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03 Luglio 2020 - Interpretazioni

Cassa integrazione guadagni in deroga – chiarimenti del Ministero del Lavoro | Adlabor

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 11 del 01/07/2020, a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale n. 9 del 20.06.2020, ha chiarito la normativa vigente in materia di CIGD, coordinando le numerose norme [1] che sono intervenute in questo periodo emergenziale e rendendo un quadro unitario e definitivo della disciplina. La normativa vigente prevede:

  1. Soggetti beneficiari

Lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro e già in forza alla data del 25 marzo 2020. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

  1. Durata massima
    a) 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall’articolo 70 del d.l. 34/2020);
    b) + 5 settimane per chi ha già ottenuto e fruito delle precedenti 9 (articolo 22 comma 1 primo periodo del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, modificato dall’articolo 70 del decreto-legge n. 34 del 2020);
    c) + 4 settimane per il periodo decorrente dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Possibilità di usufruirne anche prima del 1° settembre per chi ha già esaurito le precedenti 14 settimane (articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020);
    d) + 4 settimane per le imprese che hanno sede legale o unità produttive in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (articolo 8 quater decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020).
  2. Modalità di presentazione

In un’ottica di semplificazione, in D.l. 52/2020 ha previsto che i trattamenti di CIGD per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le procedure già in uso, sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro. Per le prime nove settimane di trattamento la competenza rimane Regionale o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per le c.d. plurilocalizzate, mentre per i periodi successivi alle prime nove settimane, la domanda può essere inviata dal datore di lavoro alla sede Inps territorialmente competente, a far data dal 18 giugno 2020. Per Trento e Bolzano invece rimane vigente il procedimento autonomo amministrativo stabilito dalle norme locali.

  1. Tempi di presentazione

Le domande devono essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, oppure entro il 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore alla prima.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.

 

Per consultare la Circolare Ministeriale n. 11 del 01/07/2020 clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-11-del-20062020-CIG-deroga-per-COVID19.pdf.

 

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[1] Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9; Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020; Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34; Decreto legge 16 giugno 2020, n. 52

02 Luglio 2020 - Interpretazioni

Covid-19 – Fase 2 – Sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro | Adlabor

L'Inail con nota del 30.6.2020 comunica che fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19, come previsto dall'art.83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”).

In particolare, per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’Inail, che provvederanno con i propri medici del lavoro.

Nelle more  dell’emanazione della legge di conversione del  decreto 34/2020 e  del decreto interministeriale per la definizione della tariffa per tali prestazioni l’Istituto, a partire dal 1° luglio, ha reso disponibile il nuovo servizio “ Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consente ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.

L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

E' possibile prendere visione della nota INAIL del 30.6.2020 al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-sorveglianza-sanitaria-luoghi-lavoro-2020.html

30 Giugno 2020 - Senza categoria

Covid19 – Misure di contenimento – Ordinanza regione Lombardia | Adlabor

La Regione Lombardia il 29 giugno 2020 ha emanato l’Ordinanza n° 573 che entrerà in vigore il 1° luglio 2020.

L'ordinanza regionale 573/2020 prevede:

  • la prosecuzione fino al 14 luglio 2020 dell'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani;
  • il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, in ogni attività sociale esterna.

I datori di lavoro devono proseguire ad osservare le seguenti prescrizioni:

  • rilevamento della temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o di un suo delegato prima dell’accesso al luogo di lavoro;
  • possibilità per il datore di lavoro o suo delegato, in ogni momento, di verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscano l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

Se la temperatura rilevata dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

Per il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000 ex art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

Si raccomanda inoltre fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria.

Per consultare l’Ordinanza clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/regione-lombardia-ordinanza-573-2020-adlabor/

30 Giugno 2020 - Interpretazioni

Premi di risultato – regime fiscale | Adlabor

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020 fornisce ulteriori chiarimenti in merito al regime fiscale dei premi di risultato erogati ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge 208/2015.

In particolare, viene precisato che qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è – anche per circostanze eccezionali – effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.

Anche in tali ipotesi resta fermo che l’agevolazione sarà applicata sull'intero importo stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a nulla rilevando la data di sottoscrizione di quest’ultimo.

Per consultare la risoluzione, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/Risoluzione+n.+36+del+26+giugno+2020.pdf/88344cd3-a88e-c337-45f5-2b372ea0957d

29 Giugno 2020 - Normativa

CIG ordinaria, in deroga e assegno ordinario – nuove istruzioni INPS

Istruzioni INPS su CIG ordinaria, in deroga e assegno ordinario dopo il Decreto Rilancio

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25 Giugno 2020 - Interpretazioni

CIG – FAQ INPS – COVID-19 | Adlabor

L’INPS ha pubblicato sul suo sito alcune FAQ a quesiti in materia di fruizione degli ammortizzatori sociali COVID-19 che riportiamo integralmente qui di seguito.

  • Quesito: dove trovare l’invio domande CIG in deroga COVID-19 INPS nel sito INPS?
  • Risposta: si entra nel sito inps.it >  si entra nell'area “Servizi per aziende e consulenti” >  nella sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, si sceglie l’opzione “CIG in Deroga INPS” > si inserisce codice fiscale e PIN e si arriva alla procedura CIG IN DEROGA COVID-19 INPS.
  • Quesito: quali allegati inserire in una domanda di CIG in deroga per COVID-19?
  • Risposta: Ad ogni domanda deve essere allegato un file contenente i dati dei beneficiari ai quali è destinata la prestazione in capo all’UP indicata nella domanda.
  • Quesito: pagamento diretto: come fare?
  • Risposta: Le domande di CIG in deroga sono tutte a pagamento diretto.
  • Quesito: come compilare il file CSV?
  • Risposta: Vanno inseriti nel CSV tutti i beneficiari in forza all’UP per i quali si richiede la prestazione sia in full time che in part time. Per i full time va indicato il valore 100,00.
  • Quesito: dove si trova il file CSV?
  • Risposta: E’ possibile scaricare il file Beneficiari_CIGD.csv e il manuale per la compilazione nella sezione “Allegati” del servizio CIG IN DEROGA COVID-19 INPS.
  • Quesito: numero di ore autorizzate e utilizzate – calcolo dell’anticipo del 40%
  • Risposta: Solitamente l’azienda richiede, a titolo prudenziale, un’autorizzazione di ore di sospensione di numero maggiore rispetto a quelle che poi verranno effettivamente utilizzate.
  • Quesito: Le ore di CIG in deroga richieste nel momento della domanda per l’intero periodo, su cui l’Inps ha calcolato l’anticipazione del 40% potrebbero pertanto risultare superiori rispetto alle ore effettivamente utilizzate dall’azienda nello stesso periodo?
  • Risposta: Si, le ore richieste per il periodo potrebbero risultare superiori rispetto a quelle effettivamente utilizzate, ma l’anticipo non viene calcolato sul totale delle ore richieste ma sulle ore indicate per ciascun lavoratore nel file dell’anticipo. Il datore di lavoro richiedente potrà, dunque, chiedere di anticipare un numero di ore inferiore rispetto a quelle complessive per le quali si richiede l’autorizzazione, mentre non sarà possibile il contrario.
  • Quesito: CIG in Deroga o FIS?
  • Risposta: Con riferimento all'invio di domande per assegno ordinario ex art. 30 D.Lgs.148/2015 (F.I.S.) occorrono informazioni in merito ad aziende iscritte all’Inps come “AZIENDA TENUTA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI EX D.I. N. 94343/2016 (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE)” codice 0J, ma che non hanno più di n. 5 dipendenti.
  • Quesito: Come bisogna comportarsi con la prossima apertura on line delle domande e cioè richiedere assegno per fondo integrazione salariale oppure CIGD?
  • Risposta: Le aziende che pur avendo il codice 0J non occupano mediamente + di 5 dipendenti, e non sono iscritte ad altri fondi di solidarietà, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga, dato che non trovano applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensioni o riduzioni di orario in costanza di rapporto di lavoro.
  • Quesito: recupero della prestazione in caso di erogazione indebita dell’anticipo del 40%: il recupero deve essere fatto dal datore di lavoro?
  • Risposta: Il recupero viene fatto dall’INPS nei confronti del datore di lavoro.
  • Quesito: Se il lavoratore è cessato e c’è un recupero, provvede l’INPS?
  • Risposta: SI e lo richiede sempre al datore di lavoro.
  • Quesito: Nel caso in cui la sospensione riguardi più mesi, le ore da indicare per ogni lavoratore nella domanda di CIG in deroga devono essere totali o riferiti ad ogni mese?
  • Risposta: Le ore indicate nella domanda devono essere il numero totale per l’intero periodo richiesto.
  • Quesito: La CU per gli importi erogati a titolo di anticipo sul pagamento diretto della cassa integrazione in deroga la rilascia l’INPS?
  • Risposta: No, le somme erogare a titolo di anticipo sono gestite fiscalmente come un prestito, quindi sono tassate solo al momento del saldo per l’intero importo effettivamente spettante.
  • Quesito: Per chi fa un modello sr41 per singolo per mese, sebbene la domanda sia su più mesi (es. domanda dal 1/5 al 30/6, chi fa un modello sr41 x maggio ed uno per giugno, ma la domanda è sempre la stessa) la richiesta del 40% deve sempre fatta in relazione al singolo modello sr41?
  • Risposta: L’sr41 in caso di anticipo del 40% dovrà essere unico per l’intero periodo richiesto in domanda.
  • Quesito: I datori di lavoro che non hanno completato le 9 settimane, devono richiedere sempre prima la parte restante delle 9 e successivamente le altre 5 o sarà possibile cumularle e ricevere un’unica autorizzazione?
  • Risposta: Si tratta di due autorizzazioni distinte.
  • Quesito: Le aziende che hanno utilizzato un numero di settimane maggiore di 8 ma inferiore a 9 (es. 8,50), come si devono comportare? devono richiedere quei giorni mancanti?
  • Risposta: Ai fini della richiesta di CIG in deroga all’INPS delle ulteriori 5 settimane si considera l’autorizzato e non il fruito.

 

 

22 Giugno 2020 - Normativa

Durc On Line – Ampliamento del periodo di scadenza a seguito emergenza COVID-19

Durc On Line– Ampliamento del periodo di scadenza a seguito emergenza COVID-19 solo fino al 15 giugno 2020. Leggi tutto...

19 Giugno 2020 - Normativa

Auto aziendali: ultimi giorni per evitare gli incrementi dei fringe benefit

Per gli autoveicoli aziendali di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, scattano le nuove modalità di calcolo del fringe benefit previste dalle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) all'art. 51, comma 4, lettera a) del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Le modifiche introdotte alle percentuali di calcolo si applicano però solo in presenza di due specifiche condizioni:

- l’autoveicolo da concedere in uso al dipendente deve essere di nuova immatricolazione;

- la concessione in uso al dipendente deve avvenire sulla base di un contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le novità in materia di tassazione delle auto aziendali hanno quale finalità quella di incentivare l’acquisto di autovetture ecologiche con minori emissioni di Co2. Per tali autovetture, infatti, il calcolo del fringe benefit verrà effettuato su una percentuale inferiore a quella attuale, mentre per le auto più inquinanti scatteranno aliquote di calcolo più elevate di quelle in vigore fino al 30 giugno 2020.

Nessuna modifica viene invece apportata al regime di deducibilità dal reddito d’impresa delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resteranno infatti ancora deducibili nel limite del 70%, i costi relativi ai tali autoveicoli indipendentemente dalla data in cui si realizza la concessione ad uso promiscuo (prima o dopo il 1° luglio 2020).

Per evitare quindi gli incrementi, l’unico modo è rappresentato dalla concessione in uso dell’autovettura al dipendente tramite un contratto da stipularsi entro il prossimo 30 giugno 2020.

18 Giugno 2020 - Interpretazioni

CIG – Chiarimenti sulle nuove domande | Adlabor

L’INPS con messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, comunica che il 18 giugno 2020 saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall'azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.

Inoltre, l’Istituto fornisce i primi indirizzi operativi relativi alle predette novità.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202489%20del%2017-06-2020.pdf

17 Giugno 2020 - Normativa

Cassa integrazione – reddito di emergenza e rapporti di lavoro irregolari – Ulteriori misure urgenti DL 52/2020 | Adlabor

E’ stato emanato il decreto legge 16 giugno 2020 n. 52 contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. Il provvedimento entra in vigore il 17 giugno 2020.

Segnaliamo in particolare:

Cassa integrazione guadagni: la possibilità, riservata esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di CIG di quattordici settimane, di usufruire di ulteriori quattro settimane di CIG anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima di diciotto settimane.

Le domande dovranno, di norma, essere presentate, a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ma per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

In caso di errori nella presentazione delle domande, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento e comunque entro trenta giorni dalla data del 17 giugno 2020.

In caso di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Inps, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale:

  • entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (la legge dice “se posteriore” ma non chiarisce rispetto a che cosa).

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Reddito di emergenza: le domande possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

Emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo: le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-52-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-trattamento-di-integrazione-salariale-nonche-proroga-di-termini-in-materia-di-reddito-di-emergenza-e-di-emersione-di-rapporti-di-lavoro/

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