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19 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – d.l. 18/2020

È stata pubblicata sul sito Adlabor nella sezione "Normativa" la parte del d.l. 18/2020 del 17 marzo 2020 relativa alle misure per il lavoro con l'annotazione delle norme richiamate nei vari articoli del decreto-legge.

Per consultare il documento clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-cura-italia-testo-annotato-con-riferimenti-normativi/#_ftn41

18 Marzo 2020 - Normativa

COVID-19: Misure a sostegno dei lavoratori

Il d.l. 18/2020 del 17 marzo 2020, dal Titolo II predispone diverse misure a sostegno dei lavoratori, in particolare:

 

  • Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori autonomi (Art. 23)

In ragione delle difficoltà causate dalla sospensione di tutte le attività educative e scolastiche, per i dipendenti del settore privato, i collaboratori ed i lavoratori autonomi che siano genitori, il decreto ha previsto due diverse tipologie di congedi straordinari:

- Età < 12 anni: massimo 15 giorni di permesso indennizzato al 50% della retribuzione (o retribuzione convenzionale), con versamento della contribuzione figurativa, da poter fruire dal 5 marzo sino al termine del periodo di sospensione delle attività scolastiche alternativamente per entrambi i genitori;

- Età > 12 anni: possibilità di fruire di un permesso straordinario per tutto il tempo di sospensione dell’attività scolastica, non indennizzato né coperto da alcun contributo.

In caso di figli con grave disabilità (di cui all’art. 6 l. 104/1992) il limite di età di 12 anni non è applicabile ed è possibile ricorrere al congedo indennizzato anche per figli di età superiore ai 12 anni.

In alternativa ai congedi per i lavoratori genitori di figli di età inferiore ai 12 anni, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche.

Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite dall’INPS che provvederà all’assegnazione delle risorse nei limiti dei riconosciuti 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.

Secondo quanto previsto dal c.6 del presente articolo, durante tali periodi di congedo vige il divieto di licenziamento del lavoratore ed il suo diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

  • Estensione durata permessi retribuiti per l’assistenza della persona affetta da handicap (ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) (Art. 24)

Il numero di giorni di permesso retribuito con contribuzione figurativa per l’assistenza di persone affette da handicap di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, normalmente previsto in tre giorni al mese, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, fino a garantire un totale di 15 giorni al mese di permesso, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

 

  • Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19 (Art. 25)

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi scolastici, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23.

Il bonus babysitter fruibile per i lavoratori genitori di figli di età non superiore ai 12 anni di cui all’articolo 23 del presente d.l. è aumentato a Euro 1.000,00 per i lavoratori del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. L’INPS stabilirà le modalità di presentazione della domanda del congedo/bonus di cui al presente articolo e riconoscerà tali benefici nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020.

 

  • Trattamento economico e contributivo del periodo di quarantena o di sorveglianza domiciliare dei lavoratori del settore privato (Art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena o in sorveglianza domiciliare dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi il medico curante ha l’obbligo di redigere il certificato medico indicando espressamente il provvedimento dell’autorità di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena o della sorveglianza domiciliare; non è necessario il provvedimento dell’autorità di sanità pubblica se i certificati sono già stati trasmessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto oppure se il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19.

Il datore di lavoro può presentare domanda all’INPS (o agli Istituti previdenziali connessi) in modo tale da porre il gravio dei periodi di malattia di cui al presente articolo a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

 

  • Indennità una tantum pari a 600,00 Euro (Art. 27, 28, 29, 30, 31, 38)

E’ riconosciuta un’indennità una tantum pari ad Euro 600,00 a:

  • liberi professionisti titolari di partita iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020);
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020);
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e non siano titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020);
  • operai agricoli con contratto a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (nel limite di spesa complessivo di 330 milioni di euro per l’anno 2020);
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020);

Le indennità una tantum per un importo pari ad Euro 600,00 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra loro cumulabili.

 

  • Proroga termine presentazione domande disoccupazione agricola nell’anno 2020 (Art. 32)

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.

  • Proroga termini presentazione domande disoccupazione NASpI e DIS-COLL (Art. 33 commi 1 e 2)

Vengono estesi da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), connesse ad eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020.

Per le domande di fruizione di NASPI e di DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario (8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro/co.co.co.)è fatta salva la decorrenza del beneficio dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

 

  • Incentivo all’auto imprenditorialità ex art. 8, comma 3, d.lgs. n. 22 del 2015(Art. 33 comma 3)

Vengono estesi da 30 a 60 giorni i termini, previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (liquidazione anticipata in un’unica soluzione della NASPI),decorrenti dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di un’impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Vengono estesi da 30 a 60 giorni i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico dei beneficiari di NASPI e DIS-COLL che instaurano un rapporto di lavoro subordinato o intraprendano un’attività lavorativa autonoma o un’attività di impresa individuale.

 

  • Proroga termini decadenziali e di prescrizione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL (art. 34)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

 

  • Terzo settore (art. 35)

È previsto il differimento al 31 ottobre 2020 di una serie di termini di adeguamento alla disciplina introdotta dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal D.lgs. 112/2017 per le Imprese Sociali, al fine di prevenire gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate, sulla funzionalità degli enti del Terzo settore, che impediscono l’organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli enti del terzo settore.

Per le organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 del d.lgs. n.117/2017, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il 31 luglio 2020 e che siano conseguentemente tenute, per legge o anche per disposizioni recate dai rispettivi statuti, a riunire gli organi competenti per procedere alla suddetta approvazione, è concesso termine  fino al 31 ottobre 2020 per il completamento dell’adempimento in questione.

 

  • Sospensione termini di pagamento contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoriaper i lavoratori domestici (Art. 37)

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Tali termini riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I termini di prescrizione per il pagamento delle contribuzioni di  previdenza  e  di  assistenza   sociale obbligatoria (art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335), sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

 

  • Lavoro agile (Art. 39)

Per i lavoratori dipendenti disabili (ex art. 3 comma 3 L. 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (ex art. 3 comma 3 L. 104/1992), è previsto il diritto asvolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ex artt. da 18 a 23 L. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

 

  • Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – sospensione delle procedure di impugnazione di licenziamento pendenti e divieto (Art. 46)

È prevista dal 17 marzo 2020 fino al 16 maggio 2020:

  • il divieto per qualunque datore di lavoro di licenziare per giustificato motivo oggettivo;
  • La sospensione delle procedure pendenti di impugnazione di licenziamento individuale e collettivo;
  • La preclusione dell’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi.

 

  • Misure compensative di sostegno anche domiciliare a persone con disabilità (art. 47)

Fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri che erogano prestazioni a persone con disabilità.

 

  • Premio lavoratori dipendenti (Art. 63)

Prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Tale premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

Tale premio è attribuito automaticamente dal datore di lavoro, che lo eroga possibilmente con al retribuzione relativa al mese di aprile e comunque entro i termini previsti per il conguaglio, e verrà recuperato attraverso l’istituto della compensazione.

 

18 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: misure a sostegno del lavoro – Cassa integrazione

Il decreto Legge 17 marzo 2020 al titolo II predispone varie misure a sostegno del lavoro. In attesa dei successivi necessari provvedimenti applicativi, accenniamo alle misure concernenti la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.

Cassa integrazione guadagni ordinaria

L’art. 19, “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”, prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con queste condizioni:

  • deve essere indicata la causale “emergenza COVID-19”;
  • deve riguardare periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
  • deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del D.Lgs 148/2015 (esistenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato);
  • l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le RSA/RSU ed OSL, previsti dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 148/2015, possono essere svolti in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

Altre misure adottate in relazione all’emergenza Coronavirus/COVID-19 riguardano:

  • i periodi di CIGO concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti normalmente;
  • la non applicazione dei limiti economici normalmente previsti per l’erogazione (non oltre dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro);
  • limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario in oggetto non si applica alcun tipo di contribuzione aggiuntiva a carico dei datori di lavoro;
  • la CIGO interesserà anche i lavoratori dipendenti (che debbono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e che non debbono avere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni) presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) e ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige che occupano mediamente più di 5 dipendenti, con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, su istanza del datore di lavoro. L’assegno ordinario sarà erogato dai fondi suddetti;

Il provvedimento precisa che, una volta esaurite le risorse messe a disposizione per finanziare la misura in oggetto (1.347,1 milioni di euro), l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

L’art. 20 “Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria” prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di CIGS:

  • possono presentare domanda di concessione della CIGO in oggetto per un periodo non superiore a nove settimane. Se concessa, la CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS
  • non si applica il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 148/2015;
  • per l’esame congiunto con RSA/RSU e OSL, comunque necessario, non si applicano i termini previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015;

Il provvedimento precisa che, una volta esaurite le risorse messe a disposizione per finanziare la misura in oggetto (338,2 milioni di euro), l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Assegni di solidarietà

L’art. 21 “Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso”, prevede anche in questo caso la possibilità di ricorrere alla CIGO e, anche in questo caso, i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti temporali massimi previsti dalla legge.

Cassa integrazione guadagni in deroga

L’art. 22 “Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga” prevede che, per i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti (ma esclusi i datori di lavoro domestico) e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:

  • previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei soli datori di lavoro (così sembra far intendere la formulazione del comma 1 dell’articolo 22);
  • con il completo rispetto delle procedure di consultazione sindacale e delle modalità e termini di presentazione della domanda all’INPS, come previsto dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 148/2020 (tale onere parrebbe derivare dal fatto che l’articolo 22 al c. 6 esclude l’applicazione dell’art. 19 il quale prevede l’esonero dalla procedura di informazione e consultazione sindacale);
  • per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;
  • per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;
  • limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

I trattamenti in oggetto sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. La loro efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti massimi di spesa di 3.293,2 milioni di euro ripartiti tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS

Ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti in attesa delle circolari esplicative del ministero del Lavoro e dell’INPS.

 

 

14 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus-COVID-19 – misure per il contrasto al virus negli ambienti di lavoro

E’stato sottoscritto il 14 marzo 2020 da Governo e parti sociali un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

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13 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – CIGO – modalità di presentazione della domanda

L’INPS, con messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020, comunica che sono disponibili le modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020.

Inoltre, l’Istituto ha creato le causali da utilizzare “Covid-19 d. l. n. 9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS – d. l. n. 9/2020”.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201118%20del%2012-03-2020.pdf

Per il facsimile di domanda, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/cig/modello-domanda-cigo-emergenza-coronvirus-covid-19/

 

13 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID 19 – chiarimenti INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n. 2179 dell’11 marzo 2020, ha fornito indicazioni in merito alle misure introdotte dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e dal D.L. 8 marzo 2020 n. 11. Segnaliamo in particolare:

D.L. 2 marzo 2020, n. 9:

> Articolo 2 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

  • La disposizione sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (conv. da L. n. 122/2010) di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 5 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

  • La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e Per chi ha già provveduto al versamento, non è previsto rimborso.

Le disposizioni sopra indicate (articoli 2 e 5 del D.L. n.9/2020), trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei  medesimi comuni.

Sono altresì sospesi i termini per presentare i ricorsi amministrativi ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché per la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per il pagamento dell’ordinanza -ingiunzione di cui all’art. 18 della L. n. 689/1981.

Articolo 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

  • Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Segnaliamo infine che nella nota l’INL fornisce chiarimenti circa le misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali previste dall’articolo 10 del D.L. 2 marzo 2020 n.9 e dagli articoli 1 e 2 del  D.L. 8 marzo 2020 n. 11.

Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/emergenza-coronavirus-covid-19-chiarimenti-inl/

12 Marzo 2020 - Senza categoria

Emergenza Coronavirus/Governo: COVID-19 – nuove disposizioni per l’interno territorio nazionale

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale.

a) Sono sospese:

  • le attività dei servizi di ristorazione (ad esclusione delle mense, del catering continuativo su base contrattuale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio situati lungo la rete stradale);
  • le attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM);
  • i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  • le attività inerenti i servizi alla persona (tranne le eccezioni previste dall'allegato 2 del DPCM).

b) Per quanto riguarda le attività produttive e professionali si raccomanda che:

  • massimo utilizzo alla modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • Per le sole attività produttive si raccomanda inoltre che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Per consultare il DPCN 11 marzo 2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-dell11-03-2020-coronavirus-nuove-disposizioni-per-linterno-territorio-nazionale/

 

 

 

11 Marzo 2020 - Interpretazioni

COVID-19 – le FAQ sulle misure adottate per il contenimento del virus

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di risposte a quesiti sulle misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio da Coronavirus. Per quanto riguarda la materia lavoro, questi i quesiti e le risposte più interessanti:

Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

  • Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

  • È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Come si devono comportare i transfrontalieri?

  • I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?

  • Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

  • Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

  • No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

I corrieri merci possono circolare?

  • Sì, possono circolare.

Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

  • No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

  • No, non sono previste limitazioni.

Per consultare tutte le FAQ, clicca qui:

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278

 

10 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus: misure per l’intero territorio nazionale

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 le misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 di cui abbiamo dato notizie con nostra news del 9 marzo 2020.

Inoltre, sempre sull'intero territorio nazionale:

  • è stata vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • sono previsti divieti e limitazioni allo svolgimento di competizioni sportive e all’uso di impianti sportivi a porte chiuse. Attività sportive e motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Per consultare il testo del decreto clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-09-03-2020-coronavirus-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-applicabili-sullintero-territorio-nazionale/

09 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus – DPCM 8 marzo 2020 – Misure urgenti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 8 marzo 2020 contenente nuove disposizioni circa le misure urgenti da adottare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Le disposizioni del decreto  producono  effetto  dalla data dell'8 marzo 2020 e  sono  efficaci,  salve  diverse  previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Segnaliamo in particolare:

Misure urgenti nella Regione Lombardia e nelle province di  Modena, Parma, Piacenza,  Reggio  nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all’interno dei territori di cui sopra salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza (misura suggerita anche per l'intero territorio nazionale;
  • ai soggetti con sintomatologia da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante(misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • divieto assoluto di  mobilità  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus (misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • si raccomanda ai datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto già previsto in materia di ricorso al lavoro agile (misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione (misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle indicate all’alinea precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonchè  gli  esercizi   commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  di sicurezza sopra indicate per gli esercizi commerciali per  garantire  la  possibilità  del  rispetto  della distanza di sicurezza con sanzione della sospensione dell'attività. La  chiusura  non  è disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  è  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro,  con  sanzione  della  sospensione dell'attività in caso di violazione.

Inoltre, sull'intero territorio nazionale (comprese quindi le aree sopra indicate) si applicano  le  seguenti misure:

  • le aziende di trasporto pubblico anche  a  lunga  percorrenza debbono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come identificate  dall'Organizzazione  mondiale   della   sanità,   deve comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonchè al  proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera  Riteniamo che il lavoratore che si trovi in simile situazione debba informare anche il medico aziendale competente.
  • salvo che il fatto costituisca più  grave  reato,  il  mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

 

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