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11 Aprile 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: DPCM 10 aprile 2020 – Ulteriori misure urgenti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.

Il provvedimento, nel confermare le misure decise con D.P.C.M. 1° aprile 2020 (vedi nostra news del 3 aprile 2020), le estende, sempre per tutto il territorio nazionale, fino al 3 maggio 2020 compreso.

Vengono inoltre specificate:

  • la possibilità della riapertura di una serie di attività produttive e commerciali dettagliatamente indicate in cinque allegati: all. 1- commercio al dettaglio; all. 2-servizi alla persona; all. 3 – attività agricole e manifatturiere; all. 4-misure igienico-sanitarie; all. 5-misure per gli esercizi commerciali;
  • le misure di sicurezza che dovranno essere adottate dagli esercizi commerciali (ad esempio: il mantenimento del distanziamento sociale; la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, l’uso obbligatorio di mascherine e di guanti usa e getta nei luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative laddove non sarà possibile osservare il distanziamento sociale; lo scaglionamento degli accessi dei clienti nei locali);
  • la possibilità, per le attività che restano sospese, di entrare in azienda, previa comunicazione al Prefetto, per vigilanza o manutenzione; per la gestione dei pagamenti; per la sanificazione; per spedire e ricevere merci;
  • la priorità, per le aziende delle attività aperte, della distribuzione e consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità;
  • la possibilità di transiti nel territorio italiano per motivi di lavoro (massimo 72 ore prorogabili di ulteriori 48);
  • l’obbligo per chiunque arrivi dall'estero di consegnare una dichiarazione ai vettori che dovranno misurare la temperatura e bloccare il viaggio di chi ha la febbre;

Le imprese le cui attività non sono sospese debbono rispettare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Per consultare il D.P.C.M. 10 aprile 2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/dpcm-dell11-04-2020-coronavirus-proroga-al-3-maggio-delle-misure-di-sicurezza-e-contenimento/

09 Aprile 2020 - Normativa

Cassa integrazione – estensione ai lavoratori assunti dal 24.02.2020 al 17.03.2020

Il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, entrato in vigore il 9 aprile 2020 contiene, tra le altre norme, l’articolo 41 “Disposizioni in materia di lavoro”.

In breve, l’articolo precisa che:

  • le disposizioni previste dal precedente Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 agli articoli 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga) si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020;
  • le domande di Cassa integrazione in deroga sono esenti dall’imposta di bollo.

Per consultare il D.L. 23/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-n-23-dell08-04-2020-coronavirus-misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti-fiscali-per-le-imprese-di-poteri-speciali-nei-settori-strategici-nonche-interven/

Per consultare il D.L. 18/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-18-2020-del-17-03-2020-misure-di-potenziamento-del-servizio-sanitario-nazionale-e-di-sostegno-economico-per-famiglie-lavoratori-e-imprese-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-de/

09 Aprile 2020 - Senza categoria

Emergenza Coronavirus/COVID-19: CIGO/CIGS/CIGD – Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con la circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali hanno definito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica COVID 19, in special modo, riguardo la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso e l'accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.

In particolare, la circolare individua i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS  già autorizzata e per l'approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.

Segnaliamo in particolare:

a) Cassa integrazione ordinaria: i datori di lavoro che operano nei territori della cd “zona rossa”, ivi compresi quelli che operano su tutto il territorio nazionale:

  • sono dispensati dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14, comma  1,del d.lgs.n. 148/2015, ma si deve fare ricorso al modulo ex comma 4;
  • sono dispensati dal rispetto del termine dei  15  giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione oraria (art. 15, comma 2,del d.lgs. n. 148/2105) per la presentazione della domanda relativa alla CIGO;
  • sono dispensati dal rispetto del termine previsto dall’ articolo 30, comma 2,del d.lgs. n. 148/2015,  (non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni orarie);
  • il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane e l’arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  • il periodo di integrazione salariale ordinario, concesso con la causale “Emergenza COVID 19” e con la causale “COVID 19 Nazionale”, non concorre al computo della durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale autorizzabile nel biennio mobile, né al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile previsto per il computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale  straordinaria;
  • non opera il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili;
  • la domanda per l’accesso al trattamento di integrazione salariale può essere presentata per tutti i  dipendenti  assunti  alla  data  del 17  marzo 2020, non operando il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni previsto a normativa vigente
  • le domande vanno presentate all’INPS secondo le modalità indicate nelle circolari del predetto Istituto n.38 del 12 marzo 2020 e n.47 del 28 marzo 2020;
  • alla luce della particolare finalità dell’intervento, lo stesso può  essere erogato -a  richiesta  del datore di lavoro -con la formula del pagamento diretto;
  • restano fermi l’informativa, la consultazione sindacale e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • I datori di lavoro che ricorrono al trattamento di integrazione salariale ordinaria per emergenza ,limitatamente ai  periodi riconosciuti, non  sono  tenuti  al  versamento  della contribuzione addizionale.

b) Cassa integrazione ordinaria in sostituzione della straordinaria: le aziende che hanno  in corso un programma di CIGS (anche quelle in CIGS per aree di crisi industriale complessa):

  • possono presentare  domanda per  la  concessione  del  trattamento  di  integrazione salariale ordinario per la causale “Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS” per un periodo non superiore a nove settimane;
  • per la  sospensione  del  trattamento  di  CIGS in  corso, le  aziende  devono  inoltrare  apposita richiesta, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di CIGS-on-line, avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria;
  • la concessione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  ordinario sospende e  sostituisce, il trattamento di integrazione salariale straordinario già in corso e può essere riferito anche ai medesimi lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale straordinaria anche a totale copertura dell’orario di lavoro;
  • in via transitoria, per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria non si applicano i termini procedimentali relativi all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle nuove istanze;
  • l’intervento potrà essere erogato -a  richiesta dell’azienda- con la formula del pagamento diretto.

c) Cassa integrazione in deroga: possono richiederla, per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020, i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario, nonché i datori di lavoro che, avendo accesso esclusivamente alla CIGS:

  • i trattamenti in deroga sono concessi con appositi decreti delle Regioni  e Province  autonome  ove  hanno  sede  le  unità  produttive e/o  operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, Maggiori indicazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sono state già fornite dall’INPS con la  circolare  47/2020;
  • in caso di unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel  concetto  di  unità  produttive anche  i  punti  vendita  di  una  stessa  azienda), site  in cinque  o  più  regioni  o  province  autonome  sul  territorio  nazionale,  il decreto di concessione sarà fatto dal Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In tale caso, le domande sono presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione;
  • anche per questi trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale,
  • le domande    dovranno    essere    corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario con quantificazione totale delle ore di sospensione e relativo  importo, i dati relativi all’azienda, i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail. L‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;
  • l’integrazione salariale in deroga può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi;
  • l’istanza, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere inoltrata in modalità telematica;
  • Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Allegato alla circolare vi è il modulo formato excel da allegare alla domanda unitamente agli altri documenti richiesti, specificati dalla Circolare.

Nota Bene: nella Circolare n. 8/2020, alla pagina 5, penultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «…al comma 1 dell'articolo 1», leggasi correttamente: «al comma 1 dell'articolo 22».

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf

 

09 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – CIG in deroga – istruzioni alle Regioni

L’INPS, con messaggio n. 1525 del 7 aprile 2020, fornisce le istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del Decreto Legge 18/2020.
In sintesi, INPS precisa che:
- sono stati implementati e caricati su “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP) i decreti convenzionali che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l'invio delle concessioni di cassa integrazione in deroga;
- sono già operative le procedure per l'invio dei provvedimenti di concessione, fino a 9 settimane, esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), che le sole Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono trasmettere fino a 13 settimane, sulla sopracitata piattaforma;
- i decreti devono essere inviati esclusivamente dalle Regioni: eventuali domande inviate erroneamente direttamente dalle aziende con il c.d. “Flusso A” non sono produttive di effetti e non possono essere esaminate;
- una volta pervenuto il decreto e completata l’istruttoria interna, sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro;
- solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, sulla base delle modalità semplificate previste dal messaggio n. 1508/2020, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione

Per consultare il messaggio 1525, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201525%20del%2007-04-2020.pdf
Per consultare il messaggio 1508, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201508%20del%2006-04-2020.pdf

09 Aprile 2020 - Schemi / Senza categoria

Integrazione salariale e trattamenti specifici

E' stato pubblicato su Adlabor uno schema riassuntivo dei rapporti tra gli strumenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD, CIGS e FIS) e gli altri trattamenti specifici contrattuali (quali malattia, congedi, infortuni, permessi, maternità ecc.).

Per consultare lo schema, clicca qui: https://www.adlabor.it/schemi/cig/rapporto-tra-integrazioni-salariali-cigo-cigs-cigd-fis-e-istituti-contrattuali-malattia-maternita-congedi-e-permessi/

08 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Congedi straordinari – proroga al 13 aprile

L’INPS, con messaggio n. 1516 del 7 aprile 2020, informa che, alla luce del D.P.C.M. del 1° aprile 2020, che prevede la proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, in caso di figli sino a 16 anni, previsti dall’articolo 23 del Decreto Legge 18/2020.

Per consultare il messaggio clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201516%20del%2007-04-2020.pdf

06 Aprile 2020 - Normativa

Bonus e detrazioni d’imposta per lavoratori dipendenti

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2020 la legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21 del  decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

In estrema sintesi, sono confermati:

  • il bonus di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, (a condizione che il reddito complessivo non sia  superiore a 28.000 euro annui per le  prestazioni  rese  dal  1° luglio 2020).  Il bonus sarà anticipato dal datore di lavoro che potrà poi compensarlo;
  • una ulteriore detrazione d’imposta, rapportata al periodo di lavoro, di importo diversificato in funzione del reddito.

Per consultare la legge 21/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/legge-n-21-del-02-04-2020-coronavirus-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-d-l-n-3-2020-recante-misure-urgenti-per-la-riduzione-della-pressione-fiscale-sul-lavoro-dipendente/

06 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19: precisazioni INAIL

L’INAIL, con alcuni recenti provvedimenti ha fornito precisazioni sui seguenti argomenti:

 

Malattia professionale per lavoratori dipendenti operatori del sistema sanitario (istruzione operativa 17 marzo 2020 0003675): nell’ambito delle affezioni morbose inquadrate come infortuni sul lavoro, si ritiene di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto (ossia, medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere), laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa. In particolare l’INAIL precisa che viene riconosciuta nei seguenti casi:

  • se risultano positivi al test specifico di conferma;
  • se risultano positivi al test specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare;
  • se l’evento infettante è accaduto durante il percorso casa-lavoro e viceversa. In tale caso è configurabile come infortunio in itinere.

I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare l’infortunio o la malattia professionale anche per mezzo della denuncia/comunicazione d’infortunio

Il medico certificatore ha l’obbligo di trasmettere telematicamente all’INAIL il certificato medico d’infortunio

 

Malattia professionale per altri lavoratori (istruzione operativa 3 aprile 2020): nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro, l’Inail  tutela  tali  affezioni  morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro. In questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Nell’attuale  situazione  pandemica,  l’ambito  della  tutela  riguarda  innanzitutto, come appena sopra descritto, gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata  appunto  la  elevatissima  probabilità  che  gli  operatori  sanitari  vengano  a contatto con il nuovo coronavirus.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

La tutela assicurativa in caso di infezione da Coronavirus/COVID-19 si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica (seguirà però accertamento medico-legale) e riguardi:

  • qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto (ad esempio: lavoratori dipendenti e assimilati; lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale);
  • lavoratori per i quali non spetta l’indennità di malattia (quali, per esempio: lavoratori assicurati nella  speciale  gestione  per  conto  dello  Stato,  lavoratori autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc.).

 

Una tantum per decesso dovuto all’infezione Coronavirus/COVID-19 (istruzione operativa 3 aprile 2020): nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia peri soggetti assicurati con Inail sia che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo (come ad esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi  professionisti,  etc.).

 

Infortunio in itinere (istruzione operativa 3 aprile 2020): in considerazione dell’emergenza Coronavirus, poichè   il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga ai principi generali varrà per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

 

Termini di prescrizione e di decadenza per il conseguimento delle prestazioni, sospensione dei termini di revisione delle rendite: la nota affermativa del 3 aprile 2020 fornisce chiarimenti specifici su tali argomenti.

 

Per consultare l’istruzione operativa 17 marzo 2020, clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-nota-sanitari-coronavirus_6443144811196.pdf

Per consultare l’istruzione operativa 3 aprile 2020, clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf

03 Aprile 2020 - Senza categoria

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – DPCM 1 aprile 2020

E’ stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga dal 4 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, sempre per tutto il territorio nazionale  e con un’unica modifica, l’efficacia delle disposizioni dei DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dalle ordinanze del Ministro della salute del 20 e 28 marzo 2020 (consultabili sul sito www.adlabor.it, nella sezione Normativa, alla voce Emergenze).

L’unica modifica riguarda la completa sospensione delle attività sportive, compresi gli allenamenti, fino a tutto il 13 aprile 2020.

Per consultare il testo del DPCM, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-1-aprile-2020-coronavirus-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-25-marzo-2020-n-19-recante-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-da-covid-19-applica/

01 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Permessi ex Legge 104 per lavoratori disabili e chi presta loro assistenza: FAQ del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le “Domande più Frequenti” legate alle misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili ex Legge 104/1992.

Segnaliamo in particolare le seguenti risposte del Ministero:

  • i giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020. Infatti, ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell’arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide;
  • le modalità per la richiesta e l’utilizzo dei permessi ex Legge 104 rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purchè entro il 30 aprile;
  • per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza;
  • l’estensione dei permessi è prevista per sia per i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992), sia per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992);
  • fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi dal servizio. Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto;
  • fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/ 1992, possono assentarsi dal servizio. Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità. Questa assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto;
  • fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale. Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Per consultare il documento del Ministero del Lavoro, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/

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