28 Ottobre 2024 - Normativa
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024, il Decreto n. 159 del 17 settembre 2024, con il Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa. Il provvedimento entra in vigore il 9 novembre 2024.
Ricordiamo in breve che il Fascicolo informatico d’impresa dovrebbe consentire:
- la semplificazione amministrativa, mediante l’utilizzo telematico dei dati dell’impresa, perché il fascicolo è accessibile a tutte le amministrazioni statali e locali (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Provincia, Comuni ecc.), le quali, quindi, non possono più richiedere documenti che risultano già in possesso della Pubblica Amministrazione;
- una maggiore trasparenza amministrativa attraverso l’individuazione dei responsabili dei procedimenti e l’evidenza dello stato dei procedimenti;
- la riduzione dei costi diretti e indiretti a carico delle imprese e della Pubblica Amministrazione, attraverso la completa informatizzazione dei flussi e la condivisione delle informazioni tra uffici coinvolti;
- una maggiore efficienza e qualità nei controlli e nel servizio reso al cittadino, attraverso la razionalizzazione delle verifiche effettuate dalle pubbliche amministrazioni.
La consultazione del Fascicolo avviene gratuitamente attraverso il canale web Verifiche PA (link: verifiche PA), in uso a tutte le pubbliche amministrazioni.
Il testo del decreto è consultabile sul link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-25&atto.codiceRedazionale=24G00176&elenco30giorni=false
25 Ottobre 2024 - Normativa
Il datore di lavoro non può accedere alla casella di posta elettronica aziendale del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un'illecita attività di controllo del lavoratore.
Nel sanzionare una società che effettuava i backup durante il rapporto di collaborazione con un lavoratore agente di commercio, il Garante, con Provvedimento del 17 luglio 2024 (consultabile su https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10053224) ha accertato:
- che la società, nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla email e al gestionale aziendale;
- l’inidoneità e la carenza dell’informativa resa ai lavoratori. Il documento prevedeva infatti la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori per garantire la continuità dell’attività aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza citare, tra l’altro, l’effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione;
- la sistematica conservazione delle email - effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) – e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Tale conservazione infatti risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale;
- che tale sistematica conservazione delle email aveva consentito alla Società di ricostruire, minuziosamente, l’attività del collaboratore, incorrendo così in una forma di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori.
24 Ottobre 2024 - Normativa
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 101 del 21 ottobre 2024, ha approvato un decreto-legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce disposizioni urgenti in materia di lavoro, università e ricerca per la migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il testo, al fine di garantire il raggiungimento di specifiche milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, contiene disposizioni circa:
- misure di contrasto al lavoro sommerso;
- interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda;
- misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria;
- disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente, di Consiglio universitario nazionale, interventi in materia di alloggi e residenze universitarie e di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano.
Non appena pubblicato il decreto legge in oggetto, provvederemo a fornire maggiori informazioni.
23 Ottobre 2024 - Normativa
L’Inail, con circolare n. 32 del 22 ottobre 2024, informa che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 17 ottobre 2024, ha fissato al 3,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).
Segnaliamo in particolare che:
- il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori diventa, a decorrere dal 23 ottobre 2024, per i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 23 ottobre 2024 del 9,40%;
- nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza;
- il tasso per la determinazione delle sanzioni civili al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, a decorrere dal 23 ottobre 2024, la misura della sanzione è pari all’8,90%;
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, a decorrere dal 23 ottobre 2024, la misura della sanzione è pari al 3,40%.
21 Ottobre 2024 - Senza categoria
La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 7020 del 25 settembre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 300/1970.
Segnaliamo in particolare che:
- solo il datore di lavoro può richiedere l’autorizzazione all’installazione di sistemi di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
- non è possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti qualora l’istante sia soggetto diverso dal datore di lavoro, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale con quest’ultimo;
- tali sistemi, per essere autorizzati, devono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro ovvero per la tutela del patrimonio aziendale.
Cogliamo inoltre l’occasione per rammentare che:
- l’articolo 4 della legge 300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) è stato riformato dal c.d. “Jobs Act” (art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015)
- gli impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza possono essere utilizzati dall’imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. Perché la loro installazione e il loro utilizzo siano legittimi è necessario che vi sia o un accordo sindacale circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature (accordo stipulato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, con le RSA o le RSU o con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale), oppure, in mancanza di accordo, una preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero del Lavoro (a seconda delle dimensioni dell’azienda);
- circa i controlli a distanza effettuati sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per eseguire le proprie mansioni e sugli strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze questi sono legittimi purchè: a) i lavoratori siano adeguatamente informati circa le modalità con le quali devono essere utilizzati gli strumenti concessi in dotazione e le modalità con le quali verrà esercitato il controllo; b) sia rispettata la normativa in materia di privacy. L’inosservanza di anche solo una delle due condizioni indicate, rende illegittimo l’utilizzo delle informazioni ai fini, ad esempio, di un procedimento disciplinare e, quindi, anche di un licenziamento.
16 Ottobre 2024 - Interpretazioni
La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento di diffida amministrativa, disciplinata dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.
Segnaliamo in particolare che:
- la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data;
- ferma restando l’assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell’arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento, il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla nota n. 6774 del 17 settembre 2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. L’adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti, altresì, finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura;
- circa l’indagine sulla recidiva, l’Ispettorato precisa che, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l’eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all’ultimo quinquennio;
- il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo;
- ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla Legge n. 890/1982 in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.
14 Ottobre 2024 - Normativa
14 Ottobre 2024 - Normativa
L’Inail, con circolare n. 31 del 10 ottobre 2024 e relativo allegato 1, informa che, in base alle modifiche apportate dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, è applicato, a far data dal 1° settembre 2024, il nuovo regime sanzionatorio.
Le modifiche, in sintesi, prevedono:
- per le omissioni contributive (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), l’applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori;
- per le spontanee regolarizzazioni di evasioni contributive (denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi), l’applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7,5 punti se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. Questo regime si aggiunge a quello già previsto per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla denuncia, ai quali si applica la sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale l’applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole è subordinata al versamento della prima rata;
- per le situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, a seconda che l’ammontare del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie oppure sia connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applica rispettivamente la sanzione civile per omissione o quella per evasione, ridotte del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione;
- nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti soltanto gli interessi legali se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
- per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, è stata aggiornata la disposizione che consente ai Consigli di amministrazione degli enti impositori di fissare i relativi criteri e modalità nelle ipotesi previste dalla norma, sempre sulla base di apposite direttive dei Ministeri vigilanti.
11 Ottobre 2024 - Normativa
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 98 del 2 ottobre 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Il provvedimento, nella sua prima parte, integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita – da ultimo – con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025. Da un monitoraggio effettuato dalla Presidenza del consiglio assieme ai ministeri competenti sono, infatti, emerse irregolarità nell’applicazione dei meccanismi di ingresso, sia riferite agli anni recenti sia con riguardo a periodi più risalenti nel tempo. Si è pertanto deciso di intervenire con urgenza al fine di semplificare e accelerare le procedure, rendendole nel contempo più sicure.
Tra gli interventi maggiormente significativi in materia di lavoro segnaliamo:
- precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili;
- interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri di Interno e Lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro;
- ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici;
- obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
- obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro, e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione;
- inibizione al sistema per i successivi tre anni dei datori di lavoro che, per causa a sé imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
- limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività;
- possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
- possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato.
10 Ottobre 2024 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 88 del 4 ottobre 2024, ha adottato il 55° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.