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27 Aprile 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: Linee guida INAIL

L’INAIL ha pubblicato un documento sulla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

Il documento indica una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia, approfondendo, in particolare le possibili misure da adottare di tipo:

  • organizzativo (ad esempio: gestione degli spazi di lavoro; orari di lavoro scaglionati, a turni; lavoro a distanza);
  • di prevenzione (ad esempio: informazione; formazione; sanificazione degli ambienti, ecc);
  • di protezione (ad esempio: uso di mascherine e DPI);
  • per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici (ad esempio: controllo della temperatura corporea sui lavoratori; isolamento dei lavoratori con febbre e/o sintomi di infezione respiratoria; ecc.)

Il documento contiene una serie di tabelle con indicata la classe di rischio per molti tipi di attività produttive e di servizio.

Per consultare il documento, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/sicurezza-del-lavoro/linee-guida-inail-aprile-2020-contenimento-del-contagio-e-strategie-di-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro/.

27 Aprile 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: Protocollo 24 aprile 2020 su sicurezza, contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro

Il 24 aprile 2020, governo, sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per garantire la sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, nella fase di progressiva riapertura delle attività. Il documento aggiorna le misure previste nell'intesa già siglata tra le parti il 14 marzo scorso, con l’obiettivo comune di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Dalla data in cui vi sarà la riapertura delle attività produttive, questa potrà avvenire pertanto solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

La mancata attuazione del protocollo determinerà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il protocollo si compone di tredici capitoli che coprono tutto lo spettro delle attività aziendali, dalla sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti alla previsione di modalità che limitino il più possibile il contatto tra fornitori e trasportatori esterni e personale interno, dall’uso di tutti i Dpi (mascherine, guanti, etc…) necessari in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere la distanza personale di almeno un metro alla modifica e contingentamento dell’organizzazione dell’accesso a mense, aree fumatori e altre zone comuni.

Tra le misure adottabili segnaliamo inoltre in particolare:

  • incentivazione dell'uso dello smart working;
  • riorganizzazione del lay out anche con attivazione degli ambienti inutilizzati per favorire il distanziamento tra i lavoratori e mascherina obbligatoria per chi condivide spazi comuni;
  • pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
  • incremento delle navette private o di altre forme di trasporto che garantiscano l’assenza di assembramenti quando si va o si torna da lavoro;
  • orari di ingresso di uscita scaglionati;
  • informazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi su tutte le misure di sicurezza adottate in relazione al protocollo 24 aprile 2020;
  • misurazione della temperatura all’arrivo sul luogo di lavoro con divieto di ingresso a chi ha più di 37 gradi e mezzo;
  • informazione preventiva a tutto il personale che sarà precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, nonché che l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone;
  • obbligo per le persone presenti in azienda di adottare tutte le precauzioni igieniche;
  • isolamento immediato di chi, durante l’orario di lavoro dovesse presentare sintomi da Covid-19, con identificazione di tutti coloro che siano entrati in contatto con lui per essere eventualmente messi in quarantena su indicazione dell’autorità sanitaria;
  • procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici;
  • per quanto riguarda i turni di lavoro, si dovrà prevedere un’organizzazione che permetta “di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili”, anche rimodulando la produzione;
  • le riunioni che richiedano la presenza fisica dovranno essere limitate a casi eccezionali;
  • al fine di verificare il rispetto delle regole, nelle aziende dovrà essere costituito un comitato di controllo con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. Nei casi in cui questo non sia possibile, a vigilare saranno invece comitati territoriali o settoriali.

Per consultare il testo del protocollo, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/protocollo-condiviso-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-24-04-2020/.

 

24 Aprile 2020 - Interpretazioni

Lavori usuranti – slitta al 30 maggio l’invio del modello LAV-US

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 1160/2020, ha comunicato che, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, slitta dal 1° al 30 maggio 2020, la scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US”, per la rilevazione prevista dell’art. 6 del D.M. 20/9/2011, con riferimento alle attività lavorative svolte nell’anno 2019.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-direttoriale-19032020.pdf

 

23 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 149 del 20 aprile 2020, ai propri Uffici territoriali, ha comunicato di contribuire, su richiesta delle Prefetture (conseguente alla circolare del Ministero dell’Interno del 14 aprile 2020) alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali.

In estrema sintesi, la nota invita i propri uffici territoriali:

  1. a fornire supporto agli organi di pubblica sicurezza e delle ASL finalizzato alla verifica dell’osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, dei “contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”:
  2. a svolgere, in deroga al criterio della temporanea sospensione delle attività ispettive propriamente dette, interventi che:
  • siano mirati;
  • comportino un impiego sostenibile e selettivo di personale, prioritariamente su base volontaria;
  • presuppongano la dotazione ed il corretto impiego di adeguati dispositivi di protezione per il personale operante.

Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/nota-inl-n-149-del-20-04-2020/

Per consultare la circolare Min. Interno., clicca qui:  https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_14_aprile_2020_covid-19_dpcm_10_aprile_2020.pdf

 

21 Aprile 2020 - Interpretazioni

DURC online – aggiornamento servizio di consultazione

L’Inail, con la nota n. 4654 dell’8 aprile 2020, comunica che dal 7 aprile 2020 è operativo l’aggiornamento del servizio Consultazione DURC online che rende disponibili agli utenti:

  • sia i DURC online in corso di validità alla data della richiesta;
  • sia i DURC online con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

Al fine di informare gli utenti nell’home page del servizio “DURC online” è stato inserito un avviso che illustra in dettaglio le istruzioni per la consultazione. Analogo avviso è stato pubblicato nel portale dell’Inps.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-8-4-2020-durc.pdf

17 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – congedo COVID-19 – proroga al 3 maggio 2020

L’INPS, con messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020, comunica che, in virtù della proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo COVID-19 (vedi anche precedenti nostre news del 26 marzo, 8 aprile e 16 aprile 2020).

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201648%20del%2016-04-2020.pdf

 

16 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/Covid-19 – FAQ sulle disposizioni del Governo in materia di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato alcune FAQ interpretative delle disposizioni emanate dal Governo per agevolare aziende e lavoratori.

Riportiamo qui di seguito quelle di specifico interesse per le aziende

  • Il riferimento al 17 marzo 2020, indicato nella circolare quale data ultima di assunzione dei lavoratori per i quali può essere riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 19 del Decreto-legge n. 18/2020, trova applicazione anche per la cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del medesimo Decreto-legge n. 18/2020?

Sì. Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del Decreto-legge n. 23/2020, la cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del Decreto-legge n. 18/2020 si applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

  • In caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a tutte le unità produttive interessate?

Sì. In questo caso per semplificarne la presentazione, l’istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell’istanza. L’accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all’istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione secondo le modalità già descritte nella Circolare ministeriale n. 8 dell’8 aprile 2020.

  • Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome che, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni?

Sì. In questo caso – seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata – tuttavia se l’esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  • In caso di tirocinio sospeso in conseguenza della sospensione dell’attività produttiva a seguito dell’emanazione dei provvedimenti contenenti le misure di contenimento del contagio, la durata del tirocinio è prorogata? Entro quando devono essere effettuate le comunicazioni?

Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell’attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga, prevista dall’articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività produttiva dell’azienda presso la quale il tirocinio era svolto.

  • L’assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche se adottati dai Presidenti delle Regioni interessate, può essere equiparata alla malattia?

Sì. In caso di lavoratori che non abbiano potuto assicurare la regolare presenza per il rispetto di provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche quando siano stati adottati dai Presidenti delle Regioni interessate dal contagio, l’assenza dei medesimi è equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto, in applicazione del principio contenuto all’articolo 26, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza necessità di produrre certificazione medica.

Per consultare tutto il documento, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx

16 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Congedo straordinario – modalità di fruizione

L’INPS, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, rammentando che:

  • i lavoratori dipendenti  che  non  abbiano  fruito  del  congedo  parentale  o  di  prolungamento del  congedo  parentale  nel  periodo  ricompreso  dal  5  marzo  fino  alla  fine  della  sospensione  dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che  si  siano  comunque  astenuti  dall’attività  lavorativa  (dietro  richiesta  di  permesso  o  ferie), possono  presentare  domanda  di  congedo  COVID-19  riferita  a  periodi  pregressi  a  partire  dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
  • durante il  detto  periodo  di  sospensione dei servizi,  il  congedo  COVID-19  può  essere  richiesto anche  in  modalità  frazionata  a  giorni,  con  le  stesse  modalità  del  congedo  parentale, alternandolo  con  attività  lavorativa  ovvero  con  altre  tipologie  di  permesso  o  congedo  (ad esempio,  ferie,  congedo  parentale,  prolungamento  del  congedo  parentale,  giorni  di  permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);

fornisce ulteriori chiarimenti:

Sulle modalità di fruizione dei congedi COVID-19 istituiti per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, congedi che, ricordiamo:

  • possono essere fruiti da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni;
  • nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio);
  • sono subordinati alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, disoccupato o non lavoratore;
  • in presenza di domande  presentate  da  genitori  appartenenti  allo  stesso  nucleo  familiare  per  i  medesimi giorni,  si  procederà  ad  accogliere  quella  presentata  cronologicamente  prima;

Sulla incompatibilità dei congedi con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare, precisando che la fruizione è incompatibile:

  • con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
  • con la  contemporanea  (negli  stessi  giorni)  fruizione  del congedo  parentale  per  lo  stesso  figlio  da  parte  dell’altro  genitore  appartenente  al  nucleo familiare.  Resta  fermo  che  nei  giorni  in  cui  non  si  fruisce  del  congedo  COVID-19,  è  possibile fruire di giorni di congedo parentale;
  • con la  contemporanea  negli  stessi giorni  fruizione  da  parte  dell’altro  genitore  appartenente  al  nucleo  di  riposi  per  allattamento  fruiti  per  lo  stesso figlio;
  • con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, NASpI e DIS-COLL.

Sulla compatibilità dei congedi, precisando che il congedo COVID-19 è compatibile con:

  • in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire  del congedo oppure  del  congedo  parentale,  in  quanto  la  presenza  di  un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
  • qualora ci  siano  più  figli  nel  nucleo  familiare oltre  al  figlio  per  cui  si  fruisce  del  congedo  di  maternità/paternità,  la  fruizione  del  congedo da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli;
  • con la  prestazione  di  lavoro  in  modalità smart-working  dell’altro  genitore,  in  quanto  il  genitore  che  svolge  l’attività  lavorativa  da  casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
  • la fruizione  del  congedo è  compatibile  con  la  contemporanea  fruizione di ferie, aspettative e permessi non retribuiti dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare
  • con la  sospensione  obbligatoria  dell’attività da  lavoro  autonomo  disposta  durante  il  periodo  di  emergenza  per  COVID-19,  trattandosi  di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.

Per consultare il messaggio clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.pdf

 

 

14 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – sospensione adempimenti fiscali

Con circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al D.L. n. 23/2020 circa le disposizioni volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il decreto, per permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente. La circolare fornisce chiarimenti di particolare interesse per le imprese circa:

  • sospensione dei versamenti tributari;
  • diminuzione del fatturato;
  • proroga della sospensione delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni;
  • acconti IRPEF, IRES e IRAP;
  • versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
  • certificazione unica 2020
  • proroga dei certificati in materia di appalti;
  • assistenza fiscale a distanza;
  • versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture;
  • processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori;
  • spese di sanificazione.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e

11 Aprile 2020 - Interpretazioni

Licenziamenti – vincoli in caso di accesso a crediti garantiti  – Emergenza Coronavirus/COVID-19

Il decreto-legge 23/2020, all'articolo 1 lettera i) prevede che: “l’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”.

Ciò sta a significare che chi ricorre ai crediti garantiti come previsti dal decreto-legge sopracitato non potrà poi operare licenziamenti se non previo accordo sindacale. La dizione legislativa è talmente generica che potrebbe ricomprendervi qualsiasi tipo di licenziamento in quanto provvedimento incidente sui livelli occupazionali.

Per consultare il decreto legge 23/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-n-23-dell08-04-2020-coronavirus-misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti-fiscali-per-le-imprese-di-poteri-speciali-nei-settori-strategici-nonche-interven/

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