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25 Giugno 2024 - Normativa

Trasferte – Note spese e documenti giustificativi – Modalità di conservazione – Dematerializzazione | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 142/E del 24 giugno 2024, risponde ad un quesito in merito alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale.

Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate:

  • quando si parla di documenti informatici qualsiasi considerazione non può prescindere dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”) e dai relativi decreti attuativi;
  • qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ­ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari­ come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, deve possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità. Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti, nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti e che la procedura sia interamente de materializzata;
  • restano fermi tutti gli ulteriori requisiti legislativamente individuati per la deducibilità dei costi (quali inerenza, competenza e congruità, e le modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati);
  • ove sia richiesta la fattura occorre ricordare che, dal 1° gennaio 2024, è obbligatorio che la stessa sia emessa elettronicamente tramite il “Sistema di Interscambio” (SdI). Tuttavia, «Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.». Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati. È necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo);
  • in merito all’efficacia probatoria delle copie per immagine di documenti analogici, si rammenta che l’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “CAD”) stabilisce che, «1­bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia”.
19 Giugno 2024 - Senza categoria

Appalto, distacco e somministrazione illeciti – Regime sanzionatorio | ADLABOR

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 1091 del 18 giugno 2024, con la quale ha fornito, ai propri ispettori, alcune indicazioni operative relative al regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti, così come previsto dall’articolo 29, del Decreto Legge n. 19/2024.

Segnaliamo in particolare:

  • Importo delle ammende: l’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, precedentemente depenalizzate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda. Nella nota dell’INL vengono precisate, anche con esemplificazioni, l’importo dell’ammenda (che non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000) e le relative possibili maggiorazioni;
  • Regime della recidiva: il tema della recidiva riferito alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 l’INL evidenzia agli ispettori che, esistendo una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative (come l’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti” e il D.L. n. 19/2024, che ha introdotto all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”, occorrerà valutare se si tratti di recidiva “semplice” o recidiva “specifica”;
  • Aggravanti per sfruttamento dei minori: ad eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva. Inoltre, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi sopra indicati.
18 Giugno 2024 - Normativa

Donne vittime di violenza – Esonero contributivo | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024, fornisce le indicazioni operative per la compilazione del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, ai sensi dell’articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024).

L’esonero spetta:

  • ai datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà”;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • per le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
  • per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ERLI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le necessarie informazioni.

17 Giugno 2024 - Normativa

Posta elettronica nel contesto lavorativo – Indicazioni del Garante privacy | ADLABOR

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 6 giugno 2024, fornisce il proprio indirizzo circa i programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati.

Segnaliamo in particolare che il Garante Privacy ha ribadito che:

  • il contenuto dei messaggi di posta elettronica – come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati - riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente (artt. 2 e 15 Cost.), che proteggono il nucleo essenziale della dignità della persona e il pieno sviluppo della sua personalità nelle formazioni sociali. Ciò comporta che, anche nel contesto lavorativo pubblico e privato, sussista una legittima aspettativa di riservatezza in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza;
  • dovrà essere sempre verificata la sussistenza dei presupposti di liceità stabiliti dall’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, nonché il rispetto delle disposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e artt. 113 e 114 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). La violazione delle norme determina, oltre all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento, anche il possibile insorgere di responsabilità sul piano penale (cfr. art. 171 del Codice);
  • i tempi di conservazione dei metadati devono in ogni caso essere proporzionati rispetto alle legittime finalità perseguite. In particolare, finalità connesse alla sicurezza informatica e alla tutela del patrimonio informatico giustificano la conservazione dei metadati per un arco temporale congruo rispetto all’obiettivo di rilevare e mitigare eventuali incidenti di sicurezza, adottando tempestivamente le opportune contromisure. Ove i tempi di conservazione non siano definiti in maniera proporzionata alle finalità del trattamento, il titolare del trattamento può incorrere nella violazione del principio di “limitazione della conservazione”, con conseguenti sanzioni.
14 Giugno 2024 - Normativa

Omesso o ritardato versamento dei contributi – Variazione interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 71 dell’11 giugno 2024, informa che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Differimento del termine di versamento dei contributi: il tasso di interesse dovuto in caso di autorizzazione, a decorrere dal 12 giugno 2024:

  • deve essere calcolato al tasso del 10,25% annuo;
  • sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi:

  • la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti).

Evasione contributiva:

  • la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
13 Giugno 2024 - Normativa

Tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili INAIL | ADLABOR

L’Inail, con circolare n. 13 dell’11 giugno 2024, comunica che, per effetto della decisione della Banca centrale europea del 6 giugno 2024, che ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a decorrere dal 12 giugno 2024, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, e quello per la determinazione delle sanzioni, civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono i seguenti:

  • 10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 9,75% misura delle sanzioni civili.
10 Giugno 2024 - Normativa

Regolarità Contributiva Inail – Servizio di simulazione online | ADLABOR

L’Inail ha pubblicato l’istruzione operativa del 6 giugno 2024, con la quale illustra il funzionamento del servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”, disponibile sul portale dell’Istituto esclusivamente per le imprese, gli altri soggetti assicuranti e per gli intermediari da essi delegati.

Tale servizio deriva dall’applicazione dell’articolo 4 del DL 34/2014 (convertito dalla legge 78/2014, “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”).

Segnaliamo in particolare che:

  • il comma 1 prevede che “chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili”.
  • in presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso. Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima;
  • nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l’esito della simulazione è Regolare. Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l’esito della simulazione è da verificare, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche;
  • è previsto un manuale, presente nella sezione del sito INAIL: “Manuali operativi”.

Per consultare l’istruzione operativa, clicca qui: alg-istruzione-operativa-6-giugno-2024.pdf (inail.it)

 

 

07 Giugno 2024 - Normativa

Rinnovo CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo | ADLABOR

Il 5 giugno 2024 è stata firmata l’intesa, con vigenza dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2027, che ha rinnovato il CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo.

Tra le numerose novità:

  • aumento contrattuale a regime di 200 euro al 4°livello, da riparametrare per gli altri. La prima tranche di aumento salariale di 50€ sarà corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2024; seguiranno altre 4 tranche di 40, 40, 30 e 40 euro;
  • aumento di 3 euro del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2027;
  • rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una durata di tre anni e mezzo, con scadenza il 31 dicembre del 2027;
  • rivisitato l’impianto esistente della classificazione del personale, aggiornando le figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti.

Significativi gli interventi sulle politiche di genere:

  • inserite misure di contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro;
  • previsti ulteriori 90 giorni di congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai novanta previsti dalla Legge;
  • definita la possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati.
  • Rinnovata la disciplina dei congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi.
  • I periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo ed obbligatorio), nonché i periodi di congedo parentale, saranno computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità. Lo stesso criterio sarà applicato per la quattordicesima mensilità, salvo che i periodi di congedo parentale saranno computati solo a partire dal 1° dicembre 2027.
  • Per le lavoratrici e i lavoratori part time è stato confermato un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa.
04 Giugno 2024 - Normativa

Rapporto biennale sulla situazione del personale – Modello per compilazione | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che dal 4 giugno 2024 è disponibile per la compilazione, sul portale Servizi Lavoro del Ministero (https://servizi.lavoro.gov.it), il nuovo modello telematico per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.

Le aziende dovranno redigere il rapporto per il biennio 2022-2023 entro e non oltre il 15 luglio 2024, esclusivamente tramite detto applicativo. Restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il 29 marzo 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Da quest’anno inoltre viene resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato “.xls” dei dati richiesti dal modello.

Per accedere all’applicazione “RAPPORTO PARI OPPORTUNITA’” per la compilazione del rapporto periodico è necessario collegarsi al portale Servizi Lavoro e accedere tramite SPID o sul box dedicato a CIE (Carta d’Identità Elettronica), riservati ai cittadini italiani.

Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.

29 Maggio 2024 - Normativa

Fondi per investimenti in sicurezza – Bando INAIL per accesso – Scadenza termine per presentazione delle domande | ADLABOR

L’Inail ricorda che il 30 maggio 2024 scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione.

Con il bando Isi 2023, sono stanziati 508 milioni di euro per investimenti in sicurezza.

Le imprese hanno tempo fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2024 per richiedere il finanziamento di soluzioni prevenzionali previste dagli allegati tecnici.

 

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