili-esigenze-finanziarie-e-di-sostegno-per-lavvio-dellanno-scolastico-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19/

08 Settembre 2020 - Interpretazioni

Sorveglianza sanitaria lavoratrici e lavoratori fragili – COVID-19 | Adlabor

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero del Salute, ha emanato la circolare n. 13 del 4 settembre 2020, in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.

Segnaliamo in particolare che:

  • È opportuno che nell'identificazione dei lavoratori fragili sia coinvolto il medico competente ex D.Lgs. 81/2020;
  • Con riferimento all'età, il parametro da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. In particolare, non è rilevabile, dalla normativa, alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità. In tal contesto, la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di co-morbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
  • Ai lavoratori che sanno di essere portatori di patologie particolari (a solo titolo esemplificativo: malattie cardiovascolari, respiratorie, oncologiche, metaboliche) deve essere assicurata dal datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria.
  • Al medico competente (o alle eventuali altre strutture sanitarie coinvolte) il datore di lavoro dovrà fornire dettagliata descrizione delle mansioni svolte dai lavoratori e della postazione/ambiente di lavoro dove viene prestata l’attività.
  • Possono essere differite le visite mediche periodiche e quella di fine rapporto, previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf

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