15 Giugno 2020 - Normativa
15 Giugno 2020 - Senza categoria
Il Presidente del Consiglio del Ministri ha emanato un ulteriore DPCM per fronteggiare l'emergenza Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020.
Segnaliamo in particolare che all'art. 2 si conferma la necessità che, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, i datori di lavoro rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
Inoltre, alcune specifiche attività (ad esempio: servizi di ristorazione, attività' commerciali al dettaglio) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
Evidenziamo come alcuni allegati al DPCM circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 siano di specifico interesse in caso di riapertura delle attività economiche e produttive (all. 9); per gli esercizi commerciali (all. 11); negli ambienti di lavoro (all. 12); nei cantieri (all. 13); nel settore del trasporto e della logistica (all. 14); nel trasporto pubblico (all. 15).
Per consultare il DPCM 11 giugno 2020 con allegati, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-dell11-06-2020-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-25-marzo-2020-n-19-recante-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-da-covid-19-e-del-decreto-le/
09 Giugno 2020 - Normativa / Senza categoria
Con Legge 40/2020 è stato convertito il d.l. 23/2020, confermando quanto previsto dall'articolo 1 lettera l) del decreto, ribadendo che: “l’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”.
Ciò sta a significare che chi ricorre ai crediti garantiti come previsti dalla Legge 40/2020 non potrà poi operare licenziamenti se non previo accordo sindacale. Un’interpretazione estensiva della norma potrebbe far ricadere nell'obbligo dell’accordo sindacale anche le modifiche dell’organico quali acquisizioni/cessioni di ramo d’azienda, assunzioni a termine e qualunque altro provvedimento che modifichi il numero dei dipendenti.
Per consultare il testo coordinato del d.l. 23/2020, così come convertito dalla l. 40/2020 clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-23-2020-testo-coordinato-con-l-40-2020/
05 Giugno 2020 - Interpretazioni
Con Nota n. 160 del 03.06.2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito a diverse disposizioni previste dal d.l. 34/2020. Tra le altre, l’INL ha chiarito che, ai sensi dall’art. 93 d.l. 34/2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine senza apporvi causale, a patto che il contratto oggetto del rinnovo o della proroga:
- fosse già in essere al 23.02.2020;
- termini entro il 30.08.2020.
Rimane vigente la disposizione ordinaria prevista dall’art. 19 c. 1 d.lgs. 81/2015, ed è dunque possibile prorogare i contratti a termine anche oltre il 30.08.2020 senza apporvi la causale qualora non venga superato il periodo massimo di 12 mesi di durata complessiva del rapporto.
Per consultare la nota clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/ulteriori-indicazioni-Dlgs.34-2020.pdf.
27 Maggio 2020 - Interpretazioni
L’INPS, con Messaggio n. 2183/2020, ha chiarito le disposizioni di modifica dei termini di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria introdotte dal d.l. Rilancio. In particolare:
- l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (articolo 68, comma 1, lett. c d.l. 34/2020);
- il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020 (articolo 19 comma 2-ter del D.L. n. 18/2020);
- la sanzione per la presentazione in ritardo di dette domande, consiste nell’impossibilità di godere del trattamento di integrazione per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle domande stesse (articolo 68, comma 1, lett. d d.l. 34/2020).
- Il nuovo termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”.
Per consultare il Messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202183%20del%2026-05-2020.htm
21 Maggio 2020 - Normativa
21 Maggio 2020 - Interpretazioni
L’Inail, con circolare n. 22 del 20 maggio 2020, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Premesso che l’art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione, l’Inail precisa che:
- le patologie infettive contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo;
- l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro;
- gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese con l’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, in quanto gli eventi dovuti al COVID-19 sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf
20 Maggio 2020 - Normativa
L’articolo 80 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha modificato la precedente norma in materia (art. 46 D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, vedi nostra news del 20 marzo 2020) stabilendo:
- la proroga della preclusione all'avvio delle procedure di licenziamenti collettivi per ulteriori cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020;
- la proroga della sospensione delle procedure di licenziamenti collettivi avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 per ulteriori cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020;
- la proroga della preclusione all'avvio delle procedure di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo per ulteriori cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020;
- la sospensione delle procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo in corso.
- la possibilità per i datori di lavoro che, nel periodo 23 febbraio 2020-17 marzo 2020, abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, di revocare detti licenziamenti a condizione che richieda la cassa integrazione dalla data in cui hanno efficacia i licenziamenti stessi. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità senza oneri né sanzioni per il datore.
Nell’evidenziare che, nelle more della pubblicazione del DL 34/2020 (avvenuta in data 19 maggio 2020) si è creato un vuoto normativo per i giorni 17 e 18 maggio, durante i quali sarebbe stato possibile avviare le procedure di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, riteniamo possibile che dette procedure debbano comunque ritenersi sospese. Su tale aspetto, restiamo in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro.
Come comunicato con nostra news del 20 marzo 2020 continuano a non essere interessati al blocco i licenziamenti individuali:
- per giusta causa e quelli per giustificato motivo soggettivo di natura disciplinare (per i quali ricordiamo andrebbero comunque rispettate le procedure di legge ex art 7 Legge 300/1970 e di CCNL. Il condizionale è d’obbligo, alla luce delle problematiche legate agli effetti delle misure restrittive della mobilità adottare dal DL 18/2020 e dei reali rallentamenti dei servizi postali e giudiziari);
- per giustificato motivo soggettivo diversi da quelli di natura disciplinare, come ad esempio quelli di inidoneità;
- dovuti al superamento del periodo di comporto. N.B. l’articolo 26 c.1 del D. L. 18//2020 (convertito con legge 27/2020) esclude dal computo del comporto i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- dei lavoratori domestici;
- degli apprendisti al termine al termine del periodo formativo;
- per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che per la eventuale prosecuzione fino al limite dei settanta anni è necessario il consenso del datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. Unite n. 17589/2015);
Per consultare il testo del decreto legge 34/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-rilancio-d-l-34-2020-titolo-iii-misure-in-favore-dei-lavoratori/
18 Maggio 2020 - Normativa
Decreto Legge 33/2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
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18 Maggio 2020 - Normativa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020, è stato pubblicato il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
Il provvedimento ha numerosi allegati. Segnaliamo in particolare i seguenti allegati: