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10 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus: misure per l’intero territorio nazionale

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 le misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 di cui abbiamo dato notizie con nostra news del 9 marzo 2020.

Inoltre, sempre sull'intero territorio nazionale:

  • è stata vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • sono previsti divieti e limitazioni allo svolgimento di competizioni sportive e all’uso di impianti sportivi a porte chiuse. Attività sportive e motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Per consultare il testo del decreto clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-09-03-2020-coronavirus-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-applicabili-sullintero-territorio-nazionale/

09 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus – DPCM 8 marzo 2020 – Misure urgenti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 8 marzo 2020 contenente nuove disposizioni circa le misure urgenti da adottare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Le disposizioni del decreto  producono  effetto  dalla data dell'8 marzo 2020 e  sono  efficaci,  salve  diverse  previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Segnaliamo in particolare:

Misure urgenti nella Regione Lombardia e nelle province di  Modena, Parma, Piacenza,  Reggio  nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all’interno dei territori di cui sopra salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza (misura suggerita anche per l'intero territorio nazionale;
  • ai soggetti con sintomatologia da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante(misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • divieto assoluto di  mobilità  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus (misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • si raccomanda ai datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto già previsto in materia di ricorso al lavoro agile (misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione (misura estesa anche all'intero territorio nazionale);
  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle indicate all’alinea precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonchè  gli  esercizi   commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  di sicurezza sopra indicate per gli esercizi commerciali per  garantire  la  possibilità  del  rispetto  della distanza di sicurezza con sanzione della sospensione dell'attività. La  chiusura  non  è disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  è  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro,  con  sanzione  della  sospensione dell'attività in caso di violazione.

Inoltre, sull'intero territorio nazionale (comprese quindi le aree sopra indicate) si applicano  le  seguenti misure:

  • le aziende di trasporto pubblico anche  a  lunga  percorrenza debbono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come identificate  dall'Organizzazione  mondiale   della   sanità,   deve comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonchè al  proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera  Riteniamo che il lavoratore che si trovi in simile situazione debba informare anche il medico aziendale competente.
  • salvo che il fatto costituisca più  grave  reato,  il  mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

 

04 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus: comunicazioni per attivare il lavoro agile (“smart working”).

Emergenza Coronavirus: le comunicazioni del datore di lavoro per attivare il lavoro agile (“smart working”)

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04 Marzo 2020 - Interpretazioni

Coronavirus e privacy dei lavoratori – Indicazioni del Garante Privacy

Coronavirus e privacy dei lavoratori: no a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati

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03 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus – misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese

Coronavirus – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9/2020 con misure urgenti  a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese

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02 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus – Lavoro agile semplificato per tutte le aziende in Italia

Coronavirus – Lavoro agile (Smart-working) semplificato per tutte le aziende in Italia

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02 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus: nuovi provvedimenti del Governo

Coronavirus (COVID-19): Decreto 1° marzo 2020

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26 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Coronavirus – Modifiche ai servizi INPS | Adlabor

I servizi INPS modificati a seguito dell’emergenza coronavirus

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26 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Coronavirus – comportamenti aziendali per la gestione dell’emergenza | Adlabor

Misure preventive: l’azienda dovrà:

  • mettere a disposizione dei lavoratori, in particolare quelli che hanno rapporti con clienti e fornitori, dispositivi di protezione adeguati ad evitare il contagio come, ad esempio: guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico;
  • provvedere ad una accurata pulizia dei luoghi di lavoro, con prodotti disinfettanti atti allo scopo;
  • verificare che i lavoratori si attengano alle comuni misure preventive, quali la cura dell’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro e l’attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi influenzali;
  • informare tempestivamente il medico competente, nel caso in cui il lavoratore presenti sintomi sospetti. Sarà poi il medico competente a valutare le azioni da intraprendere.

Smart-working: nelle aree a rischio definite dal DPCM 25 febbraio 2020 (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria) per le attività lavorative che possono essere svolte in remoto, l’azienda:

  • può attivare automaticamente la modalità di telelavoro e lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale o sindacale. Ciò è consentito dall’articolo 2 DPCM 25/02/2020: La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria fino al 15 marzo 2020.
  • Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica all’INAIL (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it). Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo “, va inserita la data di inizio dello smart working. (indicazione fornita dal Ministero del Lavoro)

Trasferte e Distacchi: il datore di lavoro dovrà:

  • annullare tutte le trasferte e i distacchi previste nei Comuni indicati dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Regione Veneto: Vo’), almeno fino al termine dell’emergenza Coronavirus.
  • considerare il lavoratore in malattia, qualora lo stesso fosse già nella zona indicata dal Decreto e messo in quarantena dalle autorità sanitarie (si attendono indicazioni operative da parte dell’INPS);
  • inviare il lavoratore, se rientrato in sede ma dopo aver prestato la propria attività in dette zone a rischio, presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, al fine di comunicare tale circostanza e per l’eventuale adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

CIGO:qualora l’azienda sia impossibilitata a continuare la propria attività in quanto si trova in uno dei Comuni oggetto di restrizione ovvero siano i propri dipendenti ad essere obbligati a soggiornare in questi Comuni e a non poter andare a lavoro;

  • potrà richiedere la Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), in quanto si tratta di un evento di forza maggiore, improvviso ed imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, quindi un evento che rientra tra le casistiche di legge per richiedere l’ammortizzatore sociale. Allo studio del Ministero ci sono ulteriori forme di tutela, che prevedono l’estensione degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento del fondo di integrazione salariale e l’introduzione della cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di 6 dipendenti. (si attendono indicazioni operative da parte dell’INPS)

Malattia: in tutti i casi in cui il lavoratore sia obbligato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, così come prevista dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020, il datore di lavoro dovrà

  • considerare il lavoratore assente per malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale (si attendono indicazioni da parte dell’INPS).

Quarantena volontaria: qualora il lavoratore ritenga di porsi in quarantena volontaria cautelativa, in quanto ha sostato in uno dei Comuni indicati nel Decreto Legge n. 6/2020, ovvero ha avuto rapporti con persone contagiate dal coronavirus, e si trova in attesa del responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, il datore di lavoro riteniamo che debba:

  • considerare il lavoratore assente in ferie/permesso, in attesa del responso dell’azienda sanitaria. Qualora il responso sia positivo, l’assenza dovrà essere rimodulata in malattia.

Assunzione con contratto a tempo determinato in sostituzione: nel caso in cui vi siano dei lavoratori che, per motivi sanitari, sono stati sottoposti a quarantena, l’azienda potrà:

  • procedere ad assumere in sostituzione altri lavoratori, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/2015. In tal caso, non è previsto il pagamento del contributo addizionale (1,40%) e maggiorato (0,50%). Inoltre, il lavoratore sostituto non dovrà essere computato nel numero massimo di lavoratori a termine, così come previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo n. 81/2015.

Sospensione adempimenti tributari: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che prevede. la sospensione dei versamenti delle imposte, delle ritenute e degli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.

Per consultare il decreto ministeriale, clicca qui:

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/DM-Proroga-Termini-Zone-Rosse.pdf

 

Assenza del lavoratore per asseriti e non comprovati motivi connessi alle disposizioni relative all’emergenza coronavirus: il datore di lavoro, potrà:

  • contestare l’assenza con l’avvio della procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della Legge 300/1970 e/o dalle normative contrattuali collettive, come assenza non giustificata.
24 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Coronavirus e rapporto di lavoro – prime indicazioni operative

Coronavirus e rapporto di lavoro - prime indicazioni operative

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